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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/12/2025, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Viviana Mele Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa SI Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 569/2011 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione di testamento, azione di riduzione per lesione di legittima e divisione ereditaria;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Stasi, Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicole Petrucci, nonché Avv. CP_1
NI IA, costituitasi in proprio come nuovo difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
ATTRICI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Erroi e Controparte_2 dall'Avv. Antonio De Mauro;
CONVENUTA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Fatano;
Controparte_3 CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2011, le MA , Parte_1 [...]
e NI SI agivano in giudizio nei confronti di e, CP_1 Controparte_2 quale litisconsorte necessario, del fratello chiedendo: a) Controparte_3 annullamento ex art. 624 c.c. del testamento segreto redatto dal padre Persona_1 in data 24/8/2005; b) in subordine, riduzione delle disposizioni lesive della legittima, previa ricostruzione dell'asse ereditario e, a tal fine, c) di accertare e dichiarare: c1) che la scrittura privata del 15/1/2002, le cui sottoscrizioni sono state autenticate dal notaio
avente ad oggetto, formalmente, la vendita da parte di in favore Per_2 Persona_1 di per il prezzo di € 120.511,00 dei beni immobili indicati in Controparte_2 citazione pp. 45-46, integra simulazione relativa di una donazione nulla, per difetto di forma, non essendo stato mai versato, nè essendo stato mai convenuto tra le parti, il versamento di prezzo alcuno e/o, in subordine, che detta scrittura integra, atteso il valore multiplo dei beni rispetto al prezzo di alienazione indicato, negozio misto con donazione, per la parte di valore eccedente il prezzo di vendita;
in caso di accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità della donazione dissimulata per difetto di forma, condanna di a rilasciare in favore della comunione ereditaria i Controparte_2 beni anzidetti, con il versamento dei frutti percepiti e/o percipiendi, dalla data di apertura della successione al soddisfo;
c2) che l'atto rogato dal notaio il 14/1/2010, Per_3 avente ad oggetto il terreno sito a Salve denominato 'Lama' di quattro particelle in corpo unico di complessivi mq 61.550 su cui insiste un fabbricato rurale, censito in Catasto al foglio 4, part. 77, part. 78, part. 312 e part. 313 integra, quanto alla quota di 1/2 di pertinenza di donazione indiretta;
c3) che la scrittura privata Controparte_2 registrata a Casarano il 12/9/2000 con la quale, apparentemente, ha Persona_1 alienato a i beni ivi indicati integra negozio misto con Controparte_2 donazione, per la parte di valore dei beni venduti che eccede il prezzo convenuto di £
10.000.000; d) in ogni caso, scioglimento della comunione ereditaria, così come risulterà costituita in corso di causa.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_2 annullamento del testamento o di riduzione delle disposizioni ritenute dalle attrici lesive della quota di legittima e, in subordine, in via riconvenzionale, collazione dei beni immobili donati da ai figli da intendersi come donazioni in conto di legittima, Per_1 nonché accertamento e detrazione dei debiti del de cuius nei suoi confronti così come indicati nella denuncia di successione dalla stessa redatta del 12/8/2010 e in quella integrativa del 15/4/2011 (in totale € 2.151.076,11).
2 si costituiva in giudizio, formulando nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 le medesime domande delle attrici.
[...]
Con sentenza non definitiva n. 2197/2014, il 23 maggio 2014 questo Tribunale così stabiliva: “dichiara aperta la successione di;
rigetta la domanda di Persona_1 annullamento del testamento segreto da costui redatto il 24/8/2005; dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza in pari data;
spese al definitivo”.
Si nominava, dunque, consulente tecnico d'ufficio l'arch. cui veniva Persona_4 conferito l'incarico di stimare il valore attuale e alla data di apertura della successione dei beni immobili relitti, di quelli oggetto di donazione diretta, nonché di quelli alienati con contratti di vendita che, secondo la prospettazione delle attrici, dissimulerebbero ulteriori donazioni (v. relazione tecnica del 24/7/2018); seguiva ulteriore riconvocazione del c.t.u. con formulazione dei seguenti quesiti: calcolare la quota dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre e quella riservata ai figli in qualità di legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c., (ricostruendo l'asse ereditario tenendo conto solo delle donazioni dirette, del valore dei titoli AGEA alla data di apertura della successione, nonché dei debiti ereditari esistenti alla medesima data documentati da scritti acquisiti agli atti entro i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 comma 6 c.p.c.), nonché, (previa imputazione alla legittima delle donazioni ricevute dai medesimi dal genitore) verificare la sussistenza e determinare eventuale misura della lesione;
in caso di accertata lesione della legittima, determinate le quote spettanti a ciascun erede, predisporre uno o più progetti divisionali con eventuali conguagli in denaro;
si chiedeva, inoltre, di affiancare una seconda ipotesi ricostruttiva selezionando tra i debiti ereditari esistenti alla data di apertura della successione documentati da scritti acquisiti agli atti entro i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. solo i debiti indicati dal Collegio con ordinanza del 6 giugno 2014.
Successivamente al deposito della seconda relazione (23/11/2021), si rilevava, tuttavia, in seguito a numerosi tentativi delle parti di raggiungere un accordo, che, in effetti, vi era necessità di statuire con sentenza su alcune questioni preliminari al fine di rettificare l'impostazione della indagine tecnica individuando con esattezza e in modo definitivo relictum, donatum e debiti.
All'udienza tenutasi il 20 febbraio 2025, le parti precisavano, quindi, le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, deve essere rilevato che, nella memoria di replica, viene sollevata dalla convenuta, eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione delle asserite donazioni dissimulate o indirette, richiamando la norma di cui all'art. 555, comma 2, c.c., in virtù della quale “le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”, in quanto, stando ai valori attribuiti ai beni immobili dalle stesse attrici in citazione, i valori dei beni che si assumono essere stati donati sarebbe inferiore rispetto al valore dei beni relitti.
Ebbene, è evidente che la norma citata non introduce alcuna causa di inammissibilità bensì regola profili attinenti al merito della controversia.
Pertanto, l'eccezione di cui innanzi, senz'altro, deve essere disattesa.
1. In merito alla vendita del 15/1/2002 in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio Per_2
La domanda di simulazione relativa è infondata.
Si tratta di un atto di vendita definitiva, stipulato in adempimento di un preliminare del
18/10/2001 trascritto a Lecce il 25/10/2001 ai numeri 34885/27669 avente ad oggetto un fondo rustico in UG, di estensione complessivamente pari a circa 52 ettari 55 are e 27 centiare (ha 52.55.27), al prezzo indicato di € 120.511,00, somma che , Persona_1 venditore, ivi dichiara di avere ricevuto prima da acquirente, Controparte_2 alla quale rilascia ampia e definitiva quietanza di saldo, rinunciando all'ipoteca legale.
Ebbene, se è vero che il legittimario, ove eserciti azione di simulazione rispetto ad un atto di vendita, intendendo svelare una sottostante donazione in funzione della inclusione dell'immobile apparentemente venduto dal de cuius nel donatum ai fini del calcolo della quota di legittima nell'ambito di un'azione di riduzione per lesione, è considerato un soggetto terzo e, quindi, secondo un principio costantemente affermato dalla Suprema
Corte, l'onere della prova gravante sull'acquirente dell'effettivo pagamento del prezzo non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione di avvenuto versamento contenuta nel rogito notarile (Cass., sez. II, 2 marzo 2017 n. 5326; Cass., sez. II, 4 luglio 2024 n. 18347), anche ove il prezzo non fosse stato versato, la spiegazione dell'operazione negoziale in termini di datio in solutum offerta dalla come alternativa a quella di negozio CP_2 sorretto, anche solo in parte, da un intento liberale è, invero, a monte, convincente, in quanto suffragata da riscontri significativi rinvenuti nella documentazione allegata.
Nella specie, detto atto di trasferimento della proprietà è, infatti, avvenuto il 15/1/2002, ovverosia in data successiva alla mancata soluzione di quattro vaglia cambiari di £
4 100.000.000 ciascuno con scadenza 31/12/2001 (in totale £ 400.000.000 pari ad €
206.582,76), emessi a Casarano il 29/3/2000 da in favore di Persona_1 [...]
CP_2
Pertanto, detta coincidenza cronologica induce a ritenere ragionevole la difesa della convenuta, secondo cui il de cuius si sia determinato a compiere detto trasferimento immobiliare animato non dalla volontà di apportare un arricchimento patrimoniale in suo favore, bensì di estinguere i debiti nei suoi confronti maturati.
Peraltro, si tratta di vendita in adempimento di un contratto preliminare (non oggetto di domanda di simulazione) a sua volta concluso il 18/10/2001, ovverosia successivamente alla emissione degli effetti cambiari, risalente al 29/3/2000, e a ridosso della ormai prossima data di scadenza degli stessi (31/12/2000), allorché presumibilmente il de cuius era già in condizioni di prevedere la indisponibilità di liquidità sufficienti ai fini dell'assolvimento dei “pagherò” di cui innanzi.
Per le medesime ragioni esposte, va, quindi, rigettata anche la domanda subordinata di accertamento della natura di negozio misto con donazione della scrittura in esame.
2. In merito alla domanda di accertamento e dichiarazione della natura di donazione indiretta dell'atto rogato dal notaio il 14/1/2010. Per_3
La domanda è fondata.
Si discute di una “vendita” stipulata tra tale , in qualità di alienante e Persona_5
e unitariamente in qualità di parte acquirente, Persona_1 Controparte_2
i quali “accettano ed acquistano in comune pro indiviso per quote uguali tra loro, la piena proprietà” di un terreno agricolo sito a Salve denominato 'Lama' costituito da quattro particelle in corpo unico di complessivi mq 61.550 su cui insiste un fabbricato rurale, censito in Catasto al foglio 4, part. 77, part. 78, part. 312 e part. 313 al prezzo a corpo di € 180.000,00, il cui pagamento, come da espressa dichiarazione, è avvenuto mediante due assegni bancari all'ordine del venditore, tratti sul conto corrente presso
Banco di Napoli, filiale di UG (assegno n. 1.013.946.570-00 di € 15.000,00 tratto in data 7 gennaio 2010 e assegno n. 1.013.948.381-04 di € 165.000,00 tratto alla data della stipula).
Preliminarmente, si osservi che (a differenza della vendita dissimulante donazione, la quale ricorre ove le parti formalmente stipulano un contratto di vendita, ma in realtà non intendono produrre gli effetti tipici dello stesso, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà su un bene, verso il pagamento di un prezzo, bensì compiere direttamente una
5 liberalità), è configurabile una donazione indiretta ove la liberalità viene realizzata come fine ulteriore a fronte di un reale contratto, voluto ed efficace, avente una causa autonoma.
In altri termini, il bene viene acquistato con denaro proprio di colui che intende disporre un arricchimento patrimoniale in favore di un altro e viene intestato, in tutto o in parte, a quest'ultimo, così che la vendita costituisce anche lo strumento formale per realizzare detto trasferimento e l'arricchimento ha, quindi, ad oggetto il bene e non il denaro.
Pertanto, la vendita di cui si discute, quanto alla quota di 1/2 di pertinenza di
[...]
, è, in effetti, riconducibile proprio a quest'ultimo schema negoziale, stante CP_2
l'evidenza processuale di un versamento del prezzo avvenuto attingendo esclusivamente da un conto corrente intestato al de cuius e non essendo, invero, stata addotta dalla convenuta (a differenza rispetto a quanto avvenuto con riferimento alla scrittura sub 1), nessuna giustificazione specifica e determinata alternativa all'intento liberale di Per_1
3. In merito alla domanda di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione della scrittura privata registrata a Casarano il 12/9/2000.
La domanda è infondata.
Si tratta di “Atto di vendita”, sottoscritto da (parte venditrice) e Persona_1
(parte acquirente), avente ad oggetto il trasferimento del diritto Controparte_2 di proprietà di un elenco di mobili e arredi (scrivania a 5 cassetti, libreria a 4 ripiani e 2 ante a vetro contenente vecchi libri, 5 sedie a schienale medio, 1 cassaforte Wertheim & co., 2 tavolini bassi, 1 macchina da scrivere Olivetti M20, 1 cassapanca senza spalliera, 2 librerie a 2 ante di vetro con libri vecchi, 1 divanetto, 2 poltrone e 2 sedie rivestite di raso rosa, 1 tavolino basso con marmo, 1 scrivania a 5 cassetti, 3 poltroncine in cuoio ecc.), con riguardo ai quali l'acquirente dichiarava di avere “perfetta conoscenza del pessimo stato d'uso” in cui versavano, accettandone tutti i vizi, al prezzo convenuto e quantificato a corpo, “tenendo conto dello stato d'uso”, di £10.000.000 (dieci milioni di lire),“corrisposto alla sottoscrizione … con assegno postale intestato a Persona_1 non trasferibile tratto sull'Ufficio Postale di Montesardo n. 14131759 “.
Ebbene, alla base della tesi della natura di negozio misto con donazione è stata dedotta una asserita sproporzione tra entità del corrispettivo pattuito e valore reale dei beni alienati, circostanza che, secondo le attrici, sarebbe desumibile dalla quantità ed eterogeneità dei suddetti, ma, invero, da ritenersi rimasta del tutto indimostrata, in quanto, ignoto il valore effettivo dei beni elencati, solo genericamente descritti nell'atto di vendita, non sono stati addotti neanche elementi certi circa le caratteristiche di pregio di
6 ognuno di essi e lo stato di conservazione, così che, neanche tramite presunzioni, è dato statuire circa la sussistenza di un disequilibrio economico tra le prestazioni reciproche.
Peraltro, essendo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia di entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciononostante, voluto il trasferimento della proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo” (v. Cass., sez. II, 23 maggio 2016 n. 10614), alla configurabilità di un negozio misto con donazione osterebbe anche la mancata prova di tale stato soggettivo in capo al de cuius, non essendo stati addotti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti da cui sia dato desumere che il medesimo, tramite il suddetto atto, abbia voluto determinare un arricchimento patrimoniale in favore dell'acquirente.
4. In merito al donatum in favore dei figli.
Con rogito del notaio del 22/2/1977 rep 73587 il de cuius Persona_6 Per_1
aveva compiuto donazioni della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di
[...] numerosi terreni (ivi identificati mediante inserimento dei dati catastali) in favore dei figli, allora minorenni, (nata il [...]), (nato il Parte_1 Controparte_3
1°/2/1964), NI SI (nata il [...]) e (nata il [...]), Controparte_1 tutte accettate “per conto e vece” dei medesimi dalla madre degli stessi Parte_2
autorizzata dal Giudice Tutelare presso la Pretura di Alessano, nella specie,
[...] distinguendo le disposizioni in favore del figlio da quelle in favore delle figlie, CP_3 nei cui confronti la donazione venne effettuata in comune pro indiviso.
Innanzitutto, occorre rilevare che la tesi delle attrici secondo cui non si tratterebbe di donazione, ma di trasferimenti immobiliari sorretti da causa solutoria dell'obbligo di mantenimento, non solo è del tutto priva di riscontri oggettivi, ma, invero, insostenibile alla luce di chiari dati testuali rinvenibili sia nello stesso atto di donazione (rispetto al quale, peraltro, nessuna azione di simulazione è stata esercitata) in cui si legge: “il dott.
volendo far cosa grata, in conto della legittima del suo patrimonio e Persona_1
l'eventuale esubero da ritenersi sulla disponibile, con riserva dell'usufrutto generale vitalizio, attualmente e irrevocabilmente dona ai propri figli germani , Parte_1
, SI, , per i quali accetta e ringrazia la costituita genitrice, CP_3 CP_1
7 sig.ra in giusta le facoltà di cui al su citato provvedimento, Parte_2 Per_1 la nuda proprietà dei seguenti immobili […]”, sia in testamento, recante data
Montesardo, 24/8/2005, ove si legge: “Preciso che tutti i diritti spettanti per legge ai miei figli sono stati già soddisfatti in quanto ho effettuato donazioni in loro favore dagli stessi accettate, con atto a rogito notaio del 22 febbraio 1977 repertorio 73.557”. Per_6
Peraltro, un ulteriore elemento a sfavore della tesi attorea è dato dalla stessa riserva di usufrutto che sarebbe in contraddizione con la volontà del genitore di assolvere, mediante dette disposizioni, i propri obblighi di mantenimento verso i figli, stante la maggiore difficoltà di ricavare utilità immediata da immobili su cui egli stesso conservava diritti di godimento diretto e indiretto.
Per quanto concerne, poi, il rilievo delle attrici circa la dovuta esclusione dal donatum dei beni, dapprima ricevuti in donazione e, successivamente, dal genitore medesimo venduti a terzi, occorre, innanzitutto, chiarire che, invero, sia l'atto di vendita per notar del 24/12/1986, avente ad oggetto il bene immobile sito ad Alessano censito Persona_7 in Catasto al foglio 19, part. 588, sub 2 e 4, sia l'atto di vendita per notaio del Per_8
15/7/1994, avente ad oggetto immobile sito ad Alessano censito in Catasto al foglio 19, part. 1034, sono stati sottoscritti sia dal de cuius, in qualità di usufruttario, sia dalle figlie, in qualità di nude proprietarie;
risultano, invece, sottoscritti esclusivamente dal genitore anche in qualità di procuratore generale delle figlie i seguenti atti: 1) per notaio Per_9 del 10/6/1997, avente ad oggetto bene immobile sito a Leuca, Marina di Castrignano del
Capo, in via del Porto, censito in Catasto al foglio 26, part. 387/19; 2) per notaio Per_8 del 30/12/1996, avente ad oggetto appartamento sito a Leuca, Marina di Castrignano del
Capo, via Foscolo, primo piano, censito in Catasto al foglio 26, part. 387, sub 26, part. 387, sub 28, part. 387, sub 32, part. 388, sub 10, part. 387, sub 33, part. 388 sub 11, part. 387 sub 31, part. 387 sub 24, nonchè box censito in Catasto al foglio 26, part. 387 sub 6
e part. 388 sub 1.
Tuttavia, ai fini dell'accertamento e calcolo della lesione delle quote di legittima, si dovrà tenere conto del valore pieno al momento dell'apertura della successione (essendo intervenuto il consolidamento, ovverosia la riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona, per effetto del decesso dell'usufruttuario) di tutti i suddetti beni immobili, anche di quelli oggetto di vendita a terzi sottoscritta solo dal genitore, in virtù della procura generale, conferita dalle figlie (v. all. 2 e all. 3, il 10/2/1987 con atto per notaio Per_2 da e NI SI, e il 20/2/1987 con atto per notaio da Parte_1 Per_10 Per_1
8 per gli immobili siti a Leuca, Marina di Castrignano del Capo), stante CP_1
l'inclusione nei mandati della facoltà di compiere atti di alienazione.
5. In merito ai debiti del de cuius
Preliminarmente, deve essere rilevato che, come già constatato da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 2197/2014 (p.10), nelle denunce di successione presentate dalla non risultano debiti di nei confronti di istituti di credito o altri CP_2 Persona_1 terzi, avendo la suddetta dichiarato n. 238 voci di asserite passività esclusivamente nei suoi confronti ammontanti in totale ad € 2.073.607,59 nella denuncia del 12/8/2010 e n.
2 passività (risalenti al 1991) sempre nei suoi confronti, complessivamente pari a €
77.468,52, nella denuncia integrativa del 15/4/2011 (in totale € 2.151.076,11).
Ebbene, avendo le denunce di successione, stante la loro natura di scritture di unilaterale provenienza dalla dichiarante firmataria, ovverosia proprio da colei che afferma di vantare diritti di credito verso il de cuius, valore meramente assertivo, gravava sulla suddetta l'onere della prova.
Innanzitutto, essendo stata sollevata dalle attrici eccezione di prescrizione decennale, non devono, a monte, essere considerati i dedotti debiti, anche ove esistenti, il cui termine di pagamento era già scaduto alla data del 18/4/2001, ovverosia nel decennio antecedente alla data di deposito della comparsa di costituzione (18/4/2011).
Per quanto concerne, poi, la passività sub 234 di cui alla prima denuncia di successione, ammontante ad € 798.250,25, così descritta: “retribuzioni di lavoro non corrisposte ed accessori dal 19/06/1981 al 01/03/2010”, riferita dalla convenuta ad un rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra la medesima e l' dal Parte_3
19/6/1981 al 28/2/1986 e dal 7/10/1988 al 1° marzo 2010, essa, oltre ad inglobare in sé poste, in ogni caso, in gran parte prescritte, certamente, è rimasta indimostrata, essendo del tutto inattendibile e priva di alcun valore la perizia di parte allegata come unica Per_ documentazione, redatta ad hoc il 2 agosto 2010 dal dott. professionista di fiducia della stessa cui ella aveva conferito incarico di ricostruire i suoi crediti di CP_2 lavoro meramente sulla base di sue stesse dichiarazioni unilaterali.
Passando, poi, ad esaminare la copia della lettera del 10/3/2009 (allegata alle note istruttorie ex art. 186 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'Avv. Erroi) con cui Persona_1 conferiva incarico all'Avv. Alberto Erroi per trattare l'acquisto con denaro proprio del palazzo di proprietà degli eredi sito a Montesardo in Piazza Sauli da intestare alla CP_4
motivando al destinatario l'intento con l'affermazione di essere debitore verso CP_2
9 la suddetta di somme ricevute in prestito dal 1992, ammontanti a complessivi €
1.300.000,00, detta scrittura non assume il valore di riconoscimento di debito utilizzabile ai fini della ricostruzione della voce dei debiti ereditari, in quanto, stante il contenuto non sufficientemente circostanziato, non consente di detrarre i debiti risalenti già prescritti alla data della redazione della stessa.
Peraltro, inspiegabilmente, detta assunta dichiarazione di debito è stata oggetto di una terza denuncia di successione integrativa ad hoc del 13 dicembre 2011, successiva alla data di costituzione in giudizio della (18/4/2011), allegata dalla medesima solo CP_2 nella seconda memoria istruttoria, nonostante, lungi dall'essere autonoma fonte di debito
(allegazione che, ove così intesa, sarebbe, comunque, inammissibile in quanto avvenuta allorchè ogni estensione del thema decidendum era, ormai preclusa), avrebbe dovuto, al più, avere valore ricognitivo di poste di passività già dichiarate indicate nella denuncia di successione del 12/8/2010 e in quella integrativa del 15/4/2011, in totale ammontanti ad
€ 2.151.076,11, unica somma totale di cui si insiste di tenere conto nel calcolo della quota disponibile e della quota di riserva in comparsa conclusionale.
Per quanto concerne, poi, i numerosi pagamenti eseguiti in favore di terzi nell'interesse di , con riferimento ai quali la allega copie di fatture con Persona_1 CP_2 assegni e/o quietanze, invero manca la prova dell'esistenza di un rapporto di prestito tra e e, stando agli atti, non risulta nemmeno che finchè il era in Per_1 CP_2 Per_1 vita la avesse mai avanzato nei confronti di alcuna richiesta di CP_2 Per_1 rimborso.
Per i medesimi motivi non sono da considerare debiti ereditari neanche gli assegni circolari di cui la chiedeva emissione in favore di , tenuto CP_2 Persona_1 anche conto della notoria situazione di convivenza more uxorio tra i due.
Inutilizzabili, non avendo alcun valore probatorio, sono, infine, gli scritti costituiti da meri appunti in stampatello privi di sottoscrizione (tra cui v. all. 18) così come le matrici degli assegni.
Passando, ora ai documenti aventi valore probatorio ai fini della ricostruzione della somma totale dei debiti ereditari si osserva quanto segue.
Quanto ai quattro vaglia cambiari di £ 100.000.000 ciascuno con scadenza 31/12/2001
(in totale £ 400.000.000 pari ad € 206.582,76), emessi a Casarano il 29/3/2000 da Per_1
in favore di indicati nelle passività sub n. 32 della
[...] Controparte_2 prima denuncia di successione del 12 agosto 2010, essi non vanno considerati tra i debiti ereditari, in quanto, sub par. 1, alla vendita del 15/1/2002 in forma di scrittura privata con
10 sottoscrizioni autenticate dal notaio è stata riconosciuta natura di datio in solutum Per_2 dei medesimi.
In parte qua, deve, quindi, essere modificata la precedente ordinanza istruttoria del
22/10/2024, ove, “fatta salva in ogni caso diversa valutazione in sede decisionale in seguito alla rimessione della causa al Collegio”, i debiti del de cuius da detrarre dai beni relitti erano stati calcolati nella misura totale di € 216.582,76, di cui € 206.582,76 era proprio la somma degli importi dei quattro effetti cambiari.
Si conferma, invece, come debito ereditario, la passività dichiarata sub n. 231 della prima denuncia di successione, costituita da assegno bancario n. 0454004413 non trasferibile tratto su Banco di Napoli, privo di data, dell'importo di € 10.000,00 emesso da Per_1
in favore di allegato in originale in atti.
[...] Controparte_2
Parimenti, ad ulteriore modifica dell'ordinanza istruttoria di cui innanzi, debiti ereditari da detrarre sono le spese funerarie e di sepoltura, ammontanti complessivamente ad €
6.100,00 documentate in atti e sostenute da . Controparte_2
Ai fini della definizione delle domande residue, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza, rendendosi necessario disporre una nuova consulenza tecnica.
La regolamentazione delle spese processuali è differita all'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Controparte_1
e Avv. NI IA nei confronti di
[...] Controparte_2
e di (litisconsorte necessario), così provvede: Controparte_3
1. rigetta sia la domanda di simulazione sia di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione rivolta avverso la vendita del
15/1/2002 in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio stipulata tra e Per_2 Persona_1 Controparte_2
2. dichiara la natura di donazione indiretta dell'atto rogato dal notaio Per_3 il 14/1/2010 rep. n.
4.362 limitatamente alla quota di proprietà del bene immobile oggetto dell'acquisto di pertinenza di Controparte_2 pari ad un mezzo;
3. rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione della scrittura privata registrata a Casarano il
12/9/2000;
11
4. accerta la natura di donazioni in conto di legittima dei trasferimenti immobiliari disposti da nei confronti dei figli con unico Persona_1 atto rogato dal notaio del 22/2/1977 rep 73587; Persona_6
5. accerta la sussistenza di debiti ereditari nella misura di € 16.100,00 in favore di Controparte_2
6. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
7. differisce la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio.
Lecce, il 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Viviana Mele
12
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Viviana Mele Presidente dott.ssa Alessandra Cesi Giudice Relatore dott.ssa SI Saracino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 569/2011 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi avente ad oggetto: impugnazione di testamento, azione di riduzione per lesione di legittima e divisione ereditaria;
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Stasi, Parte_1 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicole Petrucci, nonché Avv. CP_1
NI IA, costituitasi in proprio come nuovo difensore di sé medesima ex art. 86 c.p.c.;
ATTRICI
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Erroi e Controparte_2 dall'Avv. Antonio De Mauro;
CONVENUTA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Fatano;
Controparte_3 CONVENUTO
***
ESPOSIZIONE DEI FATTI,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN BREVE E CONCLUSIONI
1 Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2011, le MA , Parte_1 [...]
e NI SI agivano in giudizio nei confronti di e, CP_1 Controparte_2 quale litisconsorte necessario, del fratello chiedendo: a) Controparte_3 annullamento ex art. 624 c.c. del testamento segreto redatto dal padre Persona_1 in data 24/8/2005; b) in subordine, riduzione delle disposizioni lesive della legittima, previa ricostruzione dell'asse ereditario e, a tal fine, c) di accertare e dichiarare: c1) che la scrittura privata del 15/1/2002, le cui sottoscrizioni sono state autenticate dal notaio
avente ad oggetto, formalmente, la vendita da parte di in favore Per_2 Persona_1 di per il prezzo di € 120.511,00 dei beni immobili indicati in Controparte_2 citazione pp. 45-46, integra simulazione relativa di una donazione nulla, per difetto di forma, non essendo stato mai versato, nè essendo stato mai convenuto tra le parti, il versamento di prezzo alcuno e/o, in subordine, che detta scrittura integra, atteso il valore multiplo dei beni rispetto al prezzo di alienazione indicato, negozio misto con donazione, per la parte di valore eccedente il prezzo di vendita;
in caso di accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità della donazione dissimulata per difetto di forma, condanna di a rilasciare in favore della comunione ereditaria i Controparte_2 beni anzidetti, con il versamento dei frutti percepiti e/o percipiendi, dalla data di apertura della successione al soddisfo;
c2) che l'atto rogato dal notaio il 14/1/2010, Per_3 avente ad oggetto il terreno sito a Salve denominato 'Lama' di quattro particelle in corpo unico di complessivi mq 61.550 su cui insiste un fabbricato rurale, censito in Catasto al foglio 4, part. 77, part. 78, part. 312 e part. 313 integra, quanto alla quota di 1/2 di pertinenza di donazione indiretta;
c3) che la scrittura privata Controparte_2 registrata a Casarano il 12/9/2000 con la quale, apparentemente, ha Persona_1 alienato a i beni ivi indicati integra negozio misto con Controparte_2 donazione, per la parte di valore dei beni venduti che eccede il prezzo convenuto di £
10.000.000; d) in ogni caso, scioglimento della comunione ereditaria, così come risulterà costituita in corso di causa.
costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_2 annullamento del testamento o di riduzione delle disposizioni ritenute dalle attrici lesive della quota di legittima e, in subordine, in via riconvenzionale, collazione dei beni immobili donati da ai figli da intendersi come donazioni in conto di legittima, Per_1 nonché accertamento e detrazione dei debiti del de cuius nei suoi confronti così come indicati nella denuncia di successione dalla stessa redatta del 12/8/2010 e in quella integrativa del 15/4/2011 (in totale € 2.151.076,11).
2 si costituiva in giudizio, formulando nei confronti di Controparte_3 Controparte_2 le medesime domande delle attrici.
[...]
Con sentenza non definitiva n. 2197/2014, il 23 maggio 2014 questo Tribunale così stabiliva: “dichiara aperta la successione di;
rigetta la domanda di Persona_1 annullamento del testamento segreto da costui redatto il 24/8/2005; dispone la prosecuzione del giudizio come da ordinanza in pari data;
spese al definitivo”.
Si nominava, dunque, consulente tecnico d'ufficio l'arch. cui veniva Persona_4 conferito l'incarico di stimare il valore attuale e alla data di apertura della successione dei beni immobili relitti, di quelli oggetto di donazione diretta, nonché di quelli alienati con contratti di vendita che, secondo la prospettazione delle attrici, dissimulerebbero ulteriori donazioni (v. relazione tecnica del 24/7/2018); seguiva ulteriore riconvocazione del c.t.u. con formulazione dei seguenti quesiti: calcolare la quota dell'asse ereditario di cui il de cuius poteva disporre e quella riservata ai figli in qualità di legittimari ai sensi dell'art. 542 c.c., (ricostruendo l'asse ereditario tenendo conto solo delle donazioni dirette, del valore dei titoli AGEA alla data di apertura della successione, nonché dei debiti ereditari esistenti alla medesima data documentati da scritti acquisiti agli atti entro i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 comma 6 c.p.c.), nonché, (previa imputazione alla legittima delle donazioni ricevute dai medesimi dal genitore) verificare la sussistenza e determinare eventuale misura della lesione;
in caso di accertata lesione della legittima, determinate le quote spettanti a ciascun erede, predisporre uno o più progetti divisionali con eventuali conguagli in denaro;
si chiedeva, inoltre, di affiancare una seconda ipotesi ricostruttiva selezionando tra i debiti ereditari esistenti alla data di apertura della successione documentati da scritti acquisiti agli atti entro i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 comma 6 c.p.c. solo i debiti indicati dal Collegio con ordinanza del 6 giugno 2014.
Successivamente al deposito della seconda relazione (23/11/2021), si rilevava, tuttavia, in seguito a numerosi tentativi delle parti di raggiungere un accordo, che, in effetti, vi era necessità di statuire con sentenza su alcune questioni preliminari al fine di rettificare l'impostazione della indagine tecnica individuando con esattezza e in modo definitivo relictum, donatum e debiti.
All'udienza tenutasi il 20 febbraio 2025, le parti precisavano, quindi, le conclusioni e il giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini difensivi di cui all'art. 190
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Preliminarmente, deve essere rilevato che, nella memoria di replica, viene sollevata dalla convenuta, eccezione di inammissibilità della domanda di riduzione delle asserite donazioni dissimulate o indirette, richiamando la norma di cui all'art. 555, comma 2, c.c., in virtù della quale “le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento”, in quanto, stando ai valori attribuiti ai beni immobili dalle stesse attrici in citazione, i valori dei beni che si assumono essere stati donati sarebbe inferiore rispetto al valore dei beni relitti.
Ebbene, è evidente che la norma citata non introduce alcuna causa di inammissibilità bensì regola profili attinenti al merito della controversia.
Pertanto, l'eccezione di cui innanzi, senz'altro, deve essere disattesa.
1. In merito alla vendita del 15/1/2002 in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio Per_2
La domanda di simulazione relativa è infondata.
Si tratta di un atto di vendita definitiva, stipulato in adempimento di un preliminare del
18/10/2001 trascritto a Lecce il 25/10/2001 ai numeri 34885/27669 avente ad oggetto un fondo rustico in UG, di estensione complessivamente pari a circa 52 ettari 55 are e 27 centiare (ha 52.55.27), al prezzo indicato di € 120.511,00, somma che , Persona_1 venditore, ivi dichiara di avere ricevuto prima da acquirente, Controparte_2 alla quale rilascia ampia e definitiva quietanza di saldo, rinunciando all'ipoteca legale.
Ebbene, se è vero che il legittimario, ove eserciti azione di simulazione rispetto ad un atto di vendita, intendendo svelare una sottostante donazione in funzione della inclusione dell'immobile apparentemente venduto dal de cuius nel donatum ai fini del calcolo della quota di legittima nell'ambito di un'azione di riduzione per lesione, è considerato un soggetto terzo e, quindi, secondo un principio costantemente affermato dalla Suprema
Corte, l'onere della prova gravante sull'acquirente dell'effettivo pagamento del prezzo non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione di avvenuto versamento contenuta nel rogito notarile (Cass., sez. II, 2 marzo 2017 n. 5326; Cass., sez. II, 4 luglio 2024 n. 18347), anche ove il prezzo non fosse stato versato, la spiegazione dell'operazione negoziale in termini di datio in solutum offerta dalla come alternativa a quella di negozio CP_2 sorretto, anche solo in parte, da un intento liberale è, invero, a monte, convincente, in quanto suffragata da riscontri significativi rinvenuti nella documentazione allegata.
Nella specie, detto atto di trasferimento della proprietà è, infatti, avvenuto il 15/1/2002, ovverosia in data successiva alla mancata soluzione di quattro vaglia cambiari di £
4 100.000.000 ciascuno con scadenza 31/12/2001 (in totale £ 400.000.000 pari ad €
206.582,76), emessi a Casarano il 29/3/2000 da in favore di Persona_1 [...]
CP_2
Pertanto, detta coincidenza cronologica induce a ritenere ragionevole la difesa della convenuta, secondo cui il de cuius si sia determinato a compiere detto trasferimento immobiliare animato non dalla volontà di apportare un arricchimento patrimoniale in suo favore, bensì di estinguere i debiti nei suoi confronti maturati.
Peraltro, si tratta di vendita in adempimento di un contratto preliminare (non oggetto di domanda di simulazione) a sua volta concluso il 18/10/2001, ovverosia successivamente alla emissione degli effetti cambiari, risalente al 29/3/2000, e a ridosso della ormai prossima data di scadenza degli stessi (31/12/2000), allorché presumibilmente il de cuius era già in condizioni di prevedere la indisponibilità di liquidità sufficienti ai fini dell'assolvimento dei “pagherò” di cui innanzi.
Per le medesime ragioni esposte, va, quindi, rigettata anche la domanda subordinata di accertamento della natura di negozio misto con donazione della scrittura in esame.
2. In merito alla domanda di accertamento e dichiarazione della natura di donazione indiretta dell'atto rogato dal notaio il 14/1/2010. Per_3
La domanda è fondata.
Si discute di una “vendita” stipulata tra tale , in qualità di alienante e Persona_5
e unitariamente in qualità di parte acquirente, Persona_1 Controparte_2
i quali “accettano ed acquistano in comune pro indiviso per quote uguali tra loro, la piena proprietà” di un terreno agricolo sito a Salve denominato 'Lama' costituito da quattro particelle in corpo unico di complessivi mq 61.550 su cui insiste un fabbricato rurale, censito in Catasto al foglio 4, part. 77, part. 78, part. 312 e part. 313 al prezzo a corpo di € 180.000,00, il cui pagamento, come da espressa dichiarazione, è avvenuto mediante due assegni bancari all'ordine del venditore, tratti sul conto corrente presso
Banco di Napoli, filiale di UG (assegno n. 1.013.946.570-00 di € 15.000,00 tratto in data 7 gennaio 2010 e assegno n. 1.013.948.381-04 di € 165.000,00 tratto alla data della stipula).
Preliminarmente, si osservi che (a differenza della vendita dissimulante donazione, la quale ricorre ove le parti formalmente stipulano un contratto di vendita, ma in realtà non intendono produrre gli effetti tipici dello stesso, ovvero il trasferimento del diritto di proprietà su un bene, verso il pagamento di un prezzo, bensì compiere direttamente una
5 liberalità), è configurabile una donazione indiretta ove la liberalità viene realizzata come fine ulteriore a fronte di un reale contratto, voluto ed efficace, avente una causa autonoma.
In altri termini, il bene viene acquistato con denaro proprio di colui che intende disporre un arricchimento patrimoniale in favore di un altro e viene intestato, in tutto o in parte, a quest'ultimo, così che la vendita costituisce anche lo strumento formale per realizzare detto trasferimento e l'arricchimento ha, quindi, ad oggetto il bene e non il denaro.
Pertanto, la vendita di cui si discute, quanto alla quota di 1/2 di pertinenza di
[...]
, è, in effetti, riconducibile proprio a quest'ultimo schema negoziale, stante CP_2
l'evidenza processuale di un versamento del prezzo avvenuto attingendo esclusivamente da un conto corrente intestato al de cuius e non essendo, invero, stata addotta dalla convenuta (a differenza rispetto a quanto avvenuto con riferimento alla scrittura sub 1), nessuna giustificazione specifica e determinata alternativa all'intento liberale di Per_1
3. In merito alla domanda di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione della scrittura privata registrata a Casarano il 12/9/2000.
La domanda è infondata.
Si tratta di “Atto di vendita”, sottoscritto da (parte venditrice) e Persona_1
(parte acquirente), avente ad oggetto il trasferimento del diritto Controparte_2 di proprietà di un elenco di mobili e arredi (scrivania a 5 cassetti, libreria a 4 ripiani e 2 ante a vetro contenente vecchi libri, 5 sedie a schienale medio, 1 cassaforte Wertheim & co., 2 tavolini bassi, 1 macchina da scrivere Olivetti M20, 1 cassapanca senza spalliera, 2 librerie a 2 ante di vetro con libri vecchi, 1 divanetto, 2 poltrone e 2 sedie rivestite di raso rosa, 1 tavolino basso con marmo, 1 scrivania a 5 cassetti, 3 poltroncine in cuoio ecc.), con riguardo ai quali l'acquirente dichiarava di avere “perfetta conoscenza del pessimo stato d'uso” in cui versavano, accettandone tutti i vizi, al prezzo convenuto e quantificato a corpo, “tenendo conto dello stato d'uso”, di £10.000.000 (dieci milioni di lire),“corrisposto alla sottoscrizione … con assegno postale intestato a Persona_1 non trasferibile tratto sull'Ufficio Postale di Montesardo n. 14131759 “.
Ebbene, alla base della tesi della natura di negozio misto con donazione è stata dedotta una asserita sproporzione tra entità del corrispettivo pattuito e valore reale dei beni alienati, circostanza che, secondo le attrici, sarebbe desumibile dalla quantità ed eterogeneità dei suddetti, ma, invero, da ritenersi rimasta del tutto indimostrata, in quanto, ignoto il valore effettivo dei beni elencati, solo genericamente descritti nell'atto di vendita, non sono stati addotti neanche elementi certi circa le caratteristiche di pregio di
6 ognuno di essi e lo stato di conservazione, così che, neanche tramite presunzioni, è dato statuire circa la sussistenza di un disequilibrio economico tra le prestazioni reciproche.
Peraltro, essendo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità che “la vendita ad un prezzo inferiore a quello effettivo non realizza, di per sé, un negotium mixtum cum donatione, essendo necessario non solo che sussista una sproporzione tra le prestazioni, ma anche che questa sia di entità significativa, ed, inoltre, che la parte alienante sia stata consapevole dell'insufficienza del corrispettivo percepito rispetto al valore del bene ceduto e abbia, ciononostante, voluto il trasferimento della proprietà allo specifico fine di arricchire la controparte della differenza tra il detto valore e la minore entità del corrispettivo” (v. Cass., sez. II, 23 maggio 2016 n. 10614), alla configurabilità di un negozio misto con donazione osterebbe anche la mancata prova di tale stato soggettivo in capo al de cuius, non essendo stati addotti elementi di fatto gravi, precisi e concordanti da cui sia dato desumere che il medesimo, tramite il suddetto atto, abbia voluto determinare un arricchimento patrimoniale in favore dell'acquirente.
4. In merito al donatum in favore dei figli.
Con rogito del notaio del 22/2/1977 rep 73587 il de cuius Persona_6 Per_1
aveva compiuto donazioni della nuda proprietà, con riserva di usufrutto, di
[...] numerosi terreni (ivi identificati mediante inserimento dei dati catastali) in favore dei figli, allora minorenni, (nata il [...]), (nato il Parte_1 Controparte_3
1°/2/1964), NI SI (nata il [...]) e (nata il [...]), Controparte_1 tutte accettate “per conto e vece” dei medesimi dalla madre degli stessi Parte_2
autorizzata dal Giudice Tutelare presso la Pretura di Alessano, nella specie,
[...] distinguendo le disposizioni in favore del figlio da quelle in favore delle figlie, CP_3 nei cui confronti la donazione venne effettuata in comune pro indiviso.
Innanzitutto, occorre rilevare che la tesi delle attrici secondo cui non si tratterebbe di donazione, ma di trasferimenti immobiliari sorretti da causa solutoria dell'obbligo di mantenimento, non solo è del tutto priva di riscontri oggettivi, ma, invero, insostenibile alla luce di chiari dati testuali rinvenibili sia nello stesso atto di donazione (rispetto al quale, peraltro, nessuna azione di simulazione è stata esercitata) in cui si legge: “il dott.
volendo far cosa grata, in conto della legittima del suo patrimonio e Persona_1
l'eventuale esubero da ritenersi sulla disponibile, con riserva dell'usufrutto generale vitalizio, attualmente e irrevocabilmente dona ai propri figli germani , Parte_1
, SI, , per i quali accetta e ringrazia la costituita genitrice, CP_3 CP_1
7 sig.ra in giusta le facoltà di cui al su citato provvedimento, Parte_2 Per_1 la nuda proprietà dei seguenti immobili […]”, sia in testamento, recante data
Montesardo, 24/8/2005, ove si legge: “Preciso che tutti i diritti spettanti per legge ai miei figli sono stati già soddisfatti in quanto ho effettuato donazioni in loro favore dagli stessi accettate, con atto a rogito notaio del 22 febbraio 1977 repertorio 73.557”. Per_6
Peraltro, un ulteriore elemento a sfavore della tesi attorea è dato dalla stessa riserva di usufrutto che sarebbe in contraddizione con la volontà del genitore di assolvere, mediante dette disposizioni, i propri obblighi di mantenimento verso i figli, stante la maggiore difficoltà di ricavare utilità immediata da immobili su cui egli stesso conservava diritti di godimento diretto e indiretto.
Per quanto concerne, poi, il rilievo delle attrici circa la dovuta esclusione dal donatum dei beni, dapprima ricevuti in donazione e, successivamente, dal genitore medesimo venduti a terzi, occorre, innanzitutto, chiarire che, invero, sia l'atto di vendita per notar del 24/12/1986, avente ad oggetto il bene immobile sito ad Alessano censito Persona_7 in Catasto al foglio 19, part. 588, sub 2 e 4, sia l'atto di vendita per notaio del Per_8
15/7/1994, avente ad oggetto immobile sito ad Alessano censito in Catasto al foglio 19, part. 1034, sono stati sottoscritti sia dal de cuius, in qualità di usufruttario, sia dalle figlie, in qualità di nude proprietarie;
risultano, invece, sottoscritti esclusivamente dal genitore anche in qualità di procuratore generale delle figlie i seguenti atti: 1) per notaio Per_9 del 10/6/1997, avente ad oggetto bene immobile sito a Leuca, Marina di Castrignano del
Capo, in via del Porto, censito in Catasto al foglio 26, part. 387/19; 2) per notaio Per_8 del 30/12/1996, avente ad oggetto appartamento sito a Leuca, Marina di Castrignano del
Capo, via Foscolo, primo piano, censito in Catasto al foglio 26, part. 387, sub 26, part. 387, sub 28, part. 387, sub 32, part. 388, sub 10, part. 387, sub 33, part. 388 sub 11, part. 387 sub 31, part. 387 sub 24, nonchè box censito in Catasto al foglio 26, part. 387 sub 6
e part. 388 sub 1.
Tuttavia, ai fini dell'accertamento e calcolo della lesione delle quote di legittima, si dovrà tenere conto del valore pieno al momento dell'apertura della successione (essendo intervenuto il consolidamento, ovverosia la riunione di usufrutto e proprietà nella stessa persona, per effetto del decesso dell'usufruttuario) di tutti i suddetti beni immobili, anche di quelli oggetto di vendita a terzi sottoscritta solo dal genitore, in virtù della procura generale, conferita dalle figlie (v. all. 2 e all. 3, il 10/2/1987 con atto per notaio Per_2 da e NI SI, e il 20/2/1987 con atto per notaio da Parte_1 Per_10 Per_1
8 per gli immobili siti a Leuca, Marina di Castrignano del Capo), stante CP_1
l'inclusione nei mandati della facoltà di compiere atti di alienazione.
5. In merito ai debiti del de cuius
Preliminarmente, deve essere rilevato che, come già constatato da questo Tribunale con sentenza non definitiva n. 2197/2014 (p.10), nelle denunce di successione presentate dalla non risultano debiti di nei confronti di istituti di credito o altri CP_2 Persona_1 terzi, avendo la suddetta dichiarato n. 238 voci di asserite passività esclusivamente nei suoi confronti ammontanti in totale ad € 2.073.607,59 nella denuncia del 12/8/2010 e n.
2 passività (risalenti al 1991) sempre nei suoi confronti, complessivamente pari a €
77.468,52, nella denuncia integrativa del 15/4/2011 (in totale € 2.151.076,11).
Ebbene, avendo le denunce di successione, stante la loro natura di scritture di unilaterale provenienza dalla dichiarante firmataria, ovverosia proprio da colei che afferma di vantare diritti di credito verso il de cuius, valore meramente assertivo, gravava sulla suddetta l'onere della prova.
Innanzitutto, essendo stata sollevata dalle attrici eccezione di prescrizione decennale, non devono, a monte, essere considerati i dedotti debiti, anche ove esistenti, il cui termine di pagamento era già scaduto alla data del 18/4/2001, ovverosia nel decennio antecedente alla data di deposito della comparsa di costituzione (18/4/2011).
Per quanto concerne, poi, la passività sub 234 di cui alla prima denuncia di successione, ammontante ad € 798.250,25, così descritta: “retribuzioni di lavoro non corrisposte ed accessori dal 19/06/1981 al 01/03/2010”, riferita dalla convenuta ad un rapporto di lavoro che sarebbe intercorso tra la medesima e l' dal Parte_3
19/6/1981 al 28/2/1986 e dal 7/10/1988 al 1° marzo 2010, essa, oltre ad inglobare in sé poste, in ogni caso, in gran parte prescritte, certamente, è rimasta indimostrata, essendo del tutto inattendibile e priva di alcun valore la perizia di parte allegata come unica Per_ documentazione, redatta ad hoc il 2 agosto 2010 dal dott. professionista di fiducia della stessa cui ella aveva conferito incarico di ricostruire i suoi crediti di CP_2 lavoro meramente sulla base di sue stesse dichiarazioni unilaterali.
Passando, poi, ad esaminare la copia della lettera del 10/3/2009 (allegata alle note istruttorie ex art. 186 comma 6 n. 2 c.p.c. dell'Avv. Erroi) con cui Persona_1 conferiva incarico all'Avv. Alberto Erroi per trattare l'acquisto con denaro proprio del palazzo di proprietà degli eredi sito a Montesardo in Piazza Sauli da intestare alla CP_4
motivando al destinatario l'intento con l'affermazione di essere debitore verso CP_2
9 la suddetta di somme ricevute in prestito dal 1992, ammontanti a complessivi €
1.300.000,00, detta scrittura non assume il valore di riconoscimento di debito utilizzabile ai fini della ricostruzione della voce dei debiti ereditari, in quanto, stante il contenuto non sufficientemente circostanziato, non consente di detrarre i debiti risalenti già prescritti alla data della redazione della stessa.
Peraltro, inspiegabilmente, detta assunta dichiarazione di debito è stata oggetto di una terza denuncia di successione integrativa ad hoc del 13 dicembre 2011, successiva alla data di costituzione in giudizio della (18/4/2011), allegata dalla medesima solo CP_2 nella seconda memoria istruttoria, nonostante, lungi dall'essere autonoma fonte di debito
(allegazione che, ove così intesa, sarebbe, comunque, inammissibile in quanto avvenuta allorchè ogni estensione del thema decidendum era, ormai preclusa), avrebbe dovuto, al più, avere valore ricognitivo di poste di passività già dichiarate indicate nella denuncia di successione del 12/8/2010 e in quella integrativa del 15/4/2011, in totale ammontanti ad
€ 2.151.076,11, unica somma totale di cui si insiste di tenere conto nel calcolo della quota disponibile e della quota di riserva in comparsa conclusionale.
Per quanto concerne, poi, i numerosi pagamenti eseguiti in favore di terzi nell'interesse di , con riferimento ai quali la allega copie di fatture con Persona_1 CP_2 assegni e/o quietanze, invero manca la prova dell'esistenza di un rapporto di prestito tra e e, stando agli atti, non risulta nemmeno che finchè il era in Per_1 CP_2 Per_1 vita la avesse mai avanzato nei confronti di alcuna richiesta di CP_2 Per_1 rimborso.
Per i medesimi motivi non sono da considerare debiti ereditari neanche gli assegni circolari di cui la chiedeva emissione in favore di , tenuto CP_2 Persona_1 anche conto della notoria situazione di convivenza more uxorio tra i due.
Inutilizzabili, non avendo alcun valore probatorio, sono, infine, gli scritti costituiti da meri appunti in stampatello privi di sottoscrizione (tra cui v. all. 18) così come le matrici degli assegni.
Passando, ora ai documenti aventi valore probatorio ai fini della ricostruzione della somma totale dei debiti ereditari si osserva quanto segue.
Quanto ai quattro vaglia cambiari di £ 100.000.000 ciascuno con scadenza 31/12/2001
(in totale £ 400.000.000 pari ad € 206.582,76), emessi a Casarano il 29/3/2000 da Per_1
in favore di indicati nelle passività sub n. 32 della
[...] Controparte_2 prima denuncia di successione del 12 agosto 2010, essi non vanno considerati tra i debiti ereditari, in quanto, sub par. 1, alla vendita del 15/1/2002 in forma di scrittura privata con
10 sottoscrizioni autenticate dal notaio è stata riconosciuta natura di datio in solutum Per_2 dei medesimi.
In parte qua, deve, quindi, essere modificata la precedente ordinanza istruttoria del
22/10/2024, ove, “fatta salva in ogni caso diversa valutazione in sede decisionale in seguito alla rimessione della causa al Collegio”, i debiti del de cuius da detrarre dai beni relitti erano stati calcolati nella misura totale di € 216.582,76, di cui € 206.582,76 era proprio la somma degli importi dei quattro effetti cambiari.
Si conferma, invece, come debito ereditario, la passività dichiarata sub n. 231 della prima denuncia di successione, costituita da assegno bancario n. 0454004413 non trasferibile tratto su Banco di Napoli, privo di data, dell'importo di € 10.000,00 emesso da Per_1
in favore di allegato in originale in atti.
[...] Controparte_2
Parimenti, ad ulteriore modifica dell'ordinanza istruttoria di cui innanzi, debiti ereditari da detrarre sono le spese funerarie e di sepoltura, ammontanti complessivamente ad €
6.100,00 documentate in atti e sostenute da . Controparte_2
Ai fini della definizione delle domande residue, il giudizio deve proseguire come da separata ordinanza, rendendosi necessario disporre una nuova consulenza tecnica.
La regolamentazione delle spese processuali è differita all'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 Controparte_1
e Avv. NI IA nei confronti di
[...] Controparte_2
e di (litisconsorte necessario), così provvede: Controparte_3
1. rigetta sia la domanda di simulazione sia di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione rivolta avverso la vendita del
15/1/2002 in forma di scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal notaio stipulata tra e Per_2 Persona_1 Controparte_2
2. dichiara la natura di donazione indiretta dell'atto rogato dal notaio Per_3 il 14/1/2010 rep. n.
4.362 limitatamente alla quota di proprietà del bene immobile oggetto dell'acquisto di pertinenza di Controparte_2 pari ad un mezzo;
3. rigetta la domanda di accertamento e dichiarazione della natura di negozio misto con donazione della scrittura privata registrata a Casarano il
12/9/2000;
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4. accerta la natura di donazioni in conto di legittima dei trasferimenti immobiliari disposti da nei confronti dei figli con unico Persona_1 atto rogato dal notaio del 22/2/1977 rep 73587; Persona_6
5. accerta la sussistenza di debiti ereditari nella misura di € 16.100,00 in favore di Controparte_2
6. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
7. differisce la pronuncia sulle spese all'esito del giudizio.
Lecce, il 22 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Cesi
Il Presidente dott.ssa Viviana Mele
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