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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 11/12/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 183 del Ruolo Generale Affari contenziosi Civili per l'anno 2021 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Olbia, presso lo studio legale dell'avv.to Roberta
Campesi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(GIA' ) E CP_1 Controparte_2 CP_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Bisail che le rappresenta e difende anche unitamente agli avvocati Carlo Boursier Niutti , Enrico Boursier Niutti, Antonio
Armentano e Giuseppe Sant'Elia in forza di procura in atti. APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania in tema di differenze retributive.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1. dichiarare inammissibile o improcedibile l'opposizione, anche per l'acquiescenza di e confermare il decreto;
2. in subordine, anche valutato CP_2 complessivamente l'atteggiamento processuale ed extra processuale della acquisire come leggi prodotti dal lavoratore nel ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo e decidere confermata a me conformemente ai medesimi, confermando un decreto opposto o comunque condannandole opponenti al pagamento a favore del lavoratore delle cifre in esso indicate oltre rivalutazione legale, interessi e spese e competenze del procedimento monitorio e di questo problema o ricetto o, in via di ulteriore subordine, accertare la somma dovuta dalle imponenti, corrispondente conteggi prodotti dal lavoratore nel procedimento monitorio o la maggiore o minore somma dovuta, sulla base della CTU espletata o espletanda, con condanna delle opponenti al pagamento di tale somma giornata e con rivalutazione di interessi;
3. in ogni caso con condanna delle opponenti al pagamento delle spese sia del procedimento monitorio resosi necessario per l'inottemperanza della compagnia
1 e quindi anche alle spese della consulenza di parte e di entrambi i gradi del giudizio di merito. In via istruttoria si produce fascicolo di primo grado e sentenza impugnata. In caso di mancato accoglimento delle ragioni di cui al punto 1 dell'espositiva, si chiede il rinnovo della CTU NELL'INTERESSE DELLE APPELLATE rigettare l'appello principale perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Tempio Pausania ha statuito la condanna al pagamento della somma di € 14.797,33 senza dichiarare altresì e contestualmente che nulla era più dovuto alla sig.ra in virtù del pagamento Pt_1 della somma di € 44.972,73; - in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato il 4 giugno 2013, la CP_2
e la hanno convenuto in giudizio , in
[...] Controparte_2 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2013, depositato il 4 aprile2013 e notificato il 28 maggio2013, per il pagamento della somma complessiva di Euro
43.572,66, compresi interessi e rivalutazione alla data del 31 luglio 2012, a titolo di differenze retributive, in base alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 201/2012, con riferimento alla dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, a far data dal
1° giugno 1999, ed alla condanna al pagamento delle maggiorazioni conseguenti alla pregressa anzianità; le opponenti hanno eccepito la pendenza di impugnazione avverso la sentenza citata, contestato i presupposti per la pronuncia di ingiunzione
e chiesto, pertanto, in via pregiudiziale la sospensione del processo e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, la compensazione della somma riconosciuta alla lavoratrice con le somme già corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità onnicomprensiva.
Si è costituita in giudizio , contestando il fondamento dei motivi Parte_1 dedotti e concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, per la condanna al pagamento della somma dovuta. Il processo, interrotto per la morte dell'originario procuratore della parte opposta, è stato riassunto nei suoi confronti.” La causa, istruita con documenti e ctu, è stata definita con la sentenza n. 117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, che, previa revoca del D.I. opposto, ha condannato le società opposte, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 14.797,33 a titolo di differenze retributive dal 1.6.1999 al 31.8.2012 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, compensando per metà le spese di lite, per la restante metà a carico delle opponenti. Nel dettaglio, il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 cpc e art. 337 co. 2, c.p.c., nell'accogliere parzialmente le ragioni creditorie della
, ha, da un lato, disatteso l'eccezione di prescrizione che avrebbe dovuto Pt_1 essere sollevata nel giudizio sull'an, dall'altro lato, ha rigettato l'eccezione sul carattere assorbente dell'indennità onnicomprensiva rispetto alle differenze retributive azionate atteso che per i periodi lavorati, la ha diritto al computo Pt_1
2 unitario di detti periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. Ha quindi condiviso il rilievo delle opposte secondo le quali doveva essere applicato il CC aziendale sopravvenuto in corso di rapporto, come da sentenza della Corte di Appello n. 43/2014 (confermata in Cassazione) che ha affermato l'applicabilità del contratto collettivo Eurofly a decorrere dal 1.3.2010. In merito al quantum spettante alla , il Tribunale ha ritenuto di condividere Pt_1 il conteggio del consulente d'ufficio, disattendendo i rilievi delle parti: quanto alle opponenti, ha disatteso il rilievo sulla progressione riconosciuta alla lavoratrice con tempo parziale di tipo verticale, il carattere indebito del versamento anticipato del trattamento di fine rapporto;
quanto all'opposta, ha rigettato la censura sul conteggio degli scatti ogni 24 mesi lavorativi invece che solari, quella sull'indennità onnicomprensiva liquidata in eccesso rispetto alle mensilità riconosciute dalla Corte di Appello, quella sull'importo comunque liquidato prendendo a base di calcolo l'ultima retribuzione percepita e non invece quella che sarebbe spettata tenuto conto della ricostruzione della carriera. Per l'effetto, il Tribunale ha condannato le opponenti al pagamento della differenza tra quanto determinato dal consulente d'ufficio e quanto corrisposto in eccedenza dalle opposte, pari a € 14.797,33 lordi oltre interessi e rivalutazione ma senza applicazione dell'anatocismo. Avverso tale sentenza ha proposto appello, la , cui hanno resistito, con Pt_1 memoria e appello incidentale, le società originariamente opponenti.
La causa, istruita con il fascicolo di parte, con quello di ufficio e ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, al pari dell'appello incidentale delle appellate. Col primo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto una ctu nonostante la genericità dei rilievi mossi dalle opponenti alla consulenza di parte allegata al ricorso monitorio. Pertanto, in assenza della specifica contestazione che si sarebbe dovuta muovere nei confronti dei predetti conteggi, la ctu risulta nulla dovendosi ritenere gli stessi come accertati.
Diversamente opinando, si lamenta che la ctu di primo grado presenta plurimi errori rimasti irrisolti anche all'esito dei chiarimenti del consulente d'ufficio sì che la consulenza d'ufficio deve essere rinnovata. Nel dettaglio, si contestano i criteri di computo dei periodi utili al raggiungimento dello scatto di anzianità da calcolare tenendo conto della maturazione del biennio solare e non del biennio di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. In proposito, così facendo il Tribunale, oltre ad applicare in pregiudizio del lavoratore, il CCL rispetto a come sempre applicato da alla totalità dei dipendenti, CP_2 ha privato il lavoratore dell'anzianità e delle somme pacificamente e con acquiescenza riconosciutegli da in seguito alla sentenza. Ciò risulta dalle CP_2 buste paga allegate e dalla ctu da cui emerge che le appellate hanno sempre applicato gli scatti ed avanzamenti automatici a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, computando 12 mesi l'anno a prescindere dai periodi effettivamente lavorativi. Opinare diversamente non solo viola il comportamento mantenuto da nei confronti dei lavoratori part time convertiti a tempo CP_2 indeterminato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato part time, ma è anche
3 contrario al disposto delle sentenze della Corte di Giustizia Europea sul part-time,
e, in particolare, alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, ovvero del principio di non discriminazione tra precari e non: pertanto, il Giudice di prime cure ha così violato il principio di parità di trattamento tra precari e non atteso che in CP_2 ai lavoratori a tempo indeterminato sono sempre stati computati anche i mesi di astensione lavorativa (part time), nell'anzianità e negli scatti e così anche all'appellante, attribuendole scatti ed anzianità a seguito della sentenza, anche in relazione ai mesi non lavorati di intervallo tra i contratti, sì che il giudice avrebbe dovuto prenderne atto stante l'acquiescenza delle appellate alla sentenza;
la mancata considerazione del cedolino della 13^ 2010 con conseguente maggiore credito di € 215,34; il mancato corretto conteggio delle giornate di ferie come da art. 14 CCAL 1993; per il periodo gennaio 2004 – maggio 2005 nella ctu non si è tenuto conto delle differenze retributive connesse ai maggiori importi delle voci della retribuzione che scaturiscono dai rinnovi contrattuali 2004 e 2005, con incidenza sulla 13^, sulla 14^ e sulle ferie;
errata determinazione di ulteriori voci retributive variabili elencate a pag. 20 atto di appello, nonché delle voci relative alle maggiorazioni orarie presenti nei cedolini paga richiamate a pag. 21 atto di appello;
per il periodo giugno 2009-giugno 2011 non sono state inserite correttamente le voci indicate a pag. 21 e 22; non è stato regolarmente conteggiata la voce 1625 PR. P. Accordo 2.2.1995, né la voce 1630 – indennità di presenza, voci facenti parte del premio di produzione;
ancora, è errata il conteggio dell'indennità giornaliera di presenza, come anche la considerazione dei due cedolini maggio 2006; ulteriori incongruenze della ctu sono segnalate ai punti 17- 19 della ctp di parte richiamata nell'atto di appello, ivi compreso il mancato riconoscimento dell'una tantum di € 5.500,00, Infine, si contesta la compensazione operata dal Tribunale atteso che non vi è alcuna certezza delle poste compensate che, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di altro giudizio oppure di espresso incarico al ctu per la quantificazione della retribuzione globale di fatto.
Con appello incidentale, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato il pagamento alla della somma di € 44.972,73, con Pt_1 conseguente condanna delle stesse appellate al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 14.797,33 invece che accertare che nulla era più dovuto alla predetta al contrario debitrice nei confronti delle appellate di una somma che sarà fatta valere in separato giudizio. In particolare, il Tribunale ha ignorato quanto affermato nel verbale di udienza del 28.11.2018. Ad avviso della Corte, i motivi dell'appello principale, da esaminare congiuntamente stante l'evidente connessione, sono parzialmente condivisibili. Invero, è infondato il primo motivo sulla nullità della ctu disposta dal Tribunale in quanto le appellate non avrebbero contestato specificatamente i conteggi che l'appellante ha allegato al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio. In proposito si rileva che la consulenza è stata disposta dal Tribunale quale strumento di ausilio ai fini della verifica del credito vantato dalla lavoratrice: credito unilateralmente determinato sulla base della sentenza del Tribunale di
Tempio Pausania, parzialmente riformata – in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo medio tempore richiesto dalla - dalla Corte di Appello Pt_1
4 della Sezione distaccata di Sassari pronunciatasi sulla nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti. Dal che discende che, anche prescindendo dall'asserita genericità dei rilievi delle appellate sui conteggi predisposti unilateralmente dall'appellante, si osserva che è stato il Tribunale a ritenere indispensabile una verifica indipendente, necessaria anche in conseguenza della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello, dei predetti conteggi sul presupposto che il Giudicante non ha le conoscenze tecniche necessarie per ritenere corretto detto conteggio.
Ciò detto, la Corte, condividendo i rilievi mossi dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali formulando il quesito di cui all'ordinanza del 22.5.2024. Nel merito, si osserva che, sulla base della precedente sentenza della Corte di Appello della Sezione distaccata di Sassari, il calcolo dell'anzianità di servizio antecedente l'instaurazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato della deve effettuarsi sulla sola base del periodo lavorativo effettivo e, dunque, Pt_1 senza tenere conto dei periodi non lavorati in conformità all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 32 L. n. 183/2010 secondo la quale “L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto.” (Cass. Civ. n. 702/2021). E con specifico riferimento all'anzianità di servizio si è affermato che “In caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla l. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.” (Cass. Civ. n. 17248/2018). E ancora, Cassazione civile n. 5953/2018 ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 … configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, e poi della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 13, L. 92 del 2012, una sorta di penale ex lege
a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per
l'eventuale aliunde perceptum), trattandosi di indennità "forfettizzata" e
"onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione, (cfr. Cass. n. 3027 del 2014; Cass. n. 3056 del 2012). 24. L'indennità di cui all'art. 32 L. 183 del 2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i
5 crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., espressione non suscettibile di una lettura restrittiva che ne circoscriva l'ambito di applicazione ai crediti di natura retributiva (cfr. sul punto Cass. n. 1000 del 2003; Cass., n. 9689 del 1998; Cass., n. 3064 del 1987). Difatti, la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dall'illegittimo comportamento datoriale, ed esattamente dalla scadenza del termine nullo apposto al contratto
(cfr. Cass. n. 11354 del 2004; Cass. n. 1000 del 2003; Cass. n. 10043 del 1996; Cass. n. 4672 del 1993).”. La richiamata normativa non si pone in contrasto con la direttiva comunitaria richiamata dall'appellante attesa la non omogeneità delle situazioni considerato che nel caso di quest'ultima si è in presenza di una pluralità di contratti a termine in cui la misura della conversione del contratto è prevista quale conseguenza dell'abuso di detta tipologia di contratti, senza riguardare anche il pregiudizio patito dal lavoratore per effetto della mancata prestazione lavorativa tra un contratto e l'altro: pregiudizio che è appunto quello disciplinato dall'art. 32 citato. Trattasi di situazione logicamente diversa rispetto a quella del lavoratore a tempo indeterminato il quale, a differenza del primo, ha concretamente prestato la propria attività ricevendone la controprestazione. Nel caso del lavoratore a termine con contratto nullo convertito in contratto a tempo indeterminato, egli ha subito il pregiudizio di non avere potuto rendere la propria prestazione lavorativa a causa dell'apposizione del termine nullo: pregiudizio integralmente risarcito, per volontà legislativa, con il meccanismo dell'art. 32 citato, senza che sia possibile configurare alcuna discriminazione tra le tipologie di contratti. In ogni caso, non appare possibile dare ingresso all'asserito contrasto con la direttiva comunitaria sull'accordo quadro n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, trattandosi di aspetto che avrebbe dovuto essere sollevato nel corso del giudizio definito della Corte di Appello con la pregressa citata sentenza.
Risulta pertanto del tutto infondato il conteggio allegato dalla al decreto Pt_1 ingiuntivo opposto la cui revoca deve, pertanto, essere condivisa e confermata;
al contempo, sono infondati tutti i rilievi della stessa alla ctu disposta dalla Corte. Con la precisazione che il consulente d'ufficio, per il periodo successivo all'assunzione dell'appellante con contratto a tempo indeterminato, ha calcolato l'anzianità di servizio per tutti i mesi di tutti gli anni fino al 2012, conteggiando anche i mesi durante i quali l'appellante non ha effettivamente lavorato in forza del contratto part time ciclico verticale: pertanto, risulta superfluo il relativo motivo di censura.
Peraltro, il giudizio di cognizione instaurato a seguito della proposta opposizione richiede l'accertamento del credito effettivamente spettante all'appellante: credito che deve ricomprendere la ricostruzione degli scatti di anzianità retributiva da ella maturati per effetto dei periodi di attività lavorativa effettivamente prestata nonché la rideterminazione della retribuzione globale di fatto da porre a base del calcolo dell'indennità risarcitoria ex art. 32 citato. Sul punto, merita di essere condivisa la quantificazione della differenza stipendiale a favore dell'appellante determinata dal ctu secondo l'allegato 1 alla consulenza pari a € 20.170,03 alla data del deposito del decreto ingiuntivo opposto, al lordo
6 delle ritenute fiscali e contributive, comprensivo sia dell' , sia CP_4 dell'indennità risarcitoria ex art. 32 citata, sia della ricostruzione dell'anzianità lavorativa. In particolare, la Corte rileva che l'appellante ha mosso plurimi rilievi nei confronti della ctu disposta da questo giudicante: rilievi non dissimili da quelli mossi nei confronti della consulenza espletata dal Tribunale di Tempio Pausania.
Trattasi, peraltro, di rilievi non condivisibili. Detto in particolare, dell'infondatezza della contestazione sul criterio di ricostruzione dell'anzianità di servizio, contraria alla statuizione passata in giudicato della pronuncia della Corte di Appello n. 201/2012, quanto alla maturazione degli scatti di anzianità, si osserva che il ctu nominato dalla Corte ha evidenziato che “La disciplina sulle progressioni di carriera è inizialmente dettata dall'accordo del 1993, art. 5, nel modo seguente ingresso in servizio, attribuzione della qualifica di Assistente di Volo, grado zero, AV0; - dopo due anni di effettivo servizio, passaggio in grado, AV2; - dopo quattro anni di effettivo servizio (ulteriori due dal precedente passaggio), nuovo passaggio in grado, AV4; - dopo otto anni di effettivo servizio (quattro dal precedente passaggio), nuovo avanzamento di carriera con grado AV8. Disciplina specifica, ed estranea alla presente trattazione, quella relativa agli AVR – Assistenti di Volo Responsabili. La disciplina prevista dall'accordo del marzo 1993, veniva sostituita con il rinnovo contrattuale del giugno 2002, art. 29, co.2, a seguito del quale venivano soppressi i livelli intermedi AV2 ed AV4, ed istituito, in loro sostituzione, il livello AV6; a seguito di tale riclassificazione, troviamo dunque: - AVO;
- AV6 (sebbene non precisato, si intende dopo sei anni di servizio nella mansione, da intendersi effettivi, secondo quanto già disposto dal precedente accordo, e non modificato nella nuova stesura); - AV8. La normativa sugli avanzamenti di carriera veniva riscritta con accordo “Eurofly” del 4.5.2005, ove si prevedeva, all'art. 16, la seguente classificazione: - assistenti di volo junior;
- assistenti di volo;
- assistenti di volo senior;
tralasciando, perché non di rilievo alla presente trattazione, i gradi superiori. L'art. 17 dello stesso accordo disciplinava diversamente, rispetto al passato, le progressioni tra le suddette qualifiche, disponendo che il passaggio da AVJunior ad AV “ordinario” avvenisse dopo 18 mesi di effettivo servizio;
parimenti, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio (in totale 54 mesi di effettivo servizio) avveniva il passaggio in AVSenior. Dunque, tra le altre cose diventa necessario “armonizzare” i differenti criteri, nella ricostruzione di carriera, anche considerato che i rinnovi economici successivi all'accordo del 2005 continuano a parametrare le retribuzioni ai livelli AV0, AV6, AV8 (il ché sarebbe incongruo con la nuova classificazione dell'accordo Eurofly).” L'appellante contesta il criterio dell'armonizzazione attuato dal ctu applicando con effetto immediato la progressione degli scatti di anzianità secondo la previsione dell'art. 17 dell'accordo Eurofly, con la conseguenza che il 3° scatto matura prima rispetto a quanto considerato dal consulente d'ufficio. Ciò non di meno, il credito ulteriore dell'appellante quantificato da quest'ultimo è risultato complessivamente superiore rispetto a quello calcolato dalla , Pt_1 pervenuta - rispetto all'ipotesi condivisa da questa Corte - ad un credito maggiore sulla base di voci di credito non condivisibili.
7 Quanto alla retribuzione globale di fatto da prendere a base di calcolo per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L n. 183/1980, il consulente d'ufficio, nel dare risposta ai rilievi del consulente di parte appellante, ha determinato lo stesso tenendo presente tutte le voci variabili della retribuzione capaci di influenzare quest'ultima ai fini della ricostruzione dell'anzianità di servizio e, dunque, della paga medio tempore maturata ai fini della determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto rilevante ex art. 32 citato, senza approfondire le voci stipendiali che, in quanto fisse, sono neutre ai fini della ricostruzione delle differenze economiche vantate dall'appellante. Trattasi di chiarimento che l'appellante non ha motivatamente contestato né in sede di rilievi alla bozza della ctu né in sede di ulteriori note.
Così come non risulta rilevante la richiesta di liquidazione dei compensi per il maggiore numero di giorni di ferie che l'appellante ha maturato per effetto della ricostruita anzianità di servizio: invero, il presente giudizio ha ad oggetto il credito vantato dall'appellante con il decreto ingiuntivo opposto e, dunque, per il periodo fino al dicembre 2012 allorquando il rapporto contrattuale tra le parti risulta ancora in essere.
Pertanto, con rilievo corretto e di fatto, condiviso anche dal ctp di parte appellante, il maggiore numero di giorni di ferie realmente maturato per effetto della ricostruita anzianità di servizio va liquidato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non già nel presente giudizio. Ciò premesso, risulta fondato anche il motivo dell'appello incidentale. Infatti, dalla lettura del verbale d'udienza del 28.11.2018 risulta che le appellate hanno dichiarato di avere corrisposto alla la somma di € 44.972,73 Pt_1 nell'agosto 2013: detta affermazione non risulta contestata nel corso del primo grado di giudizio e neppure nell'atto di appello. Deve, pertanto, ritenersi acclarato il pagamento del predetto importo da parte delle appellate.
Conseguentemente, le appellate risultando titolari di un maggiore credito rispetto a quello vantato dall'appellante, nulla devono a quest'ultima in forza dell'anzidetto pagamento col quale è stato estinto il credito azionato (maggiorato di interessi e rivalutazione sino alla data dell'agosto 2013) dalla con il decreto ingiuntivo Pt_1 revocato dal Tribunale. Atteso l'esito del giudizio, che pur avendo visto accolte parzialmente le domande dell'appellante, ha comunque accertato l'estinzione del credito dell'appellante sin dall'agosto 2013 per effetto del pagamento delle appellate, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo, con spese della ctu a carico delle parti in pari misura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata nel contraddittorio con (già' e CP_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle quali accoglie CP_3 l'appello incidentale;
8 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accerta che le appellate in solido sono debitrici nei confronti dell'appellante della somma lorda di € 20.170,03, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'agosto 2013 per i titoli di cui in parte motiva;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto all'appellante per effetto del pagamento di € 44.972,73 effettuato dalle appellate nell'agosto 2013; dichiara compensate per 1/3 le spese dell'intero giudizio e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti 2/3 a favore delle appellate che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.150,00, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico della;
quanto al Pt_1 presente grado di giudizio in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico dell'appellante. Giorni 5 per la motivazione.
Sassari il 11.12.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cinzia Caleffi Consigliere
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 183 del Ruolo Generale Affari contenziosi Civili per l'anno 2021 fra:
Parte_1 domiciliata elettivamente in Olbia, presso lo studio legale dell'avv.to Roberta
Campesi che la rappresenta e difende in forza di procura in atti
APPELLANTE CONTRO
(GIA' ) E CP_1 Controparte_2 CP_3 in persona dei rispettivi legali rappresentanti, domiciliate elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Alessandro Bisail che le rappresenta e difende anche unitamente agli avvocati Carlo Boursier Niutti , Enrico Boursier Niutti, Antonio
Armentano e Giuseppe Sant'Elia in forza di procura in atti. APPELLATE-APPELLANTI INCIDENTALI oggetto: appello avverso la sentenza n. 117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania in tema di differenze retributive.
All'udienza del 11.12.2024 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1. dichiarare inammissibile o improcedibile l'opposizione, anche per l'acquiescenza di e confermare il decreto;
2. in subordine, anche valutato CP_2 complessivamente l'atteggiamento processuale ed extra processuale della acquisire come leggi prodotti dal lavoratore nel ricorso per decreto CP_2 ingiuntivo e decidere confermata a me conformemente ai medesimi, confermando un decreto opposto o comunque condannandole opponenti al pagamento a favore del lavoratore delle cifre in esso indicate oltre rivalutazione legale, interessi e spese e competenze del procedimento monitorio e di questo problema o ricetto o, in via di ulteriore subordine, accertare la somma dovuta dalle imponenti, corrispondente conteggi prodotti dal lavoratore nel procedimento monitorio o la maggiore o minore somma dovuta, sulla base della CTU espletata o espletanda, con condanna delle opponenti al pagamento di tale somma giornata e con rivalutazione di interessi;
3. in ogni caso con condanna delle opponenti al pagamento delle spese sia del procedimento monitorio resosi necessario per l'inottemperanza della compagnia
1 e quindi anche alle spese della consulenza di parte e di entrambi i gradi del giudizio di merito. In via istruttoria si produce fascicolo di primo grado e sentenza impugnata. In caso di mancato accoglimento delle ragioni di cui al punto 1 dell'espositiva, si chiede il rinnovo della CTU NELL'INTERESSE DELLE APPELLATE rigettare l'appello principale perché integralmente infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza di primo grado;
- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui il Tribunale di Tempio Pausania ha statuito la condanna al pagamento della somma di € 14.797,33 senza dichiarare altresì e contestualmente che nulla era più dovuto alla sig.ra in virtù del pagamento Pt_1 della somma di € 44.972,73; - in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In sentenza è scritto: “Con ricorso depositato il 4 giugno 2013, la CP_2
e la hanno convenuto in giudizio , in
[...] Controparte_2 Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 117/2013, depositato il 4 aprile2013 e notificato il 28 maggio2013, per il pagamento della somma complessiva di Euro
43.572,66, compresi interessi e rivalutazione alla data del 31 luglio 2012, a titolo di differenze retributive, in base alla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 201/2012, con riferimento alla dichiarazione di nullità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati tra le parti, a far data dal
1° giugno 1999, ed alla condanna al pagamento delle maggiorazioni conseguenti alla pregressa anzianità; le opponenti hanno eccepito la pendenza di impugnazione avverso la sentenza citata, contestato i presupposti per la pronuncia di ingiunzione
e chiesto, pertanto, in via pregiudiziale la sospensione del processo e nel merito la revoca del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in via subordinata, la compensazione della somma riconosciuta alla lavoratrice con le somme già corrisposte a titolo di trattamento di fine rapporto e di indennità onnicomprensiva.
Si è costituita in giudizio , contestando il fondamento dei motivi Parte_1 dedotti e concludendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione, per la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità ovvero per il rigetto dell'opposizione e, in ogni caso, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, per la condanna al pagamento della somma dovuta. Il processo, interrotto per la morte dell'originario procuratore della parte opposta, è stato riassunto nei suoi confronti.” La causa, istruita con documenti e ctu, è stata definita con la sentenza n. 117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, sezione lavoro, che, previa revoca del D.I. opposto, ha condannato le società opposte, in solido, al pagamento della complessiva somma di € 14.797,33 a titolo di differenze retributive dal 1.6.1999 al 31.8.2012 oltre interessi legali e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo, compensando per metà le spese di lite, per la restante metà a carico delle opponenti. Nel dettaglio, il Tribunale, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 295 cpc e art. 337 co. 2, c.p.c., nell'accogliere parzialmente le ragioni creditorie della
, ha, da un lato, disatteso l'eccezione di prescrizione che avrebbe dovuto Pt_1 essere sollevata nel giudizio sull'an, dall'altro lato, ha rigettato l'eccezione sul carattere assorbente dell'indennità onnicomprensiva rispetto alle differenze retributive azionate atteso che per i periodi lavorati, la ha diritto al computo Pt_1
2 unitario di detti periodi ai fini dell'anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità. Ha quindi condiviso il rilievo delle opposte secondo le quali doveva essere applicato il CC aziendale sopravvenuto in corso di rapporto, come da sentenza della Corte di Appello n. 43/2014 (confermata in Cassazione) che ha affermato l'applicabilità del contratto collettivo Eurofly a decorrere dal 1.3.2010. In merito al quantum spettante alla , il Tribunale ha ritenuto di condividere Pt_1 il conteggio del consulente d'ufficio, disattendendo i rilievi delle parti: quanto alle opponenti, ha disatteso il rilievo sulla progressione riconosciuta alla lavoratrice con tempo parziale di tipo verticale, il carattere indebito del versamento anticipato del trattamento di fine rapporto;
quanto all'opposta, ha rigettato la censura sul conteggio degli scatti ogni 24 mesi lavorativi invece che solari, quella sull'indennità onnicomprensiva liquidata in eccesso rispetto alle mensilità riconosciute dalla Corte di Appello, quella sull'importo comunque liquidato prendendo a base di calcolo l'ultima retribuzione percepita e non invece quella che sarebbe spettata tenuto conto della ricostruzione della carriera. Per l'effetto, il Tribunale ha condannato le opponenti al pagamento della differenza tra quanto determinato dal consulente d'ufficio e quanto corrisposto in eccedenza dalle opposte, pari a € 14.797,33 lordi oltre interessi e rivalutazione ma senza applicazione dell'anatocismo. Avverso tale sentenza ha proposto appello, la , cui hanno resistito, con Pt_1 memoria e appello incidentale, le società originariamente opponenti.
La causa, istruita con il fascicolo di parte, con quello di ufficio e ctu, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione, al pari dell'appello incidentale delle appellate. Col primo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha disposto una ctu nonostante la genericità dei rilievi mossi dalle opponenti alla consulenza di parte allegata al ricorso monitorio. Pertanto, in assenza della specifica contestazione che si sarebbe dovuta muovere nei confronti dei predetti conteggi, la ctu risulta nulla dovendosi ritenere gli stessi come accertati.
Diversamente opinando, si lamenta che la ctu di primo grado presenta plurimi errori rimasti irrisolti anche all'esito dei chiarimenti del consulente d'ufficio sì che la consulenza d'ufficio deve essere rinnovata. Nel dettaglio, si contestano i criteri di computo dei periodi utili al raggiungimento dello scatto di anzianità da calcolare tenendo conto della maturazione del biennio solare e non del biennio di effettiva prestazione dell'attività lavorativa. In proposito, così facendo il Tribunale, oltre ad applicare in pregiudizio del lavoratore, il CCL rispetto a come sempre applicato da alla totalità dei dipendenti, CP_2 ha privato il lavoratore dell'anzianità e delle somme pacificamente e con acquiescenza riconosciutegli da in seguito alla sentenza. Ciò risulta dalle CP_2 buste paga allegate e dalla ctu da cui emerge che le appellate hanno sempre applicato gli scatti ed avanzamenti automatici a decorrere dalla data di assunzione a tempo indeterminato, computando 12 mesi l'anno a prescindere dai periodi effettivamente lavorativi. Opinare diversamente non solo viola il comportamento mantenuto da nei confronti dei lavoratori part time convertiti a tempo CP_2 indeterminato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato part time, ma è anche
3 contrario al disposto delle sentenze della Corte di Giustizia Europea sul part-time,
e, in particolare, alla clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, ovvero del principio di non discriminazione tra precari e non: pertanto, il Giudice di prime cure ha così violato il principio di parità di trattamento tra precari e non atteso che in CP_2 ai lavoratori a tempo indeterminato sono sempre stati computati anche i mesi di astensione lavorativa (part time), nell'anzianità e negli scatti e così anche all'appellante, attribuendole scatti ed anzianità a seguito della sentenza, anche in relazione ai mesi non lavorati di intervallo tra i contratti, sì che il giudice avrebbe dovuto prenderne atto stante l'acquiescenza delle appellate alla sentenza;
la mancata considerazione del cedolino della 13^ 2010 con conseguente maggiore credito di € 215,34; il mancato corretto conteggio delle giornate di ferie come da art. 14 CCAL 1993; per il periodo gennaio 2004 – maggio 2005 nella ctu non si è tenuto conto delle differenze retributive connesse ai maggiori importi delle voci della retribuzione che scaturiscono dai rinnovi contrattuali 2004 e 2005, con incidenza sulla 13^, sulla 14^ e sulle ferie;
errata determinazione di ulteriori voci retributive variabili elencate a pag. 20 atto di appello, nonché delle voci relative alle maggiorazioni orarie presenti nei cedolini paga richiamate a pag. 21 atto di appello;
per il periodo giugno 2009-giugno 2011 non sono state inserite correttamente le voci indicate a pag. 21 e 22; non è stato regolarmente conteggiata la voce 1625 PR. P. Accordo 2.2.1995, né la voce 1630 – indennità di presenza, voci facenti parte del premio di produzione;
ancora, è errata il conteggio dell'indennità giornaliera di presenza, come anche la considerazione dei due cedolini maggio 2006; ulteriori incongruenze della ctu sono segnalate ai punti 17- 19 della ctp di parte richiamata nell'atto di appello, ivi compreso il mancato riconoscimento dell'una tantum di € 5.500,00, Infine, si contesta la compensazione operata dal Tribunale atteso che non vi è alcuna certezza delle poste compensate che, pertanto, avrebbero dovuto essere oggetto di altro giudizio oppure di espresso incarico al ctu per la quantificazione della retribuzione globale di fatto.
Con appello incidentale, si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto indimostrato il pagamento alla della somma di € 44.972,73, con Pt_1 conseguente condanna delle stesse appellate al pagamento dell'ulteriore importo di
€ 14.797,33 invece che accertare che nulla era più dovuto alla predetta al contrario debitrice nei confronti delle appellate di una somma che sarà fatta valere in separato giudizio. In particolare, il Tribunale ha ignorato quanto affermato nel verbale di udienza del 28.11.2018. Ad avviso della Corte, i motivi dell'appello principale, da esaminare congiuntamente stante l'evidente connessione, sono parzialmente condivisibili. Invero, è infondato il primo motivo sulla nullità della ctu disposta dal Tribunale in quanto le appellate non avrebbero contestato specificatamente i conteggi che l'appellante ha allegato al decreto ingiuntivo opposto nel presente giudizio. In proposito si rileva che la consulenza è stata disposta dal Tribunale quale strumento di ausilio ai fini della verifica del credito vantato dalla lavoratrice: credito unilateralmente determinato sulla base della sentenza del Tribunale di
Tempio Pausania, parzialmente riformata – in pendenza del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo medio tempore richiesto dalla - dalla Corte di Appello Pt_1
4 della Sezione distaccata di Sassari pronunciatasi sulla nullità dei contratti a termine intercorsi tra le parti. Dal che discende che, anche prescindendo dall'asserita genericità dei rilievi delle appellate sui conteggi predisposti unilateralmente dall'appellante, si osserva che è stato il Tribunale a ritenere indispensabile una verifica indipendente, necessaria anche in conseguenza della sopravvenuta sentenza della Corte di Appello, dei predetti conteggi sul presupposto che il Giudicante non ha le conoscenze tecniche necessarie per ritenere corretto detto conteggio.
Ciò detto, la Corte, condividendo i rilievi mossi dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio disposta dal primo giudice, ha disposto il rinnovo delle operazioni peritali formulando il quesito di cui all'ordinanza del 22.5.2024. Nel merito, si osserva che, sulla base della precedente sentenza della Corte di Appello della Sezione distaccata di Sassari, il calcolo dell'anzianità di servizio antecedente l'instaurazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato della deve effettuarsi sulla sola base del periodo lavorativo effettivo e, dunque, Pt_1 senza tenere conto dei periodi non lavorati in conformità all'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 32 L. n. 183/2010 secondo la quale “L'indennità di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 13, della l. n. 92 del 2012, ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore relativamente al periodo compreso fra la scadenza del termine apposto al contratto e la pronuncia del provvedimento contenente l'ordine giudiziale di ricostituzione del rapporto.” (Cass. Civ. n. 702/2021). E con specifico riferimento all'anzianità di servizio si è affermato che “In caso di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato con conversione in unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, come autenticamente interpretato dalla l. n. 92 del 2012, è esaustiva di tutti i danni, retributivi e contributivi, subiti dal lavoratore nei periodi, ripetuti, di allontanamento dal lavoro per effetto della indebita frammentazione del rapporto, mentre, con riferimento ai periodi lavorati, il lavoratore ha diritto ad essere regolarmente retribuito ed al computo unitario di tali periodi ai fini della anzianità di servizio e della maturazione degli scatti di anzianità.” (Cass. Civ. n. 17248/2018). E ancora, Cassazione civile n. 5953/2018 ha chiarito che “in tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 … configura, alla luce dell'interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 303 del 2011, e poi della norma di interpretazione autentica dettata dall'art. 1, comma 13, L. 92 del 2012, una sorta di penale ex lege
a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo;
pertanto, l'importo dell'indennità è liquidato dal giudice, nei limiti e con i criteri fissati dalla novella, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore (senza riguardo, quindi, per
l'eventuale aliunde perceptum), trattandosi di indennità "forfettizzata" e
"onnicomprensiva" per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto "intermedio", compreso cioè tra la scadenza del termine e la sentenza di conversione, (cfr. Cass. n. 3027 del 2014; Cass. n. 3056 del 2012). 24. L'indennità di cui all'art. 32 L. 183 del 2010, pur avendo funzione risarcitoria, rientra tra i
5 crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., espressione non suscettibile di una lettura restrittiva che ne circoscriva l'ambito di applicazione ai crediti di natura retributiva (cfr. sul punto Cass. n. 1000 del 2003; Cass., n. 9689 del 1998; Cass., n. 3064 del 1987). Difatti, la pretesa risarcitoria del lavoratore, sebbene non sinallagmaticamente collegata alla prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che lo stesso avrebbe tratto dall'esecuzione della prestazione, se non impedita dall'illegittimo comportamento datoriale, ed esattamente dalla scadenza del termine nullo apposto al contratto
(cfr. Cass. n. 11354 del 2004; Cass. n. 1000 del 2003; Cass. n. 10043 del 1996; Cass. n. 4672 del 1993).”. La richiamata normativa non si pone in contrasto con la direttiva comunitaria richiamata dall'appellante attesa la non omogeneità delle situazioni considerato che nel caso di quest'ultima si è in presenza di una pluralità di contratti a termine in cui la misura della conversione del contratto è prevista quale conseguenza dell'abuso di detta tipologia di contratti, senza riguardare anche il pregiudizio patito dal lavoratore per effetto della mancata prestazione lavorativa tra un contratto e l'altro: pregiudizio che è appunto quello disciplinato dall'art. 32 citato. Trattasi di situazione logicamente diversa rispetto a quella del lavoratore a tempo indeterminato il quale, a differenza del primo, ha concretamente prestato la propria attività ricevendone la controprestazione. Nel caso del lavoratore a termine con contratto nullo convertito in contratto a tempo indeterminato, egli ha subito il pregiudizio di non avere potuto rendere la propria prestazione lavorativa a causa dell'apposizione del termine nullo: pregiudizio integralmente risarcito, per volontà legislativa, con il meccanismo dell'art. 32 citato, senza che sia possibile configurare alcuna discriminazione tra le tipologie di contratti. In ogni caso, non appare possibile dare ingresso all'asserito contrasto con la direttiva comunitaria sull'accordo quadro n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, trattandosi di aspetto che avrebbe dovuto essere sollevato nel corso del giudizio definito della Corte di Appello con la pregressa citata sentenza.
Risulta pertanto del tutto infondato il conteggio allegato dalla al decreto Pt_1 ingiuntivo opposto la cui revoca deve, pertanto, essere condivisa e confermata;
al contempo, sono infondati tutti i rilievi della stessa alla ctu disposta dalla Corte. Con la precisazione che il consulente d'ufficio, per il periodo successivo all'assunzione dell'appellante con contratto a tempo indeterminato, ha calcolato l'anzianità di servizio per tutti i mesi di tutti gli anni fino al 2012, conteggiando anche i mesi durante i quali l'appellante non ha effettivamente lavorato in forza del contratto part time ciclico verticale: pertanto, risulta superfluo il relativo motivo di censura.
Peraltro, il giudizio di cognizione instaurato a seguito della proposta opposizione richiede l'accertamento del credito effettivamente spettante all'appellante: credito che deve ricomprendere la ricostruzione degli scatti di anzianità retributiva da ella maturati per effetto dei periodi di attività lavorativa effettivamente prestata nonché la rideterminazione della retribuzione globale di fatto da porre a base del calcolo dell'indennità risarcitoria ex art. 32 citato. Sul punto, merita di essere condivisa la quantificazione della differenza stipendiale a favore dell'appellante determinata dal ctu secondo l'allegato 1 alla consulenza pari a € 20.170,03 alla data del deposito del decreto ingiuntivo opposto, al lordo
6 delle ritenute fiscali e contributive, comprensivo sia dell' , sia CP_4 dell'indennità risarcitoria ex art. 32 citata, sia della ricostruzione dell'anzianità lavorativa. In particolare, la Corte rileva che l'appellante ha mosso plurimi rilievi nei confronti della ctu disposta da questo giudicante: rilievi non dissimili da quelli mossi nei confronti della consulenza espletata dal Tribunale di Tempio Pausania.
Trattasi, peraltro, di rilievi non condivisibili. Detto in particolare, dell'infondatezza della contestazione sul criterio di ricostruzione dell'anzianità di servizio, contraria alla statuizione passata in giudicato della pronuncia della Corte di Appello n. 201/2012, quanto alla maturazione degli scatti di anzianità, si osserva che il ctu nominato dalla Corte ha evidenziato che “La disciplina sulle progressioni di carriera è inizialmente dettata dall'accordo del 1993, art. 5, nel modo seguente ingresso in servizio, attribuzione della qualifica di Assistente di Volo, grado zero, AV0; - dopo due anni di effettivo servizio, passaggio in grado, AV2; - dopo quattro anni di effettivo servizio (ulteriori due dal precedente passaggio), nuovo passaggio in grado, AV4; - dopo otto anni di effettivo servizio (quattro dal precedente passaggio), nuovo avanzamento di carriera con grado AV8. Disciplina specifica, ed estranea alla presente trattazione, quella relativa agli AVR – Assistenti di Volo Responsabili. La disciplina prevista dall'accordo del marzo 1993, veniva sostituita con il rinnovo contrattuale del giugno 2002, art. 29, co.2, a seguito del quale venivano soppressi i livelli intermedi AV2 ed AV4, ed istituito, in loro sostituzione, il livello AV6; a seguito di tale riclassificazione, troviamo dunque: - AVO;
- AV6 (sebbene non precisato, si intende dopo sei anni di servizio nella mansione, da intendersi effettivi, secondo quanto già disposto dal precedente accordo, e non modificato nella nuova stesura); - AV8. La normativa sugli avanzamenti di carriera veniva riscritta con accordo “Eurofly” del 4.5.2005, ove si prevedeva, all'art. 16, la seguente classificazione: - assistenti di volo junior;
- assistenti di volo;
- assistenti di volo senior;
tralasciando, perché non di rilievo alla presente trattazione, i gradi superiori. L'art. 17 dello stesso accordo disciplinava diversamente, rispetto al passato, le progressioni tra le suddette qualifiche, disponendo che il passaggio da AVJunior ad AV “ordinario” avvenisse dopo 18 mesi di effettivo servizio;
parimenti, dopo ulteriori 36 mesi di effettivo servizio (in totale 54 mesi di effettivo servizio) avveniva il passaggio in AVSenior. Dunque, tra le altre cose diventa necessario “armonizzare” i differenti criteri, nella ricostruzione di carriera, anche considerato che i rinnovi economici successivi all'accordo del 2005 continuano a parametrare le retribuzioni ai livelli AV0, AV6, AV8 (il ché sarebbe incongruo con la nuova classificazione dell'accordo Eurofly).” L'appellante contesta il criterio dell'armonizzazione attuato dal ctu applicando con effetto immediato la progressione degli scatti di anzianità secondo la previsione dell'art. 17 dell'accordo Eurofly, con la conseguenza che il 3° scatto matura prima rispetto a quanto considerato dal consulente d'ufficio. Ciò non di meno, il credito ulteriore dell'appellante quantificato da quest'ultimo è risultato complessivamente superiore rispetto a quello calcolato dalla , Pt_1 pervenuta - rispetto all'ipotesi condivisa da questa Corte - ad un credito maggiore sulla base di voci di credito non condivisibili.
7 Quanto alla retribuzione globale di fatto da prendere a base di calcolo per la quantificazione dell'indennità risarcitoria ex art. 32 L n. 183/1980, il consulente d'ufficio, nel dare risposta ai rilievi del consulente di parte appellante, ha determinato lo stesso tenendo presente tutte le voci variabili della retribuzione capaci di influenzare quest'ultima ai fini della ricostruzione dell'anzianità di servizio e, dunque, della paga medio tempore maturata ai fini della determinazione dell'ultima retribuzione globale di fatto rilevante ex art. 32 citato, senza approfondire le voci stipendiali che, in quanto fisse, sono neutre ai fini della ricostruzione delle differenze economiche vantate dall'appellante. Trattasi di chiarimento che l'appellante non ha motivatamente contestato né in sede di rilievi alla bozza della ctu né in sede di ulteriori note.
Così come non risulta rilevante la richiesta di liquidazione dei compensi per il maggiore numero di giorni di ferie che l'appellante ha maturato per effetto della ricostruita anzianità di servizio: invero, il presente giudizio ha ad oggetto il credito vantato dall'appellante con il decreto ingiuntivo opposto e, dunque, per il periodo fino al dicembre 2012 allorquando il rapporto contrattuale tra le parti risulta ancora in essere.
Pertanto, con rilievo corretto e di fatto, condiviso anche dal ctp di parte appellante, il maggiore numero di giorni di ferie realmente maturato per effetto della ricostruita anzianità di servizio va liquidato all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e non già nel presente giudizio. Ciò premesso, risulta fondato anche il motivo dell'appello incidentale. Infatti, dalla lettura del verbale d'udienza del 28.11.2018 risulta che le appellate hanno dichiarato di avere corrisposto alla la somma di € 44.972,73 Pt_1 nell'agosto 2013: detta affermazione non risulta contestata nel corso del primo grado di giudizio e neppure nell'atto di appello. Deve, pertanto, ritenersi acclarato il pagamento del predetto importo da parte delle appellate.
Conseguentemente, le appellate risultando titolari di un maggiore credito rispetto a quello vantato dall'appellante, nulla devono a quest'ultima in forza dell'anzidetto pagamento col quale è stato estinto il credito azionato (maggiorato di interessi e rivalutazione sino alla data dell'agosto 2013) dalla con il decreto ingiuntivo Pt_1 revocato dal Tribunale. Atteso l'esito del giudizio, che pur avendo visto accolte parzialmente le domande dell'appellante, ha comunque accertato l'estinzione del credito dell'appellante sin dall'agosto 2013 per effetto del pagamento delle appellate, ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese dell'intero giudizio che seguono la soccombenza per i restanti 2/3 e sono liquidate come in dispositivo, con spese della ctu a carico delle parti in pari misura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
117/2021 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, pronunciata nel contraddittorio con (già' e CP_1 Controparte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, delle quali accoglie CP_3 l'appello incidentale;
8 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accerta che le appellate in solido sono debitrici nei confronti dell'appellante della somma lorda di € 20.170,03, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto all'agosto 2013 per i titoli di cui in parte motiva;
per l'effetto, dichiara che nulla è dovuto all'appellante per effetto del pagamento di € 44.972,73 effettuato dalle appellate nell'agosto 2013; dichiara compensate per 1/3 le spese dell'intero giudizio e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti 2/3 a favore delle appellate che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 3.150,00, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico della;
quanto al Pt_1 presente grado di giudizio in complessivi € 3.500,00 per compensi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, ponendo le spese della ctu definitivamente a carico dell'appellante. Giorni 5 per la motivazione.
Sassari il 11.12.2024.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
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