Articolo 1 della Legge 30 novembre 1939, n. 1887
Articolo 2
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10 gennaio 1940
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione stipulata fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.
Entrata in vigore il 10 gennaio 1940