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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 11/12/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20083/2020 R.G.
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
All'udienza dell'11 dicembre 2025, innanzi al Giudice, G.O.P. Francesco
Montera, sono comparsi:
l'avv. avv. Alessandro Andronico per delega dell'avv. , Controparte_1
nell'interesse del Sig. ; Parte_1
gli avv.ti Claudia Alberto anche per delega dell'avv. Angela PI, nell'interesse dei Sig.ri ed;
Pt_2 Parte_3
l'avv. Vincenzina Pagliazzo per delega dell'avv. V alentina CH nell'interesse del sig. e per delega dell'avv. Controparte_2 [...]
nell'interesse del Sig. che precisano Controparte_3 Parte_4
le conclusioni richiamando quelle svolte nei propri atti e discutono la cau sa chiedono lo scioglimento della comunione ereditaria ed attribuzione delle quote.
Tutte le parti comparse richiamano le proprie note di trattazione scritta depositate per la udienza del 3.12.2025 nonché in quelle precedenti.
Il Giudice
discussa la causa, si ritira in Camera di Consiglio, conclusa la quale dà lettura in udienza del dispositivo di sentenza e ne deposita la contestuale motivazione, di cui il presente verbale fa parte integrante, di seguito integralmente riportata.
Il Giudice
G.O.P. Francesco Montera
(firma digitale)
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N. 20083/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
in persona del Giudice Unico Onorario Francesco Montera,
ha emesso ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
dando lettura del dispositivo in udienza con contestuale motivazione della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20083/2020 r.g.
promossa da
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 [...]
, residente a [...] in vi a Calabrella n. 14, Vill. C.F._1
, difeso e rappresentato dall'Avv. Mariateresa Controparte_4
Mezzasalma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima a
Messina (ME), in viale Giostra n. 14, Vill. , per procura Controparte_4
in atti, ATTORE
contro nato a [...] l'[...] (c.f. Controparte_5 [...]
ed ivi residente in [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. V) ed Parte_3
ivi residente in via Alessandro Manzoni, fraz. Canneto;
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Claudia Alberto ed Angela Maria Tindara
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N. 20083/2020 R.G.
PI ed elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di queste ultime a Barcellona P.G. (ME), in via Kennedy n. 133, per procura in atti,
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_2 [...]
e residente a [...], in c.da Cintola, Vill. C.F._3
Annunziata, complesso Carabinieri CC, rappresentato e difeso dal l'Avv.
TI CH ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso lo studio di quest'ultima ad Enna (EN), in via Trapani n. 2;
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_4 [...]
) e resi dente ad Enna (EN), nella strada comunale n. 93, C.F._4
San Giovannello, Cozzo Caselle n. 656, rappresentato e difeso dall'Avv.
d elettivamente domiciliato, ai fini del presente Controparte_3
giudizio, presso lo studio di quest'ultima ad Enna (EN), i n via Trapani n. 2
CONVENUTI
e
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_6 [...]
) e residente a[...], C.F._5
CONVENUTO CONTUMACE
avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successio ne.
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
I procuratori presenti, precisate le conclusioni nel corso della odierna udienza, discutono la causa illustrando brevemente le conclusioni così come da verbale di udienza di cui la presente sentenza costituisce parte
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N. 20083/2020 R.G.
integrante, richiamandosi a quelle già rassegnate in atti. Quindi
IL GIUDICE
All'esito della Camera di Consiglio;
letti gli atti e verbali di causa;
pronuncia in nome del Popolo Italiano
SENTENZA
per i seguenti motivi
Con atto di citazione, iscritto al n. 82/2020 R.G. del Tribunale di Barcellona
P.G., il Sig. conveniva in giudizio Parte_1 Pt_2
, , ed , esponendo di essere CP_6 Pt_4 CP_2 Parte_3
coerede, insieme ai fratelli, del patrimonio mobiliare relitto dei genito ri ed e chiedendo di: “1) Persona_1 Controparte_7
Ritenere e dichiarare il diritto del sig. di sciogliere Parte_1
giudizialmente la comunione relativamente alle somme di denaro costituenti il patrimonio mobiliare dei su oi danti causa e Persona_1 CP_8
, previa ricostituzione del detto patrimonio, con il recupero degli
[...]
importi detenuti da alcuni dei coeredi e/o terzi;
2) Per l'effetto ordinare a
d ai coeredi che le detengono di corrispondere al sig. Controparte_9
la somma pari ad un sesto dell'importo totale e Parte_1
dunque, determinato in € 4.636,75 o nella maggiore o minore somma che verrà allo stesso riconosciuto quale quota del diritto successorio vantato, aumentata degli interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo;
3) In via istruttoria: - disporre ex art. 213 c.p.c. tutti gli accertamenti utili e Pag. 4 a 14
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conducenti alla verifica dei periodi di degenza ed alla condizioni di salute psico-fisica della de cuius presso i nosocomi di Milazzo, di Controparte_8
Lipari ed il di Messina;
- disporre ex art. 213 c.p.c. tutti gli Pt_5
opportuni accertamenti in ordine alla movimentazione di somme di denaro contenuta nei libretti indicati in premessa e specificatamente a chi fosse intestata la carta utilizzata per i prelievi dal conto corrente n. 45025337 e dal conto corrente n. 38460505 dalla data del decesso dei sigg.ri
[...]
e e per quest'ultima durante la sua degenza Persona_1 Controparte_8
e comunque nel periodo dall'01. 12.2014 al 15.04.2015; Con riserva di articolare prova orale (interrogatorio formale e prova testimoniale) e richiesta di consulenza tecnica d'ufficio nei modi e termini di legge;
4)
Condannare parte soccombente al rimborso delle spese di lite;
5)
Condannare parte soccombente al rimborso forfettario per il costo della mediazione e quello sostenuto per la ricerca dei rapporti intrattenuti presso
dai propri dante causa, oltre il pagamento delle spese legali CP_10
per la fase stragiudiziale (comprensi ve quelle legali per la fase della mediazione); 6) condannare parte soccombente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c.”.
Costituito in giudizio in data 22 febbraio 2020, Controparte_2
instava per “1-in via preliminare rimettere il fascicolo alla sede Distaccata del Tribunale di Lipari, per le ragioni evidenziate sub. Paragrafo A);
2 -con formale adesione alle domande di merito, di carattere istruttorio, di ordinanza e di acquisizioni ex art. 213 cpc , espressamente compresi conteggi, quote ed importi in diritto, e tenendo altresì conto di quanto prodotto dal deducente in questa sede;
3 -dare atto che i convenuti
e sono tenuti alla Parte_3 Controparte_5
rendicontazione della ges tione somme in comune e delle spese;
4 -con Pag. 5 a 14
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espressa riserva di altro dedurre, produrre, articolare e domandare
(occorrendo anche in via reconventio reconventionis ) infra i termini ex art.
183 comma 6 cpc che sin d'ora si richiedono, segnatamente all'esito della posizione processuale e sostanziale che assumeranno gli altri convenuti;
5 - con vittoria di spese e compensi, da porre a carico di chi di ragione, spese ed oneri di mediazione comprese”.
Costituendosi in giudizio in data 11 novembre 2020, il Sig. lo Pt_6
chiedeva di “dichiarare lo scioglimento della comunione in Parte_1
ordine al patrimonio mobiliare dei suoi danti causa e Persona_1
, con riferimento alle somme di denaro contenute nei libretti Controparte_8
postali così come indicati nella domanda attorea;
2. ordinare a
[...]
ed ai coeredi che le detengono di corrispondere la quota Controparte_9
quantificata nella somma che il Giudice adito riterrà corretta attribuire;
3. disporre ex art. 213 c.p.c. tutti gli accertamenti necessari al fine di porre chiarezza sulle vicende rappresentate nella domanda attorea;
4. condannare la parte soccombente alle spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 30 novembre 2020,
e domandavano di “1) Rigettare le domande Pt_3 Controparte_5
proposte dal sig. e dal Sig. , Parte_1 Controparte_2
perché infondate inammissibili e generiche, ad esclusione della richiesta di divisione della quota di spettanza della de cuius nella Controparte_8
misura che risulterà accertata in corsa di causa, in merito al libretto di risparmio cointestato anche ai germani e 2) Nel merito, Pt_3 Pt_2
ritenere e dichiarare comunque la infondatezza delle domande avverse e, per
l'effetto, rigettarle per i motivi e sposti in narrativa e per quant'altro in fatto ed in diritto ritenuto. 3) Ritenere e dichiarare la non dovutezza dei convenuti
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al pagamento delle reclamate spese ex adverso sostenute per la fase stragiudiziale e di mediazione, stante la fondatezza delle ra gioni che hanno determinato la loro mancata partecipazione al procedimento, comunque ritualmente comunicata e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda di condanna al pagamento delle dette;
4) Ritenere e dichiarare l'infondatezza della domanda volta alla condanna dei convenuti per lite temeraria ex art.
96 c.p.c., in assenza dei presupposti sia in fatto che in diritto (i convenuti, in quanto tali, non hanno dato impulso alla lite e si sono sempre comportati diligentemente e continueranno a farlo anche n el corso del presente giudizio) 5) Emettere in favore dei convenuti e Parte_3
ogni altro ordine, statuizione e condanna attinente Controparte_5
alla fattispecie in esame anche se dovesse mancare formulazione di specifica domanda. 6) In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione dei mezzi istruttori articolati da parte avversa perché inammissibili ed inconducenti ai fini di causa per le ragioni di cui infra. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare e richiedere og ni mezzo istruttorio ritenuto utile e conducente in corso di causa nei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. dei quali sin d'ora si fa richiesta;
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
Riconosciuta, con ordinanza presidenziale del 7 dicembre 2020, la competenza della sezione distaccata di Lipari, la causa era riassunta dall'attore con ricorso depositato il 29 dicembre 2020. Si costituivano in prosecuzione i convenuti (il 23 gennaio 202 1), CP_2 Pt_2 Pt_3
(entrambi congiuntamente il 26 maggio 2021) e (il 23 agosto 2021) Pt_4
, tutti reiterando le conclusioni già formulate. Parte_1
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., vigente ratione temporis e
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trasferito il fascicolo di causa alla sede centrale in ottemperanza del decreto presidenziale n. 72/2022, era ammessa consulenza tecnica d'ufficio.
Depositato l'elaborato peritale, è stata sottoposta officiosamente alle parti la questione relativa alla divisione congiunta di più masse ereditarie.
Instaurato il contraddittorio sul punto, era dichiarata la contumacia di
. Controparte_6
Era, infine, disposta l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, al cui esito la causa era rimessa per la precisazione delle co nclusioni all'udienza del 1° dicembre 2025, a conclusione della quale è stata disposta la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza odierna.
* * * *
La domanda di divisione è parzialmente fondata, nei limiti di cui infra.
Segnatamente, l'attore h a chiesto di disporre giudizialmente la divisione del patrimonio relitto di entrambi i genitori. Premesso che "quando i beni in godimento comune provengano da titoli diversi, non si realizza un'unica comunione, ma tante comunioni quanti sono i titoli di pr ovenienza dei beni, corrispondendo quindi alla pluralità di titolo una pluralità di masse" (Cass.
Civ., sez. II, sent. 30 marzo 1985, n. 2231), ne consegue che “per derogare al principio sopra enunciato (pluralità di divisioni) è necessario che le parti vi consentano. […] Posto che questo è l'antecedente necessario, è altrettanto evidente che lo stesso, risolvendosi in un atto di conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può essere ritenuto attuato attraverso il mero comportamento neg ativo di chi si limiti a non opporsi a una domanda di divisione unica di tutti i beni ancorché provenienti da masse diverse, ma deve materializzarsi in un negozio ad hoc” (Cass. Civ., sez. II,
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sent. 15 maggio 1992, n. 5798).
Esclusa la sussistenza di una comunione incidentale o forzosa fra le masse patrimoniali ascrivibili singolarmente ai coniugi, è nondimeno possibile svolgere congiuntamente le operazioni divisorie, posto che “le comunioni tra
i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l'ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte” (art. 38, comma 4, d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123). La circostanza che la norma sia stata dettata in materia fiscale milita a favore dell'applicazione del principio anche nella materia de qua.
RO, se l'ordinamento abdica alle maggiori entrate tassando una volta sola la divisione di più masse, per l'effetto considerando unica l'operazione,
a fortiori il medesimo principio può applicarsi in materia di scioglimento della comunione ereditaria, che non investe interessi erariali. In forza del principio di economia processuale, di derivazione costituzionale e sovranazionale, è d'uopo osservare che, all'apertura della successione legittima del genitore dece duto per ultimo, i coeredi di entrambe le masse ereditarie risultano i medesimi e di pari grado.
Trovando applicazione la regola enucleata, il dissenso alla divisione congiunta di taluno dei coeredi è irrilevante. Tuttavia, la resistenza di e , che hanno instato per la divisione del Pt_3 Controparte_5
solo patrimonio relitto di , rileva sul piano processuale, Persona_2
dovendosi delibare la domanda di divisione congiunta con sentenza (art. 785
c.p.c.).
In ordine al novero dei condivident i, in via preliminare va detto che il certificato di stato di famiglia prodotto dall'attore il 16 maggio 2025 rileva
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ai soli fini della posizione del convenuto contumace, ma non è espressivo della composizione originaria o storica della famiglia, tant'è ve ro che non vi compaiono tutti i figli. Tuttavia, allo stato degli atti, non emerge l'esistenza di litisconsorti pretermessi in favore di cui dover disporre l'integrazione del contraddittorio, in forza della mancata contestazione reciproca dei legami di parentela e dai nominativi dei donatari risultanti dall'atto di liberalità depositato il 16 maggio 2025.
Pertanto, nel caso di specie, consta la sussistenza di sei coeredi, tutti discendenti di primo grado dei de cuius. Di talché, a ciascuno spetta un sesto del patrimonio relitto.
È pacifico che la massa ereditaria abbia consistenza esclusivamente mobiliare, “avendo i genitori i provveduto in vita alla donazione ai figli, previa ripartizione, del proprio patrimonio immobiliare” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
L'attore ha allegato, incontestato, che “Il patrimonio mobiliare oggetto della superiore citazione era tutto depositato presso ed Controparte_11
era composto da N.4 libretti di risparmio e precisamente: 1) Libretto N.
18380504 intestato ai Sig.ri e;
2) Persona_1 Controparte_8
Libretto N. 38460505 intestato ai Sig.ri e Persona_1
; 3) Libretto n. 45025337 intestato a Parte_3 Controparte_8
e ; 4) Libretto n. 45141262 intestato ai Sig.ri Parte_3 CP_8
, e (cfr. pag. 2 del
[...] Parte_3 Controparte_5
libello introduttivo).
Secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di scioglimento della comunione dei beni ereditari, “...ai fini della
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determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo, ai sensi degli artt. 556 e 564 c.c., esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione... ”, a differenza della “...stima dei beni per la formazione delle quote per la divi sione ereditaria, che a norma dell'art. 726 c. c., deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione anche quando si provveda alla reintegrazione della legittima (conf. Cass. n. 739/1977)” (Cass. Civ., sez. II, sent. 8 novembre 2023, n. 31125). Pertanto, si deve procedere alla divisione delle somme attualmente depositate presso l'ente postale.
Dalla divisione va espunto il libretto n. 18380504, il cui saldo “in data 15 aprile 2015 era pari a zero” (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale), non residuando alcunché da dividere.
A ciascuno dei coeredi spetta, invece, un sesto della metà della somma attualmente depositata sul libretto postale n. 38460505, richiamata l'intestazione congiunta del rapporto postale ed applicata la presu nzione di cui agli artt. 1298, comma 2 e 1854 del codice civile.
Anche quanto al libretto postale n. 45025337, ciascuno dei coeredi ha diritto ad un sesto di metà della somma attualmente detenuta.
Diversamente, rispetto al rapporto postale n. 45141262, va disposta l'attribuzione ciascuno di un sesto di un terzo della somma attualmente ivi depositata, giusto saldo accertato “come da relazione originaria” (cfr. pag. 5 della relazione integrativa), precisando in ultimo che, relativamente alle somme dei singoli libretti di cui sopra, si richiamano quelle di cui all'all. 2 della prima relazione di ctu depositata dal 10.07.2023 i cui dati sono stati poi confermati con relazione integrativa depositata il 20.11.2025.
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Infine, non è oggetto di divisione la somma port ata dai buoni fruttiferi, posto che “con il consenso di tutti i figli e della signora si CP_8
provvedeva a suddividere in parti uguali le somme da destinare ad ognuno degli eredi per un importo di circa € 67.1000,00. La somma così calcolata non venne incassata dagli eredi in unica soluzione, ma tramite l'emissione di
n.3 buoni fruttiferi intestati ad ognuno secondo gli importi correttamente indicati dall'attore” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta di
), La richies ta di “previa ricostituzione del detto Parte_4
patrimonio, con il recupero degli importi detenuti da alcuni dei coeredi e/o terzi” (cfr. domanda n. 1 del ricorso in prosecuzione) è infondata sia che si qualifichi come azione di riduzione che di collazione (entramb e astrattamente cumulabili alla divisione), in ragione dell'allegazione dell'avvenuta donazione in vita della porzione di natura immobiliare del patrimonio dei de cuius, nonché di parte della liquidità a mezzo della costituzione di buoni fruttiferi, RO , in disparte ogni altra considerazione, la positiva delibazione di entrambe le domande presuppone la valutazione del complessivo donatum, che il Giudice non può ricostruire in difetto di attività assertiva delle parti.
Di talché, non può darsi corso alla riqualificazione officiosa della domanda se, all'esito, questa dovesse essere rigettata per difetto di prova
(arg. ex Cass. Civ., sez. III, sent. 21 settembre 2015, n. 18463), dovendo il giudizio essere conforme agli elementi di fatto risultanti dagli att i.
La mancata possibilità di riqualificare la domanda assorbe la necessaria devoluzione parziale al Tribunale in composizione collegiale, in virtù dell'abrogato art. 50 bis, n. 6, c.p.c., che resta applicabile a cagione dell'irretroattività del D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.
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Di conseguenza, neppure l'azione recuperatoria di natura reale può essere accolta, dovendo seguire al positivo esperimento della domanda di riduzione. Laddove, invece, per recupero si intenda il conferimento virtuale all'esito della collazione, parimenti è ostativa la mancata individuazione del complesso del donatum. Ne consegue l'irrilevanza di ogni ulteriore indagine istruttoria.
Considerazioni dello stesso tenore valgono a rigettare la domanda restitutoria formulata da , volta ad “ordinare a Parte_4 [...]
ed ai coeredi che le detengono di corrispondere la quota Controparte_9
quantificata nella somma che il Giudice adito riterrà corretta attribuire” (cfr. pagg. 8 e 9 della relativa comparsa di costituzione e risposta).
In ordine alle difese svolto dal convenuto in questione, è appena il caso di dire che l'eccezione di inammissibilità dell'estensione del thema decidendum
(cfr. pag. 2 delle note conclusive depositate il 25 febbraio 2025 nell'interesse di ed ) è infondata, perché, Pt_2 Parte_3
aldilà della circostanza che la natura riconvenzionale della domanda vada accertata in concreto, il convenuto nell'azione di divisione è ammesso a contestare la proporzione delle quote.
Essendo stata disposta la divisione in natura, non sono dovuti interessi legali.
All'esito, le spese sono interamente compensate visti i comuni interessi sottesi e le limitate div ergenti posizioni per aspetti secondari rispetto alla vicenda principale oltre che la semplicità delle questioni giuridiche trattate.
Medesima disciplina va applicata alle spese di CTU cui le parti sono tenuti in solido e fra le stesse in parti uguali.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. 20083/2020 r.g., così provvede:
1) dispone lo scioglimento della comunione ereditaria dei patrimoni relitti di ed;
Persona_1 Controparte_8
2) assegna a ciascuna delle parti un sesto di metà della somma attualmente depositata sul libretto postale n. 38460505;
3) assegna a ciascuna delle parti un sesto di metà della somma attualmente depositata sul libretto postale n. 45025337;
4) assegna a ciascuna delle parti un sesto di un terzo della somma attualmente depositata sul libretto posta n.
45141262;
5) compensa le spese processuali;
6) pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico di tutte le parti in solido e, fra esse, in parti uguali , con obbligo di rimborso verso la parte eventualmente anticipatar ia di somme superiori.
Così deciso in Barcellona P. G., nella Camera di Consiglio all'esito della udienza del giorno 11 dicembre 2025.
Il G. I. in funzione di Giudice Unico
G.O.P. Francesco Montera
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