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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/05/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2055/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2055 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vianello contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f. ) Parte_2 C.F._4
(c.f. CP_3 C.F._5
(c.f. ) CP_4 C.F._6
(c.f. ) CP_5 C.F._7
(c.f. ) Parte_3 C.F._8
(c.f. ) Parte_4 C.F._9
1 (c.f. ) Controparte_6 C.F._10
(c.f. ) CP_7 C.F._11
(c.f. Controparte_8 C.F._12
(c.f. ) CP_9 C.F._13
(c.f. ) Parte_5 C.F._14
(c.f. ) Parte_6 C.F._15
(c.f. ) Parte_7 C.F._16
(c.f. ) Parte_8 C.F._17
(c.f. ) Parte_9 C.F._18
(c.f. ) Parte_10 C.F._19
(c.f. ) Parte_11 C.F._20
(c.f. ) Parte_12 C.F._21
(c.f. ) Parte_13 C.F._22
(c.f. ) Parte_14 C.F._23
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Franco Portesan
e contro
(c.f. Controparte_10 C.F._24
(c.f. ) Parte_15 C.F._25
(c.f. ) Parte_16 C.F._26
appellate contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 874/2023 del Tribunale di Rovigo emessa in data 10.10.2023 e depositata in data 11.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“A) Nel merito:
- rigettarsi le domande proposte dagli attori nei confronti del dott. in Parte_1
quanto inammissibili e infondate;
B) In via istruttoria:
b-1) ammettersi le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, di cui alla memoria ex
2 art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., e, in particolare, la prova testimoniale diretta sulle seguenti circostanze che si trascrivono per comodità espositiva:
1) “Vero che il 29 novembre 2018 il sig. , a seguito di una grave Parte_17
insufficienza cardio-circolatoria, contattava immediatamente il nipote dott. Pt_1
, il quale si premurava di accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale di
[...]
Adria, presso il quale il successivo 3 dicembre veniva disposto il ricovero”;
2) “Vero che dal dicembre 2018 il dott. è diventato il punto di Parte_1 riferimento e di contatto tra i medici dell'ospedale e lo zio ”; Parte_17
3) “Vero che la degenza del sig. è durata sino al 23 dicembre 2018 ed è in Parte_17
quel periodo che, appena poco prima delle dimissioni, sono emerse forti tensioni con alcuni nipoti (che risultano essere tra i firmatari dell'atto di citazione: e Parte_9
), i quali avevano manifestato l'intenzione di ricoverare lo zio in una sorta di CP_11
ospizio - clinica privata”;
4) “Vero che a fine dicembre 2018, a seguito delle tensioni di cui al precedente capitolo 3, il sig. manifestando pubblicamente la propria contrarietà alla Parte_17
sistemazione in un ospizio, ha chiesto al dott. di essere ospitato presso la Parte_1 sua abitazione”;
5) “Vero che, a partire da fine dicembre 2018, il dott. ha messo a Parte_1
disposizione dello zio una stanza molto ampia presso la propria abitazione di Adria, stanza che è stata allestita con tutti i presidi medici forniti dall'ospedale (letto elettrico, carrozzella e tutto ciò che serviva per la riabilitazione)”;
6) “Vero che gli infermieri dell'assistenza domiciliare della ASL di Adria si recavano quasi quotidianamente dal sig. , che circa due volte la settimana veniva visitato Parte_17 anche dal medico condotto”;
7) “Vero che a ogni altra necessità del sig. , di qualunque tipo (personale o Parte_17 relativa all'attività imprenditoriale), provvedevano di giorno e di notte, oltre al dott.
, anche la moglie e i figli del dott. ”; 8) “Vero che, a partire dal Parte_1 Pt_1
dicembre 2018, chiunque tra i parenti, gli amici e i conoscenti desiderasse far visita al sig.
, poteva recarsi liberamente presso l'abitazione del dott. Parte_17 Pt_1
”;
[...]
9) “Vero che verso la fine di gennaio 2019, considerati il precario stato di salute e l'ormai
3 prossimo compimento dei 90 anni, il sig. , non potendo più svolgere Parte_17
l'attività di imprenditore agricolo e desiderando che l'attività agricola proseguisse, ha ceduto in affitto al nipote la gestione del terreno”; Persona_1
10) “Vero che tra i mesi di marzo e aprile 2019 le condizioni di salute del sig.
[...]
sono progressivamente peggiorate al punto da rendere necessario il ricovero Pt_17 presso l'ospedale di Adria”;
11) “Vero che l'8 maggio 2019 il sig. è stato poi trasferito presso il Parte_17 reparto “di comunità” del medesimo ospedale”.
Si indicano quali a testi prova diretta sulle circostanze capitolate, nonché sin d'ora a prova contraria sulle circostanze eventualmente capitolate ex adverso, i sig.ri , Testimone_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , . Persona_1 Testimone_7 Testimone_8
b-2) disporsi la convocazione del CTU perito grafologo a chiarimenti in merito alle circostanze rappresentate dal CTP dott.ssa e, in particolare, in ordine alle Per_2
condizioni fisiche del testatore sig. , specificamente chiedendo al CTU se le Parte_17
riscontrate «manifestazioni tremorigene che caratterizzano in modo molto tipico e vistoso la scrittura testamentaria» siano compatibili con lo stato di salute del testatore, caratterizzato, tra l'altro, da cardiopatia ischemica cronica post IMA ad evoluzione aneurismatica con insufficienza mitralica severa, fibrillazione atriale cronica, insufficienza renale cronica, vasculopatia periferica, o, in via alternativa, disporsi l'estensione della
CTU anche agli aspetti medico legali al fine di valutare la compatibilità tra la grafia del testatore e le rappresentate e notorie condizioni fisiche del sig. . Parte_17
Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, inclusi CPA, IVA e rimborso spese generali.
Ci si oppone sin d'ora, in ogni caso, a nuove domande, eccezioni e richieste istruttorie delle controparti, e si dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto alle stesse”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni già esposte da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo n. 874/2023 Rep. n. 1447/2023 dell'11
4 ottobre 2023 ed in pari data pubblicata nell'ambito del procedimento R.G. n. 2776/2019.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del grado, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , , , Controparte_1 CP_2 Pt_18 Pt_8
, Elena, , Pt_2 CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4 CP_6 CP_7 Parte_19 CP_9
, e nonché e , dopo aver Pt_7 Parte_8 Pt_9 Parte_5 Parte_6
premesso di essere parenti di vario grado in linea collaterale di , che era Parte_17
deceduto vedovo e senza lasciare figli in data 24.6.2019 e che con atto pubblico del
19.7.2019 era stato pubblicato il testamento olografo del de cuius datato 31.1.2019, con il quale egli risultava aver istituito proprio erede universale il nipote , Parte_1
agivano in giudizio contro quest'ultimo chiedendo l'accertamento della nullità, per difetto di autografia, del testamento, l'accertamento della loro qualità di eredi legittimi e la condanna del convenuto alla restituzione dei beni facenti parte dell'asse ereditario da lui detenuti nonché al risarcimento dei danni subiti.
L'atto di citazione veniva notificato anche a , , , e Parte_20 Pt_21 Pt_22 Pt_23
, nonché a ed ed a e quali Pt_24 Testimone_1 CP_12 Testimone_2 Pt_25
coeredi legittimi di , in ragione di rapporti di parentela in linea collaterale Parte_17
con il medesimo.
Si costituiva , il quale contestava la fondatezza delle domande attoree, di Parte_1
cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del processo interveniva il decesso degli attori e Parte_8 ER
, e si costituivano i loro eredi (rispettivamente , e e
[...] Parte_10 Pt_11 Pt_12
). Parte_13
5 Si costituiva successivamente in giudizio , moglie ed erede di Parte_14 ER
, nonché e , rispettivamente
[...] Controparte_10 Parte_15 Parte_16
mogli di: (i) , figlio di uno dei fratelli del de cuius, premortogli;
(ii) Controparte_13
, fratello premorto del de cuius; (iii) , figlio di una delle Persona_4 Persona_5
sorelle del de cuius, e parimenti premortagli.
Dopo aver assunto la prova orale ed esperito ctu grafologica, il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la nullità del testamento olografo per difetto di autografia;
dichiarava aperta la successione legittima in morte di e Parte_17 condannava il convenuto a restituire agli attori i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario;
dichiarava inammissibile l'intervento in causa di Controparte_10 Pt_15
e e condannava il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite,
[...] Parte_16
ponendo a suo carico anche le spese relative alla ctu grafologica.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ammesso le prove orali dedotte dagli attori al fine di dimostrare l'autenticità di altro testamento recante la stessa data di quello impugnato e che secondo la loro prospettazione era stato revocato dal de cuius, sebbene si trattasse di documento che il convenuto aveva tempestivamente disconosciuto e del quale gli attori non avevano chiesto la verificazione.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per aver ammesso la ctu grafologica pur in assenza di significativi elementi di prova della falsificazione del testamento impugnato e per aver autorizzato l'utilizzo come scrittura comparativa del coevo testamento che gli attori avevano prodotto in copia unitamente al deposito della memoria istruttoria, malgrado gli stessi non ne avessero chiesto la verificazione, a fronte del tempestivo disconoscimento avversario, con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto.
2.3 Con il terzo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto provata l'apocrifia del
6 testamento impugnato, a prescindere dal suo raffronto con il documento disconosciuto, in quanto tale affermazione contrasta con le risultanze della ctu grafologica, la quale è giunta alla conclusione circa la non autenticità del documento impugnato proprio muovendo dal suo raffronto con il testamento disconosciuto.
2.4 Con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha regolato le spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono.
3. Si sono costituiti gli appellati (ad esclusione di e Controparte_10 Parte_15
), chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Parte_16
4. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Conviene prendere le mosse dalla pronuncia n. 12307 del 15/06/2015 delle S.U. della
Suprema Corte, le quali, chiamate a comporre il contrasto in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contestare la genuinità del testamento olografo, hanno precisato che la parte che ne contesti l'autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa, ciò essenzialmente allo scopo di evitare di rendere troppo gravosa la posizione processuale di colui che si professa erede, riversando sullo stesso l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano richiesto l'ammissione di ctu atta a verificare se la scheda testamentaria fosse stata o meno redatta da ed Parte_17
avevano dimesso una consulenza di parte da cui emergeva che la firma e la data presenti in calce al testamento hanno caratteristiche eterogenee rispetto a quelle risultanti dal testo del documento.
Essi poi hanno allegato e chiesto di provare, mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'esame dei testi, che il de cuius aveva redatto un testamento olografo datato
31.1.2019 contenuto in una busta che lo stesso convenuto , su incarico Parte_1
7 dello zio, aveva personalmente depositato presso lo studio del notaio Persona_6
nel febbraio 2019 e che il giorno 29.4.2019, durante il periodo in cui si trovava ricoverato nell'Ospedale di Adria, si era fatto riconsegnare direttamente dal notaio, Parte_17
intendendo revocarlo in quanto era rimasto deluso dal comportamento tenuto dal nipote
, ed aveva strappato la busta ed il testamento in essa contenuto in due parti alla Pt_1
presenza di , la governante che da lungo tempo lo assisteva. Controparte_14
Tale testamento è stato depositato dagli attori in copia fotostatica sub. doc. 18 unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. , che il convenuto nella successiva memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 214 comma 2 c.p.c., “di non conoscere (sia per ciò che riguarda il contenuto che per quanto concerne la provenienza, la scrittura e la sottoscrizione)”.
Gli attori, nelle successive note scritte autorizzate depositate in sostituzione della successiva udienza del 2.3.2022, hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e chiesto l'utilizzo del citato documento come scrittura comparativa nella ctu grafologica, ribadendo la richiesta (già formulata nella memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.) di essere autorizzati al deposito dell'originale.
Il tribunale ha quindi dapprima autorizzato il deposito dell'originale del testamento prodotto dagli attori e successivamente ha assunto la prova orale ammessa e disposto ctu grafologica, indicando tra le scritture di comparazione da utilizzare a tal fine il citato documento.
Alla luce di tale ricostruzione, è priva di pregio l'affermazione che il testamento prodotto sub. doc. 18 dagli attori è inutilizzabile perché questi ultimi, a fronte della dichiarazione di non riconoscimento fatta dal coerede convenuto, non ne avrebbero formalmente richiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Infatti, per la proposizione in via incidentale dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione, e quindi di servirsi del documento disconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali (v. Cass. n. 4036 del 06/04/1995) e quindi anche nella deduzione d'una prova per testi tesa a dimostrare che quella scrittura era stata formata dal suo autore (v. Cass. n. 12892 del 24/07/2012) o nella condotta della parte che insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità
8 di quel documento (v. Cass. n. 13258 del 06/06/2006).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, allineandosi puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, ha ammesso la prova orale che gli attori avevano dedotto proprio al fine di dimostrare che il testamento in questione era stato redatto dal de cuius.
Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, gli esiti della prova orale hanno confermato la veridicità dell'assunto attoreo.
In particolare dalle stesse ammissioni fatte dal convenuto in sede di interrogatorio formale è risultato provato che nel febbraio 2019 , su incarico del de cuius, si recò Parte_1
presso lo studio del notaio di Adria dove consegnò un testamento Persona_6 olografo redatto dallo zio contenuto all'interno di una busta che è quella prodotta in giudizio dagli attori ed il giorno successivo al funerale dello zio ritornò nello studio del notaio chiedendo di pubblicare il testamento.
Egli infatti ignorava che, come è emerso dalle concordi dichiarazioni rese dal notaio e da il testamento in parola era stato riconsegnato dal notaio a Controparte_14 Pt_17
il 30.4.2019, pochi mesi prima del suo decesso, mentre questi si trovava ricoverato
[...] nell'Ospedale di Adria, perché non più conforme alle sue ultime volontà.
In quella circostanza era presente un altro nipote, , e la alla quale CP_11 CP_14
il de cuius consegnò il testamento dopo averlo ricevuto dal notaio, come riferito da quest'ultima.
La teste ha inoltre precisato che il testamento venne reinserito nella busta e CP_14
strappato in due parti dal de cuius (“Confermo integralmente tutte le circostanze descritte nei capitoli;
ricordo che si trattava di fine aprile 2019 perché io stessa avevo dei problemi famigliari in quel periodo;
ricordo sia l'arrivo di , sia il giorno dopo l'arrivo CP_11
del notaio con cui è rimasto a lungo a parlare in ospedale;
ricordo di averlo Per_6 Pt_17
sentito manifestare la volontà di cambiare testamento;
ricordo che egli ha chiesto al notaio di darmi direttamente il testamento letto, che era stato reinserito nella busta, e che una volta allontanatasi il notaio il sig. ha strappato in due integralmente la Per_6 Pt_17
CP_ busta chiedendo a di buttare via tutto…”).
Che il testamento prodotto in giudizio da parte attrice sia proprio quello redatto da Pt_17
e riconsegnatogli quel giorno è circostanza che può ritenersi adeguatamente provata
[...] sulla base della dichiarazione testimoniale resa dal notaio (“Non ho la certezza assoluta che
9 il testamento sia proprio quello che vedo esibito come doc. 18 ma credo di poter confermare che lo sia”).
Ad ogni modo, l'apocrifia del testamento impugnato deve ritenersi provata anche a prescindere dal suo raffronto con il testamento prodotto in giudizio dagli attori.
Il ctu grafologo è infatti giunto alla conclusione che mentre la firma e la data presenti sia in calce al testamento che sul retro dello stesso sono autografe, il testo non è riconducibile alla mano del de cuius.
Al riguardo ha evidenziato che “al primo approccio visivo, la scrittura testamentaria si presenta con un ductus difficoltoso, rallentato, con lettere distorte ed evidenti tremori. Il testo scritto presenta numerosi aspetti formali e strutturali reciprocamente riconducibili, così come risultano coerenti lungo l'intero percorso della scrittura le manifestazioni disgrafiche e il tipo di pressione esercitata. Tutto ciò depone per l'unicità di mano della scrittura testamentaria. Diversamente dal testo, la firma in calce e la data sono esenti dai tipici tremori che pervadono la grafia sovrastante”.
In particolare ha sottolineato che la scrittura testamentaria in verifica si impone alla vista dell'osservatore per il tremito che la pervade, risultando la capacità di rendere una scrittura fluida e armonica “impedita dai numerosi inceppamenti, interruzioni, riprese del tracciato, oscillazioni e distorsioni del tracciato”.
Tuttavia, se una prima indagine superficiale sembrerebbe suggerire che il gesto grafico sconnesso, stentato e pervaso da tremori provenga da un soggetto anziano, con probabili patologie in atto, un esame più approfondito rivela “una grave incoerenza ritmica e gestuale” consistente nel fatto che “il movimento disgrafico interessa la macrostruttura, ma non è presente nelle pieghe più nascoste, nelle quali emerge invece una capacità grafomotoria integra, perché in grado, ad esempio, di giustapporre e completare con minuta precisione i tratti necessari a ricongiungere le linee interrotte. Tale integrità si esprime altresì nell'esenzione, negli stessi passaggi esecutivi da tremori o incertezze”.
L'analisi comparativa della firma in calce e sul retro del testamento denota invece l'assenza delle caratteristiche sin qui evidenziate proprie della scrittura testamentaria, ovvero: “1)
Essa è priva delle manifestazioni tremorigene che caratterizzano in modo molto tipico e vistoso la scrittura testamentaria 2) Non presenta gli arresti e le riprese per lo più giustapposte del tracciato Al contrario, in essa si osservano: 3) Passaggi esecutivi
10 dinamici 4) Alternanza ritmica fra movimenti tesi ed allentati, benché connotati da fenomeni di rigidità e indurimento dei tratti Si tratta di caratteristiche, la cui assenza nei primi due casi e la cui presenza, nei secondi due, conferisce alla sottoscrizione in verifica un aspetto di naturalezza e di spontaneità esecutive”.
Anche la data in calce e sul retro del testamento è priva dell'evidente tremore della grafia testamentaria.
Il ctu puntualizza che “Le manifestazioni disgrafiche che essa presenta sono infatti del tutto diverse ed interessano: 1) L'instabilità dell'assetto grafico 2) Qualche tremore (di qualità totalmente diverse da quelle presenti nella scrittura testamentaria) 3) Rigidità ed indurimenti del tratto grafico 4) Asinergie”, fenomeni che risultano anch'essi imputabili ad una stesura spontanea e naturale.
Tale naturalezza e spontaneità esecutive risultano assenti nella scheda testamentaria, rispetto alla quale si percepisce “la sensazione di una lentezza e di un controllo esercitato attraverso i numerosi arresti e riprese del tracciato, in un risultato di complessivo ordine e regolarità”.
Nella relazione peritale si sottolinea altresì che vi sono numerose corrispondenze tra le firme presenti sul testamento in verifica (fronte e retro) e le firme presenti nelle scritture comparative esaminate (tra le quali vi è non solo il testamento olografo prodotto dagli attori sub doc. 18, ma anche la scrittura privata datata 20.02.1974, la convenzione privata per divisione patrimoniale datata 16.02.1982, l'atto di cessione datato 03.02.1988 ed il testamento olografo datato 22.11.1988), sia dal punto di vista della capacità grafomotoria e della sua espressività, sia sotto il profilo della gestualità e degli specifici automatismi esecutivi che identificano i tracciati.
Anche la data presente in calce e sul retro del testamento in verifica ed il complessivo assetto delle cifre che le compongono corrispondono alla gestualità autografa del de cuius, quale si riscontra nelle scritture di comparazione.
Infine, nel replicare ai rilievi critici del consulente di parte convenuta, la quale aveva contestato le conclusioni della ctu in quanto fondate unicamente sul raffronto della scheda testamentaria in verifica con quella prodotta dagli attori sub. doc. 18, il perito dell'ufficio ha replicato che in realtà l'apocrifia del testamento è comunque desumibile da quella grave incoerenza ritmica e gestuale interna alla scrittura testamentaria stessa, ed evidenziata dalle
11 immagini proposte, che, a prescindere dalle scritture comparative, è di per sé idonea a mettere seriamente in dubbio l'autografia della scrittura testamentaria.
Al riguardo nelle conclusioni si evidenzia che “Lo studio svolto sulla grafia testamentaria ha permesso di stabilire innanzitutto coerenza ed omogeneità redattive solamente per quanto riguarda il testo, mentre la firma e la data (presenti anche sul retro del testamento) sono caratterizzate da peculiarità grafomotorie e formali incompatibili con la scrittura sovrastante. Al primo approccio visivo, la scrittura testamentaria si impone all'attenzione per l'assenza di dinamismo, le stentatezze, i tremori particolarmente evidenti. L'esame più accurato rivela la presenza di inequivocabili indici grafici attestanti artificiosità redattiva”
e si aggiunge che l'analisi grafologica comparativa effettuata ha confermato l'impressione iniziale di artificio esecutivo.
In definitiva, il ctu è giunto a ritenere che la firma e la data presenti sia in calce che sul retro del testamento in verifica siano riconducibili ad una mano diversa da quella che ne ha redatto il testo, sulla base di valutazioni che prescindono dal raffronto con le scritture comparative esaminate e che non sono state specificamente censurate dall'appellante, e ciò
è di per sé elemento sufficiente per affermare che il testamento sia nullo, in quanto, come correttamente osservato dal tribunale, la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento, secondo il principio “utile per inutile non vitiatur” (cfr.
Cass. n. 12458 del 07/07/2004 e Cass. n. 20703 del 10/09/2013 ).
5. L'infondatezza dei tre motivi di gravame comporta il rigetto anche del quarto.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi fissati dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e maggiorati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014.
12
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €11.011,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2055 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Vianello contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
(c.f. ) Controparte_2 C.F._3
(c.f. ) Parte_2 C.F._4
(c.f. CP_3 C.F._5
(c.f. ) CP_4 C.F._6
(c.f. ) CP_5 C.F._7
(c.f. ) Parte_3 C.F._8
(c.f. ) Parte_4 C.F._9
1 (c.f. ) Controparte_6 C.F._10
(c.f. ) CP_7 C.F._11
(c.f. Controparte_8 C.F._12
(c.f. ) CP_9 C.F._13
(c.f. ) Parte_5 C.F._14
(c.f. ) Parte_6 C.F._15
(c.f. ) Parte_7 C.F._16
(c.f. ) Parte_8 C.F._17
(c.f. ) Parte_9 C.F._18
(c.f. ) Parte_10 C.F._19
(c.f. ) Parte_11 C.F._20
(c.f. ) Parte_12 C.F._21
(c.f. ) Parte_13 C.F._22
(c.f. ) Parte_14 C.F._23
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Franco Portesan
e contro
(c.f. Controparte_10 C.F._24
(c.f. ) Parte_15 C.F._25
(c.f. ) Parte_16 C.F._26
appellate contumaci
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 874/2023 del Tribunale di Rovigo emessa in data 10.10.2023 e depositata in data 11.10.2023.
Conclusioni di parte appellante:
“A) Nel merito:
- rigettarsi le domande proposte dagli attori nei confronti del dott. in Parte_1
quanto inammissibili e infondate;
B) In via istruttoria:
b-1) ammettersi le istanze istruttorie, a prova diretta e contraria, di cui alla memoria ex
2 art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c., e, in particolare, la prova testimoniale diretta sulle seguenti circostanze che si trascrivono per comodità espositiva:
1) “Vero che il 29 novembre 2018 il sig. , a seguito di una grave Parte_17
insufficienza cardio-circolatoria, contattava immediatamente il nipote dott. Pt_1
, il quale si premurava di accompagnarlo al pronto soccorso dell'ospedale di
[...]
Adria, presso il quale il successivo 3 dicembre veniva disposto il ricovero”;
2) “Vero che dal dicembre 2018 il dott. è diventato il punto di Parte_1 riferimento e di contatto tra i medici dell'ospedale e lo zio ”; Parte_17
3) “Vero che la degenza del sig. è durata sino al 23 dicembre 2018 ed è in Parte_17
quel periodo che, appena poco prima delle dimissioni, sono emerse forti tensioni con alcuni nipoti (che risultano essere tra i firmatari dell'atto di citazione: e Parte_9
), i quali avevano manifestato l'intenzione di ricoverare lo zio in una sorta di CP_11
ospizio - clinica privata”;
4) “Vero che a fine dicembre 2018, a seguito delle tensioni di cui al precedente capitolo 3, il sig. manifestando pubblicamente la propria contrarietà alla Parte_17
sistemazione in un ospizio, ha chiesto al dott. di essere ospitato presso la Parte_1 sua abitazione”;
5) “Vero che, a partire da fine dicembre 2018, il dott. ha messo a Parte_1
disposizione dello zio una stanza molto ampia presso la propria abitazione di Adria, stanza che è stata allestita con tutti i presidi medici forniti dall'ospedale (letto elettrico, carrozzella e tutto ciò che serviva per la riabilitazione)”;
6) “Vero che gli infermieri dell'assistenza domiciliare della ASL di Adria si recavano quasi quotidianamente dal sig. , che circa due volte la settimana veniva visitato Parte_17 anche dal medico condotto”;
7) “Vero che a ogni altra necessità del sig. , di qualunque tipo (personale o Parte_17 relativa all'attività imprenditoriale), provvedevano di giorno e di notte, oltre al dott.
, anche la moglie e i figli del dott. ”; 8) “Vero che, a partire dal Parte_1 Pt_1
dicembre 2018, chiunque tra i parenti, gli amici e i conoscenti desiderasse far visita al sig.
, poteva recarsi liberamente presso l'abitazione del dott. Parte_17 Pt_1
”;
[...]
9) “Vero che verso la fine di gennaio 2019, considerati il precario stato di salute e l'ormai
3 prossimo compimento dei 90 anni, il sig. , non potendo più svolgere Parte_17
l'attività di imprenditore agricolo e desiderando che l'attività agricola proseguisse, ha ceduto in affitto al nipote la gestione del terreno”; Persona_1
10) “Vero che tra i mesi di marzo e aprile 2019 le condizioni di salute del sig.
[...]
sono progressivamente peggiorate al punto da rendere necessario il ricovero Pt_17 presso l'ospedale di Adria”;
11) “Vero che l'8 maggio 2019 il sig. è stato poi trasferito presso il Parte_17 reparto “di comunità” del medesimo ospedale”.
Si indicano quali a testi prova diretta sulle circostanze capitolate, nonché sin d'ora a prova contraria sulle circostanze eventualmente capitolate ex adverso, i sig.ri , Testimone_1
, , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
, , . Persona_1 Testimone_7 Testimone_8
b-2) disporsi la convocazione del CTU perito grafologo a chiarimenti in merito alle circostanze rappresentate dal CTP dott.ssa e, in particolare, in ordine alle Per_2
condizioni fisiche del testatore sig. , specificamente chiedendo al CTU se le Parte_17
riscontrate «manifestazioni tremorigene che caratterizzano in modo molto tipico e vistoso la scrittura testamentaria» siano compatibili con lo stato di salute del testatore, caratterizzato, tra l'altro, da cardiopatia ischemica cronica post IMA ad evoluzione aneurismatica con insufficienza mitralica severa, fibrillazione atriale cronica, insufficienza renale cronica, vasculopatia periferica, o, in via alternativa, disporsi l'estensione della
CTU anche agli aspetti medico legali al fine di valutare la compatibilità tra la grafia del testatore e le rappresentate e notorie condizioni fisiche del sig. . Parte_17
Vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, inclusi CPA, IVA e rimborso spese generali.
Ci si oppone sin d'ora, in ogni caso, a nuove domande, eccezioni e richieste istruttorie delle controparti, e si dichiara di non accettare il contraddittorio rispetto alle stesse”.
Conclusioni di parte appellata:
“nel merito ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa e/o respinta rigettarsi il gravame proposto in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto per le motivazioni già esposte da intendersi qui per integralmente ritrascritte, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Rovigo n. 874/2023 Rep. n. 1447/2023 dell'11
4 ottobre 2023 ed in pari data pubblicata nell'ambito del procedimento R.G. n. 2776/2019.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del grado, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge, con la maggiorazione del 30% così come previsto dall'art. 4 comma 1 bis del D.M.
n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per l'utilizzo di collegamenti ipertestuali e comunque di tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione o la fruizione dell'atto e dei relativi documenti allegati nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , , , Controparte_1 CP_2 Pt_18 Pt_8
, Elena, , Pt_2 CP_3 CP_4 Pt_3 Pt_4 CP_6 CP_7 Parte_19 CP_9
, e nonché e , dopo aver Pt_7 Parte_8 Pt_9 Parte_5 Parte_6
premesso di essere parenti di vario grado in linea collaterale di , che era Parte_17
deceduto vedovo e senza lasciare figli in data 24.6.2019 e che con atto pubblico del
19.7.2019 era stato pubblicato il testamento olografo del de cuius datato 31.1.2019, con il quale egli risultava aver istituito proprio erede universale il nipote , Parte_1
agivano in giudizio contro quest'ultimo chiedendo l'accertamento della nullità, per difetto di autografia, del testamento, l'accertamento della loro qualità di eredi legittimi e la condanna del convenuto alla restituzione dei beni facenti parte dell'asse ereditario da lui detenuti nonché al risarcimento dei danni subiti.
L'atto di citazione veniva notificato anche a , , , e Parte_20 Pt_21 Pt_22 Pt_23
, nonché a ed ed a e quali Pt_24 Testimone_1 CP_12 Testimone_2 Pt_25
coeredi legittimi di , in ragione di rapporti di parentela in linea collaterale Parte_17
con il medesimo.
Si costituiva , il quale contestava la fondatezza delle domande attoree, di Parte_1
cui chiedeva il rigetto.
Nel corso del processo interveniva il decesso degli attori e Parte_8 ER
, e si costituivano i loro eredi (rispettivamente , e e
[...] Parte_10 Pt_11 Pt_12
). Parte_13
5 Si costituiva successivamente in giudizio , moglie ed erede di Parte_14 ER
, nonché e , rispettivamente
[...] Controparte_10 Parte_15 Parte_16
mogli di: (i) , figlio di uno dei fratelli del de cuius, premortogli;
(ii) Controparte_13
, fratello premorto del de cuius; (iii) , figlio di una delle Persona_4 Persona_5
sorelle del de cuius, e parimenti premortagli.
Dopo aver assunto la prova orale ed esperito ctu grafologica, il Tribunale di Rovigo, con la sentenza in epigrafe indicata, dichiarava la nullità del testamento olografo per difetto di autografia;
dichiarava aperta la successione legittima in morte di e Parte_17 condannava il convenuto a restituire agli attori i beni immobili facenti parte dell'asse ereditario;
dichiarava inammissibile l'intervento in causa di Controparte_10 Pt_15
e e condannava il convenuto a rifondere agli attori le spese di lite,
[...] Parte_16
ponendo a suo carico anche le spese relative alla ctu grafologica.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, Parte_1
affidato a quattro motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ammesso le prove orali dedotte dagli attori al fine di dimostrare l'autenticità di altro testamento recante la stessa data di quello impugnato e che secondo la loro prospettazione era stato revocato dal de cuius, sebbene si trattasse di documento che il convenuto aveva tempestivamente disconosciuto e del quale gli attori non avevano chiesto la verificazione.
2.2 Con il secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il giudice di prime cure per aver ammesso la ctu grafologica pur in assenza di significativi elementi di prova della falsificazione del testamento impugnato e per aver autorizzato l'utilizzo come scrittura comparativa del coevo testamento che gli attori avevano prodotto in copia unitamente al deposito della memoria istruttoria, malgrado gli stessi non ne avessero chiesto la verificazione, a fronte del tempestivo disconoscimento avversario, con la conseguenza che il giudice non avrebbe dovuto tenerne conto.
2.3 Con il terzo motivo contesta la decisione laddove ha ritenuto provata l'apocrifia del
6 testamento impugnato, a prescindere dal suo raffronto con il documento disconosciuto, in quanto tale affermazione contrasta con le risultanze della ctu grafologica, la quale è giunta alla conclusione circa la non autenticità del documento impugnato proprio muovendo dal suo raffronto con il testamento disconosciuto.
2.4 Con il quarto motivo chiede la riforma del capo della sentenza che ha regolato le spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono.
3. Si sono costituiti gli appellati (ad esclusione di e Controparte_10 Parte_15
), chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Parte_16
4. I primi tre motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Conviene prendere le mosse dalla pronuncia n. 12307 del 15/06/2015 delle S.U. della
Suprema Corte, le quali, chiamate a comporre il contrasto in ordine allo strumento processuale utilizzabile per contestare la genuinità del testamento olografo, hanno precisato che la parte che ne contesti l'autenticità deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, grava sulla parte stessa, ciò essenzialmente allo scopo di evitare di rendere troppo gravosa la posizione processuale di colui che si professa erede, riversando sullo stesso l'intero onere probatorio del processo in relazione ad un atto che è innegabilmente caratterizzato da una sua intrinseca forza dimostrativa.
Nell'atto introduttivo del giudizio gli attori avevano richiesto l'ammissione di ctu atta a verificare se la scheda testamentaria fosse stata o meno redatta da ed Parte_17
avevano dimesso una consulenza di parte da cui emergeva che la firma e la data presenti in calce al testamento hanno caratteristiche eterogenee rispetto a quelle risultanti dal testo del documento.
Essi poi hanno allegato e chiesto di provare, mediante l'interrogatorio formale del convenuto e l'esame dei testi, che il de cuius aveva redatto un testamento olografo datato
31.1.2019 contenuto in una busta che lo stesso convenuto , su incarico Parte_1
7 dello zio, aveva personalmente depositato presso lo studio del notaio Persona_6
nel febbraio 2019 e che il giorno 29.4.2019, durante il periodo in cui si trovava ricoverato nell'Ospedale di Adria, si era fatto riconsegnare direttamente dal notaio, Parte_17
intendendo revocarlo in quanto era rimasto deluso dal comportamento tenuto dal nipote
, ed aveva strappato la busta ed il testamento in essa contenuto in due parti alla Pt_1
presenza di , la governante che da lungo tempo lo assisteva. Controparte_14
Tale testamento è stato depositato dagli attori in copia fotostatica sub. doc. 18 unitamente alla memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 2 c.p.c. , che il convenuto nella successiva memoria istruttoria ex art. 183 sesto comma n. 3 c.p.c. ha dichiarato, ai sensi dell'art. 214 comma 2 c.p.c., “di non conoscere (sia per ciò che riguarda il contenuto che per quanto concerne la provenienza, la scrittura e la sottoscrizione)”.
Gli attori, nelle successive note scritte autorizzate depositate in sostituzione della successiva udienza del 2.3.2022, hanno insistito per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate e chiesto l'utilizzo del citato documento come scrittura comparativa nella ctu grafologica, ribadendo la richiesta (già formulata nella memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.) di essere autorizzati al deposito dell'originale.
Il tribunale ha quindi dapprima autorizzato il deposito dell'originale del testamento prodotto dagli attori e successivamente ha assunto la prova orale ammessa e disposto ctu grafologica, indicando tra le scritture di comparazione da utilizzare a tal fine il citato documento.
Alla luce di tale ricostruzione, è priva di pregio l'affermazione che il testamento prodotto sub. doc. 18 dagli attori è inutilizzabile perché questi ultimi, a fronte della dichiarazione di non riconoscimento fatta dal coerede convenuto, non ne avrebbero formalmente richiesto la verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c.
Infatti, per la proposizione in via incidentale dell'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta, non sono richieste determinate forme, potendo il giudice ravvisare la volontà di chiedere la verificazione, e quindi di servirsi del documento disconosciuto, in un comportamento concludente, anche senza l'uso di formule sacramentali (v. Cass. n. 4036 del 06/04/1995) e quindi anche nella deduzione d'una prova per testi tesa a dimostrare che quella scrittura era stata formata dal suo autore (v. Cass. n. 12892 del 24/07/2012) o nella condotta della parte che insista per l'accoglimento della pretesa presupponente l'autenticità
8 di quel documento (v. Cass. n. 13258 del 06/06/2006).
Nel caso in esame, il giudice di prime cure, allineandosi puntualmente ai principi di diritto sopra enunciati, ha ammesso la prova orale che gli attori avevano dedotto proprio al fine di dimostrare che il testamento in questione era stato redatto dal de cuius.
Inoltre, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, gli esiti della prova orale hanno confermato la veridicità dell'assunto attoreo.
In particolare dalle stesse ammissioni fatte dal convenuto in sede di interrogatorio formale è risultato provato che nel febbraio 2019 , su incarico del de cuius, si recò Parte_1
presso lo studio del notaio di Adria dove consegnò un testamento Persona_6 olografo redatto dallo zio contenuto all'interno di una busta che è quella prodotta in giudizio dagli attori ed il giorno successivo al funerale dello zio ritornò nello studio del notaio chiedendo di pubblicare il testamento.
Egli infatti ignorava che, come è emerso dalle concordi dichiarazioni rese dal notaio e da il testamento in parola era stato riconsegnato dal notaio a Controparte_14 Pt_17
il 30.4.2019, pochi mesi prima del suo decesso, mentre questi si trovava ricoverato
[...] nell'Ospedale di Adria, perché non più conforme alle sue ultime volontà.
In quella circostanza era presente un altro nipote, , e la alla quale CP_11 CP_14
il de cuius consegnò il testamento dopo averlo ricevuto dal notaio, come riferito da quest'ultima.
La teste ha inoltre precisato che il testamento venne reinserito nella busta e CP_14
strappato in due parti dal de cuius (“Confermo integralmente tutte le circostanze descritte nei capitoli;
ricordo che si trattava di fine aprile 2019 perché io stessa avevo dei problemi famigliari in quel periodo;
ricordo sia l'arrivo di , sia il giorno dopo l'arrivo CP_11
del notaio con cui è rimasto a lungo a parlare in ospedale;
ricordo di averlo Per_6 Pt_17
sentito manifestare la volontà di cambiare testamento;
ricordo che egli ha chiesto al notaio di darmi direttamente il testamento letto, che era stato reinserito nella busta, e che una volta allontanatasi il notaio il sig. ha strappato in due integralmente la Per_6 Pt_17
CP_ busta chiedendo a di buttare via tutto…”).
Che il testamento prodotto in giudizio da parte attrice sia proprio quello redatto da Pt_17
e riconsegnatogli quel giorno è circostanza che può ritenersi adeguatamente provata
[...] sulla base della dichiarazione testimoniale resa dal notaio (“Non ho la certezza assoluta che
9 il testamento sia proprio quello che vedo esibito come doc. 18 ma credo di poter confermare che lo sia”).
Ad ogni modo, l'apocrifia del testamento impugnato deve ritenersi provata anche a prescindere dal suo raffronto con il testamento prodotto in giudizio dagli attori.
Il ctu grafologo è infatti giunto alla conclusione che mentre la firma e la data presenti sia in calce al testamento che sul retro dello stesso sono autografe, il testo non è riconducibile alla mano del de cuius.
Al riguardo ha evidenziato che “al primo approccio visivo, la scrittura testamentaria si presenta con un ductus difficoltoso, rallentato, con lettere distorte ed evidenti tremori. Il testo scritto presenta numerosi aspetti formali e strutturali reciprocamente riconducibili, così come risultano coerenti lungo l'intero percorso della scrittura le manifestazioni disgrafiche e il tipo di pressione esercitata. Tutto ciò depone per l'unicità di mano della scrittura testamentaria. Diversamente dal testo, la firma in calce e la data sono esenti dai tipici tremori che pervadono la grafia sovrastante”.
In particolare ha sottolineato che la scrittura testamentaria in verifica si impone alla vista dell'osservatore per il tremito che la pervade, risultando la capacità di rendere una scrittura fluida e armonica “impedita dai numerosi inceppamenti, interruzioni, riprese del tracciato, oscillazioni e distorsioni del tracciato”.
Tuttavia, se una prima indagine superficiale sembrerebbe suggerire che il gesto grafico sconnesso, stentato e pervaso da tremori provenga da un soggetto anziano, con probabili patologie in atto, un esame più approfondito rivela “una grave incoerenza ritmica e gestuale” consistente nel fatto che “il movimento disgrafico interessa la macrostruttura, ma non è presente nelle pieghe più nascoste, nelle quali emerge invece una capacità grafomotoria integra, perché in grado, ad esempio, di giustapporre e completare con minuta precisione i tratti necessari a ricongiungere le linee interrotte. Tale integrità si esprime altresì nell'esenzione, negli stessi passaggi esecutivi da tremori o incertezze”.
L'analisi comparativa della firma in calce e sul retro del testamento denota invece l'assenza delle caratteristiche sin qui evidenziate proprie della scrittura testamentaria, ovvero: “1)
Essa è priva delle manifestazioni tremorigene che caratterizzano in modo molto tipico e vistoso la scrittura testamentaria 2) Non presenta gli arresti e le riprese per lo più giustapposte del tracciato Al contrario, in essa si osservano: 3) Passaggi esecutivi
10 dinamici 4) Alternanza ritmica fra movimenti tesi ed allentati, benché connotati da fenomeni di rigidità e indurimento dei tratti Si tratta di caratteristiche, la cui assenza nei primi due casi e la cui presenza, nei secondi due, conferisce alla sottoscrizione in verifica un aspetto di naturalezza e di spontaneità esecutive”.
Anche la data in calce e sul retro del testamento è priva dell'evidente tremore della grafia testamentaria.
Il ctu puntualizza che “Le manifestazioni disgrafiche che essa presenta sono infatti del tutto diverse ed interessano: 1) L'instabilità dell'assetto grafico 2) Qualche tremore (di qualità totalmente diverse da quelle presenti nella scrittura testamentaria) 3) Rigidità ed indurimenti del tratto grafico 4) Asinergie”, fenomeni che risultano anch'essi imputabili ad una stesura spontanea e naturale.
Tale naturalezza e spontaneità esecutive risultano assenti nella scheda testamentaria, rispetto alla quale si percepisce “la sensazione di una lentezza e di un controllo esercitato attraverso i numerosi arresti e riprese del tracciato, in un risultato di complessivo ordine e regolarità”.
Nella relazione peritale si sottolinea altresì che vi sono numerose corrispondenze tra le firme presenti sul testamento in verifica (fronte e retro) e le firme presenti nelle scritture comparative esaminate (tra le quali vi è non solo il testamento olografo prodotto dagli attori sub doc. 18, ma anche la scrittura privata datata 20.02.1974, la convenzione privata per divisione patrimoniale datata 16.02.1982, l'atto di cessione datato 03.02.1988 ed il testamento olografo datato 22.11.1988), sia dal punto di vista della capacità grafomotoria e della sua espressività, sia sotto il profilo della gestualità e degli specifici automatismi esecutivi che identificano i tracciati.
Anche la data presente in calce e sul retro del testamento in verifica ed il complessivo assetto delle cifre che le compongono corrispondono alla gestualità autografa del de cuius, quale si riscontra nelle scritture di comparazione.
Infine, nel replicare ai rilievi critici del consulente di parte convenuta, la quale aveva contestato le conclusioni della ctu in quanto fondate unicamente sul raffronto della scheda testamentaria in verifica con quella prodotta dagli attori sub. doc. 18, il perito dell'ufficio ha replicato che in realtà l'apocrifia del testamento è comunque desumibile da quella grave incoerenza ritmica e gestuale interna alla scrittura testamentaria stessa, ed evidenziata dalle
11 immagini proposte, che, a prescindere dalle scritture comparative, è di per sé idonea a mettere seriamente in dubbio l'autografia della scrittura testamentaria.
Al riguardo nelle conclusioni si evidenzia che “Lo studio svolto sulla grafia testamentaria ha permesso di stabilire innanzitutto coerenza ed omogeneità redattive solamente per quanto riguarda il testo, mentre la firma e la data (presenti anche sul retro del testamento) sono caratterizzate da peculiarità grafomotorie e formali incompatibili con la scrittura sovrastante. Al primo approccio visivo, la scrittura testamentaria si impone all'attenzione per l'assenza di dinamismo, le stentatezze, i tremori particolarmente evidenti. L'esame più accurato rivela la presenza di inequivocabili indici grafici attestanti artificiosità redattiva”
e si aggiunge che l'analisi grafologica comparativa effettuata ha confermato l'impressione iniziale di artificio esecutivo.
In definitiva, il ctu è giunto a ritenere che la firma e la data presenti sia in calce che sul retro del testamento in verifica siano riconducibili ad una mano diversa da quella che ne ha redatto il testo, sulla base di valutazioni che prescindono dal raffronto con le scritture comparative esaminate e che non sono state specificamente censurate dall'appellante, e ciò
è di per sé elemento sufficiente per affermare che il testamento sia nullo, in quanto, come correttamente osservato dal tribunale, la validità del testamento olografo esige, ai sensi dell'art. 602 cod. civ. l'autografia non solo della sottoscrizione ma anche della data e del testo del documento, ad escludere l'olografia essendo sufficiente ogni intervento di terzi, indipendentemente dal tipo e dall'entità (e quindi anche in presenza di una sola parola scritta da un terzo durante la confezione del testamento), non assumendo al riguardo rilevanza l'importanza che dal punto di vista sostanziale la parte eterografa riveste ai fini della nullità dell'intero testamento, secondo il principio “utile per inutile non vitiatur” (cfr.
Cass. n. 12458 del 07/07/2004 e Cass. n. 20703 del 10/09/2013 ).
5. L'infondatezza dei tre motivi di gravame comporta il rigetto anche del quarto.
6. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi fissati dal DM 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, e maggiorati nella misura del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014.
12
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in €11.011,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 21.05.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
13