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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE MO Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3380 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 08/05/1975 Parte_1
E
, nato\a a Mbreshtan- Albania, in data 19/02/1987 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Grisì- Monreale, via Vittorio Emanuele n. 59,
presso lo studio dell'Avv. Abbate Salvatore, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 09/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4
novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
2) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della dimora coniugale ubicata in Parte_2
Grisì - Monreale (PA) nella Via Vittorio Emanuele n. 59, essendo stata quest'ultima acquistata
dal sig. in regime di separazione dei beni e, dunque, di sua esclusiva proprietà. Per Parte_1
espressa pattuizione delle parti - una volta intervenuta la separazione - la sig.ra Parte_3
provvederà a trasferire la residenza presso altro Comune insieme al proprio figlio Per_1
[...]
PIANO GENITORIALE
3) Non essendo nati figli dall'unione coniugale, non è prevista alcuna regolamentazione del
diritto di visita. Rimanendo ferma la disponibilità della sig.ra a voler tutelare Parte_2
il rapporto affettivo instauratosi tra il proprio figlio ed il sig. , la stessa dichiara di Parte_1
essere favorevole ad eventuali incontri, da concordarsi di volta in volta, in regime libero, a
seconda delle necessità del minore;
QUESTIONI ECONOMICHE
4) La sig.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di Parte_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile mantenimento in suo favore, anche in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del
sig. ; Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5) A chiusura della regolamentazione dei rapporti economici, tenuto conto del fatto che
l'immobile adibito a casa familiare è stato acquistato, arredato e corredato con la
sola partecipazione economica del sig. la sig.ra Parte_1 Parte_2
rinuncia alla divisione del patrimonio (e, quindi, a qualunque bene, accessorio, arredo e/o
corredo acquistato durante la convivenza), dichiarando di voler rilasciare l'immobile - una
volta intervenuta la separazione - portando con sé i soli effetti personali;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno
dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando, altresì,
che quanto stabilito ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 avrà validità sin dalla data di sottoscrizione
dello stesso”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
Palermo (PA), in data 08/05/1975, e , nata\o a Mbreshtan Albania, Parte_2
in data 19/02/1987;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 09/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile n. 369 ( matrimonio celebrato in data 28/07/2021 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n. 26, parte I, anno 2021 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
IE MO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. IE MO Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Sara Marino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3380 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a Palermo (PA), in data 08/05/1975 Parte_1
E
, nato\a a Mbreshtan- Albania, in data 19/02/1987 Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati in Grisì- Monreale, via Vittorio Emanuele n. 59,
presso lo studio dell'Avv. Abbate Salvatore, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
Tribunale di Palermo sez. I civile MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 09/07/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4
novembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo e civile reciproco rispetto;
2) La sig.ra rinuncia all'assegnazione della dimora coniugale ubicata in Parte_2
Grisì - Monreale (PA) nella Via Vittorio Emanuele n. 59, essendo stata quest'ultima acquistata
dal sig. in regime di separazione dei beni e, dunque, di sua esclusiva proprietà. Per Parte_1
espressa pattuizione delle parti - una volta intervenuta la separazione - la sig.ra Parte_3
provvederà a trasferire la residenza presso altro Comune insieme al proprio figlio Per_1
[...]
PIANO GENITORIALE
3) Non essendo nati figli dall'unione coniugale, non è prevista alcuna regolamentazione del
diritto di visita. Rimanendo ferma la disponibilità della sig.ra a voler tutelare Parte_2
il rapporto affettivo instauratosi tra il proprio figlio ed il sig. , la stessa dichiara di Parte_1
essere favorevole ad eventuali incontri, da concordarsi di volta in volta, in regime libero, a
seconda delle necessità del minore;
QUESTIONI ECONOMICHE
4) La sig.ra rinuncia alla corresponsione di somme a titolo di Parte_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. I civile mantenimento in suo favore, anche in considerazione dell'attuale stato di disoccupazione del
sig. ; Parte_1
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5) A chiusura della regolamentazione dei rapporti economici, tenuto conto del fatto che
l'immobile adibito a casa familiare è stato acquistato, arredato e corredato con la
sola partecipazione economica del sig. la sig.ra Parte_1 Parte_2
rinuncia alla divisione del patrimonio (e, quindi, a qualunque bene, accessorio, arredo e/o
corredo acquistato durante la convivenza), dichiarando di voler rilasciare l'immobile - una
volta intervenuta la separazione - portando con sé i soli effetti personali;
6) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere più nulla a pretendere l'uno
dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, dichiarando, altresì,
che quanto stabilito ai punti n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 avrà validità sin dalla data di sottoscrizione
dello stesso”.
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
Palermo (PA), in data 08/05/1975, e , nata\o a Mbreshtan Albania, Parte_2
in data 19/02/1987;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 09/07/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
- 3 - Tribunale di Palermo sez. I civile n. 369 ( matrimonio celebrato in data 28/07/2021 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Monreale al n. 26, parte I, anno 2021 );
Così deciso nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025.
Il Presidente
IE MO
- 4 - Tribunale di Palermo sez. I civile