Articolo 556 del Codice di procedura civile
Articolo 473 bis 17Articolo 473 bis 19
Versione
21 aprile 1942
Art. 556.
(Espropriazione di mobili insieme con immobili).

Il creditore puo' fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.

In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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