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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 02/04/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
1294/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato a seguito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi resistente
OGGETTO: riposi giornalieri ex art. 40, d.lgs 151/2001
Conclusioni
Per : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare dei Parte_1
riposi giornalieri di cui all'art. 40, decreto legislativo 26/03/2001 n. 151; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l in personale del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, diretto o indiretto, dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti, con maggiorazione di interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”
Per : “Il ricorso di controparte, a sommesso avviso di questa difesa, risulta CP_1
infondata. Se ne chiede il rigetto.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire accertare il proprio diritto a Parte_1 CP_1
beneficiare dei “riposi giornalieri del padre” di cui all'art. 40, d.lgs 151/2001 e conseguentemente ottenere il pagamento dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti, con maggiorazione di interessi legali.
Il ricorrente, dipendente della “Hyva Capital Equipment s.p.a.” di VI (RE) e padre di una bambina nata il [...], allega aver iniziato a fruire dei suddetti riposi dal 04/09/2023; e di aver presentato all il 19/1/2024 domanda telematica per il CP_1
periodo dal 04/07/2023 al 25/03/2024 (doc. 4 ric.) in quanto la madre della figlia era priva di occupazione e titolare di NASpI dall'8/7/2023. (doc. 2 ric.)
L' , con comunicazione del 22/01/2024 respingeva la domanda per il seguente CP_1
motivo: “il padre lavoratore dipendente non ha diritto ai riposi per allattamento se la madre risulta fruitrice di Naspi”. (doc. 5 ric).
Anche il ricorso ammnistrativo del 02/02/2024 (doc. 6 ric.) veniva respinto dal
Comitato Provinciale in data 26/09/2024 con la seguente motivazione: CP_1
“Considerato che l'art 40 del D.LGS 151/2001 prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi e del relativo trattamento economico: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Pag. 2 di 6 un diritto autonomo del padre è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), d) del già citato art 40 del TU;
la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n 4293, che viene citata nel ricorso, non può essere presa in considerazione in quanto, come precisato anche nella circolare dell'istituto n 118/2009, si fa riferimento esclusivamente alla madre casalinga non a quella percettrice di naspi. la madre percettrice di Naspi viene considerata quale tertium genus rispetto alla madre non lavoratrice e alla madre lavoratrice che non si avvalga dei permessi;
la madre in godimento NASPI percepisce un'indennità anche nelle possibili ore di allattamento…”. (doc. 7 ric.)
Il ricorrente ritiene infondato il motivo della reiezione esponendo che tra il diritto alla
NASpI, di cui al d.lgs. 22/2015 (e alla percezione della relativa indennità) ed il diritto ai riposi giornalieri in oggetto non vi è alcuna correlazione, interazione e/o relazione.
In particolare, ai sensi del c. 2, art. 39 del d.lgs. 151/2001, non è dato rinvenire nella fruizione della NASPI da parte della madre alcuna causa ostativa alla fruizione dei riposi da parte del padre lavoratore dipendente.
Pertanto, chiede il pagamento delle ore fruite a titolo di riposo, come Parte_1
documentate dalle buste paga da settembre a dicembre 2023 e dal cartellino presenze del gennaio 2024 (ore indicate come PAR permessi annui reribuiti – doc. 3 ric.).
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha esposto che la madre in regime di NASpI percepisce un'indennità (per CP_1
mancato lavoro) che è incompatibile con una fruizione di riposi da lavoro per allattamento, atteso, oltretutto, che l'indennità NASPI va temporalmente a ricadere anche nelle possibili ore di allattamento.
La Cassazione si è limitata ad estendere il diritto ai riposi in favore del padre in ipotesi di madre casalinga, o madre che lavorando non se ne avvalga, ma non
Pag. 3 di 6 risultano pronunce con le quali sia stata disposta la concessione dei riposi al padre in costanza di prestazione Naspi erogata alla madre.
Tanto premesso, all'esito della udienza do comparizione e discussione, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato .
Va richiamata la circolare n. 112 del 15/10/2009 (doc. 8 ric.): CP_1
“L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
In attuazione della citata disposizione, l' in varie circolari, aveva ritenuto che CP_1
per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere
l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza
(vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre
Pag. 4 di 6 lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.
L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (…)”.
Nel caso di godimento della NASpI la madre si trova in una situazione in cui non può godere del riposi giornalieri.
La percezione della indennità di disoccupazione tuttavia ha un a finalità diversa ed estranea a quella propria dei riposi di cui si discute e di per se stessa non può essere ostativa al riconoscimento del diverso diritto a favore del padre che ne può invece godere come nei casi in cui la madre sia casalinga o disoccupata.
Parte ricorrente ha bene evidenziato che l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione assicurativa a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino involontariamente in stato di disoccupazione e che risulta poco comprensibile la posizione dell' secondo cui l'indennità viene percepita anche nelle possibili ore CP_1
di allattamento.
Non essendovi correlazione tra il diritto alla NASpI, e il diritto ai riposi giornalieri di cui si discute e trovandosi la madre in una situazione in cui non può usufruire dei riposi, il diritto va riconosciuto al ricorrente.
Pag. 5 di 6 Il ricorso va quindi accolto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M
Nella causa n. 1294/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accerta e dichiara il diritto di a beneficiare dei riposi giornalieri di cui Parte_1
all'art. 40, D.L.vo n. 151/2001 e per l'effetto condanna l' , al pagamento nelle CP_1
modalità di legge dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti dal ricorrente oltre interessi legali .
2) Condanna l a pagare al ricorrente con distrazione a favore dell'Avv Andrea CP_1
Consolini procuratore antistatario euro 43,00 per esborsi e euro 900,00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia così deciso il 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato a seguito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea Consolini del foro di Reggio
Emilia ricorrente contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi resistente
OGGETTO: riposi giornalieri ex art. 40, d.lgs 151/2001
Conclusioni
Per : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a beneficiare dei Parte_1
riposi giornalieri di cui all'art. 40, decreto legislativo 26/03/2001 n. 151; - conseguentemente dichiarare tenuto e condannare l in personale del legale CP_1
rappresentante pro-tempore, al pagamento, diretto o indiretto, dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti, con maggiorazione di interessi legali. Con vittoria di spese e compensi professionali tutti di lite, di cui si chiede la distrazione a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscossi i secondi”
Per : “Il ricorso di controparte, a sommesso avviso di questa difesa, risulta CP_1
infondata. Se ne chiede il rigetto.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio l' per sentire accertare il proprio diritto a Parte_1 CP_1
beneficiare dei “riposi giornalieri del padre” di cui all'art. 40, d.lgs 151/2001 e conseguentemente ottenere il pagamento dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti, con maggiorazione di interessi legali.
Il ricorrente, dipendente della “Hyva Capital Equipment s.p.a.” di VI (RE) e padre di una bambina nata il [...], allega aver iniziato a fruire dei suddetti riposi dal 04/09/2023; e di aver presentato all il 19/1/2024 domanda telematica per il CP_1
periodo dal 04/07/2023 al 25/03/2024 (doc. 4 ric.) in quanto la madre della figlia era priva di occupazione e titolare di NASpI dall'8/7/2023. (doc. 2 ric.)
L' , con comunicazione del 22/01/2024 respingeva la domanda per il seguente CP_1
motivo: “il padre lavoratore dipendente non ha diritto ai riposi per allattamento se la madre risulta fruitrice di Naspi”. (doc. 5 ric).
Anche il ricorso ammnistrativo del 02/02/2024 (doc. 6 ric.) veniva respinto dal
Comitato Provinciale in data 26/09/2024 con la seguente motivazione: CP_1
“Considerato che l'art 40 del D.LGS 151/2001 prevede la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi e del relativo trattamento economico: a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
Pag. 2 di 6 un diritto autonomo del padre è previsto solo nelle ipotesi di cui alle lettere a), c), d) del già citato art 40 del TU;
la sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n 4293, che viene citata nel ricorso, non può essere presa in considerazione in quanto, come precisato anche nella circolare dell'istituto n 118/2009, si fa riferimento esclusivamente alla madre casalinga non a quella percettrice di naspi. la madre percettrice di Naspi viene considerata quale tertium genus rispetto alla madre non lavoratrice e alla madre lavoratrice che non si avvalga dei permessi;
la madre in godimento NASPI percepisce un'indennità anche nelle possibili ore di allattamento…”. (doc. 7 ric.)
Il ricorrente ritiene infondato il motivo della reiezione esponendo che tra il diritto alla
NASpI, di cui al d.lgs. 22/2015 (e alla percezione della relativa indennità) ed il diritto ai riposi giornalieri in oggetto non vi è alcuna correlazione, interazione e/o relazione.
In particolare, ai sensi del c. 2, art. 39 del d.lgs. 151/2001, non è dato rinvenire nella fruizione della NASPI da parte della madre alcuna causa ostativa alla fruizione dei riposi da parte del padre lavoratore dipendente.
Pertanto, chiede il pagamento delle ore fruite a titolo di riposo, come Parte_1
documentate dalle buste paga da settembre a dicembre 2023 e dal cartellino presenze del gennaio 2024 (ore indicate come PAR permessi annui reribuiti – doc. 3 ric.).
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1
L' ha esposto che la madre in regime di NASpI percepisce un'indennità (per CP_1
mancato lavoro) che è incompatibile con una fruizione di riposi da lavoro per allattamento, atteso, oltretutto, che l'indennità NASPI va temporalmente a ricadere anche nelle possibili ore di allattamento.
La Cassazione si è limitata ad estendere il diritto ai riposi in favore del padre in ipotesi di madre casalinga, o madre che lavorando non se ne avvalga, ma non
Pag. 3 di 6 risultano pronunce con le quali sia stata disposta la concessione dei riposi al padre in costanza di prestazione Naspi erogata alla madre.
Tanto premesso, all'esito della udienza do comparizione e discussione, la causa viene decisa.
Il ricorso è fondato .
Va richiamata la circolare n. 112 del 15/10/2009 (doc. 8 ric.): CP_1
“L'art. 40, lett. c, del d.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”.
In attuazione della citata disposizione, l' in varie circolari, aveva ritenuto che CP_1
per madre “lavoratrice non dipendente” dovesse intendersi la madre “lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale” e non anche la madre casalinga, con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).
Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, “volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio”, induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della “lavoratrice non dipendente”, possa essere tuttavia “impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato”.
Anche il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nel condividere
l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza
(vedi lettera circolare n.8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre
Pag. 4 di 6 lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo.
Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.
L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (…)”.
Nel caso di godimento della NASpI la madre si trova in una situazione in cui non può godere del riposi giornalieri.
La percezione della indennità di disoccupazione tuttavia ha un a finalità diversa ed estranea a quella propria dei riposi di cui si discute e di per se stessa non può essere ostativa al riconoscimento del diverso diritto a favore del padre che ne può invece godere come nei casi in cui la madre sia casalinga o disoccupata.
Parte ricorrente ha bene evidenziato che l'indennità di disoccupazione NASpI è una prestazione assicurativa a favore dei lavoratori dipendenti che si trovino involontariamente in stato di disoccupazione e che risulta poco comprensibile la posizione dell' secondo cui l'indennità viene percepita anche nelle possibili ore CP_1
di allattamento.
Non essendovi correlazione tra il diritto alla NASpI, e il diritto ai riposi giornalieri di cui si discute e trovandosi la madre in una situazione in cui non può usufruire dei riposi, il diritto va riconosciuto al ricorrente.
Pag. 5 di 6 Il ricorso va quindi accolto
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M
Nella causa n. 1294/2024 ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Accerta e dichiara il diritto di a beneficiare dei riposi giornalieri di cui Parte_1
all'art. 40, D.L.vo n. 151/2001 e per l'effetto condanna l' , al pagamento nelle CP_1
modalità di legge dell'indennità spettante per i riposi giornalieri fruiti dal ricorrente oltre interessi legali .
2) Condanna l a pagare al ricorrente con distrazione a favore dell'Avv Andrea CP_1
Consolini procuratore antistatario euro 43,00 per esborsi e euro 900,00 per compensi legali oltre spese generali del 15% iva e cpa come per legge
Reggio Emilia così deciso il 02/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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