Art. 6.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.
Lo stanziamento previsto dall' articolo 20, primo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito dall' articolo 17 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , per la concessione dei contributi di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 12 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sostituito con l' articolo 10 della legge 31 maggio 1964, n. 357 , e' aumentato di lire 3.900 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 500 milioni, di lire 1.300 milioni, di lire 1.100 milioni e di lire 1.000 milioni, rispettivamente negli anni finanziari 1973, 1974, 1975 e 1976.