Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 03/06/2025, n. 10723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10723 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02495/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2495 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del Decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza emesso il 18.10.2021, rubricato -OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 20.12.2021, con il quale viene disposto che l’istanza per la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f ) della legge 5 febbraio 1992, n. 91, “ viene respinta ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, di origine albanese, ha impugnato il decreto con il quale il Ministro dell’Interno ha negato nei suoi confronti la concessione della cittadinanza italiana, in ragione dell’accertata sussistenza di una sentenza penale di condanna del Tribunale di Bologna dell’8.7.2012 per il reato di cui all’art. 16, co. 1, del D. Lgs. n. n. 285/1997 ( guida senza aver conseguito la prescritta patente).
2. A sostegno del mezzo di gravame, il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 9-ter della L. n. 91 del 5 febbraio 1992, introdotto dal decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113” ; II. “Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 9 della L. 91/1992; omessa ed errata valutazione dei presupposti per la concessione della cittadinanza, eccesso di potere; difetto assoluto di motivazione; difetto di istruttoria; travisamento dei fatti ”.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione per resistere al ricorso, depositando relazione con annessa documentazione.
4. All’udienza di smaltimento del 16 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
5. Con il primo motivo di censura, il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non aveva più il potere di respingere l’istanza di cittadinanza, essendo decorso il termine perentorio di 48 mesi previsto dall’art. 9- ter della legge n. 91/2992, sicché troverebbe applicazione al caso de quo la disciplina del silenzio-assenso prevista dall’art. 20 della legge n. 241/1990.
5.1. Il motivo è infondato.
5.2. In proposito, è sufficiente evidenziare che per la richiesta di cittadinanza per naturalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, lett. f ), della legge n. 91/1992 non sussiste alcun limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II Quater, sentenza n. 9800 del 15 novembre 2013).
5.3. Peraltro, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il mancato rispetto del termine per la conclusione del procedimento legittima soltanto il ricorso al giudice amministrativo per la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere espressamente sulla domanda (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, sentt. nn. 9418, 8852 e 8041 del 2022; T.A.R. Lazio, Sez. II Quater, sentt. nn. 4369/2013, 4021 e 1171 del 2012).
6. Con il secondo ordine di censure, la difesa attorea stigmatizza che il provvedimento impugnato si fonda sulla condanna subita dal ricorrente per un reato – ossia quello previsto dall’articolo 116 c.p. per la fattispecie di guida senza patente – depenalizzato con l’entrata in vigore del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8.
6.1. In ragione di ciò, secondo la prospettazione ricorsuale, l’atto gravato sarebbe affetto da carente motivazione e travisamento, avendo l’Amministrazione ritenuto ostativo alla concessione della cittadinanza un fatto che non è più previsto dalla legge come reato, ma che costituisce mero illecito amministrativo.
6.2. Anche tale motivo di censura non è positivamente apprezzabile.
6.3. Alla luce della giurisprudenza di questo Tribunale in materia di cittadinanza (fra tante, v. T.A.R. Lazio, Sez. V Bis, n. 2943, 2944, 2947, 3018, 3471, 5130 del 2022), l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione che presuppone un’amplissima discrezionalità in capo all’Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, contenuta nell’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992, ai sensi del quale la cittadinanza “può” e non “deve” essere concessa.
6.4. Il riconoscimento della cittadinanza, in effetti, comportando il definitivo inserimento dell’istante all’interno della comunità nazionale, conduce all’attribuzione di una capacità giuridica speciale, propria del cittadino, che comporta non solo diritti – consistenti, sostanzialmente, nei “diritti politici” di elettorato attivo e passivo e nella possibilità di assunzione di cariche pubbliche –, ma anche doveri nei confronti dello Stato-comunità, con implicazioni d’ordine politico-amministrativo.
6.5. Per tale ragione ed in tale prospettiva, il potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Gen., n. 9/1999 del 10.6.1999; Sez. IV n. 798/1999; n. 4460/2000; n. 195/2005; Sez, I, 3.12.2008 n. 1796/08; Sez. VI, n. 3006/2011; Sez. III, n. 6374/2018; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, n. 10588 e 10590 del 2012; n. 3920/2013; 4199/2013), implica la necessaria verifica che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi in uno con una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
6.6. La concessione della cittadinanza rappresenta, infatti, sul piano giuridico, il punto di arrivo di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
6.7. Conseguentemente, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale può avvenire (solo) quando l’Amministrazione ritenga che quest’ultimo possieda ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare problemi all’ordine e alla sicurezza nazionale, disattendere le regole di civile convivenza ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II Quater, n. 12568/2009; Cons. Stato, Sez. III, n. 8233/2020; n. 657/2017; n. 2601/2015; Sez. VI, n. 3103/2006; n.798/1999).
7. Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non possa spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
7.1. Ciò in quanto la giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo per discostarsi, ha costantemente chiarito che, al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, arbitrarietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
7.2. Il vaglio giurisdizionale non può sconfinare, quindi, nell’esame del merito della scelta adottata, riservata all’autonoma valutazione discrezionale dell’Amministrazione ( ex multis , Cons. St., Sez. VI, n. 5913/2011; n. 4862/2010; n. 3456/2006; T.A.R. Lazio, Sez. II Quater, n. 5665/2012).
7.3. Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie, il Collegio ritiene infondate le doglianze attoree, avendo l’Amministrazione valutato in maniera non manifestamente illogica la situazione dell’odierno ricorrente, alla luce della circostanza che a suo carico è risultata una condanna penale per una fattispecie di reato (guida senza patente), oggi depenalizzata, “ma di per sé idonea ad identificare una condotta posta in essere in violazione di una norma, qual è quella che impone la guida con patente, posta a presidio della sicurezza pubblica” (TAR Lazio – Roma, Sez. V Bis, 4 marzo 2025 n. 4636).
7.4. Trattasi, a ben vedere, di un comportamento particolarmente significativo nell’ambito del giudizio prognostico sull’affidabilità del richiedente, anche in un’ottica di precauzione adeguatamente avanzata, in quanto l’Amministrazione deve tenere conto non soltanto dei fatti penalmente rilevanti, ma di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale, al fine di valutare quale sia la probabilità che questi possa arrecare in futuro pregiudizi ai componenti della Comunità nazionale di aspira a divenire cittadino (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n.1057).
7.5. Deve inoltre evidenziarsi, in linea con la giurisprudenza anche di questo Tribunale, dalla quale pure non vi è motivo per discostarsi, che la discrezionalità dell’Amministrazione procedente nella concessione dello status civitatis , di cui sono stati delineati sopra gli ampi margini di esercizio – a tutela dei rilevanti interessi dello Stato – nella valutazione in ambito amministrativo della condotta e dell’inserimento sociale dell’interessato, consente che “le valutazioni volte all’accertamento di una responsabilità penale si pongano su di un piano assolutamente differente e autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell’adozione di un provvedimento amministrativo, con la possibilità che le risultanze fattuali oggetto della vicenda penale possano valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali penali” ( ex multis , T.A.R. Lazio, Sez. I Ter, n. 3345/2020; Sez. II, n. 1833/2015).
7.6. Alla luce di siffatta osservazione – che si fonda sul noto fenomeno della “pluriqualificazione” del fatto giuridico, per cui lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza, sul piano penale, civile, fiscale, amministrativo, ecc., a seconda dei settori d’azione, delle materie e delle finalità perseguite, poiché simile scrutinio si pone su un piano differente e autonomo rispetto alla valutazione dello stesso fatto ai fini dell’accertamento di una responsabilità penale, non assume rilevanza l’osservazione di parte ricorrente in ordine all’intervenuta depenalizzazione del reato di guida senza patente, rimanendo, comunque, il comportamento addebitato valutabile quale fatto storico, invero incontestato, indicativo di una personalità non incline al rispetto delle regole di civile convivenza, tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. V Bis, n. 13910/2022).
7.7. In altri termini, il diniego impugnato risulta fondato su di un evento che appare idoneo a sorreggere adeguatamente il giudizio di inaffidabilità e non compiuta integrazione nel tessuto sociale, indipendentemente dalla circostanza che il fatto imputato al ricorrente sia stato poi depenalizzato; e ciò in quanto - in occasione di quell’evento - il ricorrente si è reso protagonista e responsabile della violazione di una norma, come detto, posta a presidio della sicurezza della collettività.
7.8. In definitiva, il Ministero ben può ricavare dall’esistenza del fatto storico emergente dal reato di cui si è reso responsabile il ricorrente, sia pure risalente e anche a prescindere dall’intervenuta depenalizzazione dello stesso, elementi sintomatici tali da affermare che l’aspirante cittadino non abbia dato prova di aver raggiunto un grado sufficiente di rispetto delle leggi (TAR Lazio, Sez. V Bis, n. 1194/2023).
8. Si deve infine osservare che l’Amministrazione ha evidenziato, nelle proprie difese, come il ricorrente, in sede di presentazione della richiesta di cittadinanza, non abbia dichiarato l’esistenza della pregressa condanna (circostanza non contestata dal ricorrente), con ciò manifestando un ulteriore comportamento di possibile rilievo penale; sotto questo aspetto, nella valutazione complessiva effettuata dalla P.A., l’omessa dichiarazione della condanna riportata ben può rappresentare un ulteriore elemento di controindicazione, potendosi ritenere indicativa di un insufficiente rispetto delle regole ordinamentali da parte dell’odierno ricorrente.
9. Per quanto sopra esposto, il ricorso è infondato e va respinto; nondimeno, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Nino Dello Preite, Primo Referendario, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.