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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione II civile
Composta dai magistrati:
dott. Giuseppe MINUTOLI Presidente
dott. Antonino ZAPPALA' Consigliere
dott. Arturo OLIVERI Giudice ausiliario relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 396 dell'anno 2022 posta in decisione con ordinanza del 15/11/2024 comunicata il 18/11/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Via Aldebaran n. 9, Catania, presso lo studio dell'Avv.
Antonino Grippaldi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
(c.f. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale in Messina,
[...]
contrada AR elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Via Ghibellina n. 48,
Messina, presso lo studio dell'avv. Ketty Favazzo
APPELLATA - CONTUMACE
in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Controparte_3
Assago, Via Del Mulino n. 4 (c.f. ) rappresentata e difesa per procura in P.IVA_2 atti dall'Avv. Ugo Barone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza
Velasca n. 6, Milano
APPELLATA
(c.f. , in Controparte_4 P.IVA_3
persona dei legali rappresentanti p.t., corrente in Verona Via del Commercio n. 59, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Pultrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Giordano Bruno n. 63, Soverato
APPELLATA
(c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._2 Controparte_6
), in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._3
figlia minore (c.f. ), elettivamente Persona_1 C.F._4
domiciliati nel giudizio di primo grado in Via Ghibellina 59, Messina, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Donato, (c.f. ), Parte_2 C.F._5
elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado in Via Oratorio della Pace 13,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Francesco Sciacca, FF CO (c.f.
), elettivamente domiciliato nel giudizio di primo grado in Via C.F._6
dei Mille 243, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Gatto, RM TA (c.f.
), elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Via C.F._7
Ghibellina n. 75, Messina, presso lo studio dell'Avv. Antonio Manlio Rabbone,
(c.f. , elettivamente domiciliato nel Controparte_7 C.F._8
giudizio di primo grado in Via dei Mille n. 181, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Letterio D'Andrea, (c.f. ), in persona del Controparte_8 P.IVA_4
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in
Piazza Velasca n. 6, Milano, presso lo studio dell'Avv. Ugo Barone, (c.f.. CP_9
), in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata nel P.IVA_5
giudizio di primo grado in Via dei Mille n. 181, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Letterio D'Andrea e (c.f.. ), in persona del Parte_3 P.IVA_6
legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliata nel giudizio di primo grado in Via
Nicola Fabrizi n. 87 presso lo studio dell'Avv. Maria Giulia Albiero
APPELLATI - CONTUMACI
pag. 2/13 Avverso la sentenza n. 1973/2021 emessa dal Tribunale di Messina, in data 18/11/2021 nel procedimento R.G. 4314/2013.
OGGETTO: risarcimento danni.
Conclusioni rese in modalità cartolare: i procuratori delle parti chiedono la decisione della causa
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 08/07/2013 e Controparte_5 [...]
, in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore CP_6
convenivano in giudizio l' Per_1 Controparte_10
Co
Gli attori esponevano che, in data 14/04/2004, era stata
[...] Controparte_5 ricoverata presso l'Ospedale Piemonte di Messina per partorire la figlia e, Per_1 durante l'operazione di parto cesareo, svolta senza il necessario consenso della paziente, aveva subito una grave lacerazione del parametrio destro;
la paziente, a causa di tale lesione non ben suturata, subiva poi uno shock emorragico, veniva sottoposta ad altri tre interventi chirurgici, tutti senza il necessario consenso informato, e le veniva asportato l'utero. La decideva quindi di ricoverarsi presso l'Ospedale Cannizzaro di CP_5
Catania dove veniva sottoposta ad un lungo periodo di terapia riabilitativa. Ciò premesso, gli attori chiedevano la condanna dell' convenuta al Controparte_1
risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni riportate dalla lesioni CP_5
cagionate dalla condotta negligente ed imperita dei sanitari dell'Ospedale Piemonte;
tale responsabilità era stata, peraltro, accertata all'esito di un ATP con relativa consulenza medico legale (Dott. ) richiamata in atti. L'attrice lamentava la sussistenza del Per_2
danno biologico ed esistenziale, nonché del danno non patrimoniale derivante dalla mancanza del consenso informato rispetto alle operazioni alle quali era stata sottoposta, nonché del danno patrimoniale subito;
gli altri due attori, rispettivamente marito e figlia della deducevano di aver subito un danno non patrimoniale derivante dalla CP_5
impossibilità per la di avere altri figli e di realizzare così una famiglia CP_5
numerosa e di aver dovuto vivere in un ambiente poco sereno a causa delle condizioni di salute della CP_5
pag. 3/13 Nell'instaurato giudizio R.G. 4314/2013 si costituiva l' Controparte_10
contestando la fondatezza delle doglianze svolte dagli attori
[...]
e chiedendo il rigetto delle domande attrici;
chiedeva comunque di essere autorizzata a chiamare in causa i sanitari che avevano avuto in cura la e cioè CO CP_5
FF, TA RM, e , Controparte_7 Parte_2 Parte_1
per essere da questi garantita e manlevata in caso di condanna.
Si costituiva TA RM chiedendo il rigetto della domanda di manleva svolta dall' evidenziando che già in sede di ATP era emersa l'assenza di Controparte_1 una sua responsabilità in ordine alle lesioni riportate dalla all'esito del parto CP_5
cesareo.
Si costituiva anche , che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice Controparte_11
adito, spettando alla Corte dei Conti la giurisdizione relativa alla azione di rivalsa svolta dall'Azienda ospedaliera nei confronti dei sanitari dipendenti, e nel merito rilevava la propria estraneità rispetto alle lesioni riportati dall'attrice, peraltro già emersa in sede di
ATP, e chiedeva il rigetto delle domande.
CO FF, costituendosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario nonché l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del procedimento di mediazione e, nel merito, contestava la fondatezza delle domande attrici e della domanda di rivalsa svolta dall'Azienda ospedaliera, chiedendone il rigetto e chiedeva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa, al fine di essere garantito in caso di condanna, l' e la Parte_3 Controparte_12
[...]
Si costituiva altresì , il quale chiedeva il rigetto delle domande Parte_1
attrici, chiedeva la condanna della ex art. 96 c.p.c. e chiedeva Controparte_1
altresì di essere autorizzato a chiamare in causa, al fine di essere garantito e manlevato in caso di condanna, la Europ Assistance Trade Italia S.p.a., la e la Geas S.r.l., CP_4
proponendo poi domanda di condanna della ex art. 96 c.p.c.. Controparte_1
La si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_9 ordinario relativamente alla domanda di rivalsa svolta dall'Azienda ospedaliera nei confronti dei sanitari chiamati in causa;
rilevava inoltre che l' secondo quanto CP_1 previsto dall'art. 25 del CCNL, deve garantire i sanitari per la responsabilità civile pag. 4/13 derivante da attività di servizio, senza diritto di rivalsa e chiedeva dichiararsi l'inammissibilità di tale domanda e comunque il rigetto nel merito delle domande degli attori. si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, il difetto di Parte_3
giurisdizione del Tribunale ordinario a favore del giudice contabile, nonché
l'inoperatività della polizza stipulata dal FF per avere lo stesso, al momento della stipula del contratto in data 07/02/2008, taciuto i fatti posti a fondamento delle richieste risarcitorie avanzate dagli attori, pur avendone piena contezza;
chiedeva inoltre dichiararsi la polizza non operativa essendo la richiesta risarcitoria fondata sul mancato rilascio del consenso informato, ipotesi espressamente esclusa dalla copertura assicurativa e rilevava che la garanzia doveva ritenersi operante in secondo rischio, solo in caso di superamento del massimale assicurato dall'ente ospedaliero, in mancanza di copertura assicurativa dell'ente e in caso di insolvenza dello stesso. Lamentava inoltre la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte del FF, non avendo lo stesso agito da subito nei confronti della compagnia di assicurazioni dell' . Controparte_1
Si costituiva anche che eccepiva il proprio difetto di Controparte_8
legittimazione passiva, non avendo stipulato alcuna polizza con il , essendo Pt_1
stata chiamata in giudizio verosimilmente per errore;
il chiedeva, pertanto, di Pt_1
essere autorizzato a chiamare in giudizio la e Controparte_3
quest'ultima, costituendosi, eccepiva preliminarmente l'estinzione della domanda svolta nei suoi confronti non avendola il citata in giudizio nel termine all'uopo Pt_1
concesso dal giudice con il provvedimento reso in data 30/10/2014 e nel merito eccepiva l'inoperatività della polizza essendo stato denunciato il sinistro dopo la cessazione del rapporto assicurativo.
La , costituendosi, eccepiva Controparte_4
l'esclusione della garanzia per mancata decorrenza della polizza, essendo stato il sinistro denunciato dopo oltre un anno dalla scadenza del contratto avvenuta in data
3/05/2007 ed evidenziava inoltre che la polizza era stata stipulata limitatamente alla tutela legale e non anche alla responsabilità civile, rilevando altresì che l'operatività della polizza doveva mantenersi nei limiti del massimale previsto;
nel merito contestava le domande degli attori e ne chiedeva il rigetto.
pag. 5/13 Solo in corso di causa, in data 09/03/2018, si costituiva il quale Controparte_7
chiedeva il rigetto delle domande, rilevando che alcuna condotta colposa in relazione ai fatti di causa era a lui ascrivibile.
La causa, istruita documentalmente, era posta in decisine e con sentenza del 18/11/2021, ha così deciso: “Accoglie parzialmente le domande svolte da nei Controparte_5 confronti dell' convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento, a favore dell'attrice, della somma di € 220.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi in misura legale su tale importo, devalutato alla data del 14 aprile 2004 e via via rivalutato anno per anno fino alla data odierna, nonché al pagamento della somma di € 143,70, a titolo di rimborso spese mediche;
accoglie la domanda formulata da nei confronti dell' Controparte_6 [...]
convenuta e, per l'effetto, condanna quest'ultima al CP_1 pagamento, a favore dell'attore, della somma di € 40.000,00, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, oltre interessi in misura legale su tale importo, devalutato alla data del 14 aprile 2004 e via via rivalutato anno per anno fino alla data odierna;
rigetta la domanda di risarcimento danni svolta dagli attori n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore;
rigetta l'eccezione di difetto di Per_1
giurisdizione sollevata da , FF, e;
Pt_2 CP_9 Parte_3 rigetta la domanda di rivalsa svolta dall' convenuta nei confronti Controparte_1
di CO FF, TA RM, , e Controparte_7 Parte_2 Parte_1
; rigetta la domanda di risarcimento danni per lite temeraria svolta nei
[...] confronti dell' convenuta;
rigetta la domanda di pubblicazione della sentenza CP_1 ex art. 120 c.p.c. formulata dagli attori;
condanna l' convenuta al Controparte_1
pagamento delle spese processuali liquidate, a favore degli attori, in € 750,00 per spese vive sia del giudizio di merito che dell'A.T.P., € 3.700,00 per compensi relativi alla fase dell'A.T.P. (€ 1.100,00 fase studio, € 950,00 fase introduttiva, € 1.650,00 fase istruttoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge per compensi relativi alla fase dell'A.T.P. ed € 15.000,00 per compensi relativi alla presente fase di merito (€ 2.500,00 fase studio, € 1.400,00 fase introduttiva, € 7.000,00 fase istruttoria,
€ 4.100,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso dei compensi del c.t.u. nominato in sede di A.T.P.; condanna
pag. 6/13 l' convenuta al pagamento, a favore dell'Avv. Sciacca, Controparte_1
procuratore distrattario di ex art. 93 c.p.c., delle spese processuali Parte_2
liquidate, conformemente alla nota spese depositata, in € 7.795,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l' Controparte_1 convenuta al pagamento, a favore dell'Avv. D'Andrea, procuratore distrattario ex art.
93 c.p.c. di , delle spese processuali liquidate in € 13.000,00 per Controparte_7 compensi (€ 1.700,00 fase studio, € 1.120,00 fase introduttiva, € 6.700,00 fase istruttoria, € 3.480,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l' convenuta al pagamento delle spese Controparte_1
processuali liquidate, a favore di , TA RM, e Parte_1 CP_9
in € 13.000,00 per compensi per ciascuna parte, oltre Parte_3 rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna l' Controparte_1
convenuta al pagamento, a favore di CO FF, delle spese processuali liquidate in € 1.707,78 per spese vive ed € 13.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento, a Parte_1 favore di delle spese processuali liquidate in € 2.800,00 Controparte_8
per compensi (valori minimi per fase studio ed introduttiva), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna al pagamento, a Parte_1
favore di e , delle spese processuali liquidate in Controparte_3 CP_4
€ 13.000,00 per compensi per ciascuna parte, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale ha in tal modo deciso sulla scorta del contenuto della CTU, ed in particolare ha rigettato la domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. avanzata da nei Parte_1 confronti dell' ritenendone insussistenti i presupposti per Controparte_1
l'accoglimento.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto impugnazione;
Parte_1
nell'instaurato giudizio in secondo grado si sono costituiti la Controparte_3
e la prendendo atto della
[...] Controparte_4
loro chiamata in causa per mero litisconsorzio e senza alcuna domanda specifica nei loro confronti per come peraltro indicato dallo stesso appellante, mentre invece l' , in proprio Controparte_13
pag. 7/13 e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia , nonché Persona_1
FF CO, , RM TA, , la , la Parte_2 Controparte_7 CP_9
e la non si sono costituite. Parte_3 Controparte_8
La causa era rimessa al collegio e veniva poi assegnata in decisione con ordinanza del
15/11/2024 con successivo deposito di scritti conclusionali.
Motivi della decisione
[... 1) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , Controparte_1
e , in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Controparte_5 Controparte_6
potestà sulla figlia , nonché di FF CO, , Persona_1 Parte_2
RM TA, , , ed Controparte_7 CP_9 Parte_3 Controparte_8
che, benché regolarmente citati, non si sono costituti nel giudizio.
[...]
2) Sempre preliminarmente viene dato atto della dichiarazione dell'appellante che rappresenta di avere notificato atto di appello nei confronti di e Controparte_5
, in proprio e nella qualità, nonché nei confronti del Dr. FF CO, del Controparte_6
Dr. , della Dott.ssa RM TA, del Dr. , delle compagnie Parte_2 Controparte_7
assicuratrici , , e della CP_9 Parte_3 Controparte_8 [...]
, ai soli fini della integrazione del contraddittorio e senza alcuna domanda Controparte_3
specifica nei loro confronti.
3) Con il proprio atto di appello impugna la sentenza di prime cure Parte_1
rilevandone motivazione contraddittoria e/o insufficiente in merito al rigetto della domanda di condanna dell'azienda al risarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1
e 3 c.p.c..; l'appellante aveva proposto domanda ex art. 96 c.p.c. per il fatto di essere stato ingiustamente ed immotivatamente citato in giudizio nonostante il fatto che dalla relazione del
CTU Dott. nel precedente giudizio ATP era emersa la sua totale assenza di Per_2 responsabilità in ordine ai fatti oggetto di causa ed in ordine all'evento dal quale erano scaturiti i danni all'attrice.
L'appellante contesta in particolare la parte di sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto l'insussistenza dei profili di dolo o colpa grave, nella condotta dell' , non ravvisando i CP_1
presupposti di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., e quindi deducendo che “non emergono profili di dolo o colpa grave nella condotta processuale dell' , non potendo la mera infondatezza CP_1
pag. 8/13 delle tesi sostenute costituire presupposto idoneo per l'operatività dell'art. 96 c.p.c.” e assumendo che “non è stato inoltre neanche provato il danno subito dai sanitari chiamati in causa a seguito dell'iniziativa processuale dell' ”. CP_1
Afferma l'appellante che detta conclusione del Tribunale non può essere affatto condivisa avendo egli formulato la propria richiesta risarcitoria ritenendo che la reiterazione della domanda di manleva, nei confronti suoi e di tutti i sanitari, fosse il frutto di una scelta deliberata e cosciente e, quindi, come tale, integrante l'elemento soggettivo richiesto dalla norma, per effetto della rilettura che di essa fa la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata in sentenza dal Giudice di prime cure;
aggiunge che egli, già chiamato in causa nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., incardinato inizialmente solo nei confronti dell'
[...]
, non avrebbe dovuto affrontare il successivo giudizio di merito, stante la assoluta CP_1
estraneità ai fatti contestati all' , evidenziata dal CTU Dott. nella propria CP_1 Per_2
consulenza medico legale, acquisita al giudizio di merito. Ritiene, quindi, il che Pt_1
l'insistenza dell' nei confronti suoi, come pure degli altri sanitari, non poteva essere CP_1 liquidata con la sola condanna alle spese del giudizio di primo grado ma avrebbe dovuto essere condannata dal Giudice di prime cure integrando piuttosto la condotta prevista dall'art. 96 comma 1 c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto.
Osserva la Corte che il citato art. 96 c.p.c. al primo comma prevede che, qualora la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni che liquida anche d'ufficio nella sentenza;
in ogni caso, stabilisce il terzo comma del citato articolo che quando il Giudice pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 c.p.c., anche d'ufficio, può condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quale sanzione per il comportamento illegittimo e ristoro del danno complessivamente subito.
In argomento la giurisprudenza è concorde sui presupposti di cui alla richiamata norma, la quale, nel disciplinare come figura di danno extracontrattuale la responsabilità processuale aggravata per mala fede o colpa grave della parte soccombente in un giudizio di cognizione, non deroga al principio secondo il quale colui che intende ottenere il risarcimento dei danni pag. 9/13 deve dare la prova sia dell'an che del quantum, ed il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, qualora la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare
(almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno lamentato;
detta condanna, infatti, quale sanzione dell'inosservanza del dovere di lealtà e probità cui ciascuno è tenuto, non può derivare solo dal fatto della prospettazione di tesi giuridiche non condivise dal giudice, occorrendo che l'altra parte deduca e dimostri nell'indicato comportamento la ricorrenza del dolo o della colpa grave, nel senso della consapevolezza, o dell'ignoranza, derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle suddette tesi.
Può affermarsi che sul punto l'appellante ha allegato quanto necessario per l'accoglimento della sua domanda.
Sotto l'aspetto meramente soggettivo ha rilevato come fosse evidente in capo all'azienda la
“possibilità” di scegliere se chiamare o meno in causa i medici la cui responsabilità era stata esclusa già nell'ATP, mentre invece l' stessa ha ugualmente ritenuto di chiedere al CP_1
Tribunale “in caso di accoglimento anche parziale delle domande spiegate dagli attori”, di
“ritenere e dichiarare i sig.ri , RM TA, , Parte_4 Controparte_7 Parte_2
e direttamente responsabili dei danni che risulteranno accertati e, Parte_1
conseguentemente, dire tenuti gli stessi in solido o, ciascuno, in relazione alla condotta posta in essere produttiva di danno, a manlevare l' da Controparte_14
qualunque responsabilità e conseguente pregiudizio anche inerenti alle spese del presente giudizio”
Va evidenziato come in effetti tale domanda non può non essere considerata temeraria atteso che proprio la relazione del CTU Dott. , posta a fondamento della richiesta risarcitoria Per_2 del giudizio de quo, aveva espressamente escluso ogni responsabilità a carico del , Pt_1
così affermando: “la condotta posta in essere dal personale dell'Ospedale Piemonte (operatori che hanno effettuato il taglio cesareo) è rappresentata dall'insieme delle manovre non eseguite
“lege artis” che hanno portato ad una estensione della breccia isterotomica con interessamento del parametrio di dx con discreto sanguinamento. La non corretta sutura della breccia isterotomica, come evidenziato dal riscontro intraoperatorio del III intervento, è stata produttiva di progressivo sanguinamento che da un lato ha infiltrato il miometrio, dall'altro ha innescato la C.I.D”, precisando, altresì, che “dallo studio della cartella clinica emergono nel
pag. 10/13 corso dell'attività sanitaria espletata dall'equipe chirurgica che ha effettuato l'intervento di taglio cesareo (dott. FF, dott. ), profili di comportamento colposo (imperizia, Per_3
negligenza) (…). Nessuna responsabilità può addebitarsi agli altri sanitari presenti”.
L'appellante non manca di evidenziare che l' lo ha in effetti costretto a sostenere CP_1
sacrifici, sia in termini economici che in termini di immagine, stante anche il protrarsi del processo per quasi dieci anni, reiterando il proprio convincimento, cioè quello della domanda di manleva, sulla scorta di una tesi infondata in partenza stante il contenuto della relazione peritale, causandogli un pregiudizio alla professionalità e comunque evidenti disagi anche sotto l'aspetto emotivo durante la pendenza del procedimento;
a ciò si aggiungano le rilevanti spese che il ha dovuto sostenere per la propria difesa nel giudizio, come pure quelle Pt_1
che ha dovuto poi sostenere per la rifusione delle spese di lite in favore delle compagnie assicurative che ha dovuto necessariamente chiamare in garanzia per il caso di eventuale soccombenza.
In ragione di quanto sopra va riconosciuto il diritto dell'appellante al risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che, in mancanza di specifica indicazione e quantificazione dell'appellante, può disporsi in via equitativa.
Sul punto, stante la richiesta di valutazione del danno anche nella possibile via equitativa, il decidente può disporre di conseguenza sulla base della propria esperienza, seguendo il percorso tracciato dall'Ordinanza Cass. n. 12009/2022 secondo il quale “occorre che il giudice indichi, anche solo sommariamente e nell'ambito dell'ampio potere discrezionale che gli è proprio, i criteri seguiti, per determinare l'entità del danno e gli elementi su cui ha basato la sua decisione in ordine al quantum, senza però che egli sia tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (anche Cass. civ. sez. III, 13/02/2020, n. 3691, Cass. n. 5090 del 2016; cfr., tra le altre, Cass. n. 8213 del 2013 e Cass. n. 22885 del 2015).
Ritiene la Corte, sulla base della propria esperienza come pure in ragione della fattispecie per cui è causa e degli elementi caratterizzanti la stessa, considerando inoltre la rilevante durata pag. 11/13 del processo, che può disporsi un risarcimento in via equitativa pari all'importo di euro
5.000,00 già attualizzato ad oggi e quindi comprensivo di interessi.
L'impugnata sentenza va pertanto parzialmente riformata.
Spese e compensi del presente grado di giudizio, liquidati come da dispositivo sulla scorta del
D.M. Ministero della Giustizia n.55 del 10/03/2014 e dello scaglione per cause del valore dichiarato seguono la soccombenza.
Nessuna disposizione sulle spese del giudizio di primo grado, non formanti oggetto di domanda alcuna stante la già disposta condanna dell' in favore di Controparte_1 [...]
a seguito del rigetto della domanda principale nei confronti di quest'ultimo; Parte_1
nessuna disposizione, inoltre, nei confronti delle appellate costituitesi nel presente giudizio stante l'assenza di domanda nei loro confronti giacché chiamate in causa per mero litisconsorzio necessario.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Messina, Sezione II civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1973/2021 emessa dal Tribunale di Parte_1
Messina, in data 18/11/2021 nel procedimento R.G. 4314/2013, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_5 CP_6
, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia
[...] Persona_1
, nonché di FF CO, , RM TA, ,
[...] Parte_2 Controparte_7
, ed CP_9 Parte_3 Controparte_8
2) Accoglie l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna l' (già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di Parte_1
dell'importo di euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 c.p.c., oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
3) Condanna l' (già Controparte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t. al rimborso in favore di
[...]
di spese e compensi del presente grado di giudizio che liquida in Euro Parte_1
pag. 12/13 1.848,00 per spese ed 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, C.P.A. ed I.V.A.;
4) Nulla sulle spese fra l'appellante e le appellate costituite.
Messina, camera di consiglio del 13/02/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Arturo Oliveri Dott. Giuseppe Minutoli
pag. 13/13