CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXV, sentenza 21/01/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 179/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1723/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302062 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2025 depositato il
24/06/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: -l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'Avviso di accertamento n. T9F03B302062, con condanna della parte alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Appellato: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, contrariis reiectis, così giudicare: 1) respingere l'appello dell'Ufficio perché infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione;
2) condannare l'A.E. alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. n.147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1. S.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo relativamente a IVA per l'anno 2016.
La vertenza concerne il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, perché afferenti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l..
In sede di ricorso la parte eccepiva la violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000 e il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva, non provata, e comunque insisteva per la detraibilità dell'IVA.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice osservava che la società aveva documentato di avere effettivamente intrattenuto il rapporto commerciale con Società_1 S.r.l. e di avere operato con ordinaria diligenza, senza che emergessero elementi per sospettare la sussistenza dei rapporti commerciali con società "cartiere", non essendo tra l'altro suo compito svolgere attività ispettive di competenza dell'Amministrazione Finanziaria.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo ribadendo la natura di “cartiera” del fornitore, che la parte avrebbe potuto ravvisare mediante semplice visura camerale da cui si evince che la sede legale di Società_1 S.r.l. era in Romania, circostanza non indicata nelle fatture. Evidenzia che sulla parte grava l'onere di verifica sull'affidabilità del proprio fornitore. Chiede che in riforma della sentenza impugnata venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio la società contribuente premettendo che è circostanza pacifica che le forniture oggetto delle fatture emesse da Società_1 S.r.l. siano effettive. Quanto all'assunto che le forniture non sarebbero realmente riconducibili a Società_1 S.r.l., ribadisce che non si può pretendere dal cessionario un “inesigibile dovere di accurata indagine” volta a verificare gli elementi riferiti dall'Ufficio (quali il numero di dipendenti del fornitore, se abbia presentato le dichiarazioni fiscali o di quante utenze telefoniche disponga); né può essere elemento rivelatore della natura di “cartiera” la circostanza di avere sede in Romania, paese comunitario. In ogni caso evidenzia di avere documentato l'esistenza di scambio di corrispondenza commerciale tramite email con Società_1 S.r.l. per ordinativi e accordi di consegna, regolarmente eseguiti aventi ad oggetto componenti meccanici non necessariamente prodotti dalla venditrice. Conclude che è
l'Ufficio a non aver assolto l'onere di provare l'asserita “consapevolezza” di partecipare ad una frode fiscale. In subordine, ritiene comunque detraibile l'IVA, in analogia a quanto previsto dal DL 16/2012 in tema di imposte dirette. Chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che, come espressamente riportato nell'avviso di accertamento impugnato, non è contestata l'esistenza oggettiva delle prestazioni oggetto di accertamento, essendo documentato “che la società Resistente_1. SRL abbia dimostrato l'avvenuta consegna delle componenti semilavorate acquistate dal fornitore Società_1 e oggetto di successiva cessione” (pag. 7 avviso di accertamento).
L'Ufficio contesta invece che, date le criticità rilevate nei confronti del fornitore, “Società_1 non poteva fornire la merce oggetto delle fatture contabilizzate e ricevute dalla società Resistente_1. SRL”, con la conseguenza che le fatture in contestazione “vengono qualificate come soggettivamente inesistenti”. Ne deriva che il recupero è limitato all'IVA, nulla essendo richiesto dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, dato che ai fini di tali tributi il costo è deducibile ai sensi dell'art. 8 DL 16/2012.
Tanto premesso, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto.
In relazione all'IVA, nel tempo la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria giungendo ad affermare il principio per il quale "l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente” (Cass. Civ., Sez. VI, 3144/2022; idem: Cass. Civ., Sez. Trib., 2910/2022). Laddove
“l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Fermo restando che per la Corte di Giustizia UE non si può “esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA” verifichi che l'emittente della fattura “abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA” (sentenza 21.06.2012 dalla Corte di Giustizia UE nelle cause C-80/11 e C-142/11), ed inoltre che “non si può esigere dal contribuente che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (CGUE, 1 dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A. T.S. 2003, C-289/22, punto 70)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dimostrato l'oggettiva fittizietà del fornitore evidenziandone l'assenza di struttura operativa, l'assenza di dipendenti e la mancanza di acquisti coerenti con i prodotti fatturati. Quanto alla circostanza che usando l'ordinaria diligenza la società contribuente fosse a conoscenza - o che avrebbe dovuto esserlo – della sostanziale inesistenza del fornitore, in primo grado l'Agenzia delle Entrate ha prodotto le risultanze camerali dalle quali risulta che sin dal 2011 la corretta denominazione del fornitore è
Società_1 S.r.l., con sede legale in Romania e non Società_2 S.r.l., con sede legale in Brescia. Dati questi ultimi che invece risultano indicati nelle fatture emesse nel 2016 nei confronti di Resistente_1. S.r. l., come riportato a pag. 7 dell'avviso di accertamento e non smentito dalla contribuente, che non ha prodotto in giudizio le fatture in contestazione. Per l'effetto, si deve concludere che l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la prova – quanto meno indiziaria – richiesta, non risultando documentato in senso contrario che il contribuente abbia eseguito sufficienti accertamenti circa l'idoneità del proprio fornitore. A tal proposito, si deve aggiungere che il legale rappresentante della società ha dichiarato – come riportato a pag. 9 dell'avviso di accertamento – che non venivano estratte visura camerali avendo “parecchi fornitori”, affermazione giustificabile nel caso di transazioni di modesto valore, ma non nel caso di specie dato che l'ammontare complessivo delle fatture emesse da Società_1 S.r.l. rappresenta oltre il 18% del totale degli acquisti contabilizzati da Resistente_1. S.r.l. nel 2016.
Stante la particolare incertezza della controversia, sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs.
546/1992 per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto. riforma integralmente la sentenza impugnata. Spese compensate.
Brescia, 19 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
NL CI AT VO
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 25, riunita in udienza il
19/06/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
COLAVOLPE RENATO, Presidente
VICINI GIANLUCA, Relatore
FERRERO DR ROBERTO, Giudice
in data 19/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1723/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bergamo - Largo Belotti, 3 24121 Bergamo BG
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 160/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BERGAMO sez.
1 e pubblicata il 03/04/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9F03B302062 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1409/2025 depositato il
24/06/2025
Richieste delle parti: Appellante: chiede a codesta onorevole Corte di Giustizia Tributaria: -l'accoglimento dell'appello e la conferma della legittimità dell'Avviso di accertamento n. T9F03B302062, con condanna della parte alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio.
Appellato: Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, contrariis reiectis, così giudicare: 1) respingere l'appello dell'Ufficio perché infondato, confermando integralmente la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione;
2) condannare l'A.E. alla rifusione delle spese di lite in favore del contribuente, per entrambi i gradi di giudizio, secondo i parametri di cui al D.M. n.147/2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1. S.r.l. ha presentato ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bergamo avverso avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo relativamente a IVA per l'anno 2016.
La vertenza concerne il recupero a tassazione di costi ritenuti non deducibili, perché afferenti a fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da Società_1 S.r.l..
In sede di ricorso la parte eccepiva la violazione dell'art. 12 comma 7 L. 212/2000 e il difetto di motivazione dell'atto impositivo. Nel merito sosteneva l'infondatezza della pretesa impositiva, non provata, e comunque insisteva per la detraibilità dell'IVA.
La Corte adita ha accolto il ricorso, con compensazione di spese. Il primo giudice osservava che la società aveva documentato di avere effettivamente intrattenuto il rapporto commerciale con Società_1 S.r.l. e di avere operato con ordinaria diligenza, senza che emergessero elementi per sospettare la sussistenza dei rapporti commerciali con società "cartiere", non essendo tra l'altro suo compito svolgere attività ispettive di competenza dell'Amministrazione Finanziaria.
Appella l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Bergamo ribadendo la natura di “cartiera” del fornitore, che la parte avrebbe potuto ravvisare mediante semplice visura camerale da cui si evince che la sede legale di Società_1 S.r.l. era in Romania, circostanza non indicata nelle fatture. Evidenzia che sulla parte grava l'onere di verifica sull'affidabilità del proprio fornitore. Chiede che in riforma della sentenza impugnata venga confermato il proprio operato, con vittoria di spese. Contestualmente propone istanza di discussione in pubblica udienza.
Si costituisce in giudizio la società contribuente premettendo che è circostanza pacifica che le forniture oggetto delle fatture emesse da Società_1 S.r.l. siano effettive. Quanto all'assunto che le forniture non sarebbero realmente riconducibili a Società_1 S.r.l., ribadisce che non si può pretendere dal cessionario un “inesigibile dovere di accurata indagine” volta a verificare gli elementi riferiti dall'Ufficio (quali il numero di dipendenti del fornitore, se abbia presentato le dichiarazioni fiscali o di quante utenze telefoniche disponga); né può essere elemento rivelatore della natura di “cartiera” la circostanza di avere sede in Romania, paese comunitario. In ogni caso evidenzia di avere documentato l'esistenza di scambio di corrispondenza commerciale tramite email con Società_1 S.r.l. per ordinativi e accordi di consegna, regolarmente eseguiti aventi ad oggetto componenti meccanici non necessariamente prodotti dalla venditrice. Conclude che è
l'Ufficio a non aver assolto l'onere di provare l'asserita “consapevolezza” di partecipare ad una frode fiscale. In subordine, ritiene comunque detraibile l'IVA, in analogia a quanto previsto dal DL 16/2012 in tema di imposte dirette. Chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve premettere che, come espressamente riportato nell'avviso di accertamento impugnato, non è contestata l'esistenza oggettiva delle prestazioni oggetto di accertamento, essendo documentato “che la società Resistente_1. SRL abbia dimostrato l'avvenuta consegna delle componenti semilavorate acquistate dal fornitore Società_1 e oggetto di successiva cessione” (pag. 7 avviso di accertamento).
L'Ufficio contesta invece che, date le criticità rilevate nei confronti del fornitore, “Società_1 non poteva fornire la merce oggetto delle fatture contabilizzate e ricevute dalla società Resistente_1. SRL”, con la conseguenza che le fatture in contestazione “vengono qualificate come soggettivamente inesistenti”. Ne deriva che il recupero è limitato all'IVA, nulla essendo richiesto dall'Ufficio ai fini delle imposte dirette, dato che ai fini di tali tributi il costo è deducibile ai sensi dell'art. 8 DL 16/2012.
Tanto premesso, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto.
In relazione all'IVA, nel tempo la Corte di Cassazione si è adeguata alla giurisprudenza comunitaria giungendo ad affermare il principio per il quale "l'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente” (Cass. Civ., Sez. VI, 3144/2022; idem: Cass. Civ., Sez. Trib., 2910/2022). Laddove
“l'Amministrazione assolva al proprio onere della prova, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Fermo restando che per la Corte di Giustizia UE non si può “esigere in maniera generale che il soggetto passivo il quale intende esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA” verifichi che l'emittente della fattura “abbia la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni di cui trattasi e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA” (sentenza 21.06.2012 dalla Corte di Giustizia UE nelle cause C-80/11 e C-142/11), ed inoltre che “non si può esigere dal contribuente che esso proceda a verifiche complesse e approfondite, come quelle che l'amministrazione tributaria ha i mezzi per effettuare (CGUE, 1 dicembre 2022, Aquila Part Prod Com, C-512/21, punto 52, CGUE, 9 gennaio 2023, A. T.S. 2003, C-289/22, punto 70)” (Cass. Civ., Sez. Trib., 14102/2024).
Nel caso di specie, l'Ufficio ha dimostrato l'oggettiva fittizietà del fornitore evidenziandone l'assenza di struttura operativa, l'assenza di dipendenti e la mancanza di acquisti coerenti con i prodotti fatturati. Quanto alla circostanza che usando l'ordinaria diligenza la società contribuente fosse a conoscenza - o che avrebbe dovuto esserlo – della sostanziale inesistenza del fornitore, in primo grado l'Agenzia delle Entrate ha prodotto le risultanze camerali dalle quali risulta che sin dal 2011 la corretta denominazione del fornitore è
Società_1 S.r.l., con sede legale in Romania e non Società_2 S.r.l., con sede legale in Brescia. Dati questi ultimi che invece risultano indicati nelle fatture emesse nel 2016 nei confronti di Resistente_1. S.r. l., come riportato a pag. 7 dell'avviso di accertamento e non smentito dalla contribuente, che non ha prodotto in giudizio le fatture in contestazione. Per l'effetto, si deve concludere che l'Amministrazione Finanziaria ha fornito la prova – quanto meno indiziaria – richiesta, non risultando documentato in senso contrario che il contribuente abbia eseguito sufficienti accertamenti circa l'idoneità del proprio fornitore. A tal proposito, si deve aggiungere che il legale rappresentante della società ha dichiarato – come riportato a pag. 9 dell'avviso di accertamento – che non venivano estratte visura camerali avendo “parecchi fornitori”, affermazione giustificabile nel caso di transazioni di modesto valore, ma non nel caso di specie dato che l'ammontare complessivo delle fatture emesse da Società_1 S.r.l. rappresenta oltre il 18% del totale degli acquisti contabilizzati da Resistente_1. S.r.l. nel 2016.
Stante la particolare incertezza della controversia, sussistono i presupposti di cui all'art. 15 comma 2 D.Lgs.
546/1992 per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello dell'Ufficio e, per l'effetto. riforma integralmente la sentenza impugnata. Spese compensate.
Brescia, 19 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
NL CI AT VO