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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/05/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 300/2023 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa RT DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 300/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 27.02.2023 da
c. f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Federico FAVILLI del Foro di Siena, con studio in Siena,
Via dei Montanini n. 118 e dall'Avv. Renato RICCI, del Foro di Pescara, con studio in
Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 161 presso il quale il medesimo elegge domicilio giusta procura posta prodotta separatamente al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
, (c.f. ), nata ad [...], Controparte_1 C.F._2
l'01.07.1969, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia TORTORELLA e Maria Matilde
CIONINI elettivamente domiciliata in Pescara, alla piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio delle stesse, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
1 - resistente - con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 12.03.2025)
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg. e Controparte_1 [...]
in Siena il giorno 31 ottobre 1999 (atto trascritto al N. 101 parte 2 serie C -anno 1999 - Parte_1
Comune di Siena) ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore Parte_1
di per intervenuta autosufficienza economica del figlio. Parte_2
3) Il SI. contribuirà nel mantenimento di RT e , maggiorenni Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficienti, versando alla SI.ra , entro il 5 di ogni Controparte_1 mese, € 400,00 per ciascuno, dunque € 800,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT.
4) I SIg. e contribuiranno alle spese straordinarie da sostenere in favore di CP_1 Parte_1
RT e ciascuno nella misura al 50%, individuate e concordate come previsto dal Per_1
Protocollo di intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Avezzano.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra € 3.150,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
arretrati per il contributo per il mantenimento dei figli, nel rispetto delle seguenti modalità:
€ 1.550,00 già precedentemente versate unitamente al mensile dei figli lo scorso 5 marzo 2025 mediante bonifico e i restanti € 1.600,00 in 8 rate da € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025 fino a novembre 2025.
6) Spese di lite integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.02.2023 il ha adito l'intestatario Parte_1
tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra
, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in Controparte_1
favore della moglie e confermare in € 250,00 cadauno il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio, autorizzando il ricorrente a versare detta somma direttamente ai figli stante l'attuale conflittualità sul punto tra i genitori.
2 Si è costituita in giudizio la SI.ra aderendo alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, rappresentando però di volere un assegno di mantenimento a favore dei propri figli, a carico del marito, di euro 400,00 cadauno mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 7.5.2025, questo Giudice ha preso atto dell'avvenuto accordo raggiunto tra le parti in data 11.3.2025 su tutte le condizioni del divorzio e della successiva rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2019 non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Siena il 31.10.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monteriggioni al n. 101, p. 2, S. C, anno
1999.
3. Il Collegio, inoltre, preso atto della condizioni previste dall'accordo in relazione al mantenimento dei figli e ritenuto le stesse conformi al loro preminente interesse omologa l'accordo in parte qua, prendendo atto delle restanti condizioni pattuite tra le parti valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Monteriggioni al n. 101, p. 2, S. C, anno 1999.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore dei figli:
“2) Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore Parte_1
di per intervenuta autosufficienza economica del figlio. Parte_2
3 3) Il SI. contribuirà nel mantenimento di RT e , maggiorenni Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficienti, versando alla SI.ra , entro il 5 di ogni Controparte_1 mese, € 400,00 per ciascuno, dunque € 800,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT.
4) I SIg. e contribuiranno alle spese straordinarie da sostenere in favore di CP_1 Parte_1
RT e ciascuno nella misura al 50%, individuate e concordate come previsto dal Per_1
Protocollo di intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteriggioni per l'annotazione prevista dalla legge;
SPESE di lite integralmente compensate.
Così deciso, il 22 maggio 2024
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott. Paolo LEPIDI
4
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di ConSIlio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa RT DI FONZO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 300/2023 R.G. promosso con ricorso depositato in data 27.02.2023 da
c. f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente tra loro dall'Avv. Federico FAVILLI del Foro di Siena, con studio in Siena,
Via dei Montanini n. 118 e dall'Avv. Renato RICCI, del Foro di Pescara, con studio in
Pescara, Corso Vittorio Emanuele II n. 161 presso il quale il medesimo elegge domicilio giusta procura posta prodotta separatamente al ricorso;
- ricorrente -
CONTRO
, (c.f. ), nata ad [...], Controparte_1 C.F._2
l'01.07.1969, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Silvia TORTORELLA e Maria Matilde
CIONINI elettivamente domiciliata in Pescara, alla piazza Ettore Troilo n. 18, presso lo studio delle stesse, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
1 - resistente - con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI:
(come da accordo depositato in data 12.03.2025)
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai SIg. e Controparte_1 [...]
in Siena il giorno 31 ottobre 1999 (atto trascritto al N. 101 parte 2 serie C -anno 1999 - Parte_1
Comune di Siena) ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2) Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore Parte_1
di per intervenuta autosufficienza economica del figlio. Parte_2
3) Il SI. contribuirà nel mantenimento di RT e , maggiorenni Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficienti, versando alla SI.ra , entro il 5 di ogni Controparte_1 mese, € 400,00 per ciascuno, dunque € 800,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT.
4) I SIg. e contribuiranno alle spese straordinarie da sostenere in favore di CP_1 Parte_1
RT e ciascuno nella misura al 50%, individuate e concordate come previsto dal Per_1
Protocollo di intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Avezzano.
5) Il SI. corrisponderà alla SI.ra € 3.150,00 a titolo di Parte_1 Controparte_1
arretrati per il contributo per il mantenimento dei figli, nel rispetto delle seguenti modalità:
€ 1.550,00 già precedentemente versate unitamente al mensile dei figli lo scorso 5 marzo 2025 mediante bonifico e i restanti € 1.600,00 in 8 rate da € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025 fino a novembre 2025.
6) Spese di lite integralmente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.02.2023 il ha adito l'intestatario Parte_1
tribunale per sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con la SI.ra
, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi in Controparte_1
favore della moglie e confermare in € 250,00 cadauno il contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio, autorizzando il ricorrente a versare detta somma direttamente ai figli stante l'attuale conflittualità sul punto tra i genitori.
2 Si è costituita in giudizio la SI.ra aderendo alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio, rappresentando però di volere un assegno di mantenimento a favore dei propri figli, a carico del marito, di euro 400,00 cadauno mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 7.5.2025, questo Giudice ha preso atto dell'avvenuto accordo raggiunto tra le parti in data 11.3.2025 su tutte le condizioni del divorzio e della successiva rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice ha, quindi, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti deve trovare accoglimento, sussistendo, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) l. n. 898/70.
Ed invero, appare fatto pacifico e non contestato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita, atteso che la coppia, separata consensualmente dal
2019 non è più convivente da tale data.
Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Siena il 31.10.1999 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Monteriggioni al n. 101, p. 2, S. C, anno
1999.
3. Il Collegio, inoltre, preso atto della condizioni previste dall'accordo in relazione al mantenimento dei figli e ritenuto le stesse conformi al loro preminente interesse omologa l'accordo in parte qua, prendendo atto delle restanti condizioni pattuite tra le parti valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico.
4. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano:
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 Controparte_1
Comune di Monteriggioni al n. 101, p. 2, S. C, anno 1999.
OMOLOGA le condizioni relative:
-all'assegno di mantenimento a favore dei figli:
“2) Confermare la revoca dell'assegno di mantenimento a carico del SI. in favore Parte_1
di per intervenuta autosufficienza economica del figlio. Parte_2
3 3) Il SI. contribuirà nel mantenimento di RT e , maggiorenni Parte_1 Per_1
economicamente non autosufficienti, versando alla SI.ra , entro il 5 di ogni Controparte_1 mese, € 400,00 per ciascuno, dunque € 800,00 complessivi, oltre rivalutazione ISTAT.
4) I SIg. e contribuiranno alle spese straordinarie da sostenere in favore di CP_1 Parte_1
RT e ciascuno nella misura al 50%, individuate e concordate come previsto dal Per_1
Protocollo di intesa per l'individuazione e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia in vigore presso il Tribunale di Avezzano.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni sopra riportate, da intendersi integralmente richiamate in questa sede;
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteriggioni per l'annotazione prevista dalla legge;
SPESE di lite integralmente compensate.
Così deciso, il 22 maggio 2024
Il Presidente Il giudice estensore
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Dott. Paolo LEPIDI
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