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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13454/2024 R.G., promossa da
nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIANCIO C.F._1
ANTONINO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
RC ES, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento matrimonio. Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, in data 20/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) il 07.09.2013 con
[...]
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Aci Castello, Atto n. 76, Parte II, Serie C, anno 2013, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 della stessa presso la madre e con diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente alla stessa e di porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad euro 350,00 per il mantenimento della figlia.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta decreto di omologa n. 2679/2019 del 29.07.2019 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente
i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e merita Parte_1 Controparte_1
accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2
e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 2679/2019 del 29.07.2019 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, si dà atto che in data 16/10/2025 è stato depositato accordo sottoscritto dalle parti le quali, di conseguenza, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio nei termini di seguito esposti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in lite, con conseguente ordine al competente Ufficio Comunale di
celebrazione delle nozze di procedere con la necessaria trascrizione;
2) affidamento congiunto della figlia (nata a [...]
Catania il 16.02.2010) ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente della stessa presso la madre e diritto per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta la stessa vorrà e, in mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario: almeno due pomeriggi la
settimina; da sabato pomeriggio alla domenica sera a settimane alterne;
7 giorni a Natale, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 31
dicembre; 3 giorni a Pasqua, alternando la Domenica con il lunedì dell'Angelo; 30 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi;
3) assegno di mantenimento a carico del padre in ragione di €
300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025; le parti espressamente
riconoscono e si danno atto che nessun arretrato è dovuto dal sig.
a titolo di mantenimento, giusto quanto disposto in sede di CP_1
separazione; con espressa salvezza di ogni eventuale diritto e/o azione derivante della regolamentazione del pagamento del mutuo per come
disposta in sede di separazione;
4) assegno unico per il nucleo familiare a favore interamente della sig.ra ; Pt_1
5) spese straordinarie, necessarie e/o preventivamente concordate tra i genitori, e fino alla autosufficienza economica dei figli, a carico delle
parti in ragione del 50% cadauno;
per la individuazione di tali spese, le parti fanno espresso riferimento alle linee guida del Tribunale di Catania,
cui pertanto rimandano;
6) assegnazione definitiva della casa coniugale assegnare alla sig.ra , quale collocataria della minore;
Pt_1
7) le parti sin d'ora si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto, sia per sé stessi che per la figlia minorenne;
8) integrale compensazione tra le parti delle spese e dei compensi di lite.”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13454/2024 RG;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e in Aci Castello (CT) in data Parte_1 Controparte_1
07/09/2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Aci
Castello (CT) al N. 75, Parte II, Serie C, Anno 2013, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13454/2024 R.G., promossa da
nata a [...] il [...](C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. CIANCIO C.F._1
ANTONINO, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
RC ES, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: scioglimento matrimonio. Precisate le conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza, in data 20/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024 ha adito Parte_1
questo Tribunale chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto in Aci Castello (CT) il 07.09.2013 con
[...]
trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Aci Castello, Atto n. 76, Parte II, Serie C, anno 2013, chiedendo l'affidamento condiviso della figlia minore con collocamento Per_1 della stessa presso la madre e con diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della ricorrente alla stessa e di porre a carico del resistente un assegno mensile non inferiore ad euro 350,00 per il mantenimento della figlia.
Ha dedotto, a fondamento della domanda, di essersi separata dal marito giusta decreto di omologa n. 2679/2019 del 29.07.2019 di questo
Tribunale e che dalla data di comparizione personale davanti al Presidente
i coniugi non hanno ripreso la convivenza.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha dichiarato che le parti hanno raggiunto un accordo in merito alle condizioni del divorzio.
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e merita Parte_1 Controparte_1
accoglimento, in quanto ricorrono le condizioni previste dagli artt. 2
e 3 n 2 lett. B l n 898/1970.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2, Legge n. 898/1970 e successive modifiche, la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è operata dal giudice quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, egli accerti che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3 della stessa legge.
L'art. 3 L 898/70 nel testo vigente ratione temporis, in particolare, prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato “da uno dei coniugi: […] 2) nei casi in cui: […] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale”, e che “In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di
comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da
sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data
certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in specie, lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo risulta dimostrato dalla prodotta copia del provvedimento che pronuncia la separazione dei medesimi (decreto di omologa n. 2679/2019 del 29.07.2019 di questo Tribunale).
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti si desume proprio dall'ampiezza del periodo di separazione trascorso nonché dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, elementi sintomatici della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Con riguardo alle condizioni dello scioglimento del matrimonio, si dà atto che in data 16/10/2025 è stato depositato accordo sottoscritto dalle parti le quali, di conseguenza, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio nei termini di seguito esposti:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in lite, con conseguente ordine al competente Ufficio Comunale di
celebrazione delle nozze di procedere con la necessaria trascrizione;
2) affidamento congiunto della figlia (nata a [...]
Catania il 16.02.2010) ad entrambi i genitori, con collocamento
prevalente della stessa presso la madre e diritto per il padre di vederla e tenerla con sé ogni qualvolta la stessa vorrà e, in mancanza di diverso accordo, secondo il seguente calendario: almeno due pomeriggi la
settimina; da sabato pomeriggio alla domenica sera a settimane alterne;
7 giorni a Natale, comprendenti ad anni alterni il 25 dicembre o il 31
dicembre; 3 giorni a Pasqua, alternando la Domenica con il lunedì dell'Angelo; 30 giorni nel periodo estivo, anche non consecutivi;
3) assegno di mantenimento a carico del padre in ragione di €
300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025; le parti espressamente
riconoscono e si danno atto che nessun arretrato è dovuto dal sig.
a titolo di mantenimento, giusto quanto disposto in sede di CP_1
separazione; con espressa salvezza di ogni eventuale diritto e/o azione derivante della regolamentazione del pagamento del mutuo per come
disposta in sede di separazione;
4) assegno unico per il nucleo familiare a favore interamente della sig.ra ; Pt_1
5) spese straordinarie, necessarie e/o preventivamente concordate tra i genitori, e fino alla autosufficienza economica dei figli, a carico delle
parti in ragione del 50% cadauno;
per la individuazione di tali spese, le parti fanno espresso riferimento alle linee guida del Tribunale di Catania,
cui pertanto rimandano;
6) assegnazione definitiva della casa coniugale assegnare alla sig.ra , quale collocataria della minore;
Pt_1
7) le parti sin d'ora si danno il reciproco consenso per il rilascio del passaporto, sia per sé stessi che per la figlia minorenne;
8) integrale compensazione tra le parti delle spese e dei compensi di lite.”.
Ritiene il Collegio che le superiori pattuizioni siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio, sussistendone i presupposti di legge, alle condizioni indicate dalle parti.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate, in ragione dell'oggetto della causa, dei rapporti tra le parti e dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
13454/2024 RG;
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e in Aci Castello (CT) in data Parte_1 Controparte_1
07/09/2013, trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di Aci
Castello (CT) al N. 75, Parte II, Serie C, Anno 2013, alle condizioni specificate in motivazione;
Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000;
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21/11/2025
Il Presidente est.
dott.ssa Sonia Di Gesu