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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1655 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1820/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1820/2023 promossa da:
ALLEVAMENTO (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALDROVANDI ELISABETTA
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI Controparte_1 COMMISSARIO DELEGATO RICOSTRUZIONE (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
INVITALIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO P.IVA_3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)In seguito a diniego di giurisdizione del TAR dell CP_1 Parte_1
, titolare della ditta individuale di allevamento di cani
[...] Controparte_3
riassumeva, dinanzi al Tribunale di Bologna, il giudizio contro il Presidente della pagina 1 di 7 in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione Controparte_1
post sisma 2012, Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi, e della Controparte_4
, chiedendo la condanna del primo al
[...]
pagamento della maggior somma, rispetto a quella erogatale, a lei spettante quale contributo in relazione ai danni riportati, per il sisma del 2012, alla sua attività di impresa, e la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto del diniego del maggior contributo.
L'attrice esponeva che in data 30.06.2015 aveva presentato la domanda CR 32167-
2015 per ottenere il contributo finalizzato alla ricostruzione dell'edificio adibito ad uso produttivo, nonché la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la temporanea delocalizzazione della medesima attività; il Commissario Delegato adottava quindi il decreto n. 2180 del 2 agosto 2017, con il quale veniva concesso un contributo pari a € 91.392,61 per la ricostruzione dell'edificio ed un importo pari a € 7.072,59 a titolo di rimborso costi sostenuti per la delocalizzazione, rispetto ad una pretesa monetaria pari ad € 579.674,48 per contributo ricostruzione immobile ed ad € 303.267,55 per costi delocalizzazione attività.
L'attrice si doleva quindi del mancato riconoscimento dell'intera superficie dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, del mancato riconoscimento degli incrementi per le elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo e alle elevate prestazioni energetiche degli immobili, e del mancato riconoscimento di una parte delle spese per delocalizzazione.
Costituitisi il Presidente della Regione ed IT, con sentenza n.835/23 il
Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di IT, rigettava nel merito le altre domande, e condannava la a rifondere alle parti convenute Parte_1
le spese di lite, liquidate in euro 14.598,00 per ciascuna.
Avverso tale sentenza proponeva appello la censurando la declaratoria di Parte_1
difetto di legittimazione passiva di IT, il rigetto delle domande relative al pagina 2 di 7 contributo per la ricostruzione dell'edifico e al risarcimento danni, e, in ogni caso, lamentando l'eccessività delle spese processuali liquidate dal Tribunale in favore delle controparti.
Costituitisi il Presidente della Regione e la , respinta l'istanza ex art. CP_4
283 cpc, la causa veniva trasmessa al Collegio in esito all'udienza del 24.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Con il secondo motivo di gravame la lamenta il rigetto della domanda Parte_1
per la sola parte relativa alla maggiore contribuzione domandata in sede amministrativa per la ricostruzione dell'edificio.
Il Tribunale ha osservato che la documentazione prodotta dalla in sede di Parte_1
richiesta di integrazione come in giudizio, in particolare fotografica, non forniva la prova della dedotta utilizzazione, quale deposito e nursery, dell'area di mq 89,42, all'epoca del sisma e nei 36 mesi precedenti, requisito richiesto dall'art. 2 c1
Ordinanza 57/12; più in particolare, erano state prodotte fotografie rappresentative dei soli materiali presuntivamente depositati (es. sacchi per l'alimentazione, cuccia tipo, guinzagli, pettorine, recinzioni componibili etc.), ma mancavano le necessarie prove dell'utilizzo dell'intera area oggetto di richiesta (come, per esempio, fotografie attestanti utilizzazione degli spazi da una prospettiva che potesse rendere verificabile l'effettiva occupazione della superficie con i materiali relativi all'attività di allevamento).
La deduce, in appello, che non si comprenderebbe perché, accertata dal Parte_1
Comune di San Possidonio l'inagibilità dell'intero edificio, la superficie ammessa al contributo non avesse incluso il primo piano, da sempre utilizzato come magazzino delle attrezzature e del cibo per gli animali;
insiste pertanto per l'amissione della prova testimoniale e per la CTU, attraverso le quali si sarebbe potuto provare l'effettivo utilizzo di tutta la superficie per l'attività di impresa.
Il motivo va respinto.
pagina 3 di 7 L'appellante non ha messo in discussione che, per il riconoscimento della contribuzione, sarebbe occorsa la prova non solo dei danni riportati dall'edificio, ma anche dell'adibizione, in tutto o in parte, della sua superficie all'uso produttivo in epoca anteriore al sisma;
è pertanto insufficiente al riconoscimento del contributo, il fatto che tutto l'edificio abbia riportato danni e sia stato dichiarato inagibile.
Neppure ella sostiene che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, fosse in atti la prova dell'utilizzo produttivo dell'area in questione;
piuttosto vorrebbe affidare la prova della circostanza ad una CTU (non ammessa in primo grado) che a suo avviso avrebbe potuto dimostrare l'effettivo utilizzo di tutta la superficie dell'immobile per l'allevamento.
Osserva la Corte che non può certo darsi ingresso a tale CTU, non solo perché del tutto esplorativa, ma, ancor prima, perché non si comprende, e l'appellante non lo spiega, come potrebbe il perito accertare lo specifico uso di certe aree dell'edificio prima del maggio 2012.
Dei capitoli di prova orale formulati in primo grado, per la cui ammissione l'appellante ha insistito, il n. 1 ( frequentando abitualmente l'allevamento della ditta che l'edificio che Parte_1
mi viene mostrato nella fotografia (doc R ) veniva utilizzato nella sua interezza per la conduzione dell'attività d'impresa>>) è inammissibile per la sua assoluta genericità: non si indicano le varie zone e piani dell'edificio, non si indica la loro specifica destinazione, e soprattutto manca qualsiasi riferimento di ordine temporale, necessario anch'esso per l'ammissione al contributo.
Gli altri capitoli, invece, riguardano gli altri due ambiti del mancato riconoscimento di contribuzione, non più oggetto del giudizio.
Quanto al rigetto della domanda risarcitoria, manca invero uno specifico motivo di appello;
d'altronde, non sussistendo il diritto al maggior contributo richiesto, non è
pagina 4 di 7 configurabile neppure astrattamente l'ingiustizia di pregiudizi in tesi discendenti dalla mancata percezione della somma.
3)Con il primo motivo di gravame la censura l'affermata carenza di Parte_1
legittimazione passiva di . CP_4
Il Tribunale la ha dichiarata sulla base di quanto osservato in motivazione (p. 8) a proposito del fatto che la IT, quale soggetto incaricato dell'istruttoria delle domande di contributo, nell'effettuale le sue valutazioni non ha esercitato alcun potere decisionale, ed i suoi atti, di valenza meramente endoprocedurale erano quindi inidonei ad incide al sfera giuridica dei partecipanti alla procedura.
Osserva la Corte che effettivamente la non aveva chiesto la condanna Parte_1
della alla erogazione dei maggiori contributi richiesti, ma solo al CP_4
risarcimento dei danni perché, come si legge nell'atto di appello, la società avrebbe
<< contribuito con la sua istruttoria negativa al respingimento della domanda volta all'erogazione del contributo pro ricostruzione e conseguentemente concorso alla realizzazione dei danni generati dalla mancata ripresa dell'attività produttiva>>.
Deve allora considerarsi che, rispetto alla (sola) domanda risarcitoria ex art. 2043 cc sussiste astrattamente la legittimazione passiva dell' . CP_4
Non di meno, come si è detto, la domanda ex art. 2043 cc va rigettata, anche nei confronti della IT, per mancanza di un danno ingiusto, oltre che per mancanza della stessa specificazione della natura del pregiudizio, e per mancanza di allegazione di qualsiasi concreto profilo di colpa nella condotta della IT, rimanendo dunque la soccombente nei confronti della spa. Parte_1
4)E' infondato il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale ha specificato che, nonostante a mancata quantificazione nelle conclusioni, da parte dell'attrice, dell'importo domandato, i contributi non erogati, oggetto della pretesa, ammontavano complessivamente ad euro 784.076,83, talché
pagina 5 di 7 occorreva liquidare le spese, nei valori minimi, del DM 55/14 per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, e dunque in euro 14.598,00.
A fondamento dell'impugnazione, la deduce che il valore della domanda Parte_1
da lei proposta in primo grado fosse indeterminabile, talché il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali per ciascuno dei convenuti in euro 7.600,00 circa (scaglione tariffario euro 26.000-52.000), in luogo di euro 14.598,00.
Osserva la Corte che la liquidazione operata dal Tribunale merita conferma.
Anche qualora -pur trattandosi della differenza fra importi noti e determinati- si ritenesse che la domanda di erogazione dei contributi richiesti e non riconosciuti sia interminabile per mancata specificazione, nelle conclusioni, dell'importo specificamente richiesto, deve comunque considerarsi che per le cause di valore indeterminabile trovano applicazione i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, come disposto dall'art. 5, commi 5 e 6 DM 55/14.
Nel caso di specie, vanno assunti i valori corrispondenti ad euro 52.000-260.000, considerato appunto l'ammontare di ben euro 784.076,83 della differenza fra i contributi richiesti ed erogati, e la inerenza della originaria pretesa a tre presupposti della domanda (superficie dell'immobile, spese di delocalizzazione, e caratteristiche tecnologiche), del tutto diversi fra loro ed implicanti -come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata- l'esame di complesse situazioni di fatto.
Il compenso medio previsto da detto scaglione è di euro 14.103,00, talché ad esso corrisponde sostanzialmente quello liquidato dal Tribunale, con un incremento dei valori medi di circa euro 500,00, rientrante a pieno nello scaglione, e del tutto giustificabile per le suesposte considerazioni.
5)Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota (tenuto conto del minor numero e minor complessità delle questioni oggetto dell'appello rispetto al primo grado), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, titolare della ditta individuale Allevamento Aquamarine Wave, nei
[...]
confronti del , in qualità di Commissario Controparte_5
Delegato per la ricostruzione post sisma 2012, Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi, della e
[...]
. Controparte_4
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate spese di lite del grado che liquida, per ciascuna di loro, in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1820/2023 promossa da:
ALLEVAMENTO (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. ALDROVANDI ELISABETTA
APPELLANTE contro
IN PERSONA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI Controparte_1 COMMISSARIO DELEGATO RICOSTRUZIONE (C.F. ), con Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
INVITALIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRIECO ANTONIO P.IVA_3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettive note ex art. 352 cpc
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)In seguito a diniego di giurisdizione del TAR dell CP_1 Parte_1
, titolare della ditta individuale di allevamento di cani
[...] Controparte_3
riassumeva, dinanzi al Tribunale di Bologna, il giudizio contro il Presidente della pagina 1 di 7 in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione Controparte_1
post sisma 2012, Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi, e della Controparte_4
, chiedendo la condanna del primo al
[...]
pagamento della maggior somma, rispetto a quella erogatale, a lei spettante quale contributo in relazione ai danni riportati, per il sisma del 2012, alla sua attività di impresa, e la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni subiti per effetto del diniego del maggior contributo.
L'attrice esponeva che in data 30.06.2015 aveva presentato la domanda CR 32167-
2015 per ottenere il contributo finalizzato alla ricostruzione dell'edificio adibito ad uso produttivo, nonché la richiesta di rimborso delle spese sostenute per la temporanea delocalizzazione della medesima attività; il Commissario Delegato adottava quindi il decreto n. 2180 del 2 agosto 2017, con il quale veniva concesso un contributo pari a € 91.392,61 per la ricostruzione dell'edificio ed un importo pari a € 7.072,59 a titolo di rimborso costi sostenuti per la delocalizzazione, rispetto ad una pretesa monetaria pari ad € 579.674,48 per contributo ricostruzione immobile ed ad € 303.267,55 per costi delocalizzazione attività.
L'attrice si doleva quindi del mancato riconoscimento dell'intera superficie dell'immobile oggetto della richiesta di contributo, del mancato riconoscimento degli incrementi per le elevate caratteristiche tecnologiche connesse al processo produttivo e alle elevate prestazioni energetiche degli immobili, e del mancato riconoscimento di una parte delle spese per delocalizzazione.
Costituitisi il Presidente della Regione ed IT, con sentenza n.835/23 il
Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva di IT, rigettava nel merito le altre domande, e condannava la a rifondere alle parti convenute Parte_1
le spese di lite, liquidate in euro 14.598,00 per ciascuna.
Avverso tale sentenza proponeva appello la censurando la declaratoria di Parte_1
difetto di legittimazione passiva di IT, il rigetto delle domande relative al pagina 2 di 7 contributo per la ricostruzione dell'edifico e al risarcimento danni, e, in ogni caso, lamentando l'eccessività delle spese processuali liquidate dal Tribunale in favore delle controparti.
Costituitisi il Presidente della Regione e la , respinta l'istanza ex art. CP_4
283 cpc, la causa veniva trasmessa al Collegio in esito all'udienza del 24.6.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Con il secondo motivo di gravame la lamenta il rigetto della domanda Parte_1
per la sola parte relativa alla maggiore contribuzione domandata in sede amministrativa per la ricostruzione dell'edificio.
Il Tribunale ha osservato che la documentazione prodotta dalla in sede di Parte_1
richiesta di integrazione come in giudizio, in particolare fotografica, non forniva la prova della dedotta utilizzazione, quale deposito e nursery, dell'area di mq 89,42, all'epoca del sisma e nei 36 mesi precedenti, requisito richiesto dall'art. 2 c1
Ordinanza 57/12; più in particolare, erano state prodotte fotografie rappresentative dei soli materiali presuntivamente depositati (es. sacchi per l'alimentazione, cuccia tipo, guinzagli, pettorine, recinzioni componibili etc.), ma mancavano le necessarie prove dell'utilizzo dell'intera area oggetto di richiesta (come, per esempio, fotografie attestanti utilizzazione degli spazi da una prospettiva che potesse rendere verificabile l'effettiva occupazione della superficie con i materiali relativi all'attività di allevamento).
La deduce, in appello, che non si comprenderebbe perché, accertata dal Parte_1
Comune di San Possidonio l'inagibilità dell'intero edificio, la superficie ammessa al contributo non avesse incluso il primo piano, da sempre utilizzato come magazzino delle attrezzature e del cibo per gli animali;
insiste pertanto per l'amissione della prova testimoniale e per la CTU, attraverso le quali si sarebbe potuto provare l'effettivo utilizzo di tutta la superficie per l'attività di impresa.
Il motivo va respinto.
pagina 3 di 7 L'appellante non ha messo in discussione che, per il riconoscimento della contribuzione, sarebbe occorsa la prova non solo dei danni riportati dall'edificio, ma anche dell'adibizione, in tutto o in parte, della sua superficie all'uso produttivo in epoca anteriore al sisma;
è pertanto insufficiente al riconoscimento del contributo, il fatto che tutto l'edificio abbia riportato danni e sia stato dichiarato inagibile.
Neppure ella sostiene che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, fosse in atti la prova dell'utilizzo produttivo dell'area in questione;
piuttosto vorrebbe affidare la prova della circostanza ad una CTU (non ammessa in primo grado) che a suo avviso avrebbe potuto dimostrare l'effettivo utilizzo di tutta la superficie dell'immobile per l'allevamento.
Osserva la Corte che non può certo darsi ingresso a tale CTU, non solo perché del tutto esplorativa, ma, ancor prima, perché non si comprende, e l'appellante non lo spiega, come potrebbe il perito accertare lo specifico uso di certe aree dell'edificio prima del maggio 2012.
Dei capitoli di prova orale formulati in primo grado, per la cui ammissione l'appellante ha insistito, il n. 1 ( frequentando abitualmente l'allevamento della ditta che l'edificio che Parte_1
mi viene mostrato nella fotografia (doc R ) veniva utilizzato nella sua interezza per la conduzione dell'attività d'impresa>>) è inammissibile per la sua assoluta genericità: non si indicano le varie zone e piani dell'edificio, non si indica la loro specifica destinazione, e soprattutto manca qualsiasi riferimento di ordine temporale, necessario anch'esso per l'ammissione al contributo.
Gli altri capitoli, invece, riguardano gli altri due ambiti del mancato riconoscimento di contribuzione, non più oggetto del giudizio.
Quanto al rigetto della domanda risarcitoria, manca invero uno specifico motivo di appello;
d'altronde, non sussistendo il diritto al maggior contributo richiesto, non è
pagina 4 di 7 configurabile neppure astrattamente l'ingiustizia di pregiudizi in tesi discendenti dalla mancata percezione della somma.
3)Con il primo motivo di gravame la censura l'affermata carenza di Parte_1
legittimazione passiva di . CP_4
Il Tribunale la ha dichiarata sulla base di quanto osservato in motivazione (p. 8) a proposito del fatto che la IT, quale soggetto incaricato dell'istruttoria delle domande di contributo, nell'effettuale le sue valutazioni non ha esercitato alcun potere decisionale, ed i suoi atti, di valenza meramente endoprocedurale erano quindi inidonei ad incide al sfera giuridica dei partecipanti alla procedura.
Osserva la Corte che effettivamente la non aveva chiesto la condanna Parte_1
della alla erogazione dei maggiori contributi richiesti, ma solo al CP_4
risarcimento dei danni perché, come si legge nell'atto di appello, la società avrebbe
<< contribuito con la sua istruttoria negativa al respingimento della domanda volta all'erogazione del contributo pro ricostruzione e conseguentemente concorso alla realizzazione dei danni generati dalla mancata ripresa dell'attività produttiva>>.
Deve allora considerarsi che, rispetto alla (sola) domanda risarcitoria ex art. 2043 cc sussiste astrattamente la legittimazione passiva dell' . CP_4
Non di meno, come si è detto, la domanda ex art. 2043 cc va rigettata, anche nei confronti della IT, per mancanza di un danno ingiusto, oltre che per mancanza della stessa specificazione della natura del pregiudizio, e per mancanza di allegazione di qualsiasi concreto profilo di colpa nella condotta della IT, rimanendo dunque la soccombente nei confronti della spa. Parte_1
4)E' infondato il terzo motivo di gravame.
Il Tribunale ha specificato che, nonostante a mancata quantificazione nelle conclusioni, da parte dell'attrice, dell'importo domandato, i contributi non erogati, oggetto della pretesa, ammontavano complessivamente ad euro 784.076,83, talché
pagina 5 di 7 occorreva liquidare le spese, nei valori minimi, del DM 55/14 per le cause di valore superiore ad euro 520.000,00, e dunque in euro 14.598,00.
A fondamento dell'impugnazione, la deduce che il valore della domanda Parte_1
da lei proposta in primo grado fosse indeterminabile, talché il giudice avrebbe dovuto liquidare le spese processuali per ciascuno dei convenuti in euro 7.600,00 circa (scaglione tariffario euro 26.000-52.000), in luogo di euro 14.598,00.
Osserva la Corte che la liquidazione operata dal Tribunale merita conferma.
Anche qualora -pur trattandosi della differenza fra importi noti e determinati- si ritenesse che la domanda di erogazione dei contributi richiesti e non riconosciuti sia interminabile per mancata specificazione, nelle conclusioni, dell'importo specificamente richiesto, deve comunque considerarsi che per le cause di valore indeterminabile trovano applicazione i parametri previsti per le cause di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, come disposto dall'art. 5, commi 5 e 6 DM 55/14.
Nel caso di specie, vanno assunti i valori corrispondenti ad euro 52.000-260.000, considerato appunto l'ammontare di ben euro 784.076,83 della differenza fra i contributi richiesti ed erogati, e la inerenza della originaria pretesa a tre presupposti della domanda (superficie dell'immobile, spese di delocalizzazione, e caratteristiche tecnologiche), del tutto diversi fra loro ed implicanti -come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata- l'esame di complesse situazioni di fatto.
Il compenso medio previsto da detto scaglione è di euro 14.103,00, talché ad esso corrisponde sostanzialmente quello liquidato dal Tribunale, con un incremento dei valori medi di circa euro 500,00, rientrante a pieno nello scaglione, e del tutto giustificabile per le suesposte considerazioni.
5)Le spese di lite del grado, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota (tenuto conto del minor numero e minor complessità delle questioni oggetto dell'appello rispetto al primo grado), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da Parte_1
, titolare della ditta individuale Allevamento Aquamarine Wave, nei
[...]
confronti del , in qualità di Commissario Controparte_5
Delegato per la ricostruzione post sisma 2012, Responsabile pro tempore delle procedure di istruttoria e concessione dei contributi, della e
[...]
. Controparte_4
Condanna l'appellante a rifondere alle parti appellate spese di lite del grado che liquida, per ciascuna di loro, in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c1 quater DPR 115/02 e dall'art.1 c .17 L.228/12
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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