Articolo 17 della Legge 13 luglio 1965, n. 859
Articolo 16Articolo 18
Versione
1 agosto 1965
Art. 17. Contribuzione nei periodi di sospensione dal servizio e di malattia
L'obbligo del versamento del contributo di cui al precedente articolo 14, da parte delle aziende e dell'iscritto, inizia dalla data di assunzione e permane fino alla cessazione del rapporto di lavoro, qualunque sia l'eta' dell'iscritto medesimo ed anche se questi abbia gia' conseguito la pensione a carico del Fondo.
Lo stesso obbligo permane nei periodi di sospensione dal servizio, quando continui in misura ridotta la corresponsione della retribuzione nonche' nei periodi di assenza dal servizio per i quali sia corrisposto il trattamento economico di malattia da parte della azienda.
L'iscritto che sia stato assente dal servizio senza retribuzione puo' essere ammesso a corrispondere i contributi, maggiorati degli interessi al 6 per cento, relativi al periodo di assenza, per una durata non superiore ai due anni. Detti contributi sono calcolati sull'intera retribuzione spettante all'iscritto alla data di inizio dell'assenza.
La relativa domanda deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due mesi dalla data di ripresa del servizio ed i contributi debbono essere versati entro sei mesi dalla data in cui l'Istituto stesso ne ha comunicato l'importo all'iscritto.
La mancata osservanza di uno dei termini di cui al precedente comma comporta la decadenza dalla facolta' di regolarizzazione dei periodi di assenza senza retribuzione.
I periodi di servizio militare prestato per richiamo alle armi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio sono riconosciuti, ai fini del diritto e della misura della pensione, a condizione che durante i periodi stessi risultino versati al Fondo i prescritti contributi a carico della azienda e del personale.
Entrata in vigore il 1 agosto 1965