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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/12/2025, n. 18065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18065 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35768/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MELLONE FABRIZIO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 Parte_1
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta n.
[...] 19, Sc. D, Pi. 1, int. 2, identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, p.lla 287, sub 624 e che almeno dal dicembre del 2021 l'immobile era occupato senza titolo da
[...]
, tanto premesso, chiedeva che fosse Controparte_1 Controparte_1 condannata al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 12289,55 a titolo di indennità per l'indebita occupazione maturata fino al 31.7.2024, oltre indennità successive ed oltre spese processuali. Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
pagina 1 di 3 Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.6.69 Rep. n. 812.400 per Notaio in virtù del quale la Società Persona_1 Immobiliare Cerqueto spa vendeva all'INPDAI il complesso immobiliare costituito da 4 edifici siti in via dell'Impruneta civici 19, 21, 27 e 29. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato CP_2 soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1 L'occupazione dal 15 dicembre del 2021 al giugno del 2022 è provata dall'autodenuncia della convenuta dell'8.6.2022 (all. 5) e del 22.6.2022 (all. 6) e per il periodo successivo dalle comunicazioni di pagamento utilmente effettate dall'attrice alla convenuta presso l'immobile occupato, corroborate dalla mancata partecipazione della convenuta a presentarsi al procedimento di mediazione esperito.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio della rimasta contumace, la prova di siffatta circostanza. Per_2
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno Controparte_1 l'immobile in premessa descritto dal dicembre del 2021 e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene limitatamente al periodo di ammessa occupazione. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza Pt_1 economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, alla luce di siffatti parametri, in particolare, del canone mensile locativo maggiorato di oneri accessori indicato in ragione di euro 362,12 e successivamente rivalutato, ricavabile da quanto dovuto a metro quadro in base ai parametri OMI depositati (all. 11) moltiplicato per la superficie catastale di mq 40 relativa all'immobile occupato quale desumibile dalla visura catastale in atti (all. 4), risulta una indennità dovuta per il periodo dicembre 2021 – luglio 2024 pari a complessive euro 12289,55, importo che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Nulla può essere riconosciuto per le mensilità successive, essendo il petitum cristallizzato alla data di instaurazione della lite e considerato che la condanna fino al rilascio e, dunque, in futuro è ammissibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui non rientra la fattispecie in esame.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Controparte_1
Roma, Via dell'Impruneta n. 19, Sc. D, Pi. 1, int. 2, identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, p.lla 287, sub 624, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_1 attrice, che liquida in euro 12289,55, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 264,00 per spese vive e in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma , 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Francavilla ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 35768/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MELLONE FABRIZIO MARIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. MELLONE FABRIZIO MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del rito semplificato di cognizione, l' , rappresentato dalla Pt_1 Parte_1
sulla premessa di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma, via dell'Impruneta n.
[...] 19, Sc. D, Pi. 1, int. 2, identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, p.lla 287, sub 624 e che almeno dal dicembre del 2021 l'immobile era occupato senza titolo da
[...]
, tanto premesso, chiedeva che fosse Controparte_1 Controparte_1 condannata al rilascio immediato dell'immobile ed al risarcimento del danno nella misura complessiva di euro 12289,55 a titolo di indennità per l'indebita occupazione maturata fino al 31.7.2024, oltre indennità successive ed oltre spese processuali. Dichiarata la contumacia della convenuta, la causa era istruita mediante l'acquisizione della documentazione offerta dalla parte attrice. Rassegnate le conclusioni, il giudice decideva nelle forme dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
^^^^^^^ La domanda merita la qualificazione giuridica di azione di rivendica, ex art. 948 c.p.c., in relazione alla quale l'onere probatorio di chi invoca il rilascio risulta assolto dalla prova della titolarità del diritto di proprietà del bene e dell'occupazione da parte del convenuto, mentre spetta a quest'ultimo provare il titolo legittimante l'occupazione.
pagina 1 di 3 Nella specie la proprietà dell'immobile in capo alla parte attrice risulta comprovata dall'atto di compravendita del 20.6.69 Rep. n. 812.400 per Notaio in virtù del quale la Società Persona_1 Immobiliare Cerqueto spa vendeva all'INPDAI il complesso immobiliare costituito da 4 edifici siti in via dell'Impruneta civici 19, 21, 27 e 29. In virtù dell'art. 42 della legge 289/2002 l' è stato CP_2 soppresso e le strutture, le funzioni ed il patrimonio immobiliare sono state trasferite all' Pt_1 L'occupazione dal 15 dicembre del 2021 al giugno del 2022 è provata dall'autodenuncia della convenuta dell'8.6.2022 (all. 5) e del 22.6.2022 (all. 6) e per il periodo successivo dalle comunicazioni di pagamento utilmente effettate dall'attrice alla convenuta presso l'immobile occupato, corroborate dalla mancata partecipazione della convenuta a presentarsi al procedimento di mediazione esperito.
Difetta la prova, invece, di un titolo legittimante l'utilizzo dell'immobile, considerato, peraltro, che ricadeva nell'onere probatorio della rimasta contumace, la prova di siffatta circostanza. Per_2
Deve, per l'effetto, dichiararsi che occupa senza titolo alcuno Controparte_1 l'immobile in premessa descritto dal dicembre del 2021 e, per l'effetto, la medesima deve essere condannata all'immediato rilascio, in favore dell'attrice, dell'immobile stesso libero da persone e/o cose. Accoglibile e fondata risulta, altresì, la domanda accessoria a contenuto risarcitorio spiegata dalla parte attrice a titolo di danno conseguente alla mancata disponibilità del bene limitatamente al periodo di ammessa occupazione. Ed, infatti, nelle ipotesi di occupazione sine titulo di un cespite immobiliare altrui “fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta” (Cassazione Sezioni Unite 15 novembre 2022 n. 33645) Il diritto al risarcimento, dunque, nasce con l'occupazione senza titolo o con il permanere dell'occupazione dopo la scadenza del titolo ove questa pregiudichi la concreta possibilità del proprietario di godere del bene in modo diretto (lui stesso) o indiretto (dandolo in locazione) ed il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva. La ravvisabilità del pregiudizio è corroborata nella specie dalla stessa qualifica di ente pubblico dell' in quanto tale deputato istituzionalmente a perseguire la maggiore efficienza Pt_1 economica del patrimonio immobiliare di cui dispone.
In ordine al quantum, proprio le S.U. richiamate hanno chiarito che, nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato.
Nella specie, alla luce di siffatti parametri, in particolare, del canone mensile locativo maggiorato di oneri accessori indicato in ragione di euro 362,12 e successivamente rivalutato, ricavabile da quanto dovuto a metro quadro in base ai parametri OMI depositati (all. 11) moltiplicato per la superficie catastale di mq 40 relativa all'immobile occupato quale desumibile dalla visura catastale in atti (all. 4), risulta una indennità dovuta per il periodo dicembre 2021 – luglio 2024 pari a complessive euro 12289,55, importo che la convenuta deve essere condannata a pagare, oltre interessi al tasso legale dalla decisione al soddisfo.
Nulla può essere riconosciuto per le mensilità successive, essendo il petitum cristallizzato alla data di instaurazione della lite e considerato che la condanna fino al rilascio e, dunque, in futuro è ammissibile solo in casi tassativamente previsti dalla legge, tra cui non rientra la fattispecie in esame.
Le spese seguono la soccombenza. La liquidazione, come da dispositivo, è operata sulla scorta del valore della causa dichiarato, ai minimi, considerata la non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna all'immediato rilascio dell'appartamento sito in Controparte_1
Roma, Via dell'Impruneta n. 19, Sc. D, Pi. 1, int. 2, identificato al catasto fabbricati del suddetto Comune al Foglio 812, p.lla 287, sub 624, libero da persone e/o cose, in favore della parte attrice;
2. Condanna al risarcimento del danno subito dalla parte Controparte_1 attrice, che liquida in euro 12289,55, oltre interessi al tasso legale dalla data della decisione al soddisfo;
3. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1 euro 264,00 per spese vive e in euro 2540,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Roma , 25 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Francavilla
pagina 3 di 3