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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 09/12/2024, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1926 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2023, trattenuta in decisione con ordinanza del 9-11.10.2024, emessa all'esito dell'udienza del 26.9.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del 6.9.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1657/2023, pubblicata in data 13.10.2023, vertente
TRA
(cod. fisc.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in virtù di procura da intendersi rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. Rosanna
Martellotta, nel cui studio, in Fagnano Castello, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(cod. fisc.: , rappresentato e difeso, in virtù CP_1 C.F._2
di procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, dall'avv. Anna Virga, nel cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) - in via principale e nel merito, previsa reiterazione della richiesta di rinnovazione della CTU, che accerti la capacità genitoriale del Sig. (così come CP_1
richiesto in sede di pc. Nel verbale del 16/05/2023) per i motivi tutti dedotti in narrativa accogliere il proposto ricorso in appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1657/23 resa inter partes dal Tribunale di Cosenza – Giudice Dott. Andrea Palma – ad esito del procedimento n. 4636/18 RG pubblicata il 13.10.2023 e mai notificata, accogliere le seguenti conclusioni: : 2) A “previa conferma del collocamento del piccolo , presso la casa materna, disporre l'affido esclusivo del minore alla Per_1
madre con continuazione degli incontri protetti, tramite gli assistenti sociali del
Comune di San Mango Arg.no, con il papà, quantomeno fino a quando il Sig. CP_1
non avrà concluso il percorso psicoterapico individuale, consigliato dal CTU. Il tutto con condanna delle spese e competenze del primo grado del giudizio e con statuizione, delle spese del secondo grado, a carico dello Stato, sussistendo patrocinio...”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “…- 1) dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta ovvero rigettarla nel merito in quanto infondata in fatto e in diritto;
2) confermare, per
l'effetto, la sentenza impugnata;
3) condannare l'appellante al pagamento, in favore dell'odierno appellato, delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”. del Procuratore Generale: rigetto dell'appello e conferma della sentenza impugnata.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato in data 13.11.2018 adiva il Tribunale di Parte_1
Cosenza chiedendo che fosse dichiarata la separazione personale dal coniuge CP_1
, con addebito a carico di quest'ultimo.
[...]
A fondamento della domanda - premesso di avere contratto nel 2016 matrimonio con il resistente, dal quale aveva già avuto, in data 31.10.2014, il figlio - parte Per_1
ricorrente deduceva che il comportamento del , in costanza del matrimonio, si era CP_1
2 rivelato contrario ai doveri coniugali, avendo il resistente, nel corso della vita coniugale, sottoposto essa istante a continue vessazioni con condotte minacciose e intimidatorie, denunciate alle autorità. Tanto – secondo la narrativa del ricorso – aveva indotto essa ricorrente, all'esito dell'ennesimo litigio con il coniuge, ad abbandonare la casa coniugale e a trasferirsi, insieme al minore, presso l'abitazione della propria madre.
Chiedeva, quindi, l'affido esclusivo del figlio . Per_1
Si costituiva in giudizio , il quale contestava gli avversi assunti, CP_1 deducendo che, sin dall'epoca della loro conoscenza, il rapporto con la ricorrente era sempre stato caratterizzato da continui scontri e riappacificazioni, causati, nella maggior parte dei casi, dalle intromissioni nel rapporto di coppia della madre della Pt_1
e che per tali motivi, egli non aveva mai potuto incontrare né la ricorrente, Persona_2
né il figlio minore . Aggiungeva che la madre della ricorrente si era sempre Per_1 opposta all'unione dei due e aveva costretto la figlia a presentare diverse denunce contro il coniuge, adombrando presunti maltrattamenti subiti nei suoi confronti ad opera del coniuge. Alla luce dei fatti narrati, delle risultanze delle relazioni dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i Minorenni di Catanzaro di svolgere attività di monitoraggio nei confronti del nucleo familiare (da cui emergeva il carattere predominante della ), nonché delle condizioni fisiche della invalida al Per_2 Pt_1
100% in quanto affetta, sin dalla nascita, dalla sindrome di Wolfram e, dunque, non in grado di muoversi autonomamente e di far fronte alle esigenze del minore, chiedeva che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione e che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio , con collocamento presso la madre. Per_1
Emessi, a cura del Presidente, i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 708 c.p.c. e pronunciata, con sentenza non definitiva, la separazione dei coniugi, la causa era istruita in via documentale e tramite prove orali (interrogatorio formale e prove testimoniali).
Nel corso del giudizio il Tribunale disponeva il monitoraggio degli incontri tra padre e figlio con l'ausilio degli assistenti sociali del Comune di Paola e San Marco Argentano
e un percorso di recupero della genitorialità per i coniugi.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1657/2023, pubblicata in data 13.10.2023, per quanto in questa sede interessa, rigettava la domanda di addebito della separazione al , formulata dalla ricorrente;
disponeva l'affido condiviso del CP_1
minore , con collocamento prevalente presso la madre e disciplinava il diritto di Per_1
3 visita del padre, previa cessazione del regime di incontri protetti sino ad allora vigente;
poneva a carico del l'obbligo di versare alla ex moglie la somma di euro 250,00 CP_1
a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
A fondamento della decisione il Tribunale rilevava:
- che la domanda di addebito non aveva trovato adeguato riscontro, atteso che i testi esaminati si erano limitati a riferire circostanze apprese dalla stessa parte istante, peraltro a sua volta dimostratasi scarsamente attendibile, avendo ritrattato, nel procedimento svoltosi innanzi al Tribunale per i Minorenni di
Catanzaro, le accuse di maltrattamenti in danno del figlio, in quanto dalla medesima ricondotte ad induzione da parte della di lei madre, la deposizione della quale era, quindi, evidentemente inficiata dall'avversione dalla donna manifestata in più occasioni nei confronti del;
inoltre, nessuna traccia di CP_1
violenza risultava essere obiettivata nel corso degli anni;
- che non vi era ragione di derogare all'affido condiviso, per insussistenza di prove di maltrattamenti perpetrati dal padre nei confronti del figlio o di significative carenze genitoriali del , non potendo ritenersi decisivo CP_1
l'inadempimento degli obblighi di mantenimento, in mancanza di una condotta denotante una carenza di attitudini genitoriali;
- che non erano emerse ragioni per limitare il diritto di visita del padre né controindicazioni al ripristino di un regime di frequentazione in autonomia, visto il , nel corso degli incontri “assistiti” si era sempre rapportato serenamente Per_1
al padre, manifestando anche il desiderio di trascorrere più tempo con il genitore, per come rappresentato dai Servizi Sociali e segnalato anche dal c.t.u., che aveva consigliano finanche il pernotto.
Avverso la pronuncia ha interposto appello denunciando: Parte_1
1. l'erronea valutazione delle prove orali e la mancata considerazione dei procedimenti penali, in quanto non sarebbero stati considerati, quali elementi di riscontro delle deposizioni de relato ex parte actoris, gli atti del procedimento penale e, in particolare, il decreto di rinvio a giudizio emesso dal Gup per il reato di cui all'art. 572 c.p. e la misura cautelare applicata al (dapprima arresti CP_1 domiciliari e poi divieto di avvicinamento), che, se valutati, “avrebbero fornito riscontro probatorio all'attendibilità dei testi”;
4 2. l'erroneità dell'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, in quanto il Tribunale non avrebbe valorizzato adeguatamente l'inadempimento del agli obblighi di mantenimento, nonché l'elevata conflittualità tra le parti CP_1
e i procedimenti penali a carico del;
CP_1
3. la mancata valutazione della personalità del come emersa nella relazione CP_1
della dott.ssa del 15.10.2018, nella relazione della dott.ssa e Per_3 Per_4 della dott.ssa dell'11.2.2019, nella relazione della dott.ssa Per_5 Per_6
del 25.3.2019, nella relazione della dott.ssa del 8.4.2019, con le quali Per_4
si era segnalato che il presentava una modalità comunicativa poco CP_1 empatica, tendente al giudizio e alla polemica, che non facilitava l'interazione, non rispettando neppure le regole del setting e assumendo un atteggiamento oppositivo e che l'uomo presentava un quadro sintomatico riferibile all'esperienza ansiogena e depressiva confermata da diagnosi del CSM di
“disturbo d'ansia”, per la quale patologia, tuttavia, non si sottoponeva a terapia farmacologica, rifiutando di assumere psicofarmaci, e che “confrontato su questi comportamenti disfunzionali il sig ha in seguito riconosciuto di non CP_1 avere agito per il benessere del piccolo ”; Per_1
4. la mancata valutazione della personalità del emergente anche dai CP_1
comportamenti processuali, per come risulterebbe dal verbale di udienza del
21.7.2020, in cui si legge che il venne allontanato dall'aula per avere CP_1 preso la parola senza essere autorizzato. Peraltro, l'avv. Bruno (precedente difensore dell'appellante) in quella sede fece presente di essere stata minacciata dal nel corridoio antistante l'aula di udienza: tanto, per un verso, CP_1 dimostrerebbe gli effetti del disturbo d'ansia da cui è affetto il e che lo CP_1
stesso si rifiuta di curare con la medicina tradizionale, preferendo avvalersi di preparati naturali e, per altro verso, dimostrerebbe la necessità che gli incontri restino “protetti”;
5. la mancata valutazione della personalità del emergente anche dalla c.t.u.: CP_1
lo stesso ausiliario, infatti, aveva evidenziato che la modalità di approccio al test da parte del e il numero esiguo delle risposte prodotte non consentiva di CP_1 esprimere un quadro di valutazione completa;
in ogni caso, all'esito degli accertamenti l'ausiliario aveva consigliato al di seguire un percorso CP_1
5 psicoterapico individuale per imparare a gestire la rabbia in situazioni stressogene;
6. i vizi e le lacune da cui sarebbe affetta la c.t.u., in quanto la relazione di consulenza sarebbe stata trasmessa solo ai difensori e non ai consulenti di parte e, inoltre, a pag. 3 rigo 15, presenterebbe una frase incompleta che denoterebbe una carenza espositiva. Ancora: l'ausiliario non avrebbe risposto compiutamente ai quesiti sia in relazione alla personalità del – il cui approccio poco CP_1
adesivo avrebbe consigliato la somministrazione di ulteriori test – sia il relazione al minore, al quale erano stati somministrati test mentre era seduto sulle ginocchia del padre e, quindi, non in ambiente neutro, con conseguente influenza psicologica del padre e compromissione delle capacità di autoregolamentazione e di rielaborazione delle informazioni;
peraltro, l'ausiliario avrebbe dovuto somministrare altri test per capire se il minore era stato vittima di violenze fisiche e psichiche. Inoltre, la c.t.u. sarebbe contraddittoria nella parte in cui, concludendo, il consulente consiglia al un percorso psicoterapico CP_1
individuale ma poi suggerisce il pernotto del minore con il padre senza subordinarlo all'effettiva sottoposizione a quel percorso terapeutico.
Concludeva nei termini sopra riprodotti.
Con comparsa depositata in data 17.5.2024 si è costituito , eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, argomentando in ordine all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, della quale ha domandato la reiezione;
ha concluso in conformità, come testualmente riportato in epigrafe.
Anche il p.m. ha instato per il rigetto del gravame.
Con ordinanza depositata in data 11.10.2024, emessa all'esito dell'udienza camerale del
26.9.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.
In tempi recenti la giurisprudenza di legittimità ha così affermato: «Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi
6 specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure» (Cass. Sez. II, ordinanza del 25/01/2023 n. 2320; v. anche Cass. S.U., sentenza del 13/12/2022 n. 36481).
In altri termini, «ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c.,
l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice» (Cass. Sez. II, ordinanza del 28/10/2020 n. 23781).
Nel caso in esame, l'appellante ha sufficientemente reso comprensibili le parti della sentenza impugnate, così consentendo al giudice dell'appello di cogliere natura, portata e senso della critica, sia pure nei limiti e con le puntualizzazioni che saranno appresso illustrati
E, infatti, prima di procedere alla valutazione del merito, alcune precisazioni preliminari si impongono, alla luce del tenore non proprio cristallino dell'appello, al fine di delimitare il perimetro di decisione della Corte.
Nell'illustrare il primo motivo di appello, la difesa della riporta una parte Pt_1
della sentenza inerente al rigetto della domanda di addebito della separazione alla controparte. È proprio questa la parte di pronuncia che contiene la dedotta erronea valutazione delle prove in ordine alle condotte attribuite – secondo l'ordito attoreo – al
. E, tuttavia, nel rassegnare le proprie conclusioni, l'appellante non chiede la CP_1
riforma della statuizione della sentenza gravata con cui è stata rigettata la domanda di addebito. Piuttosto, l'accoglimento dell'appello “per i motivi tutti dedotti in narrativa”
7 viene domandato al fine di sentire accogliere “le seguenti conclusioni: 2) A “previa conferma del collocamento del piccolo , presso la casa materna, disporre l'affido Per_1
esclusivo del minore alla madre con continuazione degli incontri protetti, tramite gli assistenti sociali del Comune di San Mango Arg.no, con il papà, quantomeno fino a quando il Sig. non avrà concluso il percorso psicoterapico individuale...”. CP_1
Dunque, tutti i motivi articolati nell'appello, ancorché afferenti a valutazioni espresse dal Tribunale nell'ambito dello scrutinio della domanda di addebito, devono ritenersi strumentali esclusivamente alla riforma della pronuncia di prime cure in punto di affidamento del minore e di modalità di esercizio di visita del genitore non collocatario.
Ne deriva che anche le ragioni addotte in ordine alla valutazione delle prove dei denunciati maltrattamenti vanno scrutinate nella prospettiva di indici potenzialmente ostativi all'affido condiviso e ad un regime non “protetto” degli incontri padre-figlio.
Tanto chiarito, alla luce della documentazione in atti e delle difese delle parti, l'appello deve ritenersi insuscettibile di accoglimento, in quanto meritano piena condivisione le valutazioni espresse dal Tribunale, coerentemente ancorate agli esiti istruttori e non superate dalle ragioni di doglianza articolate nell'atto di appello.
In primo luogo, correttamente il Tribunale ha ritenuto non provati fatti di maltrattamento perpetrati dal nei confronti della ex moglie. CP_1
La prova di simili condotte dovrebbe risiedere – secondo la prospettazione della difesa dell'appellante – nelle deposizioni dei testi (madre dell'appellante), Persona_2 [...]
e Tes_1 Testimone_2
Tutti detti testi hanno riferito circostanze a loro dire apprese direttamente dalla senza avere mai assistito personalmente ad alcun episodio di violenza. Pt_1
Trattasi, quindi, di testi de relato ex parte actoris, in ordine ai quali la Suprema Corte ha, più volte, chiarito che “La deposizione "de relato ex parte actoris", se riguardata di per sè sola, non ha alcun valore probatorio, nemmeno indiziario;
può tuttavia assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da circostanze oggettive e soggettive ad essa intrinseche o da risultanze probatorie acquisite al processo che concorrano a confortarne la credibilità” (Cass. 19.05.2006 n. 11844; conf. Cass.
14.02.2008 n. 3709; Cass. 19.07.2013 n. 17773).
Ebbene, secondo la prospettazione dell'appellante i riscontri estrinseci che suffragherebbero la credibilità del narrato sarebbero rappresentati dal decreto di rinvio a
8 giudizio del per il reato di cui all'art. 572 c.p. e dalla misura cautelare nei Pt_1
confronti dello stesso anteriormente applicata. Tuttavia, la misura cautelare è emessa in assenza di contraddittorio e, comunque, sulla scorta delle sole prove raccolte dall'accusa
(che dovranno superare il vaglio dibattimentale) e il decreto di rinvio a giudizio non contiene accertamenti di sorta sui fatti. Ma, soprattutto, tanto l'una quanto l'altro sono stati emessi esclusivamente sulla scorta di quelle stesse deposizioni che tali provvedimenti, nel presente giudizio, secondo la tesi difensiva, dovrebbero confermare.
È evidente, invece, che quei provvedimenti giudiziali, emessi senza il confronto con prove a discarico e con la cross examination, non possono confermare l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte (che, si badi, nel processo penale acquista la veste di teste ma nel processo civile è solo parte, al pari dell'altra) e dai testi de relato.
Non emergono ulteriori evidenze probatorie o altre circostanze che siano tali da suffragare le deposizioni dei testi, non risultando refertati mai alcuna lesione o segno fisico delle dedotte percosse.
A ciò va aggiunto amica di entrambe le parti, sentita a s.i.t. in data Persona_7
15.3.2018, ha dichiarato di avere appreso dalla di lesioni autoprodotte dalla Pt_1
stessa.
Peraltro, come correttamente annotato dal Tribunale, l'attendibilità della teste Per_2
madre della risulta seriamente compromessa dall'evidente ad accesa
[...] Pt_1
acrimonia manifestata nei confronti del , anche nel corso delle operazioni svolte CP_1
dal c.t.u. nominato in corso di causa, e in precedenza segnalata già nella relazione dei
Servizi Sociali dell'ASP – U.O. Castrovillari datata 19.9.2016 (nella quale si CP_2 legge: “la genitrice della GN , avendo una personalità molto dominante, Parte_1
ha persuaso la figlia a non contrarre matrimonio e nel contempo a sporgere denuncia nei confronti di quest'ultimo per presunti maltrattamenti, impedendogli di riconoscere, al momento della nascita, il bambino”), i cui contenuti sono sul punto suffragati dal contegno serbato dalla stessa dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Pt_1
Catanzaro, presso il quale l'appellante ha ritrattato le accuse di maltrattamenti in danno del figlio in precedenza rivolte al coniuge, affermando di “essere stata indotta a farle dalla madre, oppositiva alla sua unione con ” (cfr. decreto del Tribunale CP_1
per i Minorenni del 25.10.2016).
9 D'altronde, anche nella relazione del Consultorio familiare del Comune di Paola del
25.3.2019 si segnalava la personalità fragile della (ipovedente e affetta da Pt_1
sindrome ansioso-depressiva) e la sua sostanziale dipendenza e soggezione alla madre
(che si prende cura di lei e mostra un “istinto materno pervasivo non del tutto appropriato all'età della figlia”) e si stigmatizzavano anche gli accesi diverbi tra la e il . Per_2 CP_1
Nella relazione dei Servizi Sociali di Paola del 15.6.2021 si evidenziavano plurime affermazioni della che la stessa, nel corso del dialogo e confronto con gli Pt_1
operatori, poi smentiva o rettificava o alle quali non sapeva dare spiegazione. In alcuni casi era la a rettificare le affermazioni della figlia e sminuire anche il valore dei Per_2
comportamenti affettuosi di nei confronti del padre. Per_1
L'avversione della nei confronti del e l'ascendente della madre sulla Per_2 CP_1 figlia emergono anche dalla c.t.u. (“La sig.ra si esprime con molta rabbia nei Per_2
confronti del sig. per presunte vicissitudini che avrebbero offeso la sua persona. CP_1
Dichiara che è lei a prendersi cura del nipote , in quanto la figlia, Per_1 Parte_1
a causa delle patologie importanti di cui risulta affetta è impossibilitata, anzi
[...] deve prendersi cura anche di lei. Sull'uscio dello studio la sig.ra insieme al Per_2
nipote hanno incontrato il padre, ... la sig.ra si rivolta a Per_1 CP_1 Per_2
lui, ovviamente in presenza del minore, con molta aggressività, intimando al padre di non avvicinarsi. Questo tipo di comportamento ha determinato nel minore un ampio condizionamento negativo nei confronti del padre”).
Le suesposte considerazioni giustificano, quindi, la correttezza della valutazione di inattendibilità della deposizione della e di non credibilità di quanto la Per_2 Pt_1
possa avere narrato alle testi e . Tes_2 Tes_1
L'inattendibilità della si estende, di conseguenza, anche a quella parte della sua Per_2
deposizione in cui ella ha narrato di un unico episodio di presunto maltrattamento del padre nei confronti del figlio (il padre, nello spalmare una pomata sul sederino del bimbo, avrebbe infilato un dito nel suo ano), mai denunciato, del tutto avulso dal contesto e isolato, non narrato neanche negli scritti difensivi e privo di riscontro alcuno.
Venendo, quindi, all'esame degli altri motivi di gravame, essi possono essere valutati congiuntamente, inerendo tutti alla dedotta erroneità della valutazione della personalità del , per come effettuata dal Tribunale. CP_1
10 Ebbene, benché sia pacifico che il è affetto da disturbo d'ansia e, nel tempo, ha CP_1
dimostrato di non sapere sempre reagire adeguatamente a situazioni stressogene, tuttavia una lettura completa (e non parziale, come, invece, operata nell'appello) delle relazioni dei Servizi Sociali intervenute nel tempo e della c.t.u. restituisce un quadro di un uomo che, con tutte le sue indiscutibili difficoltà, si è impegnato per migliorare sé stesso e risolvere le proprie criticità e lacune per non perdere il rapporto con il figlio e, anzi, rafforzandolo.
Appare utile, al fine di rendere evidente quanto appena affermato, ripercorrere sinteticamente il contenuto delle più significative relazioni dei Servizi Sociali (con particolare riguardo, ovviamente, alle più recenti) e, poi, della c.t.u. in relazione alla persona dell'appellato e al suo rapporto con il figlio.
Nella relazione del Consultorio Familiare di Paola del 25.3.2019 – su incarico del
Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – si segnalava che il , affetto da disturbo CP_1
d'ansia, non si sottoponeva a trattamento farmacologico consigliato, tanto da rendere non rispondente all'interesse del minore l'applicazione del regime di visita come all'epoca vigente.
Nella relazione del Consultorio familiare di San Marco Argentano dell'8.4.2019 si illustravano gli sviluppi del monitoraggio sulla coppia genitoriale e sul rapporto padre- figlio. In particolare, si riferiva che il aveva adottato una modalità comunicativa CP_1
iniziale poco empatica (parlava molto, in fretta, e con tono di voce alto), tendente alla polemica e che non facilitava l'interazione. Nei primi contatti aveva alternato rabbia e risentimento a tristezza e pianto improvviso, dimostrando scarsa tolleranza alla frustrazione e un quadro sintomatico riferibile all'esperienza ansiogena e depressiva, confermata dalla diagnosi di “disturbo d'ansia”. In questa fase riconosceva solo in parte la propria difficoltà di autoregolarsi nella gestione degli eventi, sottovalutando la propria ansia e gli effetti di essa sui comportamenti;
attribuiva la responsabilità del conflitto a fattori esterni e soprattutto alla suocera. La sua attenzione era concentrata sul conflitto adulto più che sui bisogni del minore. Nelle settimane successive, tuttavia, era apparso più motivato ad un contatto autentico con gli operatori e finalizzato alla ridefinizione del suo ruolo genitoriale. Aveva iniziato un'esplorazione della propria storia personale, che aveva fatto emergere la relazione tra il suo funzionamento disregolato e le condotte dei suoi genitori – la madre emotivamente poco stabile e il padre passivo e svalutante – che
11 lo avevano portato alla dipendenza affettiva, condizionandone le buone potenzialità intellettive e cognitive. Messo a confronto con i suoi comportamenti disfunzionali, il aveva, quindi, riconosciuto di non avere agito per il benessere del piccolo CP_1 Per_1
ma per reagire ad attacchi tenuti dalla ex moglie e dalla ex suocera. Si segnalava, quindi, che negli ultimi incontri la capacità di esserci e di fidarsi era cresciuta: i toni erano più pacati, i tempi più rispettati, la modalità comunicativa più dialogica, con un avvio di riflessione sulla necessità di autoregolazione. Si evidenziava che il aveva aspetti CP_1
della genitorialità da potenziare (ad es, la capacità di problem solving e di ascolto) ma anche dei punti di forza. L'osservazione del rapporto padre-figlio aveva reso evidente un forte legame, con scambi anche fisici che denotavano il piacere di stare insieme. Si segnalava, tuttavia, che il rapporto continuava a risentire sia della difficoltà di ascolto del padre sia del clima non sereno con la famiglia della ex moglie e che il non CP_1
aveva aderito convintamente al percorso farmacologico perché non voleva dipendere dagli psicofarmaci: sapeva che doveva curarsi ma si ostinava a ricorrere a preparati naturali. Egli, tuttavia, manifestava una chiara e profonda motivazione ad accompagnare attivamente la crescita di . Per_1
Nella relazione sei Sevizi Sociali di Paola del 15.6.2021, chiamati a monitorare gli incontri padre-figlio in uno spazio neutro (ossia presso i locali del Servizio), si dava conto della relazione del tutto serena tra padre e figlio: il minore aveva scambi affettuosi con il padre, carezze, abbracci, frasi sentite (“ti voglio bene”, “Ma quando posso venire a San Marco?”, “E ci sono i nonni?)”, dimostrando di voler riedificare parte della sua biografia e di trovare nel padre un compagno di giochi. Anche il si dimostrava CP_1
affettuoso nei confronti del figlio, accogliendolo con spontaneità e naturalezza, favorendo occasioni per parlare di sé stesso e per farsi raccontare dal figlio la sua quotidianità. Si segnalavano commenti e comportamenti educativi del padre, la sua attenzione a fornire spiegazioni alle varie curiosità del minore, al quale aveva anche portato in dono capi di abbigliamento e giochi educativi. Ferma è stata la convinzione manifestata dal di volere seguire il figlio nella sua crescita (“Io non rinuncio al CP_1 mio ruolo di padre”). Anche quando i contatti della diade padre-figlio si sono potuti svolgere solo da remoto (a causa della pandemia) le relazioni sono state connotate da affettività. Visto l'andamento positivo degli incontri, si consigliava, quindi, di proseguirli presso la casa paterna.
12 Nelle relazioni dei Servizi Sociali di Paola del 6.10.2021 e del 8.11.2021 veniva ancora sottolineato il rapporto affettuoso tra il padre e il figlio e anche che era Per_1
desideroso di trascorrere del tempo con il padre e di salutare i nonni paterni a conclusione dell'incontro e che cercava il contatto fisico con il padre, i suoi abbracci rassicuranti.
Per come si evince dalle successive relazioni (relazione dei Servizi Sociali di San Marco
Argentano del 18.2.2022, dell'8.3.2022, del 5.7.2022 e del 26.7.2022), da questo momento in poi il rapporto tra il e è cresciuto progressivamente, CP_1 Per_1
assumendo aspetti relazionali più sani. si è dimostrato entusiasta di tornare a casa Per_1
dei nonni e di rivedere il padre e ha iniziato a identificare il padre come adulto di riferimento. Anche le criticità evidenziate nei primi incontri presso la casa paterna, attinenti alle modalità con cui il si rapportava ai propri genitori (usando toni non CP_1
consoni ad un sereno rapporto di filiazione, a volte imitati anche da ) sono state Per_1
smussate nei successivi incontri, in cui il ha usato toni più pacati e adeguati, CP_1
creando un clima più disteso e sereno. Tutto ciò ha portato gli operatori a ritenere che il tempo che stava trascorrendo con il padre fosse troppo poco. Per_1
Sulla medesima scia si pongono le conclusioni cui è pervenuta la c.t.u., dott.ssa Per_8
, la quale, all'esito dell'osservazione dei genitori, della nonna materna e del
[...] minore, ha concluso che “In un'ottica di riduzione del danno e nell'interesse superiore del minore, , si ritiene opportuno dare la possibilità al minore stesso di Persona_9
costruire un rapporto significativo con la figura paterna, incrementando gli incontri settimanali e con pernottamenti notturni nei fine settimana e nei periodi festivi pernottamenti più lunghi. Infine nei periodi estivi almeno 10 giorni presso la dimora paterna a luglio e 10 giorni ad agosto. Si ritiene utile che gli incontri padre-figlio avvengano al di fuori dei Servizi Sociali, anche perché in tal modo, gli incontri avverrebbero con più continuità”.
Gli esiti cui è pervenuta la c.t.u. – sorretti da accurata analisi, da motivazioni approfondite e da spiegazioni logiche e coerenti – sono del tutto condivisibili, si pongono nel solco già tracciato dalle relazioni dei Servizi Sociali, resistono ampiamente alle censure articolate nell'atto di appello e giustificano la reiezione dell'istanza di rinnovazione del mezzo istruttorio.
13 Difatti, in primo luogo, nessun vizio della c.t.u. deriva dal fatto che l'elaborato sia stato trasmesso solo ai difensori e non ai c.t.p. e ciò in quanto non è stato compromesso il contraddittorio e il diritto di difesa delle parti, tanto che sono allegate alla c.t.u. anche le osservazioni dei consulenti di parte nominati dalla Pt_1
La c.t.u., poi, non presenta alcuna “carenza espositiva”: a pagina 3 rigo 15, la frase denunciata come incompleta è l'elencazione delle persone presenti alle operazioni peritali del 5.12.2022, la quale elencazione non ha alcuna rilevanza ai fini dell'intellegibilità e completezza del contenuto tecnico della relazione.
Quanto alla paventata influenza psicologica del padre sul minore, in quanto a quest'ultimo – inizialmente restio al setting – sarebbero stati somministrati test mentre era seduto sulle ginocchia del padre, è sufficiente osservare che in Per_1 quell'occasione è stato chiamato ad eseguire dei disegni – e non a raccontarsi alla presenza del padre – e non ha mostrato alcun condizionamento dalla presenza del padre e dei consulenti di parte. Anzi, dopo un iniziale rifiuto, ha eseguito i disegni con impeto e non ha voluto dare alcuna spiegazione agli stessi, così inducendo la psicologa che ha somministrato il test a concludere “Pertanto, senza esprimere parole , ha voluto Per_1
sottolineare attraverso tre disegni l'importanza della relazione con suo padre per entrambi, cercando di comunicare che tale relazione si basa sull'affetto reciproco. Un tentativo di convincere le persone presenti ad evitare che possano realizzare la sua più profonda paura, ossia decidere di essere allontanato da suo padre”.
Infine, nessuna contraddizione emerge nelle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u.: il suggerimento, rivolto al , di proseguire nel percorso terapeutico finalizzato alla CP_1 consapevolezza e gestione dell'ansia e della rabbia, discende dall'accertamento delle difficoltà del nel reagire alle situazioni di stress, difficoltà che, tuttavia, non si CP_1 traducono in criticità nell'assolvimento del ruolo genitoriale, tanto che l'appellato è stato ritenuto in possesso di adeguate capacità genitoriali, nonostante il suo disturbo d'ansia. D'altra parte, se è vero che il c.t.u. suggerisce al la continuazione del CP_1
percorso terapeutico, altrettanto consiglia anche per la nonna materna, di cui, peraltro, più volte stigmatizza il comportamento non sempre funzionale e i suoi effetti sul minore e sulla diade padre-figlio, sicché, se – come ritiene l'appellante – tale percorso deve costituire “condizione” per l'affido condiviso e perché il padre possa vedere il figlio senza vigilanza di terzi, allora allo stesso modo, a rigore, esso dovrebbe costituire
14 “condizione” per la permanenza di presso la casa della nonna. È evidente che Per_1
entrambe le conclusioni non sono accettabili, in quanto non logiche e non aderenti al complesso delle considerazioni contenute nella c.t.u..
È, quindi, evidente che, in simile contesto nessuna rilevanza, ai fini di escludere l'affido condiviso, possa avere l'eventuale inadempimento, da parte del , agli obblighi di CP_1 mantenimento e ciò sia in quanto l'appellato ha dimostrato di occuparsi, sia pure indirettamente, dei bisogni del figlio, portandogli in dono sia giochi sia capi di abbigliamento, sia in quanto a tale eventuale inadempimento non si accompagna una condotta disinteressata del padre che, anzi, ha mostrato tutta la sua volontà e ferma intenzione di fare parte attiva nella vita del figlio.
Tanto non significa che egli non debba contribuire al mantenimento del minore, come statuito dal Tribunale e come è suo dovere ma solo che, allo stato, l'eventuale suo inadempimento non può costituire ragione di limitazione dei suoi diritti di padre.
Altrettanto insignificante, poi, al fine di disporre l'affido esclusivo richiesto e al fine di limitare il diritto di visita del , è il contegno tenuto da quest'ultimo all'udienza CP_1
del 21.7.2020 innanzi al Tribunale: in un contesto di animi esacerbati, di impossibilità di dialogo, di attriti più che evidenti tra le parti e di conflitto particolarmente acceso, la reazione del non si presta ad essere valutata negativamente sotto il profilo della CP_1
sua capacità genitoriale e della sua attitudine a tutelare e prendersi cura del figlio.
In conclusione, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono l'integrale soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, applicati i parametri previsti dal DM 55/2014 e succ. mod. in relazione ai giudizi innanzi alla Corte di Appello – applicabile anche al rito camerale contenzioso – per le cause di valore indeterminabile comprese nello scaglione tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, operata la riduzione del 50% in considerazione della modesta complessità delle questioni e dell'attività espletata, con pagamento in favore dell'Erario, essendo la parte appallata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per
15 l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1657/2023, pubblicata in data 13.10.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.996,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen.,
c.f. e Iva, disponendone il pagamento in favore dell'Erario;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 9.10.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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