Sentenza 19 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 19/07/2022, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/07/2022
N. 01248/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00236/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 236 del 2019, proposto da
Centro di Fisioterapia di EC UR & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Sint.El. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della delibera del Direttore Generale dell’ASL LE n. 1094 del 18.5.2018 (meramente richiamata nei rispettivi contratti sottoposti dalla ASL LE all’odierno ricorrente in data 21.6.2018 e poi conosciuta agli esiti di istanza di accesso agli atti), avente ad oggetto: “ Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di FKT da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale – anno 2018 ”, nella parte in cui, a monte, vale a dire in sede di riparto del cd. Fondo A, erroneamente ha quantificato le risorse da assegnare a livello distrettuale e, poi, comunale, ai fini della soggettiva assegnazione, a valle, dei tetti di spesa nei confronti delle singole strutture;
- di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuti sconosciuti ed, in particolare:
a ) di ogni altro provvedimento concernente l’iter di riparto delle risorse di branca della FKT;
b ) dei contratti per l’anno 2018, riguardanti le sedi operative di Lecce, Galatina e Nardò, predisposti dalla ASL LE, consegnati alla ricorrente in data 21.6.2018 e da quest’ultima sottoscritti con riserva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 giugno 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. G. Petruzzi, in sostituzione dell’avv. E. Sticchi Damiani, per la parte ricorrente;
Con il mezzo di gravame all’esame, la società ricorrente impugnava la delibera del Direttore Generale dell’ASL di Lecce n. 1094 del 18.5.2018, avente ad oggetto “ Acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali nella branca di FKT da Professionisti e Strutture sanitarie private in regime di accreditamento istituzionale – anno 2018 ”, nonché ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale.
Si costituiva in giudizio per resistere l’intimata Amministrazione sanitaria, instando per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In vista della trattazione del merito della causa, la difesa attorea depositava istanza di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese di lite; la difesa della ASL di Lecce depositava documentazione e memorie ex art. 73 c.p.a.
All’udienza pubblica del 29 giugno 2022 la causa veniva riservata in decisione.
Ciò premesso, il Collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, come da dichiarazione a firma del procuratore della società ricorrente, depositata in data 18.5.2022.
Considerata la definizione in rito della controversia, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 29 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO