Accoglimento
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/06/2025, n. 5445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5445 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 05445/2025REG.PROV.COLL.
N. 03784/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3784 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Fiorenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
Comando Provinciale Carabinieri Ravenna, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'EM MA (Sezione Prima) n. 948/2021, resa tra le parti il 19/11/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati Sabrina Scarlini per l’avv. Franco Fiorenza e l'avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante ha impugnato, avanti al T.A.R. per l'EM MA:
- con ricorso n. 423 del 2020, la comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare prot. 289/5- 0/2019, con la quale il Comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo ha inflitto la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna per motivi disciplinari, e la decisione del Comando Provinciale di Ravenna prot. 240/10, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico; nonché (con motivi aggiunti), la determinazione dirigenziale M_d_gmil.reg2020 0471613 del 3 dicembre 2020 ed il verbale della Commissione di valutazione e avanzamento dell'Arma dei Carabinieri allegato al verbale 5/2 del 12 novembre 2020;
- con ricorso n. 718 del 2020, la scheda valutativa n° 52 per l'anno 2019, la decisione del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare, la relazione tecnica controdeduttiva del 28 maggio 2020 redatta dal Comando Provinciale di Ravenna e la relazione tecnica controdeduttiva del 25 maggio 2020 redatta dal Comando Compagnia di Lugo.
2. Il ricorrente, luogotenente dell’Arma dei carabinieri in servizio presso il Tribunale di Ravenna, che il 19 ottobre 2019 durante il periodo di reperibilità per malattia lasciava il proprio domicilio al fine di recarsi nella caserma di Cotignola per prelevare un misuratore della pressione e, in caso di esito negativo, in farmacia.
Il 25 ottobre 2020 riceveva comunicazione di addebito disciplinare a firma del Comandante della Compagnia di Lugo per violazione dell’obbligo di permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità oltre che per variazione irregolare del proprio memoriale di servizio.
Con provvedimento del 17 dicembre 2019 il Comandante della Compagnia Carabinieri di Lugo ha inflitto la sanzione disciplinare di corpo di un giorno di consegna, confermata dal Comando Provinciale di Ravenna (prot. 240/10) mediante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal militare.
Tale sanzione ha poi influito sulle successive procedure di valutazione e avanzamento.
3. Avverso la sanzione ed il rigetto del ricorso gerarchico il ricorrente ha proposto il ricorso n. 423 del 2020, affidato a sei censure.
Con ricorso per motivi aggiunti, corroborato da istanza cautelare, il ricorrente ha gravato l’atto del 3 dicembre 2020 con cui gli è stato negato l’avanzamento di carriera per aver riportato nel biennio precedente la suindicata sanzione disciplinare, deducendo doglianze di violazione di legge (art. 1325 bis d.lgs. 66/2010) ed eccesso di potere sotto diverso profilo, riassumibili in sintesi nella mancata considerazione da parte dell’autorità militare della non definitività della sanzione così come della valutazione caratteristica per l’anno 2019, parimenti impugnata con il ricorso rg.n.718/2020.
In particolare, nella scheda valutativa relativa all’anno 2019 il Comandante di Stazione ha espresso il giudizio di “superiore alla media”.
A sostegno dell’azione di annullamento ha dedotto tre articolati motivi di ricorso.
4. Il T.A.R. ha ritenuto infondati i motivi addotti avverso la sanzione disciplinare ritenendo poi che legittimamente l’Amministrazione abbia posto a fondamento del diniego dell’avanzamento di carriera il precedente disciplinare; in ordine alla scheda valutativa relativa all’anno 2019 ha ritenuto “dirimente per lo scadimento della valutazione l’infrazione disciplinare commessa dal luogotenente DA, ritenuta legittima.
5. Avverso la decisione il militare ha proposto l’appello in epigrafe, tempestivamente notificato il 17 maggio 2022.
6. Con il primo motivo l’appellante ha riproposto la censura di violazione dell’art. 1046 comma 1 lett. h) n. 6, relativa al mancato rispetto del termine di novanta giorni per la conclusione del «procedimento per l'irrogazione di sanzioni disciplinari di corpo».
Con il secondo motivo si insiste sulla mancata contestazione immediata dell’infrazione medesima.
Con il terzo motivo si lamenta l’erroneità della decisione per non aver valorizzato alcune testimonianze favorevoli al militare.
Con il quarto si eccepisce che le variazioni e le correzioni apportate al memoriale – vertendo le stesse, peraltro, su di un servizio effettivamente svolto – non possono essere qualificate come comportamento contrario alla condotta richiesta a un militare dell’Arma. Non vi è stato, cioè, alcun illecito disciplinare.
Con il quinto motivo si rileva la svista nella quale è incorso il giudice di prime cure nel sostenere che la sanzione irrogata all’odierno appellato rispetti i principi di ragionevolezza e proporzionalità, essendo «la sanzione più lieve tra quelle di corpo», laddove al contrario la «consegna» è la più pesante tra le sanzioni «di corpo», grave e sproporzionata.
Inoltre, nella sentenza qui impugnata, il T.A.R., in uno con il decisore gerarchico, non esamina il fatto che il provvedimento disciplinare è stato adottato proprio da quello stesso diretto superiore, il comandante in Lugo, con cui il luogotenente aveva avuto, pochissimo tempo prima, un’accesa disputa verbale, alla quale erano seguiti nell’immediato un malore e una visita al P.S. ospedaliero.
Con il sesto motivo si rileva che con il ricorso per motivi aggiunti l’appellante aveva impugnato la determinazione dirigenziale M_d_gmil.re2020 0471613 del 3 dicembre 2020 per illegittimità derivata degli atti presupposti; poiché, ai sensi dell’art. 1325-bis Codice Ordinamento Militare, la carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti, ai luogotenenti che, tra l’altro, nell’ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del “rimprovero”, non vi è dubbio che il diniego della qualifica di «carica speciale» sia stato determinato dal provvedimento disciplinare di «consegna» e dalla valutazione inferiore a «eccellente», ottenuta per le prestazioni lavorative del 2019. Ne discende, pertanto, che dalla illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, e dal loro annullamento, consegua l’invalidità, in via derivata, del provvedimento contestato con l’atto di motivi aggiunti.
Con i motivi di appello settimo ed ottavo si ripropongono le censure avverso la scheda valutativa n. 52 per l’anno 2019 emessa dal Comando Compagnia di Lugo, notificata al ricorrente in data 15 aprile 2020 (scheda che conteneva la decisione del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare –, notificata il 4 settembre 2020, con cui, in reiezione del ricorso gerarchico proposto, veniva confermata la suddetta valutazione) e le relazioni tecniche controdeduttive, redatte rispettivamente in data 28 maggio 2020 dal Comando Provinciale di Ravenna e in data 25 maggio 2020 dal Comando della Compagnia di Lugo.
Viene, infine, riformulata in appello la domanda di risarcimento del danno, in quanto l’assegnazione di un giudizio nella categoria “Superiore alla Media”, piuttosto che nella “Eccellenza” ha comportato anche ricadute di carattere economico e professionale, perché ha impedito, per l’anno 2020, di conseguire aumenti retribuitivi di carattere premiale, correlati al tempestivo avanzamento di carriera.
7. Il Ministero intimato si è costituito in giudizio il 9 maggio 2022 con atto di stile e ha successivamente depositato una memoria con la quale ha eccepito l’infondatezza dei profili di carattere procedimentale e l’inammissibilità del rilievo riferito alla valutazione di reprensibilità e gravità della condotta sanzionata, valutazione riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione. Conseguentemente infondate sono, ad avviso del Ministero, anche le doglianze, reiterate in appello, rivolte alla scheda valutativa n. 52 per l'anno 2019 e al diniego di avanzamento. Quanto alla scheda valutativa, le censure dell’appellante non paiono tenere nel debito conto il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza dell’autonomia dei singoli documenti caratteristici.
8. In data 15 maggio 2025 l’appellante ha depositato una memoria, sottoponendo ulteriori argomentazioni a sostegno del gravame.
9. All'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
10. Il Collegio ritiene l’appello fondato nei termini di cui infra.
11. Con il primo motivo l’appellante censura la decisione appellata riproponendo la censura relativa all'eccessiva brevità del termine di trenta giorni assegnatogli per esporre le proprie difese, termine che, a norma dell'art. 1029, comma 3, C.O.M. avrebbe dovuto essere invece pari ai due terzi del termine finale di novanta giorni.
11.1. Osserva al riguardo il Collegio che il termine per la conclusione del procedimento disciplinare, secondo l'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, del d.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, è fissato in 90 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti.
Dal combinato disposto degli articoli 1370, comma 1, e 1398, del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66) si ricava il diritto al contraddittorio e riconosciuta all'incolpato la facoltà di addurre giustificazioni, che devono essere acquisite e vagliate dall'autorità giudicante.
Il termine entro il quale l'incolpato ha diritto a esercitare la sua difesa si desume dall'articolo 1029, comma 2, del citato DPR n. 90/2010, che fissa il termine a difesa in due terzi della durata massima del procedimento; quindi, se il termine di durata del procedimento è pari a novanta giorni, il termine a difesa sarà pari a sessanta giorni.
In particolare, stabilisce l'art. 1029 che "2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia già concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 1028. 3. La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non può determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento".
La Guida tecnica "Procedure disciplinari" (Cap. IV Sez. II, § 3), nel prevedere il contenuto della contestazione, dispone che "il termine di conclusione del procedimento (...) a norma dell'art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6, del Regolamento, è fissato in 90 giorni decorrenti dalla contestazione degli addebiti. Il termine di 90 giorni può, in ogni caso, essere ridotto dall'Autorità Militare che procede quando, in relazione all'evento concreto e alle effettive esigenze istruttorie, non si renda necessario o non ne sia stato richiesto l'intero utilizzo" e deve essere previsto "un congruo termine a difesa (normalmente pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non si sia già concluso - art. 1029 del Regolamento) per consentire all'interessato, tranne il caso in cui vi sia una rinuncia espressa da parte del medesimo, di esercitare i propri diritti partecipativi".
Rileva la giurisprudenza che "vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito, e cioè quelli previsti per la presentazione delle giustificazioni, la presa visione degli atti e per il preavviso di trattazione davanti alla commissione, da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono i termini restanti (Cons. Stato Ad. Plen., n. 4/2000)”, tuttavia non si ritiene in contrasto con il principio citato l'affermazione per cui “la violazione dei termini non conduce ad illegittimità della sanzione laddove emerga la circostanza concreta per cui l'incolpato aveva avuto la possibilità di predisporre le sue difese, nonché la circostanza per cui non abbia chiesto un ulteriore termine a difesa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 marzo 2017, n. 949)".
11.2. Nel caso in questione, il termine di durata del procedimento è stato previsto, nell’avvio del procedimento disciplinare, in novanta giorni ma, nonostante il termine a difesa dovesse essere previsto in due terzi della durata massima del procedimento, ossia sessanta giorni, lo stesso veniva ristretto a trenta giorni. L’Amministrazione, peraltro, provvedeva ad emettere l’atto conclusivo il 17.12.2019, prima del decorso dei sessanta giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti (25.10.2019).
Ebbene, nel caso in questione appare al Collegio (in linea con la richiamata giurisprudenza) che la contrazione del termine a difesa sia stato ingiustificatamente lesivo della posizione dell’incolpato, il quale oltretutto nell’arco dei trenta giorni assegnati ha dovuto presentare istanza di accesso per visionare i documenti menzionati nella contestazione di addebiti. Peraltro, il rilievo non appare meramente formale, in quanto il militare ha comprovato in sede di ricorso l’utilità dell’apporto partecipativo, enunciando le ragioni per le quali l’Amministrazione avrebbe dovuto archiviare il procedimento o pervenire a più lieve sanzione.
Ne consegue l’erroneità della decisione appellata in parte qua.
12. Ma anche nel merito il ricorso introduttivo aveva introdotto profili meritevoli di favorevole valutazione.
12.1. In primo luogo, occorre rilevare l’erroneità della decisione del Tar, sottolineata dall’appellante, laddove, sul presupposto che la consegna costituisca la più lieve sanzione tra quelle di corpo, ha ritenuto che la stessa fosse dotata dei caratteri della proporzionalità e della ragionevolezza, concludendo per la piena legittimità del provvedimento.
Invero, ai sensi dell’art. 1358 C.O.M. le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore, quindi non è corretto ritenere che la sanzione della consegna comminata al ricorrente costituisse la più lieve delle sanzioni di corpo.
13. Ciò detto, deve ulteriormente ricordarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice, in materia di procedimento disciplinare il sindacato giurisdizionale deve potersi estendere alla verifica della legittimità dell'esercizio del pubblico potere, specie sanzionatorio, quanto meno dal punto di vista dell'adeguatezza dell'iter procedimentale seguito, segnatamente per quanto attiene alla istruttoria procedimentale, e del rispetto del principio di proporzionalità tra accadimenti come effettivamente accertati e punizione comminata o in caso di manifesta illogicità e irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti (sezione IV, 5 maggio 2023, n. 4554).
13.1. Nel caso in questione, appare evidente la sproporzione tra i comportamenti rilevati e la sanzione.
13.2. Quanto all’assenza dal domicilio, appare sostanzialmente incontestato che il militare sia uscito da casa per recarsi in caserma, come si evince dalla stessa contestazione degli addebiti, ove risulta che il militare lasciava l’autovettura in sosta negli stalli riservati ai militari della compagnia.
E poiché la circostanza che fosse stato colpito da malore è confermata dal referto del pronto soccorso, versato nel fascicolo di primo grado, e che accusasse uno stato ipertensivo è parimenti riscontrabile dal certificato del medico curante, di pari data, pure prodotto in primo grado, appare del tutto plausibile che (come addotto dal ricorrente) il militare si sia recato in caserma per farsi controllare la pressione, per cui la sanzione della consegna per l’allontanamento da casa durante l’orario di reperibilità appare obiettivamente sproporzionata.
13.3. Né la stessa appare congrua con riferimento alle correzioni apportate sul memoriale, riferite alla giornata di domenica 20.10.2019 (come riportato nella sanzione disciplinare, che ha evidentemente superato la prospettazione contenuta nella contestazione di addebiti e riferita alle successive due giornate), posto che anche qui appare incontestato che le stesse, come addotto dal ricorrente, attenessero alla registrazione di servizi effettivamente svolti, e considerato che si trattava di giornata di poco successiva all’assenza per malattia del militare, plausibilmente ancora turbato per il diverbio e successivo malore.
Ne consegue l’erroneità della decisione appellata anche in relazione a tali censure.
14. L’illegittimità della sanzione riverbera i propri effetti sulle successive valutazioni periodiche, essendo inevitabile che la grave sanzione disciplinare abbia inciso negativamente sulle valutazioni periodiche e sull’avanzamento di carriera, oggetto del secondo ricorso e dei motivi aggiunti sul primo.
Con riferimento alla scheda valutativa 2019, infatti, risulta incontestato dall’Amministrazione come gli atti ispettivi avessero condotto nel medesimo periodo a valutazioni lusinghiere proprio sulla gestione dell’articolazione di appartenenza di cui invece viene addotta (nel documento caratteristico) la flessione, sicché le valutazioni esposte nella scheda caratteristica contrastano irragionevolmente con le osservazioni sull’operato del militare desumibili dall’attività ispettiva nel medesimo periodo; pare dunque plausibile che la sanzione disciplinare abbia negativamente orientato l’attività valutativa periodica.
È cioè conseguenza necessaria dell'annullamento della sanzione disciplinare l'annullamento anche della scheda valutativa i cui esiti sono stati condizionati, come del resto rilevato nella sentenza appellata, dalla severa valutazione disciplinare formulata nei confronti del ricorrente.
È dunque inevitabile che un ridimensionamento dell'addebito disciplinare non potrà non incidere anche sull'esito della valutazione del pertinente periodo, valutazione che dovrà essere corredata di idonea motivazione ove peggiorativa e comunque tenere conto degli eventuali esiti del rinnovato procedimento disciplinare.
Infatti, come chiarito da questa Sezione (sent. n.9092 del 19/10/2023), la giurisprudenza amministrativa, lungi dal negare che i giudizi formulati di anno in anno siano autonomi tra loro, tuttavia pretende che, qualora vi sia un repentino abbassamento delle note caratteristiche rispetto ad anteriori periodi in cui il militare ha riportato costantemente giudizi eccellenti, vi sia un'adeguata motivazione in ordine alle ragioni che giustifichino l'attribuzione di una qualifica inferiore. L'Amministrazione, infatti, deve enunciare un minimo di ragioni per la modifica di valutazioni consolidate nel tempo soprattutto se, come nel caso del ricorrente, sono state sempre eccellenti.
Prosegue la citata decisione nel rilevare che < se in generale la redazione della documentazione caratteristica ai fini della formazione di una scheda valutativa del militare è connotata da un elevato grado di discrezionalità, la stessa necessita, comunque, che le indicazioni di sintesi, all'uopo redatte, siano fornite di un apparato motivazionale che ne dimostri compiutamente il fondamento, con l'indicazione di quegli elementi che, in concreto, abbiano determinato i convincimenti critici espressi circa il servizio svolto, ancor più quando le modificazioni valutative in pejus siano tali da giustificare un abbassamento verticale della qualifica (cfr. parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 17.12.2012, n. 5390) >.
Ne discende l'illegittimità del giudizio impugnato, che non fornisce alcuna indicazione dei presupposti di fatto dai quali possa essere scaturito, secondo un criterio di consequenzialità logica, un peggioramento del giudizio finale, salvo l'esito del procedimento disciplinare per cui è causa.
< Ed infatti, se è certamente vero che l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione dei giudizi di valutazione, è altrettanto vero che la stessa deve servirsi, ai sensi e per gli effetti del d.p.r. n. 213/2002 in materia di valutazione caratteristica del personale militare, di parametri di valutazione obiettivi e imparziali nel rispetto del principio di legalità dell'azione amministrativa.
La giurisprudenza amministrativa con orientamento condiviso da questo Collegio, peraltro, è chiara nel precisare che il repentino abbassamento di valutazione rispetto a quello conseguito nei periodi di servizio anteriori (caratterizzati, come nel caso di specie, da analoghi risultati) richiede un'adeguata indicazione delle ragioni dell'intervenuto declassamento, con conseguente necessità che la motivazione si diffonda sulle circostanze che non hanno consentito di confermare il giudizio precedente (cfr. T.A.R. EM MA, Parma, 21.11.2005, n. 537), cosicché la "caduta verticale del giudizio, anche se contenuta in un solo grado della qualifica, imponeva ... il supporto di un adeguato corredo motivazionale" (cfr. T.A.R. Liguria, Genova, Sez. II, 27.4.2012, n. 605).
In tal senso, l'indubbia autonomia che connota ogni periodo oggetto di valutazione deve comunque essere circoscritta entro i limiti della necessaria ragionevolezza delle valutazioni stesse e, pertanto, nei casi in cui dopo diversi costanti giudizi favorevoli riguardo a tutti gli aspetti della personalità e del servizio, i superiori gerarchici ritengono di attribuire giudizi apprezzabilmente difformi e deteriori rispetto ai precedenti, devono espressamente indicare nella valutazione complessiva quali siano gli elementi fattuali sfavorevoli (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Bis, 27.2.2006, n. 1411; Cons. Stato, Sez. IV, 29.1.2007, n. 338) > (in termini, n.9092/2023 cit.)..
Ne consegue nel caso in esame la sussistenza dei vizi rilevati, atteso che il peggioramento valutativo, subito dall’appellante e riportato nell'impugnata scheda valutativa, è da considerarsi non solo privo di motivazione e giustificazione, ma anche e soprattutto illogico e contraddittorio se posto in comparazione con l'operato svolto dal militare nei periodi oggetto di precedenti valutazioni e anche nello stesso periodo, siccome desumibile dalle valutazioni ispettive riportate dall’appellante e non specificamente contestate dall’amministrazione.
15. Conclusivamente, in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza appellata, gli atti impugnati in primo grado devono essere annullati, con assorbimento delle ulteriori censure sollevate nella parte impugnatoria dei ricorsi.
Infatti, l’accoglimento di uno o più motivi in grado d’appello, tale da determinare la riforma della sentenza appellata e l’integrale annullamento del provvedimento impugnato, è idoneo a realizzare pienamente l’interesse sostanziale sotteso al gravame, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi di censura (Consiglio di Stato, sezione VI, 24 novembre 2022, n. 10359).
16. La domanda di risarcimento del danno deve invece essere respinta.
Avuto riguardo alla natura dei vizi rilevati, non può ovviamente dirsi acclarata la sussistenza dei presupposti di legge per l'affermazione del diritto all’avanzamento di carriera, il cui presupposto è l’attribuzione della qualifica finale di "eccellente", che può, o meno, conseguire al riesame della posizione del ricorrente, con successiva conclusione del procedimento mediante una nuova determinazione, di conferma o di riforma della precedente valutazione caratteristica.
La domanda risarcitoria non può quindi allo stato essere delibata favorevolmente.
17. In considerazione della peculiarità e complessità della fattispecie, le spese del doppio grado devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in accoglimento dello stesso ed in riforma della decisione appellata, ferma la riunione dei ricorsi introduttivi dei giudizi di primo grado, accoglie gli stessi nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla gli atti ivi impugnati.
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Maria Stella Boscarino, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Stella Boscarino | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.