Sentenza 26 giugno 1999
Massime • 1
Essendo il giudizio di cassazione un giudizio a "critica limitata", cioè con un ambito oggettivo delimitato dai motivi di impugnazione formulati dal ricorrente, l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti punti della decisione, che siano stati fatti oggetto di specifica censura, poiché altrimenti la decisione del giudice di merito, avendo acquisito autorità di giudicato, rimane sottratta all'incidenza di mutamenti normativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/06/1999, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 26 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Pasquale REALE Consigliere
Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Cons. relatore
Dott. Fabrizio FORTE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO, in persona del Ministro, elettivamente domiciliata in RO, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge;
- ricorrente -
contro
KONES S.r.l., in persona del legale rappresentante, o elettivamente domiciliata in RO, Viale Bruno Buozzi n. 68, presso l'avv. Luca Gratteri, unitamente agli avv.ti Franco Modena e Anton Ugo Serra, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 566 del 9 aprile 1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 marzo 1999 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M. , in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del primo motivo e l'accoglimento del secondo.
Svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 18 ottobre 1995 la s.r.l. KONES conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, l'Amministrazione finanziaria, chiedendone la condanna al pagamento, con interessi e rivalutazione, della somma di L. 17.000.000, corrispondente all'importo delle somme a suo tempo versate a titolo di tassa annuale di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese dal 1987 al 1992, in applicazione di disposizioni contrastanti con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335 che, in quanto tali, dovevano essere disapplicate.
L'Amministrazione convenuta si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e la decadenza della società attrice dal diritto di ottenere il rimborso di quanto versato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641. E deducendo nel merito che, comunque, il tributo rientrava nei diritti "di carattere remunerativo", la cui previsione non incorreva in alcun divieto comunitario.
Il Tribunale, con sentenza del 5 agosto 1996, dichiarava fondata la pretesa della società, condannando l'Amministrazione al pagamento della somma richiesta maggiorata degli interessi legali. 1.1 - L'Amministrazione finanziaria chiede, con due motivi di ricorso illustrati da memoria, la cassazione della sentenza con la quale la Corte territoriale ha respinto l'appello da essa proposto avverso la decisione di primo grado. La società intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2 - Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto territorialmente competente il Tribunale di Firenze, anziché quello di RO, senza considerare che, ai sensi dell'art. 8 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, la competenza per territorio va individuata in collegamento con il distretto in cui "trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovrattassa controversa" e che, nel caso di specie, tale ufficio si identificava, a norma dell'art. 2 del D.M. 12 dicembre 1972, nell'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di RO. 2.1 -.La censura è palesemente infondata.
Invero, questa Corte ha già chiarito:
- che l'art. 8 del citato R.D. n. 1611/33, il quale devolve le controversie tributarie al tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova l'ufficio che ha liquidato il tributo, pone un criterio di competenza eccezionale, rispetto a quello fissato in via generale dall'art. 25 del codice di rito, la cui applicazione presuppone che il tributo, al quale si riferisce la controversia, sia stato liquidato ed accertato da un ufficio finanziario;
- che tale situazione non ricorre nel caso di specie, in quanto l'ammontare del tributo dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese era predeterminato dalla legge;
- che la portata dell'art. 2 del D.M. 12 dicembre 1972 (G.U. n. 335 del 28 dicembre 1972) - il quale ha individuato nell'Ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di RO quello competente a provvedere "alla riscossione, per tutto il territorio dello Stato, delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse di pubblico insegnamento e di quelle relative all'istruzione superiore da corrispondersi a mezzo del servizio dei conti correnti postali" - è stata ridimensionata dall'art. 1 del D.M. 14 luglio 1988 (il quale, dopo aver precisato che restava fermo quanto disposto dall'art. 2 del citato D.M. 12 dicembre 1972, ha stabilito che "al recupero anche in via supplementare della tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese- avrebbe provveduto "l'ufficio del registro nella cui circoscrizione territoriale ha sede il domicilio fiscale dell'impresa") e, in modo ancora più incisivo, dall'art. 1 del D.M. 20 gennaio 1992 che ha, a sua volta, disposto che "il rimborso di somme non dovute ... versate sui conti correnti postali intestati all'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di RO .... è disposto dalle competenti intendenze di finanza ...";
- che pertanto, alla stregua di tali disposizioni (le quali, essendo di natura procedimentale, sono di applicazione immediata, anche rispetto ad obbligazioni sorte prima della loro entrata in vigore), appare evidente che il luogo di adempimento della obbligazione dedotta in giudizio (da identificarsi in quello in cui hanno sede gli uffici di tesoreria: Cass., S.U., 10 maggio 1974, n. 1329; 20 maggio 1978, n. 2510) coincideva con quello in cui ha sede la Tesoreria provinciale di Genova e che, conseguentemente, in applicazione dei principi dettati dall'art. 25 c.p.c., la competenza del Tribunale adito non poteva essere posta in discussione (Cass. 18 giugno 1997, n. 5464; 18 ottobre 1997, n. 10233; 12 novembre 1997, n. 11181).
3 - Ad opposte conclusioni deve giungersi per l'altro motivo, con il quale l'Amministrazione ricorrente -denunziando violazione dell'art.13, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641; dell'art. 12, n.
1, lett. e), direttiva CEE 69/335; nonché degli artt. 2033 e 2946 c.c. - censura la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità del termine triennale di decadenza stabilito dal secondo comma dell'art. 13 del citato d.P.R. n. 641/72. La doglianza è fondata, posto che il citato art. 13 pone un termine di decadenza, il quale è da ritenersi applicabile ad ogni ipotesi di rimborso di pagamenti d'imposta non dovuti (Cass. S.U. 12 aprile 1996, n. 3458; 21 giugno 1996, n. 5731; Cass. 12 novembre 1997, n. 11181; 10 giugno 1998, n. 5742; 27 agosto 1998, n. 8522), in coerenza con un orientamento normativo che, a tutela dell'interesse ad una sollecita definizione dei rapporti tra fisco e contribuente, appare diretto ad assoggettare (in linea di massima) tal genere di richieste a brevi termini di decadenza, invece che all'ordinario (e più lungo) termine ordinario di prescrizione previsto per l'azione di ripetizione contemplata dal diritto comune (art. 38, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 21, secondo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 29, legge 29 dicembre 1990, n. 428).
Ogni dubbio in proposito è stato del resto ormai eliminato dall'art.11, secondo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 443, con il quale il legislatore ha stabilito espressamente che le società hanno il diritto di ottenere il rimborso, "sempre che abbiano presentato istanza ... nei termini previsti" dal citato art. 13. E la compatibilità di una disciplina siffatta con i principi dell'ordinamento comunitario non può essere revocata in dubbio, posto che il diritto comunitario non vieta a uno Stato membro di opporre alle azioni di ripetizione di tributi riscossi in violazione del diritto comunitario un termine nazionale di decadenza triennale che deroga al regime ordinario dell'azione di ripetizione dell'indebito tra privati, assoggettata a un termine più favorevole;
sempre che, s'intende, detto termine "si applichi allo stesso modo alle azioni di ripetizione di tali tributi fondate sul diritto comunitario e a quelle fondate sul diritto interno" (Corte di Giustizia C.E. 15 settembre 1998, in C. 260/96).
4 - Con la memoria l'Avvocatura chiede che si tenga conto della disciplina dettata con l'art. 11 della citata legge n. 443/98, anche per ciò che concerne la determinazione:
a) della tassa per l'iscrizione della società nel registro delle imprese, ai fini del calcolo del rimborso (eventualmente) dovuto alla società resistente;
b) della tassa dovuta forfettariamente per l'iscrizione degli "altri" atti sociali;
c) del saggio degli interessi legali spettanti sulle somme (eventualmente) da rimborsare.
4.1 - Nessuna di tali richieste può essere accolta.
Il giudizio di cassazione è, invero, un giudizio a "critica limitata", essendo il suo ambito oggettivo delimitato dai motivi di gravame formulati dal ricorrente. Si intende, allora, che l'applicazione di norme sopravvenute può venire in considerazione solo se si tratta di norme riguardanti punti della decisione fatti oggetto di specifica censura, poiché altrimenti la decisione del giudice del merito acquista autorità di giudicato rimanendo sottratta all'incidenza di mutamenti normativi (Cass. 26 giugno 1996, n. 5915; 13 maggio 1997, n. 4182). Nessuno dei motivi di ricorso formulati dall'Amministrazione finanziaria, come può ricavarsi dalla esposizione che precede, ha toccato i punti sopra indicati ed è quindi evidente che le statuizioni contenute a tale riguardo nella sentenza impugnata sono ormai definitive e la loro esattezza non può essere oggetto di verifica in questa sede.
5 - il ricorso deve essere quindi accolto limitatamente alla doglianza formulata con il secondo motivo ricorso. Entro tali limiti la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che si atterrà al principio di diritto formulato nel p. 3, provvedendo anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il primo motivo e accoglie il secondo;
cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, anche per le spese.
Così deciso in RO, nella camera di consiglio, il 18 marzo 1999. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 1999