Ordinanza cautelare 28 maggio 2021
Sentenza 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 13/10/2021, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/10/2021
N. 01214/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00445/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 445 del 2021, proposto da
CO IO, rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Bigolaro, Clara Silvano e Fabrizio De Zanet, con domicilio eletto presso il loro studio in Padova, Galleria Berchet n. 8, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Padova, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San CO, 63;
per l'annullamento
- del provvedimento del 25 febbraio 2021, Cat. 6F/20/P.A.S.I./Armi del Questore della Provincia di Padova, notificato in data 2 marzo 2021 con il quale è stato imposto al ricorrente, quale prescrizione aggiunta alla licenza di collezione di armi da sparo di cui è titolare, di non detenere, ex art. 38 T.U.L.P.S. e in collezione, armi comuni da sparo in un quantitativo superiore alle 100 (cento) unità; e con il quale gli è stato dato termine di 180 giorni per provvedere alla “ scrupolosa osservanza ed esecuzione ” di quanto prescritto;
- di ogni ulteriore provvedimento connesso per presupposizione o consequenzialità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso:
- che il ricorrente, perito balistico, titolare di una licenza di collezione di armi comuni da sparo ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, possiede complessivamente 202 armi comuni da sparo, che utilizza anche per lo svolgimento della sua professione;
- che gli acquisti delle armi sono stati tutti preventivamente autorizzati dall’Amministrazione che ha prescritto la progressiva implementazione dei sistemi di sicurezza del luogo di detenzione;
- che con provvedimento del 9 dicembre 2021 il Questore della Provincia di Padova ha imposto al ricorrente “ di non detenere, ex art. 38 TULPS e in collezione, armi comuni da sparo sia lunghe che corte in un quantitativo che superi complessivamente il numero di 100 (armi) comuni da sparo, con esclusione dal detto novero delle armi antiche, artistiche e rare ”, assegnandogli il termine di 180 giorni per l’esecuzione;
- che tale provvedimento è stato assunto in quanto “ il trend di furti in abitazione, con illecito asporto di armi rinvenute dai soggetti attivi del reato in loco delicti, costituisce ex se un fattore di allarme per le valutazioni istituzionali di questo Ufficio di P.S., tanto più quando in uno stesso immobile è custodito, ancorché nelle forme di legge e con l’osservanza delle prescrizioni imposte, un considerevole numero di armi comuni da sparo”; inoltre in quanto “la presenza in uno stesso immobile di un elevato quantitativo di armi, senza la prescrizione di un limite massimo di detenibilità, costituisce un elemento di rischio, non a priori definibile, ma di certo non escludibile, anche per l’ipotesi di eventuali, successivi comportamenti non legittimi da parte dello stesso titolare di armi, come le cronache hanno purtroppo evidenziato, per di più in occasione dio verifiche e controlli di polizia” ; e comunque al fine di evitare, “per lo stesso interesse pubblico e per l’incolumità dell’interessato, della collettività e degli operatori di p.s., di trasformare il luogo di detenzione e raccolta in un bunker inviolabile e inattaccabile in esecuzione di prescrizioni di P.S.”;
- che con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato tale provvedimento sulla base dei seguenti motivi:
I – Violazione e falsa applicazione di legge (art. 11 r.d. n. 773 del 1931, art. 10 legge n. 110 del 1975 e art. 21-quinquies legge n. 241 del 1990). Eccesso di potere per difetto di motivazione, incongruità manifesta, erroneità nei presupposti di fatto e di diritto. Eccesso di potere per perplessità e sviamento.
La determinazione impugnata non introdurrebbe una prescrizione aggiunta alla licenza del ricorrente, giustificata da considerazioni soggettive od oggettive, bensì una disciplina di carattere normativo, generale ed astratta, senza alcuna motivazione correlata al caso concreto.
Tale provvedimento realizzerebbe una revoca parziale delle autorizzazioni già rilasciate.
Come risulterebbe dai dati ISTAT, il trend di furti in abitazione nella Provincia di Padova è andato dal 2015 al 2019 in diminuzione e non in aumento e non vi sarebbero ragioni sopravvenute per la revoca dell’autorizzazione del ricorrente che, pochi giorni prima della comunicazione di avvio del procedimento, aveva conseguito il rinnovo della licenza di porto d’armi;
II - Violazione di legge (art. 10 legge n. 110 del 1975). Eccesso di potere per incongruità e contraddittorietà manifeste.
Le prescrizioni imposte sarebbero contraddittorie rispetto all’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza. La messa in circolazione di una rilevante quantità di armi in così poco tempo renderebbe più probabile che le stesse finiscano in mano a soggetti “ a rischio ” rispetto alla situazione di attenta custodia in cui ora si trovano. L’imposizione di un limite numerico arbitrariamente individuato non costituirebbe di per sé un mezzo in grado di garantire l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
III - Eccesso di potere per incongruità manifesta sotto altro profilo. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità .
Il provvedimento impugnato comprometterebbe le possibilità del ricorrente di svolgere la sua attività di perito balistico per conto dell’Autorità giudiziaria. Diversamente da quanto sostenuto dall’Amministrazione resistente non sarebbe infatti possibile operare attraverso deroghe temporanee;
Rilevato:
- che il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio contestando nel merito le censure proposte;
- che con decreto del 17 maggio 2021 il Questore di Padova ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato;
- che in vista dell’udienza il ricorrente ha depositato una memoria in cui ha ulteriormente sviluppato le proprie difese e all’udienza del 22 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato:
- che in base all’art. 10, comma 6, della legge 8 aprile 1975, n. 110, “ La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica ”;
- che in base all’art. 12, comma 7, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, “ Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, decimo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, per l'acquisizione e la detenzione di armi da fuoco della categoria A, punti 6, 7 e 8, dell'Allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, loro parti e relative munizioni può essere rilasciata dal questore apposita licenza di collezione in singoli casi eccezionali e debitamente motivati, previa comunicazione all'autorità delle misure adottate per far fronte a eventuali rischi per la pubblica sicurezza o l'ordine pubblico, nonché per la custodia delle armi da fuoco, delle loro parti al fine di assicurare un livello di sicurezza proporzionato ai rischi associati a un accesso non autorizzato agli stessi. La licenza di collezione delle predette armi può essere rilasciata a coloro che le acquistano per causa di morte”;
- che ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S. “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”;
- che per giurisprudenza costante:
a) non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive (Cons. Stato, Sez. III, 12 giugno 2020, n. 3759);
b) il potere di vietare la detenzione delle armi ha una finalità di tutela preventiva dell'ordine pubblico, non sanzionatorio;
c) le valutazioni che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia sono caratterizzate da ampia discrezionalità e sono sindacabili solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o al travisamento dei fatti (T.A.R. Umbria, Sez. I, 27 dicembre 2017, n. 813; T.A.R. Puglia, Sez. III, 18 luglio 2017, n. 826; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 17 luglio 2017, n. 265; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 10 luglio 2017, n. 8148);
- che pertanto, in presenza di obiettive ragioni, correlate all’affidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi o specificamente riferite all’ambito territoriale di riferimento, l’imposizione da parte del Questore di un limite quantitativo all’acquisto di ulteriori armi non possa ritenersi in linea generale illegittima;
Considerato tuttavia:
- che nella fattispecie in esame il ricorrente ha già acquistato le armi in collezione previa autorizzazione dell’Amministrazione resistente, realizzando i richiesti interventi di implementazione dei sistemi di sicurezza;
- che tali armi risultano utili al ricorrente per lo svolgimento della sua attività professionale di perito balistico;
- che il ricorrente ha quindi maturato un legittimo affidamento circa la possibilità di mantenere la detenzione delle armi acquistate;
- che il provvedimento impugnato, incidendo sulle autorizzazioni già rilasciate in favore del ricorrente, in definitiva revocandole, avrebbe richiesto una motivazione puntuale in ordine alla specifica posizione del ricorrente medesimo o in ordine alle particolari condizioni dell’ambito territoriale di riferimento;
- che nel provvedimento impugnato non viene in alcun modo messa in dubbio l’affidabilità del ricorrente nella detenzione delle armi;
- che il ricorrente ha documentato come negli anni 2015-2019, il “ trend di furti in abitazione, con illecito asporto di armi ” nella Provincia di Padova non sia risultata in aumento, bensì in diminuzione (documento 12 del ricorrente);
- che le ulteriori ragioni esposte nel provvedimento appaiono generiche e non specificamente riferibili al territorio della Provincia di Padova;
- che in tali condizioni il provvedimento impugnato risulta realizzare un’illegittima revoca delle armi precedentemente autorizzate;
Ritenuto:
- che pertanto il primo motivo di ricorso sia fondato;
- che il ricorso debba quindi accolto e, per l’effetto, il provvedimento impugnato debba essere annullato nei sensi di cui in motivazione;
- che per la novità delle questioni trattate, sussistono i presupposti per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnata prescrizione impositiva del Questore di Padova.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO