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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 628/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NC in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Nel procedimento n.RG 628/2022 promosso da
(Codice Fiscale e P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cassiani del Foro di MA ( Codice
Fiscale ) e dall'avv. Maurizio Miranda del Foro di NC C.F._1
(Codice Fiscale: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in NC , Viale della Vittoria n.7;
- APPELLANTE - nei confronti di
Controparte_1
(Codice Fiscale : ), in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro
Gualtieri del Foro di (Codice Fiscale : ), ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore N) Piazza CP_2
Mercato n. 20;
- APPELLATA – e di
( Codice Fiscale : ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore e per essa Controparte_4
(Codice Fiscale: ) - già - in persona del legale P.IVA_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano (Codice Fiscale: ) ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Via Gabrio Serbelloni
n. 4.
- APPELLATA -
e di
(Codice Fiscale . Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore ; P.IVA_5
(Codice Fiscale: ) in persona Controparte_7 P.IVA_6 dell'amministratore pro tempore;
( Codice Controparte_8
Fiscale : ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_7
-APPELLATI CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 919/2021 del Tribunale di Pesaro , pubblicata in data 16.12.2021 – opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI
I procuratori dell'appellante concludono chiedendo :” <
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 919/2021, R.G. n.
301/2021, pronunziata dal Tribunale di Pesaro, in data 16/12/2021, depositata
e pubblicata in pari data, e per l'effetto: IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO E DEL
SECONDO MOTIVO DI GRAVAME: Attesa la nullità della ordinanza istruttoria emessa in data 24/06/2021 dal Tribunale di Pesaro, e la nullità di ogni altro atto alla stessa correlato o dalla stessa dipendente, e la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni espresse nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per l'espletamento di tutte le attività (anche istruttorie, e sottese richieste) necessarie ad una esaustiva disamina della controversia, ed illegittimamente eluse dal Giudice di prime cure. Con condanna a carico delle appellate, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori antistatari. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettere ed assumere, nel presente giudizio di gravame (pronunciando ordinanza e provvedendo ai norma degli artt. 191 e ss.c.p.c.), le prove formulate in primo grado dalla opponente
(odierna appellante), e segnatamente: o Prova testimoniale. Si chiede ammettersi prova testimoniale nei confronti dei testimoni che verranno di seguito indicati, sui seguenti capitoli: 1) <<dica il testimone se l sito in gabicce mare via madonna di loreto n. posto al quarto ed ultimo piano presenta macchie infiltrazioni d provenienti dal tetto>> 2) <<dica il testimone se l sito in gabicce mare via madonna di loreto n. posto al quarto ed ultimo piano presenta macchie infiltrazioni d provenienti dal tetto>
5 è stato oggetto di manutenzioni alle parti comuni successivamente al
1985>> Si indica, sin d'ora, quale testimone il Sig. , Testimone_1 residente in . Salvo altri. o C.T.U.. Si chiede istituirsi C.T.U. tecnica al CP_1 fine di determinare se il prezzo convenuto per la locazione con il contratto stipulato tra la (quale locatrice) e la TO S.r.l Parte_1
(quale conduttrice), datato 26.03.2018, autenticato dal Notaio , Persona_1
Rep. 126341 e Racc. 35558 e trascritto in data 29.03.2018 al n. 3319 Reg.
Gen. e n. 2210 Reg. Part. sia inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo, applicando il metodo Market Comparison Approach (MCA), il quale si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle caratteristiche dell'immobile, quali termini di paragone del confronto estimativo, confrontando dunque, l'immobile oggetto di stima con un insieme di immobili simili, locati per la medesima destinazione d'uso (locazione abitativa e non turistica) ubicati nella medesima area e considerati nel particolare periodo storico in cui è stato convenuto il prezzo della locazione, al fine di ottenere una valutazione attendibile circa
l'accertamento del canone di mercato. La stima della locazione dovrà, dunque, considerare le seguenti componenti:• l'immobile, come risulta dal contratto di locazione già in atti (cfr. pag. 2 del contratto di locazione ultra-novennale), è stato locato non ammobiliato, con conseguente riduzione del canone di affitto di circa il 20% rispetto ad un appartamento arredato;
• il canone di locazione per l'immobile oggetto di perizia, veniva convenuto in euro 200,00 oltre IVA anche in considerazione del pagamento anticipato dei primi tre anni di canone, per un totale di Euro 12.600,00; • la stima del valore della locazione immobiliare risulta inoltre deficitaria della quota ordinaria richiesta dal condominio per la gestione annuale dell'immobile che, nella fattispecie, è stata determinata in Euro 1.533,00. Ciò, ovviamente, deve essere preso in considerazione quando si stima il canone di locazione, poiché, i costi condominiali, quando così elevati, determinano una forte riduzione dello stesso canone di locazione;
• l'appartamento necessita di un restauro a causa della sua vetustà e dell'ammaloramento dovuto ad infiltrazioni di acqua. o Prova contraria, diretta ed indiretta. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova o dei mezzi di prova che controparte avesse dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, si chiede fin da ora che sugli stessi venga ammessa la prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati;
Di tali mezzi si chiede in questa sede la ammissione e la assunzione, anche al fine di addivenire ad una pronuncia decisoria anche di merito, nel presente giudizio di gravame. IN ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE RIPROPOSTE AI SENSI
DELL'ART. 346 C.P.C.: Nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di non rimettere la causa al primo giudice, e/o ritenesse di ammettere ed assumere nel giudizio di gravame i mezzi di prova richiesti in primo grado dalla opponente (odierna appellante), e/o ritenesse di decidere la causa allo stato degli atti, si insiste, per tutto quanto dedotto in narrativa in relazione ai rassegnati motivi e domande, nella riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, nell'accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado dalla appellante che, di seguito, si ripropongono: <<piaccia all> 03.11.2021, depositata in pari data, disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento pronunciato, ai sensi dell'art. 560, c. 3, c.p.c., in data
06.10.2020 e comunicato in data 16.10.2020, dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. 216/2018 R.g. Es. Imm., nonché previa sospensione dell'attuazione dello stesso, dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, illegittimo, nullo e per quanto di ragione annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il provvedimento opposto, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.>> In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Il procuratore dell' appellata Controparte_1
, conclude chiedendo “ voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di
[...]
NC, - disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, - emesse le più opportune pronunce e declaratorie, - in via principale, dichiarare
l'appello inammissibile, in quanto proposto contro provvedimento non impugnabile, - in via subordinata, confermare integralmente in rito e nel merito l'appellata sentenza, - con vittoria di esborsi e compensi di lite.”
Il procuratore dell'appellata e per essa Controparte_3 [...]
conclude chiedendo :” Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, Controparte_4 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, così giudicare: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
nel merito, in via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 348bis c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
in via principale: - accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'appello per i motivi ut supra e, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 919/2021 resa in data 16.12.2021 dal Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Davide Storti, e pubblicata in pari data “.
FATTI DI CAUSA
I)Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 919/2021 pubblicata il 16.12.2021, decidendo sulla controversia relativa all'opposizione proposta dalla società
- debitrice esecutata nel giudizio Parte_1 CP_9
- avverso l'ordinanza del 6.10.2020 con cui il giudice
[...] dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 2923, comma 3, e 560 c.c., ha dichiarato che il canone di locazione dell'immobile di proprietà dell'opponente - oggetto della procedura esecutiva - era “ inferiore di un terzo al giusto prezzo” e ordinato la liberazione da parte dei detentori, rigettava l'opposizione ritenendo sussistente la mancanza di un interesse concreto e attuale in capo alla società.
II)Avverso detta sentenza propone appello l' Parte_1 lamentando la nullità della decisione per i motivi di seguito illustrati e chiedendo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
III)Si è costituita che ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618
c.p.c. e dedotto l'infondatezza della domanda chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
IV)Si è costituita e per essa , che ha Controparte_3 Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter
c.p.c. e contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
V , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
VI)Preso atto dello scambio delle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per “nullità della ordinanza istruttoria del 3 novembre 2021, depositata in pari data per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio e di disponibilità dei mezzi di prova, nonché del diritto di difesa della parte. “
Partendo dall'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare le questioni di rito e di merito avanzate dall'opponente definendo il giudizio in virtù di una inesistente “ragione più liquida” in ragione della carenza di interesse ad agire da parte dell' l'appellante Parte_1 deduce la nullità dell'ordinanza istruttoria emessa dal giudice di prime cure in data 03.11.2021 “e di ogni atto ad essa correlato, ivi compresa la sentenza impugnata” - con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - ritenendo detta ordinanza un'anticipazione del convincimento del giudice proteso a definire la controversia sull'erroneo presupposto della dedotta “ragione più liquida”.
In particolare, lamenta:
-omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate dall' nonostante le richieste di revoca/modifica Parte_1 tempestivamente depositate con le note autorizzate;
- preclusione, di fatto, nei confronti dell'odierna appellante di fornire al giudice elementi su cui formulare il proprio convincimento;
- rilevanza delle prove non ammesse (prova per testi e CTU) idonee a dimostrare lo stato fatiscente dell'immobile e una valutazione attendibile circa l'accertamento del canone di mercato in ragione delle caratteristiche e delle condizioni del bene staggito.
Chiede, quindi, l'ammissione delle prove formulate in primo grado.
2)Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo “ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. - sussistenza di un interesse ad agire nel presente giudizio in capo a
[...] – infondatezza ed insussistenza della “ragione più liquida” Parte_1 tratta dal giudice di prime cure – nullità della sentenza di primo grado”.
Contesta la sussistenza del difetto di interesse ad agire dal quale il giudice di primo grado, secondo l'appellante, ha tratto impropriamente la
“ragione più liquida” ritenendo assorbita ogni altra questione.
Deduce l'erroneità della valutazione del giudice laddove ha ritenuto l' come avulsa ed estranea alle vicende disciplinate Parte_1 dall'art. 2923, co. 3, c.c., omettendo di considerare che la società , in quanto debitrice, costituisce litisconsorte necessario che vanta un interesse ad agire nel giudizio opposizione legato al migliore soddisfacimento economico, all'estinzione del debito e, di conseguenza, al percepimento , medio tempore , dei canoni di locazione pattuiti anteriormente al pignoramento.
3)Con il terzo motivo di gravame l'appellante, sempre sulla base dell'assunto secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad esaminare soltanto l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo all' ritenendola assorbente, lamenta Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobile opposta in primo grado per “ difetto di motivazione” e “manifesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2923 c.c. e 560 c.p.c.” riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande , i profili di diritto (nel merito) che, a suo avviso, non sono stati esaminati dal giudice di prime cure e le istanze istruttorie ritualmente formulate in primo grado.
Contesta l'accertamento della “viltà” del canone di locazione, la potestà in capo al giudice dell'esecuzione di emettere, nel caso di specie, l'ordine di liberazione dell'immobile locato, la legittimazione del custode a conseguirne gli effetti e l'omessa considerazione dell'opponibilità del contratto di locazione in virtù dell'anteriorità della trascrizione rispetto al pignoramento.
L'appellante ribadisce, quindi, l'insussistenza della esiguità del canone di locazione e l'illegittimità dell'ordine di liberazione dell'immobile locato.
Fondata e meritevole di accoglimento risulta l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Il giudizio di opposizione nel quale è stata emessa la gravata sentenza è stato introdotto dall'odierna appellante con ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 6.10.2020 che, con riguardo all'immobile oggetto della procedura esecutiva, ai sensi degli artt. 2923 , comma 3, e 560 c.c. , ha ritenuto il “canone di locazione inferiore di un terzo al giusto prezzo “ e ordinato “ la liberazione dell'immobile pignorato dagli attuali detentori” con delega al custode per l'esecuzione.
Premesso che, come evidenziato da parte appellata, il giudice di primo grado ha qualificato espressamente l'azione oggetto del giudizio quale
“opposizione all'ordinanza del 6.10.2020 con la quale il G.E. ha dichiarato vile ex art. 2923 cc il canone di locazione dell'immobile pignorato e ne ha ordinato la liberazione” , si osserva che nonostante il riferimento all'opposizione all'esecuzione del ricorso, appare evidente che l'impugnazione proposta sia da ricondurre alla fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. posto che le argomentazioni dedotte a sostegno della nullità dell'ordinanza esecutiva (cfr. atto di appello “e di ogni atto ad essa correlato, ivi compresa la sentenza impugnata” ) costituiscono inequivocabilmente contestazioni di vizi relativi alla legittimità e alla regolarità dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato quale atto del procedimento esecutivo.
Per contro non sono state avanzate domande qualificabili in termini di opposizione all'esecuzione.
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità ”Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.” ( Cass. 9670/2024; Cass.
628/2022). Le doglianze relative alla omessa considerazione delle questioni riguardanti l'accertamento della “viltà” del canone di locazione, la potestà in capo al giudice dell'esecuzione di emettere, nel caso di specie, l'ordine di liberazione dell'immobile locato, la legittimazione del custode a conseguirne gli effetti e l'omessa considerazione dell'opponibilità del contratto di locazione in virtù dell'anteriorità della trascrizione rispetto al pignoramento, dedotte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., appaiono irrilevanti in quanto si tratta di censure che attengono ad aspetti che si riferiscono sempre all'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
La gravata sentenza risulta pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pertanto ai sensi dell'art. 618 c.p.c. non può essere impugnata in grado di appello.
Ogni altro motivo così come ogni altra questione non esaminata, restano assorbite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti costituite nella misura liquidata come da dispositivo sulla base del valore della controversia tenuto conto del fatto che l'opposizione ha ad oggetto un atto esecutivo che non riguarda né il credito, né, direttamente, il bene pignorato ma il canone di locazione dello stesso ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022.
Nulla per le spese quanto alle parti non costituite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
e di e per essa Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 919/2021 emessa il
[...]
16.12.2021 e pubblicato in pari data nel procedimento n. RG 301/2021, così dispone:
-dichiara l' inammissibilità dell'appello; -condanna l'appellante a rifondere alle appellate costituite le spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisionale, ciascuno, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-nulla per le spese quanto alle parti non costituite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
NC, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di NC in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Nel procedimento n.RG 628/2022 promosso da
(Codice Fiscale e P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Marco Cassiani del Foro di MA ( Codice
Fiscale ) e dall'avv. Maurizio Miranda del Foro di NC C.F._1
(Codice Fiscale: ), ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._2 studio di quest'ultimo in NC , Viale della Vittoria n.7;
- APPELLANTE - nei confronti di
Controparte_1
(Codice Fiscale : ), in persona del
[...] P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro
Gualtieri del Foro di (Codice Fiscale : ), ed CP_1 C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore N) Piazza CP_2
Mercato n. 20;
- APPELLATA – e di
( Codice Fiscale : ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_3 rappresentante pro tempore e per essa Controparte_4
(Codice Fiscale: ) - già - in persona del legale P.IVA_4 Controparte_5 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Simone del Foro di Milano (Codice Fiscale: ) ed elettivamente CodiceFiscale_4 domiciliata presso lo studio del difensore in Milano (MI), Via Gabrio Serbelloni
n. 4.
- APPELLATA -
e di
(Codice Fiscale . Controparte_6
), in persona del legale rappresentante pro tempore ; P.IVA_5
(Codice Fiscale: ) in persona Controparte_7 P.IVA_6 dell'amministratore pro tempore;
( Codice Controparte_8
Fiscale : ) in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_7
-APPELLATI CONTUMACI-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 919/2021 del Tribunale di Pesaro , pubblicata in data 16.12.2021 – opposizione agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI
I procuratori dell'appellante concludono chiedendo :” <
Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, ritenuti fondati i motivi esposti con l'Appello, integralmente riformare la sentenza n. 919/2021, R.G. n.
301/2021, pronunziata dal Tribunale di Pesaro, in data 16/12/2021, depositata
e pubblicata in pari data, e per l'effetto: IN ACCOGLIMENTO DEL PRIMO E DEL
SECONDO MOTIVO DI GRAVAME: Attesa la nullità della ordinanza istruttoria emessa in data 24/06/2021 dal Tribunale di Pesaro, e la nullità di ogni altro atto alla stessa correlato o dalla stessa dipendente, e la nullità della sentenza di primo grado per tutte le ragioni espresse nel primo e nel secondo motivo di impugnazione, rimettere la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., per l'espletamento di tutte le attività (anche istruttorie, e sottese richieste) necessarie ad una esaustiva disamina della controversia, ed illegittimamente eluse dal Giudice di prime cure. Con condanna a carico delle appellate, alla refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti Procuratori antistatari. In subordine, Voglia l'Ecc.ma Corte di
Appello adita, ai sensi dell'art. 356 c.p.c., ammettere ed assumere, nel presente giudizio di gravame (pronunciando ordinanza e provvedendo ai norma degli artt. 191 e ss.c.p.c.), le prove formulate in primo grado dalla opponente
(odierna appellante), e segnatamente: o Prova testimoniale. Si chiede ammettersi prova testimoniale nei confronti dei testimoni che verranno di seguito indicati, sui seguenti capitoli: 1) <<dica il testimone se l sito in gabicce mare via madonna di loreto n. posto al quarto ed ultimo piano presenta macchie infiltrazioni d provenienti dal tetto>> 2) <<dica il testimone se l sito in gabicce mare via madonna di loreto n. posto al quarto ed ultimo piano presenta macchie infiltrazioni d provenienti dal tetto>
5 è stato oggetto di manutenzioni alle parti comuni successivamente al
1985>> Si indica, sin d'ora, quale testimone il Sig. , Testimone_1 residente in . Salvo altri. o C.T.U.. Si chiede istituirsi C.T.U. tecnica al CP_1 fine di determinare se il prezzo convenuto per la locazione con il contratto stipulato tra la (quale locatrice) e la TO S.r.l Parte_1
(quale conduttrice), datato 26.03.2018, autenticato dal Notaio , Persona_1
Rep. 126341 e Racc. 35558 e trascritto in data 29.03.2018 al n. 3319 Reg.
Gen. e n. 2210 Reg. Part. sia inferiore di un terzo rispetto al giusto prezzo, applicando il metodo Market Comparison Approach (MCA), il quale si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle caratteristiche dell'immobile, quali termini di paragone del confronto estimativo, confrontando dunque, l'immobile oggetto di stima con un insieme di immobili simili, locati per la medesima destinazione d'uso (locazione abitativa e non turistica) ubicati nella medesima area e considerati nel particolare periodo storico in cui è stato convenuto il prezzo della locazione, al fine di ottenere una valutazione attendibile circa
l'accertamento del canone di mercato. La stima della locazione dovrà, dunque, considerare le seguenti componenti:• l'immobile, come risulta dal contratto di locazione già in atti (cfr. pag. 2 del contratto di locazione ultra-novennale), è stato locato non ammobiliato, con conseguente riduzione del canone di affitto di circa il 20% rispetto ad un appartamento arredato;
• il canone di locazione per l'immobile oggetto di perizia, veniva convenuto in euro 200,00 oltre IVA anche in considerazione del pagamento anticipato dei primi tre anni di canone, per un totale di Euro 12.600,00; • la stima del valore della locazione immobiliare risulta inoltre deficitaria della quota ordinaria richiesta dal condominio per la gestione annuale dell'immobile che, nella fattispecie, è stata determinata in Euro 1.533,00. Ciò, ovviamente, deve essere preso in considerazione quando si stima il canone di locazione, poiché, i costi condominiali, quando così elevati, determinano una forte riduzione dello stesso canone di locazione;
• l'appartamento necessita di un restauro a causa della sua vetustà e dell'ammaloramento dovuto ad infiltrazioni di acqua. o Prova contraria, diretta ed indiretta. Nella denegata ipotesi di ammissione dei capitoli di prova o dei mezzi di prova che controparte avesse dedotto nella memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, si chiede fin da ora che sugli stessi venga ammessa la prova contraria, diretta ed indiretta, con i testi indicati;
Di tali mezzi si chiede in questa sede la ammissione e la assunzione, anche al fine di addivenire ad una pronuncia decisoria anche di merito, nel presente giudizio di gravame. IN ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE RIPROPOSTE AI SENSI
DELL'ART. 346 C.P.C.: Nella ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di non rimettere la causa al primo giudice, e/o ritenesse di ammettere ed assumere nel giudizio di gravame i mezzi di prova richiesti in primo grado dalla opponente (odierna appellante), e/o ritenesse di decidere la causa allo stato degli atti, si insiste, per tutto quanto dedotto in narrativa in relazione ai rassegnati motivi e domande, nella riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, nell'accoglimento delle conclusioni precisate in primo grado dalla appellante che, di seguito, si ripropongono: <<piaccia all> 03.11.2021, depositata in pari data, disporre la rimessione della causa sul ruolo per l'ammissione di tutti i mezzi istruttori tempestivamente dedotti con la memoria ex art. 183 c.p.c. 6° comma n. 2, e non ammessi, da intendersi qui tutti richiamati, nonché previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento pronunciato, ai sensi dell'art. 560, c. 3, c.p.c., in data
06.10.2020 e comunicato in data 16.10.2020, dal Tribunale di Pesaro, nel procedimento iscritto al n. 216/2018 R.g. Es. Imm., nonché previa sospensione dell'attuazione dello stesso, dichiarare, per i motivi di cui al ricorso, illegittimo, nullo e per quanto di ragione annullare e/o dichiarare inefficace e/o revocare il provvedimento opposto, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto Procuratore, in quanto antistatario.>> In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio e con sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.”
Il procuratore dell' appellata Controparte_1
, conclude chiedendo “ voglia l'Ecc.mo Corte d'Appello di
[...]
NC, - disattesa ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, - emesse le più opportune pronunce e declaratorie, - in via principale, dichiarare
l'appello inammissibile, in quanto proposto contro provvedimento non impugnabile, - in via subordinata, confermare integralmente in rito e nel merito l'appellata sentenza, - con vittoria di esborsi e compensi di lite.”
Il procuratore dell'appellata e per essa Controparte_3 [...]
conclude chiedendo :” Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, Controparte_4 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, previa acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, così giudicare: in via pregiudiziale: - accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
nel merito, in via preliminare: - accertare e dichiarare, ai sensi del novellato art. 348bis c.p.c., l'inammissibilità del presente giudizio di appello per i motivi, di fatto e di diritto, indicati in atti;
in via principale: - accertare e dichiarare
l'infondatezza dell'appello per i motivi ut supra e, e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 919/2021 resa in data 16.12.2021 dal Tribunale di Pesaro, in persona del dott. Davide Storti, e pubblicata in pari data “.
FATTI DI CAUSA
I)Il Tribunale di Pesaro con sentenza n. 919/2021 pubblicata il 16.12.2021, decidendo sulla controversia relativa all'opposizione proposta dalla società
- debitrice esecutata nel giudizio Parte_1 CP_9
- avverso l'ordinanza del 6.10.2020 con cui il giudice
[...] dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 2923, comma 3, e 560 c.c., ha dichiarato che il canone di locazione dell'immobile di proprietà dell'opponente - oggetto della procedura esecutiva - era “ inferiore di un terzo al giusto prezzo” e ordinato la liberazione da parte dei detentori, rigettava l'opposizione ritenendo sussistente la mancanza di un interesse concreto e attuale in capo alla società.
II)Avverso detta sentenza propone appello l' Parte_1 lamentando la nullità della decisione per i motivi di seguito illustrati e chiedendo, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice.
III)Si è costituita che ha Controparte_1 eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618
c.p.c. e dedotto l'infondatezza della domanda chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
IV)Si è costituita e per essa , che ha Controparte_3 Controparte_4 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter
c.p.c. e contestato nel merito la fondatezza della domanda chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
V , e Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, regolarmente citati in giudizio, non si sono costituiti.
[...]
VI)Preso atto dello scambio delle note di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni come in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per “nullità della ordinanza istruttoria del 3 novembre 2021, depositata in pari data per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per difetto di motivazione e per violazione del principio del contraddittorio e di disponibilità dei mezzi di prova, nonché del diritto di difesa della parte. “
Partendo dall'assunto secondo cui il Tribunale avrebbe omesso di valutare le questioni di rito e di merito avanzate dall'opponente definendo il giudizio in virtù di una inesistente “ragione più liquida” in ragione della carenza di interesse ad agire da parte dell' l'appellante Parte_1 deduce la nullità dell'ordinanza istruttoria emessa dal giudice di prime cure in data 03.11.2021 “e di ogni atto ad essa correlato, ivi compresa la sentenza impugnata” - con conseguente rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. - ritenendo detta ordinanza un'anticipazione del convincimento del giudice proteso a definire la controversia sull'erroneo presupposto della dedotta “ragione più liquida”.
In particolare, lamenta:
-omessa motivazione del rigetto delle istanze istruttorie formulate dall' nonostante le richieste di revoca/modifica Parte_1 tempestivamente depositate con le note autorizzate;
- preclusione, di fatto, nei confronti dell'odierna appellante di fornire al giudice elementi su cui formulare il proprio convincimento;
- rilevanza delle prove non ammesse (prova per testi e CTU) idonee a dimostrare lo stato fatiscente dell'immobile e una valutazione attendibile circa l'accertamento del canone di mercato in ragione delle caratteristiche e delle condizioni del bene staggito.
Chiede, quindi, l'ammissione delle prove formulate in primo grado.
2)Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata deducendo “ violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c. - sussistenza di un interesse ad agire nel presente giudizio in capo a
[...] – infondatezza ed insussistenza della “ragione più liquida” Parte_1 tratta dal giudice di prime cure – nullità della sentenza di primo grado”.
Contesta la sussistenza del difetto di interesse ad agire dal quale il giudice di primo grado, secondo l'appellante, ha tratto impropriamente la
“ragione più liquida” ritenendo assorbita ogni altra questione.
Deduce l'erroneità della valutazione del giudice laddove ha ritenuto l' come avulsa ed estranea alle vicende disciplinate Parte_1 dall'art. 2923, co. 3, c.c., omettendo di considerare che la società , in quanto debitrice, costituisce litisconsorte necessario che vanta un interesse ad agire nel giudizio opposizione legato al migliore soddisfacimento economico, all'estinzione del debito e, di conseguenza, al percepimento , medio tempore , dei canoni di locazione pattuiti anteriormente al pignoramento.
3)Con il terzo motivo di gravame l'appellante, sempre sulla base dell'assunto secondo cui il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad esaminare soltanto l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire in capo all' ritenendola assorbente, lamenta Parte_1
l'illegittimità dell'ordinanza di liberazione dell'immobile opposta in primo grado per “ difetto di motivazione” e “manifesta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2923 c.c. e 560 c.p.c.” riproponendo ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande , i profili di diritto (nel merito) che, a suo avviso, non sono stati esaminati dal giudice di prime cure e le istanze istruttorie ritualmente formulate in primo grado.
Contesta l'accertamento della “viltà” del canone di locazione, la potestà in capo al giudice dell'esecuzione di emettere, nel caso di specie, l'ordine di liberazione dell'immobile locato, la legittimazione del custode a conseguirne gli effetti e l'omessa considerazione dell'opponibilità del contratto di locazione in virtù dell'anteriorità della trascrizione rispetto al pignoramento.
L'appellante ribadisce, quindi, l'insussistenza della esiguità del canone di locazione e l'illegittimità dell'ordine di liberazione dell'immobile locato.
Fondata e meritevole di accoglimento risulta l'eccezione preliminare di inammissibilità sollevata da parte appellata ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Il giudizio di opposizione nel quale è stata emessa la gravata sentenza è stato introdotto dall'odierna appellante con ricorso ex art. 615 e 617 c.p.c. avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 6.10.2020 che, con riguardo all'immobile oggetto della procedura esecutiva, ai sensi degli artt. 2923 , comma 3, e 560 c.c. , ha ritenuto il “canone di locazione inferiore di un terzo al giusto prezzo “ e ordinato “ la liberazione dell'immobile pignorato dagli attuali detentori” con delega al custode per l'esecuzione.
Premesso che, come evidenziato da parte appellata, il giudice di primo grado ha qualificato espressamente l'azione oggetto del giudizio quale
“opposizione all'ordinanza del 6.10.2020 con la quale il G.E. ha dichiarato vile ex art. 2923 cc il canone di locazione dell'immobile pignorato e ne ha ordinato la liberazione” , si osserva che nonostante il riferimento all'opposizione all'esecuzione del ricorso, appare evidente che l'impugnazione proposta sia da ricondurre alla fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. posto che le argomentazioni dedotte a sostegno della nullità dell'ordinanza esecutiva (cfr. atto di appello “e di ogni atto ad essa correlato, ivi compresa la sentenza impugnata” ) costituiscono inequivocabilmente contestazioni di vizi relativi alla legittimità e alla regolarità dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato quale atto del procedimento esecutivo.
Per contro non sono state avanzate domande qualificabili in termini di opposizione all'esecuzione.
In particolare secondo la giurisprudenza di legittimità ”Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c., come novellato dal d.l. n. 59 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 119 del 2016, ordina la liberazione dell'immobile pignorato non costituisce autonomo titolo esecutivo idoneo a fondare una separata esecuzione per rilascio, bensì atto del processo di espropriazione immobiliare suscettibile di attuazione deformalizzata direttamente da parte degli ausiliari del giudice che lo ha emesso, con la conseguenza che i soggetti coinvolti o pregiudicati da tale provvedimento possono trovare tutela delle loro ragioni esclusivamente nelle forme dell'opposizione agli atti esecutivi.” ( Cass. 9670/2024; Cass.
628/2022). Le doglianze relative alla omessa considerazione delle questioni riguardanti l'accertamento della “viltà” del canone di locazione, la potestà in capo al giudice dell'esecuzione di emettere, nel caso di specie, l'ordine di liberazione dell'immobile locato, la legittimazione del custode a conseguirne gli effetti e l'omessa considerazione dell'opponibilità del contratto di locazione in virtù dell'anteriorità della trascrizione rispetto al pignoramento, dedotte ai sensi dell'art. 346 c.p.c., appaiono irrilevanti in quanto si tratta di censure che attengono ad aspetti che si riferiscono sempre all'ordinanza del giudice dell'esecuzione.
La gravata sentenza risulta pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, pertanto ai sensi dell'art. 618 c.p.c. non può essere impugnata in grado di appello.
Ogni altro motivo così come ogni altra questione non esaminata, restano assorbite.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante ed in favore delle parti costituite nella misura liquidata come da dispositivo sulla base del valore della controversia tenuto conto del fatto che l'opposizione ha ad oggetto un atto esecutivo che non riguarda né il credito, né, direttamente, il bene pignorato ma il canone di locazione dello stesso ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 35878 del 06/12/2022.
Nulla per le spese quanto alle parti non costituite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte , pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di e
[...] Controparte_1 [...]
e di e per essa Controparte_10 Controparte_3 Controparte_4
, avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 919/2021 emessa il
[...]
16.12.2021 e pubblicato in pari data nel procedimento n. RG 301/2021, così dispone:
-dichiara l' inammissibilità dell'appello; -condanna l'appellante a rifondere alle appellate costituite le spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.500,00 per la fase decisionale, ciascuno, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
-nulla per le spese quanto alle parti non costituite;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 comma 1 quater.
NC, così deciso nella camera di consiglio del 18.12.2024
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico