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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2017/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SCARINGI AGATINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 29.07.1988, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Trapani (atto n. 206, parte II, serie A, ufficio 1, anno pagina 1 di 6 1988), e che dalla loro unione erano nati due figli: Persona_1
(20.07.1993) e (24.06.1998). Per_2
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale (decreto di omologa n. cron. 5541/2018, pubblicato il 5.06.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita;
pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) la casa coniugale costituita dall'appartamento sito in Trapani, nella Via Madonna di Fatima n. 58, piano primo, resterà nella piena disponibilità del ricorrente,
2) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia , entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro Per_2
150,00 (euro centocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Trapani. La somma stabilita sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.”.
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1 domanda principale e contestando il fondamento delle domande di contenuto economico.
In particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al fine di coabitarvi con la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, in favore della quale chiedeva la corresponsione di € 350,00 da parte del marito, a titolo di contributo al mantenimento della giovane, oltre che del 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, inoltre, la corresponsione di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, nonché l'assegnazione del 40% del percipiendo TFR da parte del marito.
*****
pagina 2 di 6 Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, questo istruttore, con ordinanza dell'11.06.2024, preso atto della convergenza delle domande, revocava l'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del figlio
, confermando, per il resto, l'assetto già vigente. Nella Persona_1
stessa sede, disponeva lo svolgimento di accertamenti tributari circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili alle parti.
Con successiva ordinanza dell'1.08.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Pervenuti gli approfondimenti tributari demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, si richiama la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa in data 2.08.2024.
Passando alle questioni di carattere economico, quanto al mantenimento della prole maggiorenne, osserva il Tribunale che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
pagina 3 di 6 Lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
19696/2019).
Nel caso di specie, le parti hanno concordato sul venir meno dei presupposti giustificativi ex lege del contributo al mantenimento per il figlio
, maggiorenne, economicamente indipendente e fuoriuscito Persona_1
dal nucleo familiare al fine di costituire il proprio.
Diversa si presenta, invece, la posizione della figlia , atteso che Per_2
nel caso di specie non può dirsi conseguita -né allegata e compiutamente dimostrata - da quest'ultima una piena autosufficienza economica: ed infatti,
l'eventuale prova di alcuni impieghi stagionali, per un soggetto di giovane età (e con fragilità psicologiche e fisiche), rendono piuttosto conto di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro (diversamente dovendosi opinare ove costei fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne).
Il contributo va dunque mantenuto nella attuale misura, non essendo rispondente all'interesse della beneficiaria una previsione di sostegno avente misura inferiore.
Naturalmente le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ne consegue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, affinché continui a coabitarvi con la figlia come allo stato.
In relazione all'ulteriore questione, afferente al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
pagina 4 di 6 perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Nel caso in esame, è emersa la attuale percezione di redditi da parte della resistente, sebbene modesti, che, pur costituendo un elemento di segno positivo rispetto alla condizione pregressa, non consentono di ritenere del tutto escluso l'obbligo contributivo del ricorrente.
Infatti, gli accertamenti tributari effettuati hanno consentito di rilevare il permanere della sperequazione reddituale tra le parti, tale da giustificare, tenuto conto anche della durata del matrimonio, una contribuzione al mantenimento della (non nella misura richiesta CP_1
ma) nella misura di € 100,00 al mese rivalutabili.
Dalla titolarità del predetto assegno discende l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla quota di TFR ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- obbliga il ricorrente a contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 300,00 al mese Per_2 rivalutabili;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuna;
Per_2
- assegna alla resistente la casa coniugale affinché vi coabiti con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbliga il ricorrente a versare la somma di € Parte_1
100,00 rivalutabili mensili alla resistente a titolo di assegno divorzile;
- accerta e dichiara il diritto di a ricevere il Controparte_1
40% del TFR percepito da , ai sensi dell'art. 12- Parte_1 bis l. 898/1970;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2017/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. SCARINGI AGATINO
RICORRENTE contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. BUSCAINO DONATELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da atti conclusivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, Parte_1
deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con CP_1 in data 29.07.1988, regolarmente trascritto nei registri dello stato
[...] civile del Comune di Trapani (atto n. 206, parte II, serie A, ufficio 1, anno pagina 1 di 6 1988), e che dalla loro unione erano nati due figli: Persona_1
(20.07.1993) e (24.06.1998). Per_2
Rappresentava che, venuta meno l'affectio coniugalis, avevano fatto ricorso al Tribunale di Trapani affinché pronunciasse la loro separazione personale (decreto di omologa n. cron. 5541/2018, pubblicato il 5.06.2018).
Esponeva che, a far data dalla separazione, la comunione morale e materiale non si era ricostruita;
pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti, avanzava domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) la casa coniugale costituita dall'appartamento sito in Trapani, nella Via Madonna di Fatima n. 58, piano primo, resterà nella piena disponibilità del ricorrente,
2) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 della figlia , entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di euro Per_2
150,00 (euro centocinquanta/00), oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo quanto stabilito dal protocollo del Tribunale di Trapani. La somma stabilita sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.”.
Si costituiva la resistente aderendo alla Controparte_1 domanda principale e contestando il fondamento delle domande di contenuto economico.
In particolare, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale al fine di coabitarvi con la figlia maggiorenne ma non ancora Per_2
economicamente autosufficiente, in favore della quale chiedeva la corresponsione di € 350,00 da parte del marito, a titolo di contributo al mantenimento della giovane, oltre che del 50% delle spese straordinarie.
Chiedeva, inoltre, la corresponsione di € 200,00 mensili a titolo di assegno divorzile, nonché l'assegnazione del 40% del percipiendo TFR da parte del marito.
*****
pagina 2 di 6 Fallito il tentativo obbligatorio di conciliazione ritualmente esperito all'udienza di prima comparizione dei coniugi, questo istruttore, con ordinanza dell'11.06.2024, preso atto della convergenza delle domande, revocava l'assegno di mantenimento da corrispondersi in favore del figlio
, confermando, per il resto, l'assetto già vigente. Nella Persona_1
stessa sede, disponeva lo svolgimento di accertamenti tributari circa tutti gli indici patrimoniali, mobiliari e immobiliari, reddituali nonché su conti, depositi, titoli azionari, compartecipazioni riconducibili alle parti.
Con successiva ordinanza dell'1.08.2024, su istanza delle parti, la causa veniva avviata a decisione esclusivamente sulla questione di status come prospettata e, contestualmente, rimessa sul ruolo per la definizione delle ulteriori questioni.
Pervenuti gli approfondimenti tributari demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, si richiama la sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emessa in data 2.08.2024.
Passando alle questioni di carattere economico, quanto al mantenimento della prole maggiorenne, osserva il Tribunale che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, l'obbligo di mantenimento gravante sui genitori – in proporzione alle relative risorse economiche – permane oltre il raggiungimento della maggiore età dei figli, sino al conseguimento della loro autosufficienza.
Ciò, in relazione alle esigenze dei giovani, che fisiologicamente si incrementano con l'incedere dell'età in vista dei percorsi di studio o di formazione necessari per la costruzione della propria carriera o posizione nel mondo del lavoro (cfr. Cass. Sentenze nn. 10119\2006; 400\2010;
8927\2012).
pagina 3 di 6 Lo svolgimento di un lavoro consente di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, permette allo stesso di rendersi economicamente autosufficiente (cfr., ex multis, Cass. Civ., ord. n.
19696/2019).
Nel caso di specie, le parti hanno concordato sul venir meno dei presupposti giustificativi ex lege del contributo al mantenimento per il figlio
, maggiorenne, economicamente indipendente e fuoriuscito Persona_1
dal nucleo familiare al fine di costituire il proprio.
Diversa si presenta, invece, la posizione della figlia , atteso che Per_2
nel caso di specie non può dirsi conseguita -né allegata e compiutamente dimostrata - da quest'ultima una piena autosufficienza economica: ed infatti,
l'eventuale prova di alcuni impieghi stagionali, per un soggetto di giovane età (e con fragilità psicologiche e fisiche), rendono piuttosto conto di diligenti tentativi di inserirsi nel mondo del lavoro (diversamente dovendosi opinare ove costei fosse stata negligentemente disoccupata ed ultratrentenne).
Il contributo va dunque mantenuto nella attuale misura, non essendo rispondente all'interesse della beneficiaria una previsione di sostegno avente misura inferiore.
Naturalmente le spese straordinarie che si renderanno via via necessarie rimarranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Ne consegue la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, affinché continui a coabitarvi con la figlia come allo stato.
In relazione all'ulteriore questione, afferente al riconoscimento dell'assegno divorzile invocato dalla resistente, si rammenta che (e come pure chiarito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018) “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
pagina 4 di 6 perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Nel caso in esame, è emersa la attuale percezione di redditi da parte della resistente, sebbene modesti, che, pur costituendo un elemento di segno positivo rispetto alla condizione pregressa, non consentono di ritenere del tutto escluso l'obbligo contributivo del ricorrente.
Infatti, gli accertamenti tributari effettuati hanno consentito di rilevare il permanere della sperequazione reddituale tra le parti, tale da giustificare, tenuto conto anche della durata del matrimonio, una contribuzione al mantenimento della (non nella misura richiesta CP_1
ma) nella misura di € 100,00 al mese rivalutabili.
Dalla titolarità del predetto assegno discende l'accoglimento della domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto alla quota di TFR ai sensi dell'art. 12-bis l. 898/1970, pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della reciproca soccombenza, possono essere compensate tra le parti.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa domanda, eccezione, difesa disattesa e/o assorbita:
- obbliga il ricorrente a contribuire al Parte_1
mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nella misura di € 300,00 al mese Per_2 rivalutabili;
- obbliga entrambe le parti a sostenere le spese straordinarie nell'interesse della figlia nella misura del 50% ciascuna;
Per_2
- assegna alla resistente la casa coniugale affinché vi coabiti con la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
- obbliga il ricorrente a versare la somma di € Parte_1
100,00 rivalutabili mensili alla resistente a titolo di assegno divorzile;
- accerta e dichiara il diritto di a ricevere il Controparte_1
40% del TFR percepito da , ai sensi dell'art. 12- Parte_1 bis l. 898/1970;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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