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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3526/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Mohammed Suleiman, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppa Sindoni, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di avere lavorato alle dipendenze della società resistente sin dal 2014 in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, l'ultimo dei quali è stato stipulato in data 22.03.2016, con la qualifica di giardiniere, svolgendo le mansioni di addetto al taglio dell'erba, delle siepi, dei cespugli e alla potatura di piante in sede stradale ed autostradale;
di essere stato addetto, in particolare, alle mansioni di “operatore motosega per il taglio
e l'abbattimento di alberi di grande fusto, attività affidata generalmente agli operati con maggiore abilità e precisione”; che il personale veniva diviso in squadre da Per_1
e ciascuna squadra veniva assegnata ad una determinata area territoriale;
che
[...]
1 “ciascuna squadra veniva seguita da un capo squadra, che coordinava il lavoro del gruppo, impartendo agli operai i precisi ordini di lavoro”; che in data 25.05.2016 il sig.
lo ha incaricato, unitamente ai colleghi , e Per_1 Persona_2 Persona_3
tutti dipendenti della società , di recarsi in Provincia di Persona_4 CP_1
Venezia, nelle vicinanze dell'aeroporto, dove sarebbero stati raggiunti dal capo squadra
“per provvedere al taglio degli alberi ad alto fusto in una determinata CP_2 area soggetta ad opere di ampliamento stradale”; che le “indicazioni date alla squadra erano di affidare ai sig.ri e il compito di tagliare gli alberi, mentre gli Pt_1 CP_2 altri operai” e “dovevano Persona_2 Persona_3 Persona_4 svolgere gli altri lavori connessi”, e cioè “raccogliere e spostare il materiale tagliato”; che nel corso della mattinata del 25.05.2016 gli operai hanno eseguito i lavori richiesti alla presenza del capo squadro per cui, egli e lo stesso CP_2 CP_2
“provvedevano all'attività di taglio degli alberi” e solo il “lavorava con la CP_2 piattaforma mobile, mentre il resto degli operai svolgevano gli altri lavori”; che, al termine della mattinata, il sig. ha incaricato la squadra di spostarsi dopo pranzo in CP_2 un'altra area non molto lontana, per svolgere le stesse attività di taglio di alberi ad alto fusto;
che, quindi, dopo pranzo, la squadra di operai si è spostata nell'aera indicata e, ivi giunti, il sig. ha indicato “agli operai la zona esatta dove lavorare nonché la CP_2 tipologia di lavoro da svolgere”, incaricando per il taglio i sig.ri e per Pt_1 Per_4
poi allontanarsi dal cantiere per altri incombenti;
che, pertanto, mentre i sig.ri Persona_3
e prelevavano dal furgone alcuni degli attrezzi
[...] Persona_4 CP_3
per il lavoro, egli provvedeva a parcheggiare il mezzo per poi prelevare il resto degli attrezzi;
che mentre i sig.ri e stavano scrutando Persona_3 Persona_4
la zona da lavorare, il sig. ha iniziato a tagliare un tronco d'albero senza CP_3
attendere il suo arrivo;
che dopo alcuni minuti egli è sopraggiunto nel posto dove stava operando il sig. venendo “sorpreso dalla caduta in testa dell'albero tagliato” dal CP_3
collega; che, a seguito dell'infortunio, egli è stato trasportato in autoambulanza presso la divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre dove, dopo accurati controlli clinico-radiografici (Tac encefalo e Cervicale, RMN per compressione
Midollare), gli è stata diagnosticata una “Contusione Cervicale con frattura Mielica di C5
– Frattura bilaterale della lamina e Compressione midollare”; di essere stato sottoposto in data 27.05.2016 ad intervento chirurgico di “Artrodesi posteriore Cervicale” con
2 posizionamento di viti nelle masse letterali di C4 C5 C6, tuttora posizionati;
di essere stato sottoposto il 06.06.2016, ad un'indagine neurofisiologica, che ha evidenziato
“anomalia di conduzione della vita motoria destinata agli arti di destra (livello discreto
–marcato al superiore, live medio all'inferiore)”; che in data 13.06.2016 egli è stato ricoverato nel reparto di Neuroriabilitazione dell'Ospedale Fondazione San Camillo agli
Alberoni di Venezia, per un trattamento riabilitativo individuale, per essere dimesso il
12.08.2016; che, successivamente, egli ha proseguito il trattamento fisiatrico consigliato dal gennaio 2017 sino al 23.11.2020; che l'infortunio occorsogli “comportava come conseguenza l'impossibilità di riprendere le normali attività lavorative”; che in data
02.12.2020 egli si è sottoposto ad esame medico-legale presso lo studio del dott.
[...]
ove gli è stato riconosciuto “un danno biologico pari a 28-30%, un'Inabilità Per_5
Temporanea Totale al 100% pari a giorni 80 (ricovero ospedale), Sub- totale di mesi 2 da valutarsi al 75%, un'Inabilità Temporanea Parziale di 2 mesi al 50% ed ulteriori 30 giorni da intendersi come minima al 25%”, mentre il livello di sofferenza è stato valutato
“come grave per i primi 19 giorni, medio per i primi 3 mesi dopo la 1° dimissione ospedaliera e live per il restante periodo di tre mesi circa, sino alla fine di gennaio 2018”; che lo stesso dott. ha dato atto che il paziente si sottoponeva “regolarmente Per_5
a vari cicli di FKT ed allo stato attuale è portatore di una riduzione della Capacità
Lavorativa pari al 35% da intendersi non migliorabile”; che gli è stata riconosciuta da parte dell' la rendita vitalizia di euro 6.847,99 annui, rapportata ad una CP_4
menomazione dell'integralità psico-fisica pari al 27%; che, per effetto dell'infortunio subito, egli si sente “come un soggetto ferito nella propria dignità di uomo, di lavoratore
e di padre di famiglia, sentendosi incapace di condurre una vita “normale”, di reggere le fatiche semplici di un qualsiasi lavoro fisico, e di mantenere con il lavoro la propria famiglia, non avendo grandi possibilità di scelta”, essendo divenuto impossibile espletare
“le semplici attività quotidiane che faceva prima dell'infortunio: praticare le sue appassionate arti marziali, partecipare a delle attività sportive con gli amici, fare una lunga camminata con la moglie, e perfino reggere nelle mani un figlio”.
Tanto premesso ed assunta la responsabilità colposa della società datrice ex artt. 2049 e
2087 c.c. nella causazione dell'evento lesivo verificatosi in suo pregiudizio, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ditta nella causazione dell'infortunio per cui è causa e per le conseguenti CP_1
3 lesioni da lui subite, “per non aver adottato le necessarie misure preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non avere vigilato che eventuali misure di prevenzione degli infortuni” fossero “effettivamente osservate dai propri dipendenti e comunque per aver omesso le norme stesse preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro”; condannare, conseguentemente, la società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale permanente, temporaneo, e personalizzato, da determinarsi eventualmente anche a seguito di idonea CTU medico legale, quantificato nella somma di euro 130.692,44 (pari alla differenza tra la somma di euro 208.052,50, ritenuta spettante a titolo di risarcimento del danno biologico, incrementato del 46% per sofferenza soggettiva e del 29% per la personalizzazione, nonché per invalidità totale temporanea, e quella di euro 77.360,06, corrispondente all'importo che sarebbe stato complessivamente corrisposto dall a titolo di rendita vitalizia), ovvero da CP_4
quantificare nella somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia;
in subordine, per il caso in cui fosse stato riconosciuto un concorso di colpa nella determinazione dell'infortunio, ha domandato condannarsi la resistente al risarcimento del danno differenziale permanente, temporaneo e personalizzato da determinarsi eventualmente anche a seguito di idonea CTU medico legale dei danni riportati dal lavoratore, che saranno determinati in relazione alla responsabilità riconosciuta in misura percentuale.
Più precisamente, il ricorrente ha attribuito alla società datrice i seguenti addebiti colposi: la mancanza di formazione specifica in tema di taglio degli alberi ad alto fusto, sia egli che gli altri operai avendo “appreso il mestiere tramite la pratica sul luogo di lavoro”;
l'assenza in capo al sig. “della necessaria competenza per svolgere il predetto CP_3 compito” e “delle nozioni di sicurezza sul lavoro in materia”, lo stesso avendo “intrapreso
l'attività senza predisporre le numerose, necessarie e basilari precauzioni da compiere prima di iniziare l'attività di taglio degli alberi ad alto fusto”; che “il taglio dei tronchi
d'albero ad alto fusto richiede, oltre alla conoscenza tecnica specifica, la presenza e collaborazione di diverse persone, una delle quali esegue il taglio mentre le altre fungono da controllori della zona”; la “leggerezza” della ditta datrice in materia di sicurezza del lavoro, la stessa tollerando e permettendo “lo svolgimento dell'attività di taglio degli alberi da parte degli operai privi della necessaria esperienza e competenza”, come desumibile dal fatto che, a seguito dell'infortunio da lui causato per una mansione a lui
“non richiesta”, nei confronti del sig. non è stato avviato alcun procedimento CP_3
4 disciplinare e che, al momento dell'infortunio, erano assenti il capo cantiere e il capo squadra, nonché il responsabile della sicurezza per lo svolgimento di un lavoro complesso e pericoloso.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e contestando le deduzioni attore, rappresentando, in particolare, che: i soggetti che quel giorno dovevano eseguire il taglio e cioè l'odierno attore, il sig. e il sig. erano tutti in possesso della qualifica CP_2 CP_3
di operatori con attestato di frequenza del corso di formazione per l'uso e la manutenzione di motosega e decespugliatori, oltre a possedere, come gli altri, l'ulteriore attestato di frequenza dei corsi di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008; gli operai della squadra all'uopo impiegati erano ampiamente in grado e avevano le competenze adeguate per poter eseguire il taglio dell'albero; l'infortunio è derivato dal comportamento imprudente e leggero del ricorrente che aveva fatto accesso nell'area dove si stava svolgendo l'attività di taglio e che era stata “debitamente recintata da rete in plastica antinfortunistica, proprio perché ad alto rischio”.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 31.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'azione promossa dal ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico ulteriore rispetto a quello liquidatogli dall' in sede di indennizzo, e ciò sulla base del pacifico principio CP_4
secondo cui “il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del c.d. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 21.11.2017, n. 27669; Cass.
Sez. lav. 15.12.2022, n. 36866).
Secondo il maggioritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni,”, donde
5 ne deriva “che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
(analogamente v. Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 15078 del 2009).” (Cass. Sez. lav.
19.06.2020, n. 12041).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato e dimostrato, anche documentalmente, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente (v. contratti di lavoro e buste paga di cui ai nn. 4 e 5 fasc. ric.), le conseguenze lesive subite per effetto dell'infortunio occorsogli (v. la cartella clinica e la relazione medico-legale di cui ai doc. 6 e 7 fasc. ric.)
e il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa, consistente nel decespugliamento dell'erba e nel taglio degli alberi presenti sul sito interessato dalle opere di sistemazione stradale: sulla dinamica dell'infortunio si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste altro operaio impegnato nell'occasione in Testimone_1
cui si è verificato il fatto lesivo, che ha prestato soccorso nell'immediatezza e che ha visto il ricorrente “caduto a terra, immobile, paralizzato”.
Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia provato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Innanzitutto, sebbene tale profilo non abbia formato oggetto di specifico rilievo o addebito da parte dell'attore, il legale rappresentante della società convenuta,
[...]
in sede di interrogatorio formale, ed i testi e CP_2 Persona_1 Tes_2
hanno riferito che gli operai erano dotati dei dispositivi di protezione
[...]
individuale adeguati alle lavorazioni da svolgere, quali guanti, casco, cuffie e abbigliamento anti-taglio.
In secondo luogo, sia dagli attestati allegati ai nn. 9 e 10 della memoria di costituzione che dalle deposizioni dei testi , e Persona_1 Testimone_2 Testimone_3
si evince che il ricorrente, il suo collega autore materiale del fatto lesivo Testimone_4
e gli altri operai che componevano la squadra avevano partecipato e superato con profitto sia i corsi di formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, sia i corsi specifici sui rischi connessi all'attività lavorativa, sia i corsi di formazione base teorico-pratici per l'uso e la manutenzione della motosega.
6 In terzo luogo, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale che dalle deposizioni testimoniali si evince che quando si è verificato l'infortunio era presente sul posto il capo-squadra (omonimo del legale CP_2
rappresentante della società), detto , e che il capo cantiere , sino CP_5 Persona_1
a poco prima presente, si era allontanato temporaneamente.
In quarto luogo, infine, nella fattispecie oggi scrutinata deve ritenersi configurabile un concorso di colpa tra l'operaio che ha materialmente posto in essere la condotta causativa del danno, , e il ricorrente: il primo, invero, “all'improvviso”, “di testa Persona_2 sua”, ha proceduto a tagliare l'albero, senza avvisare di allontanarsi gli altri componenti della squadra che stavano sfalciando l'erba che si trovava nelle immediate adiacenze del fusto e nonostante gli stessi si fossero accordati nel senso che l'operazione di taglio avrebbe avuto inizio solo dopo la conclusione dell'opera di sfalcio dell'erba (si vedano le dichiarazioni del teste;
il secondo, da parte sua, ha fatto accesso ed è Testimone_1
rimasto nell'area ove si trovava l'albero, sostando imprudentemente “sotto il cono di caduta dell'oggetto di taglio ossia il luogo dove, in base alla gravità, il ramo può cadere”
(così si è espresso il teste . Testimone_5
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente;
tuttavia, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di dovere compensare le spese medesime in ragione del 50%.
Analogamente, le spese di C.T.U. vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3526/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione del 50%; condanna il ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore della società resistente, 50% pari ad euro 2.632,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U. a carico del ricorrente.
7 Catania, 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del 31 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3526/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Mohammed Suleiman, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso introduttivo;
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Giuseppa Sindoni, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-Resistente-
*********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 03.06.2021, il ricorrente in epigrafe indicato ha agito in giudizio esponendo: di avere lavorato alle dipendenze della società resistente sin dal 2014 in virtù di contratti di lavoro a tempo determinato, l'ultimo dei quali è stato stipulato in data 22.03.2016, con la qualifica di giardiniere, svolgendo le mansioni di addetto al taglio dell'erba, delle siepi, dei cespugli e alla potatura di piante in sede stradale ed autostradale;
di essere stato addetto, in particolare, alle mansioni di “operatore motosega per il taglio
e l'abbattimento di alberi di grande fusto, attività affidata generalmente agli operati con maggiore abilità e precisione”; che il personale veniva diviso in squadre da Per_1
e ciascuna squadra veniva assegnata ad una determinata area territoriale;
che
[...]
1 “ciascuna squadra veniva seguita da un capo squadra, che coordinava il lavoro del gruppo, impartendo agli operai i precisi ordini di lavoro”; che in data 25.05.2016 il sig.
lo ha incaricato, unitamente ai colleghi , e Per_1 Persona_2 Persona_3
tutti dipendenti della società , di recarsi in Provincia di Persona_4 CP_1
Venezia, nelle vicinanze dell'aeroporto, dove sarebbero stati raggiunti dal capo squadra
“per provvedere al taglio degli alberi ad alto fusto in una determinata CP_2 area soggetta ad opere di ampliamento stradale”; che le “indicazioni date alla squadra erano di affidare ai sig.ri e il compito di tagliare gli alberi, mentre gli Pt_1 CP_2 altri operai” e “dovevano Persona_2 Persona_3 Persona_4 svolgere gli altri lavori connessi”, e cioè “raccogliere e spostare il materiale tagliato”; che nel corso della mattinata del 25.05.2016 gli operai hanno eseguito i lavori richiesti alla presenza del capo squadro per cui, egli e lo stesso CP_2 CP_2
“provvedevano all'attività di taglio degli alberi” e solo il “lavorava con la CP_2 piattaforma mobile, mentre il resto degli operai svolgevano gli altri lavori”; che, al termine della mattinata, il sig. ha incaricato la squadra di spostarsi dopo pranzo in CP_2 un'altra area non molto lontana, per svolgere le stesse attività di taglio di alberi ad alto fusto;
che, quindi, dopo pranzo, la squadra di operai si è spostata nell'aera indicata e, ivi giunti, il sig. ha indicato “agli operai la zona esatta dove lavorare nonché la CP_2 tipologia di lavoro da svolgere”, incaricando per il taglio i sig.ri e per Pt_1 Per_4
poi allontanarsi dal cantiere per altri incombenti;
che, pertanto, mentre i sig.ri Persona_3
e prelevavano dal furgone alcuni degli attrezzi
[...] Persona_4 CP_3
per il lavoro, egli provvedeva a parcheggiare il mezzo per poi prelevare il resto degli attrezzi;
che mentre i sig.ri e stavano scrutando Persona_3 Persona_4
la zona da lavorare, il sig. ha iniziato a tagliare un tronco d'albero senza CP_3
attendere il suo arrivo;
che dopo alcuni minuti egli è sopraggiunto nel posto dove stava operando il sig. venendo “sorpreso dalla caduta in testa dell'albero tagliato” dal CP_3
collega; che, a seguito dell'infortunio, egli è stato trasportato in autoambulanza presso la divisione di Neurochirurgia dell'Ospedale dell'Angelo di Mestre dove, dopo accurati controlli clinico-radiografici (Tac encefalo e Cervicale, RMN per compressione
Midollare), gli è stata diagnosticata una “Contusione Cervicale con frattura Mielica di C5
– Frattura bilaterale della lamina e Compressione midollare”; di essere stato sottoposto in data 27.05.2016 ad intervento chirurgico di “Artrodesi posteriore Cervicale” con
2 posizionamento di viti nelle masse letterali di C4 C5 C6, tuttora posizionati;
di essere stato sottoposto il 06.06.2016, ad un'indagine neurofisiologica, che ha evidenziato
“anomalia di conduzione della vita motoria destinata agli arti di destra (livello discreto
–marcato al superiore, live medio all'inferiore)”; che in data 13.06.2016 egli è stato ricoverato nel reparto di Neuroriabilitazione dell'Ospedale Fondazione San Camillo agli
Alberoni di Venezia, per un trattamento riabilitativo individuale, per essere dimesso il
12.08.2016; che, successivamente, egli ha proseguito il trattamento fisiatrico consigliato dal gennaio 2017 sino al 23.11.2020; che l'infortunio occorsogli “comportava come conseguenza l'impossibilità di riprendere le normali attività lavorative”; che in data
02.12.2020 egli si è sottoposto ad esame medico-legale presso lo studio del dott.
[...]
ove gli è stato riconosciuto “un danno biologico pari a 28-30%, un'Inabilità Per_5
Temporanea Totale al 100% pari a giorni 80 (ricovero ospedale), Sub- totale di mesi 2 da valutarsi al 75%, un'Inabilità Temporanea Parziale di 2 mesi al 50% ed ulteriori 30 giorni da intendersi come minima al 25%”, mentre il livello di sofferenza è stato valutato
“come grave per i primi 19 giorni, medio per i primi 3 mesi dopo la 1° dimissione ospedaliera e live per il restante periodo di tre mesi circa, sino alla fine di gennaio 2018”; che lo stesso dott. ha dato atto che il paziente si sottoponeva “regolarmente Per_5
a vari cicli di FKT ed allo stato attuale è portatore di una riduzione della Capacità
Lavorativa pari al 35% da intendersi non migliorabile”; che gli è stata riconosciuta da parte dell' la rendita vitalizia di euro 6.847,99 annui, rapportata ad una CP_4
menomazione dell'integralità psico-fisica pari al 27%; che, per effetto dell'infortunio subito, egli si sente “come un soggetto ferito nella propria dignità di uomo, di lavoratore
e di padre di famiglia, sentendosi incapace di condurre una vita “normale”, di reggere le fatiche semplici di un qualsiasi lavoro fisico, e di mantenere con il lavoro la propria famiglia, non avendo grandi possibilità di scelta”, essendo divenuto impossibile espletare
“le semplici attività quotidiane che faceva prima dell'infortunio: praticare le sue appassionate arti marziali, partecipare a delle attività sportive con gli amici, fare una lunga camminata con la moglie, e perfino reggere nelle mani un figlio”.
Tanto premesso ed assunta la responsabilità colposa della società datrice ex artt. 2049 e
2087 c.c. nella causazione dell'evento lesivo verificatosi in suo pregiudizio, il ricorrente ha domandato al giudice adito di: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ditta nella causazione dell'infortunio per cui è causa e per le conseguenti CP_1
3 lesioni da lui subite, “per non aver adottato le necessarie misure preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, per non avere vigilato che eventuali misure di prevenzione degli infortuni” fossero “effettivamente osservate dai propri dipendenti e comunque per aver omesso le norme stesse preposte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro”; condannare, conseguentemente, la società resistente al risarcimento del danno biologico differenziale permanente, temporaneo, e personalizzato, da determinarsi eventualmente anche a seguito di idonea CTU medico legale, quantificato nella somma di euro 130.692,44 (pari alla differenza tra la somma di euro 208.052,50, ritenuta spettante a titolo di risarcimento del danno biologico, incrementato del 46% per sofferenza soggettiva e del 29% per la personalizzazione, nonché per invalidità totale temporanea, e quella di euro 77.360,06, corrispondente all'importo che sarebbe stato complessivamente corrisposto dall a titolo di rendita vitalizia), ovvero da CP_4
quantificare nella somma, minore o maggiore, che risulterà di giustizia;
in subordine, per il caso in cui fosse stato riconosciuto un concorso di colpa nella determinazione dell'infortunio, ha domandato condannarsi la resistente al risarcimento del danno differenziale permanente, temporaneo e personalizzato da determinarsi eventualmente anche a seguito di idonea CTU medico legale dei danni riportati dal lavoratore, che saranno determinati in relazione alla responsabilità riconosciuta in misura percentuale.
Più precisamente, il ricorrente ha attribuito alla società datrice i seguenti addebiti colposi: la mancanza di formazione specifica in tema di taglio degli alberi ad alto fusto, sia egli che gli altri operai avendo “appreso il mestiere tramite la pratica sul luogo di lavoro”;
l'assenza in capo al sig. “della necessaria competenza per svolgere il predetto CP_3 compito” e “delle nozioni di sicurezza sul lavoro in materia”, lo stesso avendo “intrapreso
l'attività senza predisporre le numerose, necessarie e basilari precauzioni da compiere prima di iniziare l'attività di taglio degli alberi ad alto fusto”; che “il taglio dei tronchi
d'albero ad alto fusto richiede, oltre alla conoscenza tecnica specifica, la presenza e collaborazione di diverse persone, una delle quali esegue il taglio mentre le altre fungono da controllori della zona”; la “leggerezza” della ditta datrice in materia di sicurezza del lavoro, la stessa tollerando e permettendo “lo svolgimento dell'attività di taglio degli alberi da parte degli operai privi della necessaria esperienza e competenza”, come desumibile dal fatto che, a seguito dell'infortunio da lui causato per una mansione a lui
“non richiesta”, nei confronti del sig. non è stato avviato alcun procedimento CP_3
4 disciplinare e che, al momento dell'infortunio, erano assenti il capo cantiere e il capo squadra, nonché il responsabile della sicurezza per lo svolgimento di un lavoro complesso e pericoloso.
Instauratosi il contraddittorio, la società resistente si è regolarmente costituita in giudizio, spiegando difese volte ad ottenere il rigetto del ricorso e contestando le deduzioni attore, rappresentando, in particolare, che: i soggetti che quel giorno dovevano eseguire il taglio e cioè l'odierno attore, il sig. e il sig. erano tutti in possesso della qualifica CP_2 CP_3
di operatori con attestato di frequenza del corso di formazione per l'uso e la manutenzione di motosega e decespugliatori, oltre a possedere, come gli altri, l'ulteriore attestato di frequenza dei corsi di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37, comma 2 del d.lgs. n. 81/2008; gli operai della squadra all'uopo impiegati erano ampiamente in grado e avevano le competenze adeguate per poter eseguire il taglio dell'albero; l'infortunio è derivato dal comportamento imprudente e leggero del ricorrente che aveva fatto accesso nell'area dove si stava svolgendo l'attività di taglio e che era stata “debitamente recintata da rete in plastica antinfortunistica, proprio perché ad alto rischio”.
Compiuta attività istruttoria orale ed espletata C.T.U. medico-legale, all'esito dell'udienza del 31.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite le note di trattazione delle parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione ed è stata pronunciata la presente sentenza.
2. Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, esaminiamo adesso il merito della controversia.
Oggetto del contendere è l'azione promossa dal ricorrente nei confronti della società datrice di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno biologico ulteriore rispetto a quello liquidatogli dall' in sede di indennizzo, e ciò sulla base del pacifico principio CP_4
secondo cui “il datore di lavoro risponde dei danni occorsi al lavoratore infortunato nei limiti del c.d. danno differenziale che non comprende le componenti del danno biologico coperte dall'assicurazione obbligatoria” (Cass. Sez. lav. 21.11.2017, n. 27669; Cass.
Sez. lav. 15.12.2022, n. 36866).
Secondo il maggioritario indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “il riparto degli oneri probatori nella domanda di danno differenziale da infortunio sul lavoro si pone negli stessi termini che nell'art. 1218 c.c. sull'inadempimento delle obbligazioni,”, donde
5 ne deriva “che il lavoratore deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno
(analogamente v. Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 15078 del 2009).” (Cass. Sez. lav.
19.06.2020, n. 12041).
Ebbene, nel caso di specie il ricorrente ha allegato e dimostrato, anche documentalmente, il rapporto di lavoro alle dipendenze della società resistente (v. contratti di lavoro e buste paga di cui ai nn. 4 e 5 fasc. ric.), le conseguenze lesive subite per effetto dell'infortunio occorsogli (v. la cartella clinica e la relazione medico-legale di cui ai doc. 6 e 7 fasc. ric.)
e il nesso causale tra il danno e la prestazione lavorativa, consistente nel decespugliamento dell'erba e nel taglio degli alberi presenti sul sito interessato dalle opere di sistemazione stradale: sulla dinamica dell'infortunio si vedano, in particolare, le dichiarazioni rese dal teste altro operaio impegnato nell'occasione in Testimone_1
cui si è verificato il fatto lesivo, che ha prestato soccorso nell'immediatezza e che ha visto il ricorrente “caduto a terra, immobile, paralizzato”.
Ciò posto, tuttavia, deve ritenersi che il datore di lavoro abbia provato che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno.
Innanzitutto, sebbene tale profilo non abbia formato oggetto di specifico rilievo o addebito da parte dell'attore, il legale rappresentante della società convenuta,
[...]
in sede di interrogatorio formale, ed i testi e CP_2 Persona_1 Tes_2
hanno riferito che gli operai erano dotati dei dispositivi di protezione
[...]
individuale adeguati alle lavorazioni da svolgere, quali guanti, casco, cuffie e abbigliamento anti-taglio.
In secondo luogo, sia dagli attestati allegati ai nn. 9 e 10 della memoria di costituzione che dalle deposizioni dei testi , e Persona_1 Testimone_2 Testimone_3
si evince che il ricorrente, il suo collega autore materiale del fatto lesivo Testimone_4
e gli altri operai che componevano la squadra avevano partecipato e superato con profitto sia i corsi di formazione base in materia di sicurezza sul lavoro, sia i corsi specifici sui rischi connessi all'attività lavorativa, sia i corsi di formazione base teorico-pratici per l'uso e la manutenzione della motosega.
6 In terzo luogo, sia dalle dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente in sede di interrogatorio formale che dalle deposizioni testimoniali si evince che quando si è verificato l'infortunio era presente sul posto il capo-squadra (omonimo del legale CP_2
rappresentante della società), detto , e che il capo cantiere , sino CP_5 Persona_1
a poco prima presente, si era allontanato temporaneamente.
In quarto luogo, infine, nella fattispecie oggi scrutinata deve ritenersi configurabile un concorso di colpa tra l'operaio che ha materialmente posto in essere la condotta causativa del danno, , e il ricorrente: il primo, invero, “all'improvviso”, “di testa Persona_2 sua”, ha proceduto a tagliare l'albero, senza avvisare di allontanarsi gli altri componenti della squadra che stavano sfalciando l'erba che si trovava nelle immediate adiacenze del fusto e nonostante gli stessi si fossero accordati nel senso che l'operazione di taglio avrebbe avuto inizio solo dopo la conclusione dell'opera di sfalcio dell'erba (si vedano le dichiarazioni del teste;
il secondo, da parte sua, ha fatto accesso ed è Testimone_1
rimasto nell'area ove si trovava l'albero, sostando imprudentemente “sotto il cono di caduta dell'oggetto di taglio ossia il luogo dove, in base alla gravità, il ramo può cadere”
(così si è espresso il teste . Testimone_5
3. Il ricorso, quindi, non è meritevole di accoglimento.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la regola della soccombenza e, quindi, vanno poste a carico del ricorrente soccombente;
tuttavia, tenuto conto della complessità delle questioni trattate e della condizione soggettiva delle parti, si ritiene di dovere compensare le spese medesime in ragione del 50%.
Analogamente, le spese di C.T.U. vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3526/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: rigetta il ricorso;
compensa le spese processuali in ragione del 50%; condanna il ricorrente al pagamento del restante 50% delle spese processuali in favore della società resistente, 50% pari ad euro 2.632,00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., ove dovuti, come per legge;
pone le spese di C.T.U. a carico del ricorrente.
7 Catania, 10 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Tripi
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