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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1066/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1066/2022 RG Lav. promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. A. Ferrazzi
ricorrente Contro
(CF./P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
Con gli avv. P. Micheli, E. Barraco, Avv Prof. A. Sitzia
resistente
Oggetto: mansione e jus variandi. conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 21/10/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• Parte ricorrente chiedeva previo accertamento di aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto la condanna della società al CP_1 pagamento dell'importo lordo di € 26.435,27= a titolo di differenze retributive e TFR ed € 7.388,50= a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non corrisposti, relativo al rapporto di lavoro intercorso dal 15/09/2003 al 15/06/2021; chiedeva, infine, il pagamento della rivalutazione, degli interessi e delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
• Precisava la ricorrente di aver lavorato per il periodo dl 15/09/2003 al 15/06/2021 con mansioni di centralinista ed inquadramento al 5° livello del CCNL commercio, senza mai ricevere un aggiornamento del livello, quando invece a partire dal 01/10/2005 avrebbe dovuta essere inquadrata al superiore livello 4° sino al 31/12/2006 per poi essere inquadrata al 3° livello dal 01/01/2007 alla data delle dimissioni avvenute il 15/06/2021; allegava quindi i conteggi delle differenze retributive richieste, come da doc. 15 a 19 di parte ricorrente.
• Richiamava all'uopo il dettato dell'art. 2103 cc e la giurisprudenza formatasi sul punto (valga per tutte Cass. 27129/2018).
• Si costituiva in data 07/04/2023 la società resistente contestando le richieste di parte ricorrente ed i relativi pagina 2 di 8 conteggi;
chiedendo - in via principale - il rigetto delle domande della IG.ra ; in via subordinata, la Parte_1 richiesta di nuovi conteggi a seguito di espletanda CTU;
il tutto con vittoria di spese di causa.
• Dopo aver sentito la ricorrente con interrogatorio libero all'udienza del 20/04/2023, si dava corso all'istruttoria orale, all'esito della quale veniva dato incarico al CTU di effettuare i relativi conteggi.
• Quindi, depositata la CTU veniva formulata alle parti - in data 18/09/2025 - una proposta conciliativa del giudice volta al “riconoscimento alla lavoratrice della somma netta di € 15.000,00= oltre un contributo sulle spese legali pari ad € 3.000,00= (oltre accessori) ed oltre alla refusione delle sole spese di CTU”; proposta che veniva accettata dalla ricorrente con nota del 16/10/2025 e rifiutata dalla resistente in data 17/10/2025.
• Infine, veniva discussa la causa all'udienza del 21/10/2025
– tenuta da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ove le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed il rigetto delle avverse pretese.-
Considerato che:
▪ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ In primo luogo la prova per testi ha evidenziato come la dal 2003 al 2005 ha svolto mansioni di Parte_1 centralinista, nel senso di “smistare le telefonate” (testi pagina 3 di 8 e per poi via via estendere le proprie Tes_1 Tes_2 mansioni ad altri incarichi.
▪ Nello specifico dal 2005 ha iniziato ad occuparsi di
“smistare le fatture e i DDT di clienti e fornitori (testi
; occuparsi della loro archiviazione (teste Tes_1 Tes_2
; ricevere telefonicamente le integrazioni di ordini Tes_2 da parte dei clienti o dei rappresentanti per poi passarli all'addetta all'inserimento ordini a pc (testi e Tes_2
occuparsi dei pagamenti POS (testi Tes_1 Tes_3
e ); registrare le fatture, stampare i listini e Tes_4 controllare il partitario dei fornitori tramite proprie credenziali fornitegli dall'azienda (testi e Tes_2 Tes_1 controllare l'invio delle delle note di accredito del materiale restituito da parte dei fornitori, dovendo - in difetto - sospendere il pagamento delle fatture e sollecitare l'emissione delle note di accredito (testi e gestire le contestazioni ai fornitori per Tes_2 Tes_1 merce difettosa (testi e Tes_2 Tes_1 Tes_5
e ); infine registrare le fatture italiane ed Tes_4 Tes_6 estere del settore del fresco alimentare utilizzando il sistema gestionale Galileo (testi ). Tes_2 Tes_1 Tes_6
▪ Dette circostanze fattuali evidenziano - pertanto - come alla ricorrente dopo un primo inquadramento Parte_1 al 5° livello del CCNL Commercio, quale addetta al centralino telefonico, dall'1/10/2005 (data indicata dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e confermata dai testi escussi) avrebbe dovuto esserle riconosciuto il 4° livello, quale “contabile d'ordine” avendo acquisito
“specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità
pagina 4 di 8 tecnico-pratiche”, che le hanno permesso di espletare maggiori incarichi quali nello specifico: l'integrazione degli ordini dei clienti e/o rappresentanti;
l'esecuzione dei pagamenti POS;
la registrazione delle fatture;
la stampa dei listini;
il controllo del partitario dei fornitori con le proprie credenziali;
il controllo dell'emissione delle note di accredito dei fornitori per il materiale restituito ed eventualmente sollecitare il fornitore ad inviare la nota di accredito pena la sospensione del pagamento delle fatture;
la gestione delle contestazioni ai fornitori per merce difettosa;
la registrazione delle fatture italiane ed estere del settore del fresco alimentare (utilizzando il gestionale aziendale Galileo).
▪ Tutte queste specifiche incombenze - a parere di chi oggi giudica - possono quindi farsi rientrare nella figura dell'impiegato d'ordine che secondo il CCNL Commercio, applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa, identifica un livello di inquadramento pari al 4°.
▪ Quindi applicando il disposto di cui all'art. 2103 cc (così come interpretato in modo uniforme dalla giurisprudenza maggioritaria) alla IG.ra andrà riconosciuto Parte_1
l'inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio a far data dall'01/10/2005 sino al momento delle dimissioni avvenute il 15/06/2021.
▪ Con specifico riferimento poi ai conteggi delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento la CTU ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente in € 16.152,60= lordi pagina 5 di 8 a cui andranno aggiunti i contributi che non sono stati calcolati.
▪ Peraltro il richiamarsi da parte del giudicante alle conclusioni del perito nominato - anche se le conclusioni del CTU sono state oggetto di puntuale contestazione da parte delle parti - trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sent. nr. 7266 del 10.04.2015), laddove stabilisce che
“..quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare
– come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo, richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante” ed ancora quando il giudice “aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. Civ. Ord. nr. 10747 del 17 aprile 2019).
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, appurato che la ricorrente ha fornito la prova sia in termini di an che di quantum delle proprie domande ed appurato l'assenza di prove contrarie, dovrà riconoscersi alla lavoratrice il superiore inquadramento preteso (4° livello del CCNL Commercio) e le differenze retributive conseguentemente maturate pari alla somma lorda di € 16.152,60=, così come quantificate dal CTU incaricato pagina 6 di 8 nel proprio elaborato, oltre alla regolarizzazione contributiva conseguente.
▪ Alla somma di cui al punto che precede andranno poi aggiunti gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc da conteggiare dalla domanda al saldo effettivo.
▪ Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, si ritiene - in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc e considerato il rifiuto della resistente di aderire alla proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 18/09/2025 - che vadano imputate a carico della resistente;
spese il cui importo si liquida in dispositivo, in favore del procuratore della IG.ra Parte_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 cpc.
▪ Inoltre alla resistente andranno definitivamente poste a carico anche le spese di CTU e del CTP di parte ricorrente come da nota depositata in data 16/10/2025.
▪ Infatti, secondo la Corte di Cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729 “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa”.-
▪ Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente ha documentato le spese del proprio consulente di parte pagina 7 di 8 (con nota del 16/10/2025) e che l'importo richiesto non appare né eccessivo né tanto meno superfluo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA la società , in pers. del legale rappr.te pro- CP_1 tempore, ad inquadrare la ricorrente al 4 ° livello del CCNL commercio a far data dal 01/10/2005 sino al 15/06/2021;
✓ CONDANNA la società , in pers. del legale CP_1 rappr.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo pari ad € 16.152,60= a titolo di differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva conseguente ed oltre ad interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, dalla domanda al saldo effettivo;
✓ CONDANNA, la società , in pers. del legale CP_1 rappr.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, di CTU e di CTP;
con pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte ricorrente - dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc – spese che si liquidano in € 5.388,00=, oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta.- Vicenza, 21/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE - SETTORE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marialuisa Nitti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1066/2022 RG Lav. promossa da:
(CF. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. A. Ferrazzi
ricorrente Contro
(CF./P. IVA ) CP_1 P.IVA_1
Con gli avv. P. Micheli, E. Barraco, Avv Prof. A. Sitzia
resistente
Oggetto: mansione e jus variandi. conclusioni: come precisate nel corso dell'udienza del 21/10/2025 mediante l'utilizzo dell'applicativo TEAMS ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc.
pagina 1 di 8 Premesso che:
• Parte ricorrente chiedeva previo accertamento di aver svolto mansioni superiori rispetto all'inquadramento ricevuto la condanna della società al CP_1 pagamento dell'importo lordo di € 26.435,27= a titolo di differenze retributive e TFR ed € 7.388,50= a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali non corrisposti, relativo al rapporto di lavoro intercorso dal 15/09/2003 al 15/06/2021; chiedeva, infine, il pagamento della rivalutazione, degli interessi e delle spese di lite, quest'ultime da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
• Precisava la ricorrente di aver lavorato per il periodo dl 15/09/2003 al 15/06/2021 con mansioni di centralinista ed inquadramento al 5° livello del CCNL commercio, senza mai ricevere un aggiornamento del livello, quando invece a partire dal 01/10/2005 avrebbe dovuta essere inquadrata al superiore livello 4° sino al 31/12/2006 per poi essere inquadrata al 3° livello dal 01/01/2007 alla data delle dimissioni avvenute il 15/06/2021; allegava quindi i conteggi delle differenze retributive richieste, come da doc. 15 a 19 di parte ricorrente.
• Richiamava all'uopo il dettato dell'art. 2103 cc e la giurisprudenza formatasi sul punto (valga per tutte Cass. 27129/2018).
• Si costituiva in data 07/04/2023 la società resistente contestando le richieste di parte ricorrente ed i relativi pagina 2 di 8 conteggi;
chiedendo - in via principale - il rigetto delle domande della IG.ra ; in via subordinata, la Parte_1 richiesta di nuovi conteggi a seguito di espletanda CTU;
il tutto con vittoria di spese di causa.
• Dopo aver sentito la ricorrente con interrogatorio libero all'udienza del 20/04/2023, si dava corso all'istruttoria orale, all'esito della quale veniva dato incarico al CTU di effettuare i relativi conteggi.
• Quindi, depositata la CTU veniva formulata alle parti - in data 18/09/2025 - una proposta conciliativa del giudice volta al “riconoscimento alla lavoratrice della somma netta di € 15.000,00= oltre un contributo sulle spese legali pari ad € 3.000,00= (oltre accessori) ed oltre alla refusione delle sole spese di CTU”; proposta che veniva accettata dalla ricorrente con nota del 16/10/2025 e rifiutata dalla resistente in data 17/10/2025.
• Infine, veniva discussa la causa all'udienza del 21/10/2025
– tenuta da remoto ex art. 127 3 co. e 127 bis cpc – ove le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande ed il rigetto delle avverse pretese.-
Considerato che:
▪ Le domande della ricorrente sono fondate ed andranno accolte per le motivazioni che seguono.
▪ In primo luogo la prova per testi ha evidenziato come la dal 2003 al 2005 ha svolto mansioni di Parte_1 centralinista, nel senso di “smistare le telefonate” (testi pagina 3 di 8 e per poi via via estendere le proprie Tes_1 Tes_2 mansioni ad altri incarichi.
▪ Nello specifico dal 2005 ha iniziato ad occuparsi di
“smistare le fatture e i DDT di clienti e fornitori (testi
; occuparsi della loro archiviazione (teste Tes_1 Tes_2
; ricevere telefonicamente le integrazioni di ordini Tes_2 da parte dei clienti o dei rappresentanti per poi passarli all'addetta all'inserimento ordini a pc (testi e Tes_2
occuparsi dei pagamenti POS (testi Tes_1 Tes_3
e ); registrare le fatture, stampare i listini e Tes_4 controllare il partitario dei fornitori tramite proprie credenziali fornitegli dall'azienda (testi e Tes_2 Tes_1 controllare l'invio delle delle note di accredito del materiale restituito da parte dei fornitori, dovendo - in difetto - sospendere il pagamento delle fatture e sollecitare l'emissione delle note di accredito (testi e gestire le contestazioni ai fornitori per Tes_2 Tes_1 merce difettosa (testi e Tes_2 Tes_1 Tes_5
e ); infine registrare le fatture italiane ed Tes_4 Tes_6 estere del settore del fresco alimentare utilizzando il sistema gestionale Galileo (testi ). Tes_2 Tes_1 Tes_6
▪ Dette circostanze fattuali evidenziano - pertanto - come alla ricorrente dopo un primo inquadramento Parte_1 al 5° livello del CCNL Commercio, quale addetta al centralino telefonico, dall'1/10/2005 (data indicata dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo e confermata dai testi escussi) avrebbe dovuto esserle riconosciuto il 4° livello, quale “contabile d'ordine” avendo acquisito
“specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità
pagina 4 di 8 tecnico-pratiche”, che le hanno permesso di espletare maggiori incarichi quali nello specifico: l'integrazione degli ordini dei clienti e/o rappresentanti;
l'esecuzione dei pagamenti POS;
la registrazione delle fatture;
la stampa dei listini;
il controllo del partitario dei fornitori con le proprie credenziali;
il controllo dell'emissione delle note di accredito dei fornitori per il materiale restituito ed eventualmente sollecitare il fornitore ad inviare la nota di accredito pena la sospensione del pagamento delle fatture;
la gestione delle contestazioni ai fornitori per merce difettosa;
la registrazione delle fatture italiane ed estere del settore del fresco alimentare (utilizzando il gestionale aziendale Galileo).
▪ Tutte queste specifiche incombenze - a parere di chi oggi giudica - possono quindi farsi rientrare nella figura dell'impiegato d'ordine che secondo il CCNL Commercio, applicato al rapporto di lavoro oggetto di causa, identifica un livello di inquadramento pari al 4°.
▪ Quindi applicando il disposto di cui all'art. 2103 cc (così come interpretato in modo uniforme dalla giurisprudenza maggioritaria) alla IG.ra andrà riconosciuto Parte_1
l'inquadramento al 4° livello del CCNL Commercio a far data dall'01/10/2005 sino al momento delle dimissioni avvenute il 15/06/2021.
▪ Con specifico riferimento poi ai conteggi delle differenze retributive maturate in ragione del superiore inquadramento la CTU ha quantificato le differenze retributive maturate dalla ricorrente in € 16.152,60= lordi pagina 5 di 8 a cui andranno aggiunti i contributi che non sono stati calcolati.
▪ Peraltro il richiamarsi da parte del giudicante alle conclusioni del perito nominato - anche se le conclusioni del CTU sono state oggetto di puntuale contestazione da parte delle parti - trova conforto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. civ. Sent. nr. 7266 del 10.04.2015), laddove stabilisce che
“..quando una causa ruota intorno a una questione di carattere tecnico ed il giudice abbia deciso di nominare
– come di norma in questi casi – un consulente tecnico d'ufficio, può nella sentenza, qualora intenda aderire alle conclusioni fornite da quest'ultimo, richiamare semplicemente la perizia, senza dover fornire, per il resto, una motivazione particolarmente penetrante” ed ancora quando il giudice “aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento” (Cass. Civ. Ord. nr. 10747 del 17 aprile 2019).
▪ Alla luce delle riferite considerazioni, appurato che la ricorrente ha fornito la prova sia in termini di an che di quantum delle proprie domande ed appurato l'assenza di prove contrarie, dovrà riconoscersi alla lavoratrice il superiore inquadramento preteso (4° livello del CCNL Commercio) e le differenze retributive conseguentemente maturate pari alla somma lorda di € 16.152,60=, così come quantificate dal CTU incaricato pagina 6 di 8 nel proprio elaborato, oltre alla regolarizzazione contributiva conseguente.
▪ Alla somma di cui al punto che precede andranno poi aggiunti gli interessi e la rivalutazione ex art. 429 cpc da conteggiare dalla domanda al saldo effettivo.
▪ Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, si ritiene - in applicazione del principio della soccombenza ex art. 91 cpc e considerato il rifiuto della resistente di aderire alla proposta conciliativa del giudice formulata all'udienza del 18/09/2025 - che vadano imputate a carico della resistente;
spese il cui importo si liquida in dispositivo, in favore del procuratore della IG.ra Parte_1 dichiaratori antistatario ex art. 93 cpc.
▪ Inoltre alla resistente andranno definitivamente poste a carico anche le spese di CTU e del CTP di parte ricorrente come da nota depositata in data 16/10/2025.
▪ Infatti, secondo la Corte di Cassazione, Sezione III – 15 ottobre 2024 n. 26729 “Le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 c.p.c. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa”.-
▪ Nel caso di specie è evidente che parte ricorrente ha documentato le spese del proprio consulente di parte pagina 7 di 8 (con nota del 16/10/2025) e che l'importo richiesto non appare né eccessivo né tanto meno superfluo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita:
✓ ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA la società , in pers. del legale rappr.te pro- CP_1 tempore, ad inquadrare la ricorrente al 4 ° livello del CCNL commercio a far data dal 01/10/2005 sino al 15/06/2021;
✓ CONDANNA la società , in pers. del legale CP_1 rappr.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente dell'importo lordo pari ad € 16.152,60= a titolo di differenze retributive, oltre alla regolarizzazione contributiva conseguente ed oltre ad interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc, dalla domanda al saldo effettivo;
✓ CONDANNA, la società , in pers. del legale CP_1 rappr.te pro-tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, di CTU e di CTP;
con pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte ricorrente - dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc – spese che si liquidano in € 5.388,00=, oltre rimb. forf. 15%, spese esenti, cpa ed IVA se dovuta.- Vicenza, 21/10/2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Marialuisa Nitti
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