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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 02/09/2025, n. 3367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3367 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Davide Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 10051 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
, titolare dell'impresa individuale Desiderio di Casa, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Felice Chiarelli e Martin Chiarelli ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Bagheria ( PA ) nella via B.
Mattarella n° 108
attore
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pace ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in questa via Giosuè Carducci n° 4
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Parte attrice agisce per ottenere l'adempimento della prestazione di pagamento della somma di € 13.908,00 ( comprensivo di I.V.A. ) da parte di
, a titolo di provvigione per l'attività di mediazione posta in Controparte_1
essere da , titolare dell'agenzia immobiliare Desiderio di Casa, Parte_1
in favore di costei nella veste di acquirente in relazione alla compravendita di un immobile sito in questa via XX settembre n° 14.
1 Costituendosi in giudizio, parte convenuta ha chiesto il rigetto della domanda attorea, contestando la sussistenza di un nesso causale tra l'attività posta in essere dal mediatore e la conclusione dell'affare.
Ciò posto, preliminarmente si ritiene opportuno richiamare i principi fondamentali elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di mediazione.
Per pacifico e consolidato indirizzo ( da ultima, Cass. civ. sez. n. 30083/19 )
“il diritto del mediatore alla provvigione sorge allorché egli abbia messo in relazione due o più parti per la conclusione di un affare e questo sia stato concluso per effetto del suo intervento e la sua attività, nota ai contraenti, sia stata da loro anche implicitamente accettata” ( in questi esatti termini Cass. civ. n. 9743/94, ma conformi anche le successive Cass. civ.
n. 28231/05 e Cass. civ. n. 19705/08 ).
Per conclusione dell'affare, dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore, deve poi intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto cioè in virtù del quale sia costituito un vincolo che dia diritto di agire per l'adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno ( cfr. Cass. civ. n. 22000/07 ).
Infine, il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'opera dallo stesso svolta, senza che sia necessario il suo intervento in tutte le fasi delle trattative, fino all'accordo definitivo, con la conseguenza che anche la semplice attività consistente nel reperimento e nella indicazione dell'altro contraente, o nella segnalazione dell'affare, legittima il diritto alla provvigione, sempre che la descritta attività costituisca il risultato utile di una ricerca fatta dal mediatore, e poi valorizzata dalle parti ( cfr. Cass. civ. n. 2136/00 ).
Il diritto del mediatore al compenso, quindi, sorge ogni qualvolta la conclusione dell'affare possa ricollegarsi all'opera dallo stesso svolta per l'avvicinamento dei contraenti.
2 D'altro canto, per dimostrare il suddetto nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare non può ritenersi sufficiente la prova, da questi offerta, di avere accompagnato l'acquirente a visitare l'immobile o di avere appianato contrasti in ordine alle modalità di pagamento del prezzo o che l'acquirente si era più volte recato nella sede del mediatore ( v. Cass. civ.
n. 5760/99 ).
Venendo al caso di specie, a fronte della prospettazione offerta da parte attrice secondo cui a seguito di conferimento di incarico esclusivo di mediazione da parte dell'acquirente e di sottoscrizione a cura di Controparte_1
quest'ultima di proposta d'acquisto dell'immobile sito in questa via XX settembre n° 14 comunicata telefonicamente dal mediatore al procuratore speciale alla vendita e a dire del primo non accettata, la , una volta scaduti la proposta CP_1
d'acquisto e i conferimenti di incarico alla mediazione sia alla vendita che all'acquisto, stipulava contratto di compravendita con la parte venditrice senza riconoscere alcuna provvigione al mediatore medesimo, l'odierna convenuta, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha dedotto come parte attrice non avesse mai comunicato alla venditrice la proposta d'acquisto della CP_1
non curando, pertanto, la messa in relazione di detti soggetti per la conclusione dell'affare, presupposto quest'ultimo, come sopra esposto, necessario ai fini del sorgere del diritto del mediatore alla provvigione.
Ora, le emergenze di causa non offrono elementi probatoriamente solidi a conforto della pretesa creditoria di parte attrice, atteso che, alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti e a fronte della allegazione offerta dalla convenuta in ordine alla omessa comunicazione da parte del mediatore alla venditrice della proposta d'acquisto della , invero adeguatamente documentata ( v. CP_1
missiva del 15.02.20 inviata dal procuratore speciale alla vendita arch. Parte_2
e ricevuta dall'agenzia immobiliare con cui il primo revocava l'incarico al
[...]
mediatore affermando che “…tali circostanze ( ossia l'offerta della ) non CP_1
sono state assolutamente comunicate all'esponente e sono state intenzionalmente omesse e negate
3 dal sig. nei numerosi contatti telefonici intercorsi, nei quali lo stesso Agente affermava Pt_1
che l'immobile difficilmente avrebbe potuto essere venduto ad un prezzo superiore ai
250.000,00 euro” ), non vi è idonea dimostrazione in atti della effettuazione di attività volta a mettere in contatto tra loro le parti e conseguentemente avviare tra esse una trattativa ( come peraltro previsto all'art. 5 dell'atto di conferimento di incarico al mediatore e all'art. 6 della proposta d'acquisto ), laddove al contrario è emerso che con missiva del 15.02.20 inviata dal procuratore speciale alla vendita arch. e ricevuta dall'agenzia immobiliare, il primo revocando Parte_2
l'incarico al mediatore affermava che “…tali circostanze ( ossia l'offerta della
) non sono state assolutamente comunicate all'esponente e sono state intenzionalmente CP_1
omesse e negate dal sig. nei numerosi contatti telefonici intercorsi, nei quali lo stesso Pt_1
Agente affermava che l'immobile difficilmente avrebbe potuto essere venduto ad un prezzo superiore ai 250.000,00 euro”, di guisa che la prova testimoniale dedotta da parte attrice sul punto e disattesa dal Decidente non sarebbe stata in grado di superare il dato documentale suindicato, tenuto peraltro conto delle modalità mediante le quali il teste avrebbe appreso della asserita comunicazione a cura del mediatore della proposta d'acquisto alla parte venditrice, e ancor più avrebbe apertamente violato la previsione di cui all'art. 5 della proposta d'acquisto medesima, da ritenersi “irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 cod. civ.” e tale da perdere “ogni efficacia qualora entro il 31.1.2020, non fosse stata portata a conoscenza del proponente la relativa accettazione da parte della venditrice che dovrà essere manifestata tramite la sottoscrizione apposta in calce ad essa”.
Va, d'altro canto, rammentato che il diritto del mediatore alla provvigione va escluso nell'ipotesi in cui possa affermarsi che la conclusione dell'affare cui le parti siano successivamente pervenute è indipendente dall'intervento del mediatore e ciò in quanto la ripresa delle trattative è intervenuta, come allegato nella specie, per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le precedenti o da queste condizionate, sicché possa escludersi l'utilità dell'originario intervento del mediatore ( v. Cass. civ. n. 6703/01 ).
4 Va esclusa, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, la sussistenza di un nesso causale, tra l'attività di mediazione posta in essere da
[...]
, titolare dell'impresa individuale Desiderio di Casa, e l'acquisto da Parte_1
parte di dell'immobile di questa via XX settembre n° 14, Controparte_1
essendo intervenuta la conclusione dell'affare per effetto di nuova ed autonoma iniziativa dell'acquirente in alcun modo ricollegabile con la precedente fase o da questa condizionata.
Conseguentemente, non potendosi riconoscere il diritto alla provvigione di
, titolare dell'impresa individuale Desiderio di Casa, la Parte_1
domanda attorea proposta in via principale dovrà essere rigettata, al pari di quella formulata in via subordinata ex art. 2041 c.c., non risultando, alla luce delle complessive argomentazioni suesposte, integrati gli estremi per una valutazione di fondatezza della stessa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando sulle domande formulate da , titolare dell'impresa individuale Parte_1
Desiderio di Casa, con atto di citazione notificato in data 24.07.23 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta le domande attoree;
- condanna parte attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 3.200,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 18.07.2025.
Il G.O.P.
( dr. Davide Romeo )
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