Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.