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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2985/2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2020
tra
Parte_1 Con l'avv. Tonetto Giancarlo
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore12.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'attore l'avv. Tonetto Giancarlo che a seguito del deposito autorizzato della visura camerale , conferma trattasi di ditta individuale, e che per mero errore materiale è stata indicata diversa forma giuridica, precisa ulteriormente la domanda e ne chiede l'accoglimento.
Per il convenuto l'avv. Marrone Stefano precisa ulteriormente le contestazioni e chiede il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive e di replica. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2020 promossa da:
Parte_1 Con l'avv. Tonetto Giancarlo
ATTORE
Contro
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
***********
pagina 2 di 9 - Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
pagina 3 di 9 - richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione 20.3.20, la conveniva in giudizio, avanti a questo Parte_2
Giudice, la , per ottenere il risarcimento dei danni subiti -sia Controparte_2
alla propria immagine commerciale che al proprio avviamento- per le ripetute condotte, di concorrenza sleale, poste in essere da quest'ultima, a suo danno, ritenendosi la stessa di occuparsi dell'assistenza tecnica, ufficiale, delle caldaie come da autorizzazione, in via esclusiva, della casa produttrice. Pt_3
Si costituiva il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendo l'integrale rigetto, smentendo altresì di essersi mai qualificata come centro autorizzato Valliant.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'istruttoria del presente procedimento si articolava, sia in via documentale, sia mediante gli interpelli delle parti, sia infine, mediante escussione testimoniale.
Espletata l'istruttoria orale, la causa , ritenuta matura, viene decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'attore pone come premessa della sua azione la pretesa rimozione da parte del convenuto delle
“comunicazioni commerciali” frutto di concorrenza sleale rese ex ante l'ordinanza del 20.01.2020.
pagina 4 di 9 Parte convenuta, allega di essersi attivato con la realizzazione di apposite etichette adesive apposte sulle caldaie di cui ha manutenzione, con espressa indicazione di centro multimarca.
La procedura cautelare, nel contraddittorio tra le parti, istruita documentalmente è stata decisa dal Tribunale con l'ordinanza ut supra del 20.01.2020 che ha accolto il ricorso attoreo inibendo “ al Sig. di divulgare CP_1
comunicazioni commerciali e pubblicitarie dal tenore dei doc. n. 5, 6 e 7 ed altresì di adottare forme di Part comunicazione che ingenerino confusione nella clientela circa le sorti della società fissando “ CP_3 una penale che si quantifica in € 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal decimo giorno dalla comunicazione dello stesso, e di € 50 per ogni successiva violazione del medesimo”.
Nel motivare il suo provvedimento, il Tribunale rilevava che la ditta aveva “divulgato comunicazioni CP_1 commerciali e pubblicitarie utilizzando indebitamente il marchio e adottato forme di Parte_5
Part comunicazioni che hanno ingenerato della confusione nella clientela della società . CP_3
Le risultanze istruttorie sulla ricostruzione dei fatti nella presente causa , confortata dalle testimonianze
, hanno evidenziato : la divisione dei clienti dell'originaria società tra i due ex soci, i contatti della convenuta con la clientela assegnatagli, la qualifica non di Centro Autorizzato Valliant, bensì di multimarca della convenuta.
Infatti sia con l' interpello che con i testi escussi ( e ) e' emerso Testimone_1 Testimone_2
che:
1. e erano soci della Be.Giu. s.n.c., società che ha operato sino al 2018 Parte_1 CP_1 nel settore dell'installazione e manutenzione caldaie
2. A fine 2018, i soci decidevano di comune accordo di liquidare la società dividendone a metà la clientela con creazione di due ditte distinte;
3. I soci in presenza di e si accordavano a fine 2018 per la Testimone_2 Testimone_1
Part divisione della clientela della iu. tra loro al 50%;
pagina 5 di 9 4. A fine 2018 la segretaria divideva a metà i nominativi della clientela Be.giu. Testimone_2
s.n.c., redigendo una lista - salvata anche su due chiavette USB - che ciascun ex socio approvava e tratteneva;
5. Raggiunto l'accordo relativamente alla suddivisione della clientela, la società Be.Giu. era posta in liquidazione a fine 2018;
PartCon 6. Dopo la messa in liquidazione della , contattava solo la parte di clientela CP_1
assegnatagli nella divisione della società;
PartCon
7. Dopo la messa in liquidazione della , contattava tutti i clienti della stessa, Parte_1
anche quelli assegnati nella divisione a , affermando di essere la sola subentrata alla CP_1
Be.Giu. e l'unica abilitata ad intervenire sulle caldaie Valliant;
8. utilizzava il vecchio numero telefonico della Be.Giu. che, grazie ad un trasferimento di Pt_1
chiamata, girava tutte le telefonate dei clienti ex Be.Giu. proprio a Pt_1
Sul punto la giurisprudenza ritiene che le semplici comunicazioni a clienti e fornitori, conosciuti durante il precedente rapporto di collaborazione, con cui l'ex socio giustifica le ragioni che lo hanno indotto a costituire una propria impresa, senza voler gettare discredito su alcuno, non costituiscono atti di concorrenza sleale ma condotta lecita (Cass., Sez. I, 12/2 - 30/2 2007, n. 12681).
E' risultato che parte convenuta già dal 22/01/2020 - data di comunicazione dell'ordinanza – non ha più diffuso comunicazioni commerciali che possano ingenerare confusione e si è attivata per indicare la specificazione di assistenza multimarca dappertutto, anche nelle nuove etichette adesive, da posizionare sulle caldaie dei clienti.
Ne deriva che parte attrice, nel presente giudizio, chiede risarcimento per obblighi non imposti dal
Tribunale ed insussistenti in fatto ed in diritto;
infatti, l'unico titolo legittimante la richiesta di condanna della convenuta è costituito dalla penale giudiziale per l'inosservanza dell'ordinanza del Tribunale del
21/1/2020, calcolata in ragione di 50,00 euro per i 283 giorni intercorsi dall'1 febbraio (data di decorrenza della penale al 10/11/2020).
pagina 6 di 9 Invero l'ordinanza in questione non contiene alcun obbligo di “… rimuovere tutti gli avvisi ed adesivi applicati in varie realtà, rispetto alle quali aveva subito l'inibizione giudiziale …”, ma si limita ad inibire
a la divulgazione di materiale confusorio dove non sia precisata la qualificazione di assistenza CP_1
alle caldaie multimarca della sua ditta , ovvero di astenersi dal porre in essere una determinata condotta solo per il futuro.
L'asserita condotta indebita risulta già peraltro esclusa dal Giudice dell'Esecuzione, con decisione passata in giudicato e non più revocabile.
Il Giudice dell'esecuzione , infatti, con ordinanza 9/9/2020 ha evidenziato come il provvedimento cautelare contiene un precetto di non facere e non un obbligo attivo.
Precisamente, il G.E. rileva che “… il titolo azionato non contiene la condanna ad un facere quale quello precettato dalla (rimozione presso sé e presso terzi di comunicazioni pregresse etc.) bensì Parte_1 soltanto ad un non facere ...”.
Del pari, non è stato contestato che la convenuta possa offrire servizi (anche) per caldaie Valliant, poiché si tratta di un centro multimarca che può operare ex lege – avendone specifica abilitazione – su tutti i modelli di qualsiasi marca.
L'attività istruttoria e tutti i testi escussi sia nella precedente fase cautelare, sia nel presente giudizio, hanno confermato la divisione dei clienti precedenti e la condotta della convenuta, che ha contattato – legittimamente - i “suoi” nominativi non qualificandosi centro autorizzato.
La domanda attrice deve essere, quindi, rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, deve pure osservarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valutazione dei comportamenti tra imprese concorrenti occorre comunque tener conto degli interessi collettivi connessi alla libertà di iniziativa economica -costituzionalmente garantita ex art. 41 - nonché della competitività dell'offerta quale elemento di indubbio interesse per il mercato.
pagina 7 di 9 La domanda riconvenzionale della parte convenuta non ha trovato reale riscontro probatorio se non da lettere formate e provenienti dalla stessa parte, peraltro prive di data certa.
Sul punto, deve rilevarsi un deficit assertivo in relazione all'illecito concorrenziale così genericamente ipotizzato, quindi, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti visto l'esito della lite e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Rigetta la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2- Rigetta la domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto ed in diritto.
3- Spese di lite compensate integralmente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2985/2020
tra
Parte_1 Con l'avv. Tonetto Giancarlo
ATTORE
e
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
Oggi 10 febbraio 2025 ad ore12.00 innanzi al dott. Marta Cappelluti, sono comparsi in collegamento da remoto:
Per l'attore l'avv. Tonetto Giancarlo che a seguito del deposito autorizzato della visura camerale , conferma trattasi di ditta individuale, e che per mero errore materiale è stata indicata diversa forma giuridica, precisa ulteriormente la domanda e ne chiede l'accoglimento.
Per il convenuto l'avv. Marrone Stefano precisa ulteriormente le contestazioni e chiede il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento delle proprie conclusioni.
I procuratori delle parti si riportano alle note conclusive e di replica. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Alle ore 16.30 , al termine della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
dott. Marta Cappelluti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marta Cappelluti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2985/2020 promossa da:
Parte_1 Con l'avv. Tonetto Giancarlo
ATTORE
Contro
Controparte_1 Con l'avv. Marrone Stefano
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti di causa hanno concluso come da note conclusive e repliche.
***********
pagina 2 di 9 - Osservato, in via preliminare, che non si procede all'esposizione della parte narrativa della lite, l'art.281 sexies cod. proc. civ., infatti, – a differenza dell'art.132 c.p.c. (che al punto 4 richiede “la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto ed in diritto della decisione”) – dispone espressamente che il giudice pronunci sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo “della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”;
- ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai codificata dall'art.16 del d.lgs. 5/'03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati;
- osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C., il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art.118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendo egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse”
(per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante;
- osservato che la Cassazione a Sezioni Unite ( 16/01/2015) ha ritenuto che “ la sentenza non è opera dell'ingegno di carattere creativo… e pertanto a norma dell'art.2575 c.c., non può essere oggetto del diritto d'autore,, che nella sentenza non assume rilievo l'eventuale “ originalità” dei contenuti e/o delle relative modalità espressive”. E aggiunge “ nelle sentenze può essere riportato, ripreso, richiamato in tutto o in parte il contenuto di altre sentenze, di atti legislativi o amministrativi ovvero di atti del processo, senza che si ponga un problema di individuazione ( in funzione rivendicativa) di paternità, come sarebbe invece possibile con riguardo ad opere letterarie o lato sensu artistiche”.
pagina 3 di 9 - richiamato il contenuto costitutivo della citazione e quello impeditivo/modificativo/estintivo delle varie comparse di risposta anche con chiamate di terzi;
- esaminati i documenti prodotti dalle parti e le prove costituende espletate, si decide come segue.
Letti gli atti di causa;
Viste le conclusioni di parte attrice e di parte convenuta di cui alle note conclusive e repliche
Letto l'art.281 sexies c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione 20.3.20, la conveniva in giudizio, avanti a questo Parte_2
Giudice, la , per ottenere il risarcimento dei danni subiti -sia Controparte_2
alla propria immagine commerciale che al proprio avviamento- per le ripetute condotte, di concorrenza sleale, poste in essere da quest'ultima, a suo danno, ritenendosi la stessa di occuparsi dell'assistenza tecnica, ufficiale, delle caldaie come da autorizzazione, in via esclusiva, della casa produttrice. Pt_3
Si costituiva il convenuto contestando la domanda attorea e chiedendo l'integrale rigetto, smentendo altresì di essersi mai qualificata come centro autorizzato Valliant.
Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., l'istruttoria del presente procedimento si articolava, sia in via documentale, sia mediante gli interpelli delle parti, sia infine, mediante escussione testimoniale.
Espletata l'istruttoria orale, la causa , ritenuta matura, viene decisa ai sensi dell'art.281 sexies cpc.
L'attore pone come premessa della sua azione la pretesa rimozione da parte del convenuto delle
“comunicazioni commerciali” frutto di concorrenza sleale rese ex ante l'ordinanza del 20.01.2020.
pagina 4 di 9 Parte convenuta, allega di essersi attivato con la realizzazione di apposite etichette adesive apposte sulle caldaie di cui ha manutenzione, con espressa indicazione di centro multimarca.
La procedura cautelare, nel contraddittorio tra le parti, istruita documentalmente è stata decisa dal Tribunale con l'ordinanza ut supra del 20.01.2020 che ha accolto il ricorso attoreo inibendo “ al Sig. di divulgare CP_1
comunicazioni commerciali e pubblicitarie dal tenore dei doc. n. 5, 6 e 7 ed altresì di adottare forme di Part comunicazione che ingenerino confusione nella clientela circa le sorti della società fissando “ CP_3 una penale che si quantifica in € 50 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, con decorrenza dal decimo giorno dalla comunicazione dello stesso, e di € 50 per ogni successiva violazione del medesimo”.
Nel motivare il suo provvedimento, il Tribunale rilevava che la ditta aveva “divulgato comunicazioni CP_1 commerciali e pubblicitarie utilizzando indebitamente il marchio e adottato forme di Parte_5
Part comunicazioni che hanno ingenerato della confusione nella clientela della società . CP_3
Le risultanze istruttorie sulla ricostruzione dei fatti nella presente causa , confortata dalle testimonianze
, hanno evidenziato : la divisione dei clienti dell'originaria società tra i due ex soci, i contatti della convenuta con la clientela assegnatagli, la qualifica non di Centro Autorizzato Valliant, bensì di multimarca della convenuta.
Infatti sia con l' interpello che con i testi escussi ( e ) e' emerso Testimone_1 Testimone_2
che:
1. e erano soci della Be.Giu. s.n.c., società che ha operato sino al 2018 Parte_1 CP_1 nel settore dell'installazione e manutenzione caldaie
2. A fine 2018, i soci decidevano di comune accordo di liquidare la società dividendone a metà la clientela con creazione di due ditte distinte;
3. I soci in presenza di e si accordavano a fine 2018 per la Testimone_2 Testimone_1
Part divisione della clientela della iu. tra loro al 50%;
pagina 5 di 9 4. A fine 2018 la segretaria divideva a metà i nominativi della clientela Be.giu. Testimone_2
s.n.c., redigendo una lista - salvata anche su due chiavette USB - che ciascun ex socio approvava e tratteneva;
5. Raggiunto l'accordo relativamente alla suddivisione della clientela, la società Be.Giu. era posta in liquidazione a fine 2018;
PartCon 6. Dopo la messa in liquidazione della , contattava solo la parte di clientela CP_1
assegnatagli nella divisione della società;
PartCon
7. Dopo la messa in liquidazione della , contattava tutti i clienti della stessa, Parte_1
anche quelli assegnati nella divisione a , affermando di essere la sola subentrata alla CP_1
Be.Giu. e l'unica abilitata ad intervenire sulle caldaie Valliant;
8. utilizzava il vecchio numero telefonico della Be.Giu. che, grazie ad un trasferimento di Pt_1
chiamata, girava tutte le telefonate dei clienti ex Be.Giu. proprio a Pt_1
Sul punto la giurisprudenza ritiene che le semplici comunicazioni a clienti e fornitori, conosciuti durante il precedente rapporto di collaborazione, con cui l'ex socio giustifica le ragioni che lo hanno indotto a costituire una propria impresa, senza voler gettare discredito su alcuno, non costituiscono atti di concorrenza sleale ma condotta lecita (Cass., Sez. I, 12/2 - 30/2 2007, n. 12681).
E' risultato che parte convenuta già dal 22/01/2020 - data di comunicazione dell'ordinanza – non ha più diffuso comunicazioni commerciali che possano ingenerare confusione e si è attivata per indicare la specificazione di assistenza multimarca dappertutto, anche nelle nuove etichette adesive, da posizionare sulle caldaie dei clienti.
Ne deriva che parte attrice, nel presente giudizio, chiede risarcimento per obblighi non imposti dal
Tribunale ed insussistenti in fatto ed in diritto;
infatti, l'unico titolo legittimante la richiesta di condanna della convenuta è costituito dalla penale giudiziale per l'inosservanza dell'ordinanza del Tribunale del
21/1/2020, calcolata in ragione di 50,00 euro per i 283 giorni intercorsi dall'1 febbraio (data di decorrenza della penale al 10/11/2020).
pagina 6 di 9 Invero l'ordinanza in questione non contiene alcun obbligo di “… rimuovere tutti gli avvisi ed adesivi applicati in varie realtà, rispetto alle quali aveva subito l'inibizione giudiziale …”, ma si limita ad inibire
a la divulgazione di materiale confusorio dove non sia precisata la qualificazione di assistenza CP_1
alle caldaie multimarca della sua ditta , ovvero di astenersi dal porre in essere una determinata condotta solo per il futuro.
L'asserita condotta indebita risulta già peraltro esclusa dal Giudice dell'Esecuzione, con decisione passata in giudicato e non più revocabile.
Il Giudice dell'esecuzione , infatti, con ordinanza 9/9/2020 ha evidenziato come il provvedimento cautelare contiene un precetto di non facere e non un obbligo attivo.
Precisamente, il G.E. rileva che “… il titolo azionato non contiene la condanna ad un facere quale quello precettato dalla (rimozione presso sé e presso terzi di comunicazioni pregresse etc.) bensì Parte_1 soltanto ad un non facere ...”.
Del pari, non è stato contestato che la convenuta possa offrire servizi (anche) per caldaie Valliant, poiché si tratta di un centro multimarca che può operare ex lege – avendone specifica abilitazione – su tutti i modelli di qualsiasi marca.
L'attività istruttoria e tutti i testi escussi sia nella precedente fase cautelare, sia nel presente giudizio, hanno confermato la divisione dei clienti precedenti e la condotta della convenuta, che ha contattato – legittimamente - i “suoi” nominativi non qualificandosi centro autorizzato.
La domanda attrice deve essere, quindi, rigettata perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alla domanda riconvenzionale, deve pure osservarsi che, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, nella valutazione dei comportamenti tra imprese concorrenti occorre comunque tener conto degli interessi collettivi connessi alla libertà di iniziativa economica -costituzionalmente garantita ex art. 41 - nonché della competitività dell'offerta quale elemento di indubbio interesse per il mercato.
pagina 7 di 9 La domanda riconvenzionale della parte convenuta non ha trovato reale riscontro probatorio se non da lettere formate e provenienti dalla stessa parte, peraltro prive di data certa.
Sul punto, deve rilevarsi un deficit assertivo in relazione all'illecito concorrenziale così genericamente ipotizzato, quindi, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
Le restanti questioni non trattate, risultano semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Ogni ulteriore domanda non espressamente affrontata viene rigettata.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti visto l'esito della lite e la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1- Rigetta la domanda attorea, poiché infondata in fatto ed in diritto.
2- Rigetta la domanda riconvenzionale, poiché infondata in fatto ed in diritto.
3- Spese di lite compensate integralmente.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Venezia, 10 febbraio 2025
Il Giudice dott. Marta Cappelluti
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9