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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/05/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 16.05.2025, nella causa civile iscritta al n. 4394 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. De Cata Parte_1 C.F._1
Angela Maria Pia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Rizzi Daniela e Centola Teodomiro e elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'utimo, come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 26 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto quanto segue: Parte_1
“ accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €. 20.000,00, ovvero del maggiore o minore importo che si riterrà di giustizia, per non aver mai corrisposto un contributo per il mantenimento per la IG per gli anni 1999-2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria, né alcuna spesa Parte_1
pagina 1 di 6 ordinaria né straordinaria a seguito della sentenza di separazione sopra richiamata dei coniugi
che non poneva a carico del convenuto un assegno di mantenimento a favore dell'attrice Parte_2 all'epoca minore, inadempimento del quale la sig.ra è venuta a conoscenza solo nel mese di Parte_1 dicembre 2017; condannare, altresì, il convenuto a risarcire alla IG Controparte_1
il danno non patrimoniale che il Tribunale adito vorrà riconoscere e calcolare in via equitativa Parte_1
e che riterrà di giustizia, quale danno endoparentale patito dall'attrice a causa del disinteresse manifestato dal padre-convenuto, come argomentato e documentato ”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed in rito:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per quanto esplicitato nel contesto del presente atto e, per effetto, dichiarare inammissibili la domande attoree per carenza di legittimazione attiva ex. art.
81 c.p.c.;
- condannare l'attrice, comunque, al pagamento delle spese e compensi di causa;
In via preliminare e nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle richieste avanzate dalla Parte_1 con il comprensibile rigetto delle stesse in considerazione delle ragioni esposte nel presente atto;
- condannare l'attrice, comunque, al pagamento delle spese e compensi di causa;
In via definitiva e nel merito:
- rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice con l'atto di citazione del 19.05.2018 per assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità oltre che per infondatezza, in fatto ed in diritto, delle stesse per le considerazioni che sono esplicitate nel contesto del presente atto ovvero perché erroneamente proposte, temerarie e pretestuose;
- condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e compensi del presente Parte_1 giudizio”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto va rigettata per quanto di seguito indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice , IG del convenuto Parte_1 [...]
, ha chiesto nei confronti dello stesso il risarcimento dei danni rivenienti sia da asseriti Controparte_1 crediti, dalla stessa vantati a titolo di ratei di assegno di mantenimento non corrisposto, sia rivenienti da asserito danno endofamiliare dalla stessa sofferto.
Il convenuto , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la Controparte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto, eccependo altresì sia la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sia la prescrizione sulle domande formulate.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge che:
pagina 2 di 6 - l'attrice è divenuta maggiorenne nel giugno 2004 e ha contratto matrimonio Parte_1 nell'anno 2013, cfr atto di citazione pag. 5;
- la sentenza del Tribunale di Lucera n.190 del 29.5.2002, pubblicata il 4.6.2002 e resa nel procedimento n. 645/1998 RG inerente la separazione dei coniugi ha disposto l'affidamento all'odierno Parte_2 convenuto della IG , odierna attrice, senza alcun obbligo di Controparte_1 Parte_1 corresponsione di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, cfr. doc. 4 in produzione convenuto;
- la sentenza del Tribunale di Lucera n. 218 del 26.4.2006, pubblicata il 28.6.2006 e resa nel procedimento n. 1133/2004 RG inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ha Parte_2 disposto, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione, a carico dell'odierno convenuto Controparte_1
, dell'assegno di mantenimento di € 310,00 oltre rivalutazione ex lege in favore della IG
[...]
, odierna attrice, da versarsi alla madre con cui la menzionata IG conviveva, Parte_1 CP_2 cfr doc. 3 produzione convenuto;
- il decreto del Tribunale di Foggia n. cron. 1204/2018 del 14.3.2018 reso nel procedimento n. 3009/2017
RG inerente la modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi ha disposto, tra l'altro, la Parte_2 revoca del contribuito al mantenimento dovuto dall'odierno convenuto in Controparte_1 favore della IG , odierna attrice, cfr produzione parte convenuta. Parte_1
Sempre in via preliminare va evidenziato che per costante giurisprudenza sussiste una concorrente legittimazione tra genitore e figlio maggiorenne ad adire in giudizio l'altro genitore obbligato e inadempiente per ottenere sia il pagamento dell'assegno di mantenimento sia il rimborso delle spese straordinarie, cfr. Trib. Catania 3 aprile 2019; Cass. n. 25300/2013; ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore;
si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone.
Pertanto nel caso che ci occupa, sussiste la legittimazione attiva dell'attrice e di conseguenza va rigettata la relativa eccezione mossa da parte convenuta.
Ciò detto, va rilevato che la domanda avanzata da parte attrice di vedersi risarcita dei danni conseguenti l'inadempimento nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori, per il periodo 1.1.1999-27.6.2006, è infondata posto che la stessa, convivendo per un primo periodo con il padre
, odierno convenuto, non aveva titolo ad alcun assegno di mantenimento, cfr Controparte_1 sentenza n. 190/2002 del Tribunale di Lucera sopra richiamata.
Inoltre alla medesima attrice, stante il trasferimento volontario della stessa nell'abitazione materna durante la valenza delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Lucera n.190/2002, nulla va riconosciuto per il risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento, per il periodo 27.6.2006-
31.12.2006, nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori posto che detta sentenza non
è stata oggetto di procedimento di modifica delle condizioni di separazione, con le relative conseguenze di legge sulla inammissibilità, per carenza di titolo, della domanda di risarcimento danni avanzata.
pagina 3 di 6 In ogni caso la domanda di parte attrice tesa a vedersi risarcita dei danni conseguenti l'inadempimento, per il periodo 1.1.1999-31.12.2006, nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori è prescritta ex art. 2948 n. 4 cc: l'assegno di mantenimento, sia che sia dovuto in favore del coniuge che in favore della prole, si prescrive in cinque anni, cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 13414 del 2010.
Relativamente alla ulteriore domanda avanzata dall'attrice di risarcimento del danno endofamilaire, patito dalla stessa a causa dell'asserito disinteresse manifestato dal padre-convenuto, va evidenziato che la giurisprudenza ha di recente riconosciuto il c.d. danno endofamiliare, che rappresenta una categoria di danno non patrimoniale, teso alla tutela dei partecipanti alla famiglia nel caso di violazioni di doveri sia inerenti il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale.
Per il risarcimento del danno endofamiliare, in altri termini, è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute di coniuge e figli.
Va pure rilevato che in tema di danno da illecito endofamiliare, con particolare riferimento al rapporto genitoriale, si sono distinte diverse ipotesi di sussistenza del diritto al risarcimento, tra cui per esempio, la deprivazione per i figli della figura genitoriale, a causa del comportamento consapevole e colposo del genitore: la mancanza di supporto nel corso del tempo deve ritenersi non aver consentito al figlio un percorso di vita e di crescita qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere, dovendo per l'effetto ritenersi privato di diverse attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.
Sotto il profilo dell'onere probatorio nel caso che ci occupa, va detto che l'illecito endofamiliare
“in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”, cfr Cass. Civ. n.
6518/2020.
Sotto altro profilo, va rilevato che l'illecito endofamiliare si colloca nell'area dell'illecito aquiliano ed è, perciò, soggetto al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947, cod. civ. che decorre dal momento della verificazione dell'evento lesivo, cfr. sentenza Cassazione civile sez. III - 08/04/2016, n.
6833.
pagina 4 di 6 Ciò detto, sotto il profilo istruttorio preliminarmente va rigetta la domanda di incapacità a testimoniare della teste , come avanzata da parte convenuta, poiché non in contrasto con i CP_2 principi di cui all'art. 246 cpc;
le dichiarazioni di detto teste, pertanto, sono da considerarsi rituali e rilevanti ai fini della decisone.
Dalla documentazione allegata agli di causa e dalla prova orale esperita all'udienza del
14.10.2019 (cfr dichiarazioni teste fratello dell'attrice e figlio del convenuto, nonché Testimone_1 dichiarazioni di zia dell'attrice e sorella del convenuto) e all'udienza del Testimone_2
9.12.2019 (cfr dichiarazioni testi , mamma dell'attrice e coniuge divorziata del convenuto, CP_2 nonchè , cognato del convenuto e zio dell'attrice) non vi è la prova certa – secondo i Testimone_3 principi giurisprudenziali su indicati - della ricorrenza nella fattispecie in esame di una condotta portatrice di un obbligo risarcitorio in capo al convenuto . Controparte_1
All'esito dell'istruttoria inoltre parte attrice non ha provato, in ossequio ai dettami dell'art. 2043
c.c., che il pregiudizio dalla stessa allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante: non è infatti configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
Inoltre, poiché le circostanze descritte dai testi escussi sono risalenti ad un periodo di gran lunga superiore ai cinque anni antecedenti la notificazione dell'atto di citazione al convenuto, avvenuta in data
19.5.2018, il diritto della attrice a vedersi risarcita il risarcimento del danno Parte_1 endofamiliare è prescritto ex art. 2947 cc.
Per quanto sopra rilevato, le domande avanzate dall'attrice vanno rigettate. Parte_1
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 II cpc stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il caso in esame.
Infatti per lungo tempo il danno endofamiliare è stato escluso dall'ambito risarcitorio. Solo con gli anni 2000, e soprattutto con una decisione del 2005, si inizia ad affermarne la risarcibilità quando la violazione dei doveri familiari sfoci in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (vedi tra le altre
Cass. 9801/05 e Cass. 7713/2000), con conseguente esame da parte di dottrina e giurisprudenza due ordini di problemi sia sul piano sostanziale, delineando le caratteristiche ed i limiti di risarcibilità di questa figura di danno, sia sul piano di coordinamento della detta figura di danno con gli istituti previsti dal diritto di famiglia.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , rigettata Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, così decide:
- rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 5 di 6 - compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 26.5.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la presente
SENTENZA dando lettura della stessa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 16.05.2025, nella causa civile iscritta al n. 4394 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. De Cata Parte_1 C.F._1
Angela Maria Pia ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa, come da procura in atti;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Rizzi Daniela e Centola Teodomiro e elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'utimo, come da procura in atti;
CONVENUTO
OGGETTO: pagamento somme.
Conclusioni
All'udienza del 26 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge
69/2009 si omette la redazione dello svolgimento del processo.
***
L'attrice con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto quanto segue: Parte_1
“ accogliere la domanda e, per l'effetto, condannare il convenuto al Controparte_1 pagamento del risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in €. 20.000,00, ovvero del maggiore o minore importo che si riterrà di giustizia, per non aver mai corrisposto un contributo per il mantenimento per la IG per gli anni 1999-2006, oltre interessi e rivalutazione monetaria, né alcuna spesa Parte_1
pagina 1 di 6 ordinaria né straordinaria a seguito della sentenza di separazione sopra richiamata dei coniugi
che non poneva a carico del convenuto un assegno di mantenimento a favore dell'attrice Parte_2 all'epoca minore, inadempimento del quale la sig.ra è venuta a conoscenza solo nel mese di Parte_1 dicembre 2017; condannare, altresì, il convenuto a risarcire alla IG Controparte_1
il danno non patrimoniale che il Tribunale adito vorrà riconoscere e calcolare in via equitativa Parte_1
e che riterrà di giustizia, quale danno endoparentale patito dall'attrice a causa del disinteresse manifestato dal padre-convenuto, come argomentato e documentato ”.
Il convenuto con la comparsa di costituzione e risposta ha formulato le seguenti conclusioni:
“In via preliminare ed in rito:
- dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per quanto esplicitato nel contesto del presente atto e, per effetto, dichiarare inammissibili la domande attoree per carenza di legittimazione attiva ex. art.
81 c.p.c.;
- condannare l'attrice, comunque, al pagamento delle spese e compensi di causa;
In via preliminare e nel merito:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle richieste avanzate dalla Parte_1 con il comprensibile rigetto delle stesse in considerazione delle ragioni esposte nel presente atto;
- condannare l'attrice, comunque, al pagamento delle spese e compensi di causa;
In via definitiva e nel merito:
- rigettare tutte le domande avanzate dall'attrice con l'atto di citazione del 19.05.2018 per assoluta inammissibilità, improponibilità, improcedibilità oltre che per infondatezza, in fatto ed in diritto, delle stesse per le considerazioni che sono esplicitate nel contesto del presente atto ovvero perché erroneamente proposte, temerarie e pretestuose;
- condannare, in ogni caso, la al pagamento delle spese e compensi del presente Parte_1 giudizio”.
***
La domanda promossa da parte attrice nei confronti del convenuto va rigettata per quanto di seguito indicato.
Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice , IG del convenuto Parte_1 [...]
, ha chiesto nei confronti dello stesso il risarcimento dei danni rivenienti sia da asseriti Controparte_1 crediti, dalla stessa vantati a titolo di ratei di assegno di mantenimento non corrisposto, sia rivenienti da asserito danno endofamiliare dalla stessa sofferto.
Il convenuto , costituitosi ritualmente in giudizio, ha contestato la Controparte_1 domanda attorea, chiedendone il rigetto, eccependo altresì sia la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice sia la prescrizione sulle domande formulate.
Preliminarmente va rilevato che dalla documentazione prodotta agli atti del giudizio emerge che:
pagina 2 di 6 - l'attrice è divenuta maggiorenne nel giugno 2004 e ha contratto matrimonio Parte_1 nell'anno 2013, cfr atto di citazione pag. 5;
- la sentenza del Tribunale di Lucera n.190 del 29.5.2002, pubblicata il 4.6.2002 e resa nel procedimento n. 645/1998 RG inerente la separazione dei coniugi ha disposto l'affidamento all'odierno Parte_2 convenuto della IG , odierna attrice, senza alcun obbligo di Controparte_1 Parte_1 corresponsione di assegno di mantenimento in favore di quest'ultima, cfr. doc. 4 in produzione convenuto;
- la sentenza del Tribunale di Lucera n. 218 del 26.4.2006, pubblicata il 28.6.2006 e resa nel procedimento n. 1133/2004 RG inerente la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi ha Parte_2 disposto, tra l'altro, l'obbligo di corresponsione, a carico dell'odierno convenuto Controparte_1
, dell'assegno di mantenimento di € 310,00 oltre rivalutazione ex lege in favore della IG
[...]
, odierna attrice, da versarsi alla madre con cui la menzionata IG conviveva, Parte_1 CP_2 cfr doc. 3 produzione convenuto;
- il decreto del Tribunale di Foggia n. cron. 1204/2018 del 14.3.2018 reso nel procedimento n. 3009/2017
RG inerente la modifica delle condizioni di divorzio tra i coniugi ha disposto, tra l'altro, la Parte_2 revoca del contribuito al mantenimento dovuto dall'odierno convenuto in Controparte_1 favore della IG , odierna attrice, cfr produzione parte convenuta. Parte_1
Sempre in via preliminare va evidenziato che per costante giurisprudenza sussiste una concorrente legittimazione tra genitore e figlio maggiorenne ad adire in giudizio l'altro genitore obbligato e inadempiente per ottenere sia il pagamento dell'assegno di mantenimento sia il rimborso delle spese straordinarie, cfr. Trib. Catania 3 aprile 2019; Cass. n. 25300/2013; ciascuno di loro, dunque, è titolare di un diritto iure proprio alla pretesa: il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento e il genitore, in quanto titolare del diritto a ricevere le somme dall'altro genitore;
si tratta di due diritti autonomi ancorché concorrenti e non dello stesso diritto attributo a più persone.
Pertanto nel caso che ci occupa, sussiste la legittimazione attiva dell'attrice e di conseguenza va rigettata la relativa eccezione mossa da parte convenuta.
Ciò detto, va rilevato che la domanda avanzata da parte attrice di vedersi risarcita dei danni conseguenti l'inadempimento nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori, per il periodo 1.1.1999-27.6.2006, è infondata posto che la stessa, convivendo per un primo periodo con il padre
, odierno convenuto, non aveva titolo ad alcun assegno di mantenimento, cfr Controparte_1 sentenza n. 190/2002 del Tribunale di Lucera sopra richiamata.
Inoltre alla medesima attrice, stante il trasferimento volontario della stessa nell'abitazione materna durante la valenza delle statuizioni della sentenza del Tribunale di Lucera n.190/2002, nulla va riconosciuto per il risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento, per il periodo 27.6.2006-
31.12.2006, nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori posto che detta sentenza non
è stata oggetto di procedimento di modifica delle condizioni di separazione, con le relative conseguenze di legge sulla inammissibilità, per carenza di titolo, della domanda di risarcimento danni avanzata.
pagina 3 di 6 In ogni caso la domanda di parte attrice tesa a vedersi risarcita dei danni conseguenti l'inadempimento, per il periodo 1.1.1999-31.12.2006, nella corresponsione dell'assegno di mantenimento ed accessori è prescritta ex art. 2948 n. 4 cc: l'assegno di mantenimento, sia che sia dovuto in favore del coniuge che in favore della prole, si prescrive in cinque anni, cfr. sentenza Corte di Cassazione n. 13414 del 2010.
Relativamente alla ulteriore domanda avanzata dall'attrice di risarcimento del danno endofamilaire, patito dalla stessa a causa dell'asserito disinteresse manifestato dal padre-convenuto, va evidenziato che la giurisprudenza ha di recente riconosciuto il c.d. danno endofamiliare, che rappresenta una categoria di danno non patrimoniale, teso alla tutela dei partecipanti alla famiglia nel caso di violazioni di doveri sia inerenti il rapporto di coniugio o di unione che quello genitoriale.
Per il risarcimento del danno endofamiliare, in altri termini, è necessario che la condotta illecita produca un danno ingiusto, inquadrabile nel danno non patrimoniale di natura esistenziale, da valutarsi in base agli atti acquisiti al processo e parametrato, tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni e delle ricadute negative sulla vita e sulla salute di coniuge e figli.
Va pure rilevato che in tema di danno da illecito endofamiliare, con particolare riferimento al rapporto genitoriale, si sono distinte diverse ipotesi di sussistenza del diritto al risarcimento, tra cui per esempio, la deprivazione per i figli della figura genitoriale, a causa del comportamento consapevole e colposo del genitore: la mancanza di supporto nel corso del tempo deve ritenersi non aver consentito al figlio un percorso di vita e di crescita qualitativamente differente rispetto a quello che avrebbe potuto avere, dovendo per l'effetto ritenersi privato di diverse attività realizzatrici della persona che avrebbero potuto comporre il compendio della sua crescita psico-fisica.
Sotto il profilo dell'onere probatorio nel caso che ci occupa, va detto che l'illecito endofamiliare
“in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata. E' affermazione perciò di scuola che si ricava dallo stesso paradigma normativo dell'art. 2043 c.c. che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante, non essendo per vero configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato”, cfr Cass. Civ. n.
6518/2020.
Sotto altro profilo, va rilevato che l'illecito endofamiliare si colloca nell'area dell'illecito aquiliano ed è, perciò, soggetto al termine prescrizionale quinquennale ex art. 2947, cod. civ. che decorre dal momento della verificazione dell'evento lesivo, cfr. sentenza Cassazione civile sez. III - 08/04/2016, n.
6833.
pagina 4 di 6 Ciò detto, sotto il profilo istruttorio preliminarmente va rigetta la domanda di incapacità a testimoniare della teste , come avanzata da parte convenuta, poiché non in contrasto con i CP_2 principi di cui all'art. 246 cpc;
le dichiarazioni di detto teste, pertanto, sono da considerarsi rituali e rilevanti ai fini della decisone.
Dalla documentazione allegata agli di causa e dalla prova orale esperita all'udienza del
14.10.2019 (cfr dichiarazioni teste fratello dell'attrice e figlio del convenuto, nonché Testimone_1 dichiarazioni di zia dell'attrice e sorella del convenuto) e all'udienza del Testimone_2
9.12.2019 (cfr dichiarazioni testi , mamma dell'attrice e coniuge divorziata del convenuto, CP_2 nonchè , cognato del convenuto e zio dell'attrice) non vi è la prova certa – secondo i Testimone_3 principi giurisprudenziali su indicati - della ricorrenza nella fattispecie in esame di una condotta portatrice di un obbligo risarcitorio in capo al convenuto . Controparte_1
All'esito dell'istruttoria inoltre parte attrice non ha provato, in ossequio ai dettami dell'art. 2043
c.c., che il pregiudizio dalla stessa allegato è conseguenza di una condotta illecita del danneggiante: non è infatti configurabile una responsabilità risarcitoria da fatto illecito se, nel concorso degli altri due elementi che definiscono lo statuto giuridico della responsabilità extracontrattuale, non sia provato anche il concorso del terzo ovvero una condotta colposa o dolosa del soggetto obbligato.
Inoltre, poiché le circostanze descritte dai testi escussi sono risalenti ad un periodo di gran lunga superiore ai cinque anni antecedenti la notificazione dell'atto di citazione al convenuto, avvenuta in data
19.5.2018, il diritto della attrice a vedersi risarcita il risarcimento del danno Parte_1 endofamiliare è prescritto ex art. 2947 cc.
Per quanto sopra rilevato, le domande avanzate dall'attrice vanno rigettate. Parte_1
Le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti ex art. 92 II cpc stante il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti il caso in esame.
Infatti per lungo tempo il danno endofamiliare è stato escluso dall'ambito risarcitorio. Solo con gli anni 2000, e soprattutto con una decisione del 2005, si inizia ad affermarne la risarcibilità quando la violazione dei doveri familiari sfoci in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti (vedi tra le altre
Cass. 9801/05 e Cass. 7713/2000), con conseguente esame da parte di dottrina e giurisprudenza due ordini di problemi sia sul piano sostanziale, delineando le caratteristiche ed i limiti di risarcibilità di questa figura di danno, sia sul piano di coordinamento della detta figura di danno con gli istituti previsti dal diritto di famiglia.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di , rigettata Parte_1 Controparte_1 ogni diversa istanza, così decide:
- rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; Controparte_1
pagina 5 di 6 - compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 26.5.2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 6 di 6