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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/09/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1276/2023 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giannoccaro Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Del Vecchio Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Le conclusioni sono state precisate all'udienza dell'8.7.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.4.2023, esponeva che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 6.5.1995 con;
2) dall'unione nascevano i Controparte_1 figli (1996) e (2002), entrambi maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, prevedendo l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 si costituiva in giudizio, aderendo sia alla domanda di separazione Parte_2 personale sia alla domanda di divorzio e chiedendo che non fosse previsto a suo carico alcun assegno di mantenimento in favore dei figli poiché economicamente indipendenti.
Con sentenza n.1248/2024 del 15.7.2024, depositata il 18.7.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e assegnava la casa coniugale Pt_1 CP_1 alla poneva a carico del un assegno mensile di euro 100,00 quale contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento del figlio e disponeva per il prosieguo. Per_2
All'udienza dell'8.7.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli aspetti economici, nessuna significativa variazione è intervenuta rispetto alla data della separazione, di talchè possono confermarsi le condizioni stabilite con la sentenza n.1248/2024 come, del resto, chiesto concordemente dalle parti.
Pertanto, va confermata la previsione, a carico di , dell'obbligo di versare Controparte_1 alla ricorrente un assegno mensile di euro 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
La casa coniugale viene assegnata a che vi abita unitamente al figlio . Parte_1 Per_2
2 Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1276/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano il 6.5.1995
e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1995, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di ed in favore della un assegno mensile di euro Controparte_1 Pt_1
100,00 quale contributo al mantenimento del figlio , da versarsi entro il 5 di ogni Per_2 mese, con decorrenza da settembre 2025 e aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio;
3) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
4) spese di lite compensate;
3) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, in data 15.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI - SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Gabriella Del Mastro Presidente est.
Dr. Vladimiro Gloria Giudice
Dr. Roberta Marra Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.1276/2023 R.G. affari contenziosi, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Giannoccaro Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Del Vecchio Controparte_1
RESISTENTE
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio
Le conclusioni sono state precisate all'udienza dell'8.7.2025, il cui verbale deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.4.2023, esponeva che: 1) aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 6.5.1995 con;
2) dall'unione nascevano i Controparte_1 figli (1996) e (2002), entrambi maggiorenne ma non economicamente Per_1 Per_2 indipendenti;
3) il rapporto di coppia, inizialmente sereno, era entrato in crisi, sì da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tutto ciò esposto, chiedeva pronunciarsi la separazione giudiziale, prevedendo l'assegnazione a sé della casa coniugale e l'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di complessivi euro 300,00 (euro 150,00 ciascuno), oltre al 50 % delle spese straordinarie, e all'esito, nel rispetto dei termini di cui alla legge n.898/1970, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 si costituiva in giudizio, aderendo sia alla domanda di separazione Parte_2 personale sia alla domanda di divorzio e chiedendo che non fosse previsto a suo carico alcun assegno di mantenimento in favore dei figli poiché economicamente indipendenti.
Con sentenza n.1248/2024 del 15.7.2024, depositata il 18.7.2024, questo Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi e assegnava la casa coniugale Pt_1 CP_1 alla poneva a carico del un assegno mensile di euro 100,00 quale contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento del figlio e disponeva per il prosieguo. Per_2
All'udienza dell'8.7.2025, la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c..
* * *
Il Collegio ritiene che la domanda di pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Ed invero, ricorrono i presupposti richiesti dall'art.3, n. 2, lett. b), legge 898/1970, così come modificato dalla legge n. 74/1987 e successivamente dalle leggi n. 162/2014 e n. 55/2015:
a) il requisito della separazione è provato, nel suo dato iniziale, sia dalle dichiarazioni delle parti, sia dalla documentazione esibita (sentenza di separazione);
b) il secondo requisito, il protrarsi ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge dello stato di separazione è provato dalla mancanza di qualsivoglia eccezione di controparte.
La situazione sopra delineata rende evidente l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Questa, in definitiva, non può che fondarsi sulla concorde volontà delle parti la quale, quando manchi, non può trovare equipollenti in alcunché di diverso.
Si deve pertanto accogliere la domanda e dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto agli aspetti economici, nessuna significativa variazione è intervenuta rispetto alla data della separazione, di talchè possono confermarsi le condizioni stabilite con la sentenza n.1248/2024 come, del resto, chiesto concordemente dalle parti.
Pertanto, va confermata la previsione, a carico di , dell'obbligo di versare Controparte_1 alla ricorrente un assegno mensile di euro 100,00 quale contributo al mantenimento del figlio
, maggiorenne ma non del tutto economicamente indipendente, oltre al 50% delle Per_2 spese straordinarie.
La casa coniugale viene assegnata a che vi abita unitamente al figlio . Parte_1 Per_2
2 Ai sensi dell'art.5 legge 898/70, la ricorrente perde il cognome che aveva aggiunto al proprio con il matrimonio.
Va altresì ordinato al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente per l'annotazione prescritta dall'art.10 L.898/70.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'oggetto e dell'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1276/2023 R.G., così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fasano il 6.5.1995
e trascritto nel Registro degli Atti dello Stato Civile del predetto comune al n. 6, parte II, serie A, anno 1995, tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) pone a carico di ed in favore della un assegno mensile di euro Controparte_1 Pt_1
100,00 quale contributo al mantenimento del figlio , da versarsi entro il 5 di ogni Per_2 mese, con decorrenza da settembre 2025 e aggiornamento secondo gli indici ISTAT su base annuale, oltre al 50% delle spese straordinarie relative al figlio;
3) dichiara che la ricorrente perde il cognome acquisito con il matrimonio;
CP_1
4) spese di lite compensate;
3) manda alla cancelleria perché comunichi la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per le annotazioni di legge.
Così deciso in Brindisi, in data 15.9.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
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