Articolo 14 della Legge 24 settembre 1971, n. 820
Articolo 13Articolo 15
Versione
29 ottobre 1971
Art. 14.
Nella prima applicazione della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, si procedera' all'aggiornamento della graduatoria provinciale permanente con i criteri di cui all'articolo 11 entro il 30 settembre 1971 prima, comunque, di procedere agli adempimenti previsti dall'articolo 5 della presente legge.
Entrata in vigore il 29 ottobre 1971