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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/06/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. R.G. 10117/2023
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Genova
nella persona del Giudice Unico Dottor Daniele Bianchi, ha pronunciato, la seguente
Sentenza nella causa introdotta da
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
residente in [...]8 C.F._1 nato a [...] il [...] c.f. Parte_2
residente in [...]10 C.F._2 nata a [...] il [...] c.f. Parte_3
residente in [...]8 C.F._3
Rappresentati e assistiti dall'AVV. MARCELLO CALCAGNO c.f.
C.F._4
- ricorrenti -
Contro
in persona del Sindaco dott. Controparte_1 CP_2 elettivamente domiciliano in Genova via Garibaldi 9 rappresentato e difeso dagli avv. Annamaria De Luca e Avv. Giorgio Saccone
- resistente - Conclusioni delle parti: come da atto introduttivo e comparsa di risposta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato in fatto e in diritto:
- che con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti Parte_1
E in
[...] Parte_2 Parte_3 epigrafe generalizzati, convenivano il Controparte_1 allegando:
- che i ricorrenti sono comproprietari di un immobile sito in Genova, via Chiaravagna 13 R utilizzato da come negozio e Parte_1 ufficio per la sua attività di idraulico;
- che il disponeva il Controparte_1 rifacimento del ponte di via Chiaravagna per renderlo conforme con le verifiche idrauliche previste dalla normativa vigente;
- che tale rifacimento si concludeva con la costruzione di un nuovo ponte obliquo con l'innalzamento della sede stradale e la realizzazione di un muro di contenimento con ringhiera e guard-rail in posizione frontistante rispetto al locale dei ricorrenti;
- che la struttura rialzata del nuovo ponte inficiava le condizioni di fruibilità ed accesso all'immobile con conseguente svalutazione commerciale dello stesso;
- che, con perizia del consulente tecnico di parte il danno veniva quantificato nella somma di € 10.365,00 corrispondente alla differenza tra il valore del bene antecedente alla costruzione del nuovo ponte (€ 33.360,00) e quello successivo (€ 22.995,00)
- che i ricorrenti citavano il per chiedere la Controparte_1 condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 44 DPR 327/01 nella misura indicata dal CTP oltre rivalutazione e interessi e delle spese processuali;
- che il si costituiva in giudizio, Controparte_1 chiedendo il rigetto della domanda e precisando:
- che l'immobile di cui si tratta si trova in una zona contraddistinta da Fascia di inondabilità A (rossa), con rischio idraulico elevato e già interessata dall'alluvione del 4 ottobre 2010;
- che a seguito degli interventi eseguiti l'area verrà declassificata dal punto di vista del rischio idrogeologico con aumento (e non già con diminuzione) del valore degli immobili ivi presenti;
- che nel caso di specie non può avere applicazione l'art. 44 DPR 327/2001 perché non contempla il danno da mancata percezione degli utili derivanti dall'attività commerciale esercitata sul fondo, ma soltanto il danno che abbia incida direttamente sul valore del fondo;
- che veniva nominato dal Tribunale un consulente tecnico d'ufficio;
- che il CTU nominato quantificava il danno in € 5.250,00, pari alla differenza tra le stime del valore antecedente alla costruzione del ponte (€ 22.050,00) e quello successivo (€ 16.800,00) (cfr. CTU pagg. 11-12)
- che la parte ricorrente accettava la stima del CTU (cfr. p. 11 note conclusive dei ricorrenti), mentre il resistente si opponeva ai criteri di stima ed alla categorizzazione dell'immobile come negozio anziché come cantina/magazzino;
- che le parti precisavano così le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. considerato in diritto:
- che la domanda va accolta per quanto di ragione;
- che non sussistono dubbi circa la sussistenza del danno patito dai ricorrenti, come emerge dalla relazione del CTU i cui risultati sono condivisi e fatti propri da questo Giudice in considerazione del rigore metodologico adottato (cfr. doc. 10);
- che infatti da detta relazione si evince che “il locale, prima dell'intervento si trovava in piena vista e risultava facilmente individuabile anche da media distanza, data l'assenza di ostacoli visivi.” e che “anche l'accessibilità è stata penalizzata” in quanto l'immobile “può essere facilmente raggiunto nel senso di marcia che va da via Giotto verso via Chiaravagna, ma non in senso contrario” concludendo quindi che “i lavori hanno comportato la creazione di un manufatto che ha oggettivamente diminuito la visibilità del locale e aumentato le difficoltà per raggiungerlo” con la conseguenza di determinarne una “ridotta attrattiva commerciale”; (cfr. doc. 10 p. 3-5)
- che tali evidenze si palesano anche nelle riproduzioni fotografiche allegate dai ricorrenti (cfr. ricorso allegato 8), dove nella seguente fotografia riproduce – sulla destra - l'ingresso del locale (in corrispondenza dei due passanti) prima dell'intervento,
mentre le due foto di seguito riportate documentano lo stesso ingresso nello stato attuale;
- che al caso di specie risulta applicabile l'ipotesi di cui all'art. 44 del DPR 327/2001 per cui “è dovuta una indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà”;
- che nel caso di specie sussistono i tre requisiti sottolineati dalla giurisprudenza di legittimità per il ricorso alla norma, “consistenti nell'attività lecita della P.A., […] nella produzione di un danno avente carattere permanente (che si concreti nella perdita o nella diminuzione di un diritto), nel nesso di causalità tra l'esecuzione dell'opera pubblica ed il danno” (cfr. Cass. SS.UU., sentenza dell'11/06/2003, n. 9341);
- che, infatti, l'opera pubblica realizza una forma di “espropriazione larvata” incidendo sul diritto di proprietà del ricorrente;
- che tale espropriazione si traduce in “un'oggettiva e apprezzabile riduzione della luminosità, panoramicità e godibilità dell'immobile idonea a tradursi in una riduzione del suo valore economico” (cfr. Cass. civ. 13368/2017);
- che - a seguito dell'intervento di edilizia pubblica - ad essere inciso non è il solo valore dell'attività commerciale o artigianale esercitata dai ricorrenti nell'immobile, bensì risulta (conseguentemente) pregiudicato lo stesso valore di scambio del bene immobile, in considerazione della sua destinazione commerciale (cat. catastale C1, cfr. CTU pag. 2);
- che coerentemente a ciò, le stime del CTU sono state effettuate avendo cura di indicare la diminuzione del valore immobiliare del locale;
- che non è applicabile al caso di specie la tesi – peraltro molto risalente - di cui alla sentenza della S.C. SS.UU. 28 ottobre 1961, n. 2841, in quanto superata dalle pronunce più recenti (tra cui cfr. Cass. civ. sentenza del 12/12/1995, n. 11080), che considerano indennizzabile qualsiasi limitazione alle facoltà di godimento e disposizione dell'immobile;
- che – quanto alla quantificazione del danno - si ritengono attendibili le valutazioni effettuate dal CTU che hanno tenuto conto “delle eventuali svalutazioni intercorse negli anni successivi all'evento del 2010” (cfr. doc. 10 p. 9); - che non ha pregio la tesi del secondo cui il Controparte_1 locale, essendo sprovvisto di servizi igienici, non possa qualificarsi come negozio/showroom;
- che, infatti, la presenza di un'insegna adesiva riportante il logo
“ (cfr. l'anta aperta nella fotografia di seguito Pt_4 riprodotta) e l'esposizione di merce visibile dall'esterno come sotto rappresentato (all. 8 del ricorso),
dimostrano che l'immobile era utilizzato dai ricorrenti quale mera vetrina (o showroom), senza quindi presenza della clientela all'interno del locale e quindi senza la necessità di essere provvisto di servizi igienici, come precisato nella CTU a pag. 8;
- che il danno deve quindi essere quantificato in modo corrispondente alla stima effettuata dal CTU, ossia nella somma di € 5.250,00;
- che non va conteggiata la rivalutazione, in quanto le indennità espropriative hanno natura di debito di valuta (Cassazione civile sez. I, 10/02/2021, n. 3274);
- che gli interessi decorreranno dalla diffida stragiudiziale (doc. 14 ric.);
- che le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, comprensive dei costi per CTU e CTP;
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da
[...]
e così Parte_1 Parte_2 Parte_3 provvede:
1. condanna il al pagamento, in favore di Controparte_1 ricorrenti, della somma di € 5.250,00, oltre interessi legali dalla data del 31/03/2023 fino al soddisfo;
2. condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1 parte ricorrente delle spese del presente procedimento, liquidate in € 5.000 per prestazioni professionali oltre spese non imponibili per € 237,00, esborsi forfettari e accessori di legge e in € 1.042,08 per rimborso consulenza tecnica di parte;
3. pone definitivamente a carico del le spese Controparte_1 per la relazione di CTU, già provvisoriamente liquidate in favore del consulente d'ufficio. Così deciso in Genova, addì 3.6.2025
IL GIUDICE UNICO (DANIELE BIANCHI)
La bozza della presente sentenza è stata predisposta con l'ausilio del MOT Gianmaria Botta.