Art. 18.
All' articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405 , aggiunto il seguente comma:
"I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione".
All' articolo 5 della legge 11 giugno 1959, n. 405 , aggiunto il seguente comma:
"I gas di petrolio liquefatti destinati ad essere usati come combustibile nei consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa, possono essere utilizzati senza la preventiva denaturazione".