Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/03/2026, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04104/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07142/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7142 del 2025, proposto da
AZ ZA, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Barile, Massimiliano VI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 5, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Valentino Vincenzo Giulio Vescio di Martirano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
VI DE, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bellomi, Stefano Bellomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
LU TA, non costituito in giudizio;
MA AP, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Galletti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Francesco Denza 3;
per l'annullamento
Ricorso per l'annullamento della Deliberazione Direttore Generale n. 000892 del 20 maggio 2025 affissa all'Albo delle Pubblicazioni presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 in data 20 maggio 2025; della Relazione sintetica della Commissione di valutazione pubblicata in data 1° aprile 2025 relativa all' «Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Chirurgia generale P.O. Tivoli», indetto dal Direttore Generale dell'ASL Roma 5 con deliberazione n. 826 del 06/08/2024, pubblicato per esteso sul B.U.R. Lazio n. 74 del 12/09/2024 e per estratto sulla G.U. n. 78 del 27.09.2024; nonché di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e conseguenti anche non conosciuti e successivi, ivi compreso «l'Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di dirigente medico Direttore di Struttura Complessa per l'Unità Operativa Complessa Chirurgia generale P.O. Tivoli», con riserva di motivi aggiunti da formulare anche all'esito dell'istanza di accesso agli atti presentata in data 22.5.2025 e dell'acquisizione dei relativi documenti, eventualmente a seguito dell'accoglimento dell'ordinanza interlocutoria emessa da Codesto Eccellentissimo Tribunale in accoglimento dell'istanza formulata dal ricorrente nel prosieguo del presente atto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di VI DE e di Asl Roma 5 e di MA AP;
Vista la dichiarazione resa in udienza da parte ricorrente e relativa alla sopravvenuta carenza di interesse a proseguire il ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il dott. AC PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 826 del 6 agosto 2024, l’ASL Roma 5 ha indetto una procedura selettiva pubblica per titoli e colloquio finalizzata al conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale del P.O. di Tivoli, nella quale risultava vincitore il VI DE con deliberazione del direttore generale n. 892 del 20 maggio 2025.
2. Con il presente ricorso (notificato il 30.05.2025 e depositato il 17.06.2025), ZA AZ contesta la legittimità della graduatoria finale impugnando gli atti in epigrafe, sostenendo in via preliminare la giurisdizione del giudice amministrativo riportandosi al precedente del Consiglio di Stato n. 8344/2024, e presentando i seguenti motivi di diritto:
I) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 24 E 97 DELLA COSTITUZIONE. – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA EX ART 1, COMMA 1, DELLA L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI dal momento che i curricula dei candidati non risultano visualizzabili nella loro interezza e questo impedirebbe una corretta valutazione dell’ iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi;
II) ERRONEA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI - VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI NEI CONCORSI PER LA DIRIGENZA MEDICA. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI in quanto la Commissione avrebbe sottostimato il curriculum del ricorrente non assegnandogli un punteggio superiore a quello dei controinteressati, nonché valutato in maniera “modesta” la prova del colloquio assegnandogli unicamente il punteggio di 26/30.
3. Il 20.06.2025, si costituiva il controinteressato VI DE, il quale con memoria del 22.07.2025, contrastando gli assunti del ricorrente, eccepiva la regolarità successiva della pubblicazione dei curricula e la corretta messa a disposizione degli stessi da parte della Asl resistente, nonché l’infondatezza nel merito degli assunti difensivi dal momento che la procedura si sarebbe svolta in maniera corretta e, comunque, non sindacabile da parte del giudice adito in quanto espressione di valutazioni di elevata discrezionalità tecnica.
4. Con atto di stile si costituiva l’Asl Roma 5 il 20.06.2025. Con successiva memoria del 13.01.2026, la resistente eccepiva da un lato che l’asserita incompletezza dei curricula pubblicati non avrebbe inciso sull’esito della selezione e, dall’altro, che le contestazioni delle valutazioni altamente discrezionali si risolverebbero in argomentazioni apodittiche avendo la Commissione attribuito i punteggi sulla base di criteri preliminari adottati in maniera logica e trasparente (“ criteri valutativi posti dalla normativa nazionale e regionale, ma si è ulteriormente vincolata con la fissazione di ulteriori sub-criteri analitici corredati da sub-punteggi correlati ”).
5. Con ultime memorie del 19.01.2025 e del 23.01.2026, rispettivamente il controinteressato-vincitore e la resistente ribadivano quanto già argomentato insistendo per il rigetto del ricorso introduttivo.
6. All’udienza del 24.02.2026, il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso. Le altre parti hanno aderito chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.
7. Al riguardo, deve rilevarsi che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso (in questo senso cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
In applicazione del richiamato principio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della definizione in rito del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI NA IL, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
AC PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AC PP | RI NA IL |
IL SEGRETARIO