Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 12/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 23 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
Cinzia Balletti Presidente rel.
Barbara De Munari Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. 23 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. JOVINE DINA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. ZANETTE ROMINA , come da mandato in atti;
Controparte_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
PRONUNCIARE lo contratto in data 06 agosto 2022 a Parte_2
Pramaggiore (VE), con atto di matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Pramaggiore, anno 2022, atto n. 6, parte 1, ordinando all'Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della relativa sentenza, alle seguenti CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto in data 6.08.2022, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Pramaggiore (VE), anno 2022, atto n. 6, parte 1.
2. Confermare l'affidamento esclusivo della FI minore alla madre, che eserciterà Per_1
in via esclusiva la responsabilità genitoriale quanto alle decisioni di ordinaria e straordinaria
3. In considerazione della tenera età di e dei suoi bisogni (rispetto dei ritmi di veglia, Per_1
pappa, gioco e sonno della piccola) ed in considerazione della distanza che divide i domicili dei genitori e delle esigenze di entrambi, potrà concordare con Controparte_1 [...]
i tempi di visita ad , recandosi a Padova, preferibilmente di sabato o di Parte_1 Per_1
domenica. In ogni caso i genitori stabiliscono che il padre abbia un'ampia possibilità di visitare , previo accordo tra gli stessi, nel rispetto delle loro esigenze anche di lavoro Per_1
e/o di studio e tenuto conto dei bisogni della FI minore.
4. a) ll padre, dal momento in cui reperirà un'occupazione retribuita, si impegna a versare a titolo di contributo al mantenimento della FI un importo non inferiore alla Per_1
somma di € 252,75 (importo rivalutato secondo le variazioni degli indici ISTAT con base dicembre 2023) da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese in forma tracciabile mediante bonifico sul conto corrente intestato alla madre Parte_1
[...] e da rivalutare annualmente secondo le variazioni, se in aumento, degli indici ISTAT con decorrenza da dicembre 2024, salvo diverso accordo dei genitori signori e anche in considerazione delle loro oggettive CP_1 Parte_1
disponibilità economiche da reddito da lavoro.
b) Nel caso in cui il padre non goda di alcuna retribuzione o sussidio di natura economica
(ad esempio disoccupazione) si impegna, in ogni caso, a versare a titolo di contributo al mantenimento ordinario della FI l'importo di € 202,20 al mese, da rivalutarsi Per_1
annualmente sulla base degli indici ISTAT (base dicembre 2024).
c) Nel caso in cui sia la madre a perdere il lavoro ed a rimanere disoccupata, senza poter godere di alcun sussidio di natura economica (ad esempio disoccupazione) ed il padre invece lavori, quest'ultimo si impegna a versare alla madre a titolo di contributo al mantenimento della FI l'importo di € 353,85, rivalutabile annualmente sulla base degli indici Per_1
ISTAT (dicembre 2024), per il tempo corrispondente allo stato di disoccupazione della madre.
5. a. Ciascun genitore provvederà nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie necessarie per la FI, come da Protocollo del Tribunale di Padova, con obbligo di rimborsare le predette spese – in favore del genitore antistatario – su base mensile e con pagamento da eseguirsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 del mese successivo ed a semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi, ove disponibili.
I genitori si impegnano a concordare preventivamente con congruo preavviso tutte le spese straordinarie della FI.
b. Le parti concordano che, nel denegato caso in cui uno dei genitori si trovi privo di occupazione, il genitore che lavora sosterrà al 100% le spese straordinarie per la FI
, rinunciando fin d'ora a rivalersi sull'altro genitore per il periodo corrispondente allo Per_1
stato di disoccupazione di quest'ultimo. Resta inteso che dal mese corrispondente all'inizio dell'attività lavorativa, ciascun genitore ricomincerà a versare la propria quota pari al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della FI . Per_1
6. I genitori concordano che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre
[...]
Parte_1
7. I coniugi non hanno nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di mantenimento.
8. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti, con rinuncia dei Legali alla solidarietà.
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...] e , nato Parte_1 Controparte_1
il 20.12.2002 a San Vito al Tagliamento (PN) hanno contratto matrimonio civile il
06/08/2022 in Pramaggiore (VE), iscritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile del medesimo Comune, n. 6, parte 1, anno 2022.
Dalla loro unione nasceva la FI il 27.02.2022 a Pordenone. Persona_2
In data 28.12.2023 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt.
473bis.49 e 473bis.51 formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio.
Con sentenza non definitiva del 15.05.2024 n. 962 il Tribunale di Padova pronunciava sentenza di separazione consensuale, omologando le condizioni di cui al ricorso, così come confermate con note scritte depositate per l'udienza del 6.02.2024 e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa sul ruolo per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili, fissando l'udienza del 4.02.2025.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe;
quindi, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione. Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b)
, l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza del 6.02.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della FI minore, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 06/08/2022 in Pramaggiore (Ve) e trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio dello stesso Comune, n. 6, parte 1, anno 2022;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 4.2.25
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti