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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 184/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 184/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23
ottobre 2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Contratti bancari RB NO
(deposito bancario, APPELLANTE etc.) c o n t r o
Codice: P.IVA_1 (già , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
dell'avv. Stringhini Sergio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15
luglio 2020, n. 938/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via pregiudiziale: rimettere alla competente Corte Costituzionale
dell'eccezione di incostituzionalità relativa all'art. 644 c.p. così come dell'art. 1 co. 1 D.L. 394/2000 (Interpretazione autentica della L. 108/1996,
recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in L.
24/2001, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 co. II c. c.,
l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione là dove prevede la commissione del reato di usura solo tenendo conto delle condizioni concordate all'atto del contratto, escludendo in tal modo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così dell'art. 1815 c. c.,
per l'effetto, sospendere il presente giudizio;
in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, condannare (già Controparte_3 [...]
già , in persona del suo Controparte_4 Controparte_4
rappresentante legale p.t., alla restituzione a favore di parte appellante della somma di € 43.632,09, o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. I c.c. dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero, previo accertamento dell'effettivo saldo dare/avere, ad eliminarla dalle pretese creditorie nei confronti della attrice;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole usurarie ex art. 1815 co. II c.c. per usura soggettiva e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto in esame e – previo eventuale investimento alla Corte Costituzionale dell'eccezione di incostituzionalità
relativa all'art. 644 c.p. così come dell'art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre
2000, n° 394 (Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n° 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in L. 28
febbraio 2001, n° 24, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815
II co. c.c., l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione là dove prevede la commissione del reato di usura solo tenendo conto delle condizioni concordate all'atto del contratto, escludendo in tal modo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così dell'art. 1815
c.c. - , per l'effetto, condannare (già Controparte_3 Controparte_4
già , in persona del suo rappresentante
[...] Controparte_4
legale p.t., al pagamento a favore di parte attrice della somma pari ad €
63.106,77 o della maggiore o minor somma che parrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: disporre CTU
tecnico – contabile al fine di accertare quanto affermato e provato dalla odierna appellante. In ogni caso: condannare (già Controparte_3 [...]
già , in persona del suo Controparte_4 Controparte_4
rappresentante legale p.t., al pagamento di € 10.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia, da individuarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare CP_3
(già già , in
[...] Controparte_4 Controparte_4
persona del suo rappresentante legale p.t., al pagamento di € 5.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali
ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ovvero, qualora venga accertata e dichiara usura, al pagamento di € 10.000,00 quale unica voce di danno onnicomprensiva sia del pregiudizio morale da reato, sia del danno alla immagine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA
22% e C.P.A. 4%.”
Dell'appellata
“In via principale e di merito: respingere l'appello formulato dalle società
e ogni altra domanda proposta nei confronti Controparte_1
di ora perché infondati in fatto e in Controparte_3 Controparte_5
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermare la sentenza n. 938/20
emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo, dott. Tommaso Del Giudice,
il 15.07.2020; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate dalle società nei Controparte_1
confronti di ora perché infondate Controparte_3 Controparte_5
in fatto e in diritto per tutti motivi esposti negli atti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti,
dichiarandosi anche, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio attoreo riferito a somme addebitate sul conto corrente n. 7241 corrisposte alla Banca convenuta anteriormente all'ottobre 2006; in via istruttoria ci si oppone all'ammissione della C.T.U. contabile, per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
in ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_3
(già poi Controparte_4 Controparte_4
deducendo, con riferimento al contratto di conto corrente n. 7241 sottoscritto il 3 gennaio 1994, l'applicazione di interessi usurari e chiedendo porsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, co. I, del
D.L. 394/2000, convertito con modificazioni in L. 24/2001, nella parte in cui,
ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, II co., cod. civ., stabiliscono che l'usurarietà vada valutata solo al momento della pattuizione, nonché dell'art. 1815 co. II cod. civ., per contrasto con l'art. 47 Cost. Inoltre, ha lamentato la nullità della clausola disciplinante i tassi di interesse per indeterminatezza e la nullità della clausola disciplinante le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza e mancanza di causa. Ha altresì censurato la violazione del divieto di anatocismo. Pertanto, ha domandato l'accertamento delle nullità
lamentate, la rideterminazione del saldo, nonché il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illegittima della banca.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via Controparte_3
preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto il rapporto di conto corrente n. 7241 è ancora in essere;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
infine,
ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di ripetere le somme eventualmente dovute in relazione al periodo precedente al 10 ottobre 2006,
individuando il primo atto interruttivo della prescrizione nell'esperimento del procedimento di mediazione da parte della controparte in data 10 ottobre
2016.
3. Con sentenza n. 938/2020, pubblicata in data 15 luglio 2020, il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo del conto corrente sino al 30 giugno 2000, nonché la nullità della medesima clausola dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016; per l'effetto, ha dichiarato che il saldo del conto corrente a tale data era pari a € - 53.070,00 a debito dell'attrice; ha rigettato le restanti domande.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca
- infondate le doglianze in merito alla nullità delle clausole disciplinanti gli interessi passivi e le commissioni di massimo scoperto;
- non provata l'usura oggettiva, la cui prospettazione è stata basata su analisi non facenti applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, e l'usura soggettiva, occorrendo a tal fine la dimostrazione della sproporzione, ossia delle differenti condizioni di mercato offerte da altre banche ad un cliente in condizioni similari a quelle della correntista;
irrilevante, rispetto al caso in esame, sia la normativa consumeristica, sia l'art. 9 L. n. 192/1998, concernente il differente squilibrio delle parti nel contratto di subfornitura;
infondata la doglianza in tema di usura in occasione dell'esercizio dello ius
variandi;
irrilevante l'eccezione di incostituzionalità, comunque ritenuta manifestamente infondata;
- nulla la clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, non riscontrandosi in materia un uso normativo anteriore all'entrata in vigore del codice civile;
tuttavia, ha escluso che possano essere scomputati gli interessi anatocistici relativi a tale periodo,
stante la mancata produzione di estratti conto completi, non essendo a tal fine sufficienti i meri scalari;
valida la clausola sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30 giugno 2000 e dalla relativa pubblicazione in G.U. cui è seguito l'esercizio dello ius variandi in data 25 marzo 2005 con puntualizzazione da parte dell'istituto bancario della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
incompleta la produzione degli estratti conto prima del 25 marzo 2005, attesa la documentazione di movimentazioni episodicamente indicate, scalari e/o disgiunti conteggi per competenze;
nulla la clausola relativa all'anatocismo a partire dall'1° gennaio 2014 fino all'esercizio di ius variandi del 30 settembre 2016 ai sensi dell'art. 120, co.
II, T.U.B. nella versione novellata dalla L. 143/2013;
infondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per mancanza di prova delle spese sostenute per la perizia di parte e per il tentativo di mediazione e di liquidità in merito alla quale l'attrice possa lamentare un danno da mancata disponibilità del relativo importo;
insussistente il danno non patrimoniale, in assenza di usura e di specifica dimostrazione dei pregiudizi subiti nonché del nesso di causalità giuridica tra la condotta della banca ed i danni lamentati.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di due motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto la Controparte_2
fusione per incorporazione di con decorrenza dal 12 aprile Controparte_3
2021; inoltre, ha contestato integralmente l'appello e, in subordine, ha riproposto l'eccezione di prescrizione delle pretese relative al periodo anteriore al 10 ottobre 2006.
4. All'udienza del 23 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo ha dedotto l'erroneità Controparte_1
della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non provata l'usura soggettiva nonostante essa abbia dimostrato, mediante le produzioni documentali effettuate in primo grado, sia la conoscenza in capo alla banca delle gravi condizioni economiche in cui versava, sia l'approfittamento della sua debolezza da parte dell'istituto di credito, avvenuto mediante l'imposizione di un T.E.G. effettivo superiore al T.E.G. medio.
Ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell'art. 9 L. 192/1998, che avrebbe portata generale e troverebbe applicazione nel caso in esame in quanto la banca, violando i principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto, dapprima l'avrebbe costretta ad accettare determinate clausole contrattuali pur di salvaguardare il rapporto e poi avrebbe revocato gli affidamenti in essere senza preavviso. Evidenzia che sulla banca grava un obbligo di correttezza qualificata e che il recesso dal rapporto di apertura di credito così effettuato è illegittimo.
In tale sede, reitera l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, co. I, del D.L. 394/2000, convertito con modificazioni in L.
24/2001, in base ai quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 II co. cod.
civ., l'usurarietà va valutata esclusivamente al momento della pattuizione, in tal modo escludendo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così
dell'art. 1815 co. II cod. civ. se interpretato in tal modo per contrasto con l'art. 47 Cost.
2. Col secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto “valida la comunicazione inserita nell'estratto conto del
30.06.2000 contenente la clausola disciplinante l'anatocismo, nonché la
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale”; evidenzia come la giurisprudenza maggioritaria richieda, per la efficacia di tale clausola, un accordo scritto tra le parti e non una mera comunicazione, trattandosi di clausola peggiorativa per la parte debole del contratto.
3. Preliminarmente, il Collegio rileva che l'atto di appello concerne esclusivamente le statuizioni inerenti l'usura e l'anatocismo nel periodo compreso tra il 30 giugno 2000 e il 31 dicembre 2013. Pertanto, sulle restanti statuizioni del Tribunale si è formato il giudicato (interno), non essendo state oggetto di specifico gravame.
3.1. Sempre in via preliminare, si sottolinea che, con raccomandata del 7
agosto 2018 (sub all. A – I° memoria attorea ex art. 183 co. VI c.p.c.),
[...]
ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 7241. CP_3
Dunque, diversamente da quanto dedotto dalla banca negli scritti difensivi anche in questo grado, tale rapporto è stato estinto in data anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il 23
ottobre 2018).
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che: <
indirizzo di Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1001 del 2017, “La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic
et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato”, nel caso di specie, nulla è allegato e provato circa il parametro per ravvisare la censurata sproporzione e costituito dalle condizioni di mercato offerte da altri istituti di credito ad un cliente in condizioni similari a quelle della parte attrice>>.
4.2. Tale statuizione è senz'altro condivisibile.
In particolare, l'accertamento dell'usura soggettiva presuppone due requisiti:
lo squilibrio tra la prestazione erogata e il corrispettivo pagato dal debitore
(la cd. sproporzione) e la condizione di difficoltà economica di quest'ultimo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che non Controparte_1
abbia adempiuto l'onere di allegazione e di prova in ordine al requisito della sproporzione tra le prestazioni come sopra connotata.
In effetti, non può valere a tal fine la semplice circostanza, dedotta dall'appellante, che il tasso di interesse in concreto praticato da CP_3
fosse superiore al T.E.G.M.: infatti, il tasso legittimamente applicato
[...]
varia a seconda del rischio imprenditoriale di recupero del credito (maggiore
è il rischio per il recupero, maggiore è il tasso), che a sua volta è legato alle condizioni economiche del debitore;
inoltre, il T.E.G.M. riflette la rilevazione del tasso medio e non può considerarsi eccessiva e squilibrata l'applicazione di un tasso di interesse ad esso superiore se lo scostamento non è di rilevante entità. Peraltro, ricade su chi richiede l'accertamento dell'usura soggettiva l'onere dell'indicazione del parametro cui raccordare la concreta sproporzione prospettata;
onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto dall'appellante.
4.3. Non avendone provato i presupposti, non è applicabile al caso in esame l'art. 9 della L. 192/1998, la cui applicazione a fattispecie diverse dalla fornitura non è peraltro pacifica.
Ad ogni modo, chi invoca l'applicazione dell'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è
tenuto a dimostrare sia la situazione di "dipendenza economica" (consistente nell'eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato)
sia l'"abuso" dell'impresa dominate (consistente in una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui) (Cfr. Cass.
1184/2020; Cass. 27435/2024).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere applicabile la norma citata alla fattispecie in oggetto, l'appellante non ha provato la condotta abusiva della banca, ossia la imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
né può valere a tal fine l'assunto inerente all'arbitrarietà del recesso dal rapporto di conto corrente, tema, peraltro, introdotto per la prima volta in atto d'appello.
4.4. È parimenti infondata la doglianza inerente al verificarsi dell'usura oggettiva in conseguenza degli atti di esercizio dello ius variandi atteso che,
come accertato dal Tribunale: <
dall'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia>>; statuizione quest'ultima che non è stata oggetto di censura ed è corretta e condivisibile.
In effetti, nella perizia di parte, a pagina 30, il consulente prospetta la formula indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia; tuttavia, a pagina 37, utilizza una formula differente e finalizzata non al calcolo del T.E.G., ma a quello del
T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale), che è un indicatore del costo totale del credito al consumo.
È evidente che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio indicato nei decreti ministeriali è infondata e deve, dunque, essere confermata sul punto la statuizione del Tribunale.
4.5. Ciò comporta l'assorbimento di ogni argomentazione inerente alla cosiddetta usura sopravvenuta, ivi compresa quella relativa alla questione incidentale di legittimità costituzionale in quanto se non può essere prospettata usura difetta il requisito della rilevanza in quanto non si può
ritenere che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione” (art. 23 secondo comma legge 87/1953).
5. Il secondo motivo è fondato.
5.1. Sull'interpretazione dell'art. 7, co. II, della Delibera C.I.C.R. del 9
febbraio 2000, era sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 5054 e 5064 del 2024 e Ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla Suprema
Corte, con la pronuncia n. 28215 del 4.11.2024, nella quale si afferma che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
5.2. Ciò posto, la banca ha allegato di avere provveduto ad adeguare la capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto del 30 giugno 2000.
Tuttavia, alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.
5.3. Deve, dunque, affermarsi la nullità per violazione dell'art. 1283 cod. civ.
della clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi a debito per il periodo dal 30 giugno 2000 al 31 dicembre 2013 e sul punto la sentenza impugnata va riformata.
6. Occorre, poi, dare atto che l'appellata ha riproposto in appello l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avente ad oggetto le somme ad essa corrisposte anteriormente al 10 ottobre 2006, indicando come
dies a quo, da cui calcolare il decorso del periodo decennale prescritto, il momento in cui la controparte ha avviato il procedimento di mediazione,
ossia il 10 ottobre 2016.
6. Nel caso in esame, dall'esame dei contratti e delle comunicazioni prodotti dalle parti, si evince l'esistenza di un affidamento, occorre perciò fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
La Suprema Corte ha ritenuto che: <
corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio>> (Cass. n. 9141/2020).
Inoltre < indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca a titolo di anatocismo e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo>> (Cfr.
Cass. civ., n. 7721/2023).
Si sottolinea altresì che <
essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà
procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies
a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ.
decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà
il limite del fido dopo aver rettificato il saldo>> (Cass. 7721/2023 cit.).
Inoltre, l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.
7. Si ravvisa, pertanto, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile sia sulla ricostruzione del saldo del conto corrente alla data del 30
settembre 2016 (dato temporale impiegato dal Tribunale e non oggetto di censura) a seguito della epurazione dell'anatocismo anche con riferimento al periodo giugno 2000-31 dicembre 2013, sia al fine di quantificare le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione, con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito delle competenze illegittime (Cass.
7721/2023 e 9141/2020).
A ciò si provvede con separata ordinanza.
8. L'esame della domanda di ripetizione dell'indebito e dell'eccezione di prescrizione sollevata da va quindi rinviato alla Controparte_2
sentenza definitiva, così come la definizione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 938/2020 pubblicata in data 15 luglio 2020;
2) accoglie per quanto di ragione il secondo motivo d'appello e, per l'effetto,
dichiara la nullità della clausola che prevede capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
3) dispone procedersi in relazione al motivo accolto ed alla eccezione di prescrizione ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta: R. Gen. N. 184/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 184/2021 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 15 febbraio 2021 e posta in decisione all'udienza collegiale del 23
ottobre 2024
d a
OGGETTO: con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Contratti bancari RB NO
(deposito bancario, APPELLANTE etc.) c o n t r o
Codice: P.IVA_1 (già , con il patrocinio Controparte_2 Controparte_3
dell'avv. Stringhini Sergio
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data 15
luglio 2020, n. 938/2020. CONCLUSIONI
Dell'appellante
“In via pregiudiziale: rimettere alla competente Corte Costituzionale
dell'eccezione di incostituzionalità relativa all'art. 644 c.p. così come dell'art. 1 co. 1 D.L. 394/2000 (Interpretazione autentica della L. 108/1996,
recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in L.
24/2001, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 co. II c. c.,
l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione là dove prevede la commissione del reato di usura solo tenendo conto delle condizioni concordate all'atto del contratto, escludendo in tal modo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così dell'art. 1815 c. c.,
per l'effetto, sospendere il presente giudizio;
in via principale: accertare e dichiarare la sussistenza di interessi anatocistici, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto, condannare (già Controparte_3 [...]
già , in persona del suo Controparte_4 Controparte_4
rappresentante legale p.t., alla restituzione a favore di parte appellante della somma di € 43.632,09, o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. I c.c. dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero, previo accertamento dell'effettivo saldo dare/avere, ad eliminarla dalle pretese creditorie nei confronti della attrice;
accertare e dichiarare la nullità delle clausole usurarie ex art. 1815 co. II c.c. per usura soggettiva e, di conseguenza, la nullità parziale del contratto in esame e – previo eventuale investimento alla Corte Costituzionale dell'eccezione di incostituzionalità
relativa all'art. 644 c.p. così come dell'art. 1, co. 1, del D.L. 29 dicembre
2000, n° 394 (Interpretazione autentica della L. 7 marzo 1996, n° 108, recante disposizioni in materia di usura), convertito, con modificazioni, in L. 28
febbraio 2001, n° 24, secondo il quale, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815
II co. c.c., l'usurarietà degli interessi va valutata esclusivamente al momento della pattuizione là dove prevede la commissione del reato di usura solo tenendo conto delle condizioni concordate all'atto del contratto, escludendo in tal modo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così dell'art. 1815
c.c. - , per l'effetto, condannare (già Controparte_3 Controparte_4
già , in persona del suo rappresentante
[...] Controparte_4
legale p.t., al pagamento a favore di parte attrice della somma pari ad €
63.106,77 o della maggiore o minor somma che parrà di giustizia, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione dal dovuto al saldo;
in via istruttoria: disporre CTU
tecnico – contabile al fine di accertare quanto affermato e provato dalla odierna appellante. In ogni caso: condannare (già Controparte_3 [...]
già , in persona del suo Controparte_4 Controparte_4
rappresentante legale p.t., al pagamento di € 10.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che parrà di giustizia, da individuarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo, e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
condannare CP_3
(già già , in
[...] Controparte_4 Controparte_4
persona del suo rappresentante legale p.t., al pagamento di € 5.000,00 a favore di parte attrice o nella maggiore o minor somma che il Tribunale adito riterrà di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, oltre interessi legali
ex art. 1284 co. 1 c.c., dal dovuto sino al momento della domanda giudiziale e co. 4 dal momento della domanda giudiziale sino al soddisfo e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ovvero, qualora venga accertata e dichiara usura, al pagamento di € 10.000,00 quale unica voce di danno onnicomprensiva sia del pregiudizio morale da reato, sia del danno alla immagine. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, oltre a rimborso forfettario del 15%, IVA
22% e C.P.A. 4%.”
Dell'appellata
“In via principale e di merito: respingere l'appello formulato dalle società
e ogni altra domanda proposta nei confronti Controparte_1
di ora perché infondati in fatto e in Controparte_3 Controparte_5
diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, confermare la sentenza n. 938/20
emessa e pubblicata dal Tribunale di Bergamo, dott. Tommaso Del Giudice,
il 15.07.2020; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale, dei motivi d'appello avversari, respingersi in ogni caso tutte le domande formulate dalle società nei Controparte_1
confronti di ora perché infondate Controparte_3 Controparte_5
in fatto e in diritto per tutti motivi esposti negli atti difensivi del giudizio di primo grado, da intendersi integralmente richiamati e ritrascritti,
dichiarandosi anche, ai sensi dell'art. 2946 c.c., l'intervenuta prescrizione estintiva decennale di qualsiasi diritto ripetitorio attoreo riferito a somme addebitate sul conto corrente n. 7241 corrisposte alla Banca convenuta anteriormente all'ottobre 2006; in via istruttoria ci si oppone all'ammissione della C.T.U. contabile, per le ragioni già spiegate in atto;
- con espressa riserva di ogni facoltà di legge;
in ogni caso: spese e compenso professionale interamente rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha convenuto in giudizio Controparte_1 Controparte_3
(già poi Controparte_4 Controparte_4
deducendo, con riferimento al contratto di conto corrente n. 7241 sottoscritto il 3 gennaio 1994, l'applicazione di interessi usurari e chiedendo porsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, co. I, del
D.L. 394/2000, convertito con modificazioni in L. 24/2001, nella parte in cui,
ai fini dell'applicazione dell'art. 1815, II co., cod. civ., stabiliscono che l'usurarietà vada valutata solo al momento della pattuizione, nonché dell'art. 1815 co. II cod. civ., per contrasto con l'art. 47 Cost. Inoltre, ha lamentato la nullità della clausola disciplinante i tassi di interesse per indeterminatezza e la nullità della clausola disciplinante le commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza e mancanza di causa. Ha altresì censurato la violazione del divieto di anatocismo. Pertanto, ha domandato l'accertamento delle nullità
lamentate, la rideterminazione del saldo, nonché il risarcimento dei danni cagionati dalla condotta illegittima della banca.
2. Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito, in via Controparte_3
preliminare, l'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto il rapporto di conto corrente n. 7241 è ancora in essere;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
infine,
ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di ripetere le somme eventualmente dovute in relazione al periodo precedente al 10 ottobre 2006,
individuando il primo atto interruttivo della prescrizione nell'esperimento del procedimento di mediazione da parte della controparte in data 10 ottobre
2016.
3. Con sentenza n. 938/2020, pubblicata in data 15 luglio 2020, il Tribunale
di Bergamo ha dichiarato la nullità della clausola disciplinante l'anatocismo del conto corrente sino al 30 giugno 2000, nonché la nullità della medesima clausola dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2016; per l'effetto, ha dichiarato che il saldo del conto corrente a tale data era pari a € - 53.070,00 a debito dell'attrice; ha rigettato le restanti domande.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto:
- infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca
- infondate le doglianze in merito alla nullità delle clausole disciplinanti gli interessi passivi e le commissioni di massimo scoperto;
- non provata l'usura oggettiva, la cui prospettazione è stata basata su analisi non facenti applicazione delle istruzioni della Banca d'Italia, e l'usura soggettiva, occorrendo a tal fine la dimostrazione della sproporzione, ossia delle differenti condizioni di mercato offerte da altre banche ad un cliente in condizioni similari a quelle della correntista;
irrilevante, rispetto al caso in esame, sia la normativa consumeristica, sia l'art. 9 L. n. 192/1998, concernente il differente squilibrio delle parti nel contratto di subfornitura;
infondata la doglianza in tema di usura in occasione dell'esercizio dello ius
variandi;
irrilevante l'eccezione di incostituzionalità, comunque ritenuta manifestamente infondata;
- nulla la clausola disciplinante l'anatocismo degli interessi debitori per il periodo anteriore al 30 giugno 2000, non riscontrandosi in materia un uso normativo anteriore all'entrata in vigore del codice civile;
tuttavia, ha escluso che possano essere scomputati gli interessi anatocistici relativi a tale periodo,
stante la mancata produzione di estratti conto completi, non essendo a tal fine sufficienti i meri scalari;
valida la clausola sostituita dalla comunicazione inserita nell'estratto conto del 30 giugno 2000 e dalla relativa pubblicazione in G.U. cui è seguito l'esercizio dello ius variandi in data 25 marzo 2005 con puntualizzazione da parte dell'istituto bancario della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi;
incompleta la produzione degli estratti conto prima del 25 marzo 2005, attesa la documentazione di movimentazioni episodicamente indicate, scalari e/o disgiunti conteggi per competenze;
nulla la clausola relativa all'anatocismo a partire dall'1° gennaio 2014 fino all'esercizio di ius variandi del 30 settembre 2016 ai sensi dell'art. 120, co.
II, T.U.B. nella versione novellata dalla L. 143/2013;
infondata la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice per mancanza di prova delle spese sostenute per la perizia di parte e per il tentativo di mediazione e di liquidità in merito alla quale l'attrice possa lamentare un danno da mancata disponibilità del relativo importo;
insussistente il danno non patrimoniale, in assenza di usura e di specifica dimostrazione dei pregiudizi subiti nonché del nesso di causalità giuridica tra la condotta della banca ed i danni lamentati.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Controparte_1
sulla scorta di due motivi.
[...]
3. Si è costituita in giudizio la quale ha dedotto la Controparte_2
fusione per incorporazione di con decorrenza dal 12 aprile Controparte_3
2021; inoltre, ha contestato integralmente l'appello e, in subordine, ha riproposto l'eccezione di prescrizione delle pretese relative al periodo anteriore al 10 ottobre 2006.
4. All'udienza del 23 ottobre 2024, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo ha dedotto l'erroneità Controparte_1
della sentenza laddove il Tribunale ha ritenuto non provata l'usura soggettiva nonostante essa abbia dimostrato, mediante le produzioni documentali effettuate in primo grado, sia la conoscenza in capo alla banca delle gravi condizioni economiche in cui versava, sia l'approfittamento della sua debolezza da parte dell'istituto di credito, avvenuto mediante l'imposizione di un T.E.G. effettivo superiore al T.E.G. medio.
Ha inoltre lamentato la mancata applicazione dell'art. 9 L. 192/1998, che avrebbe portata generale e troverebbe applicazione nel caso in esame in quanto la banca, violando i principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione del contratto, dapprima l'avrebbe costretta ad accettare determinate clausole contrattuali pur di salvaguardare il rapporto e poi avrebbe revocato gli affidamenti in essere senza preavviso. Evidenzia che sulla banca grava un obbligo di correttezza qualificata e che il recesso dal rapporto di apertura di credito così effettuato è illegittimo.
In tale sede, reitera l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1, co. I, del D.L. 394/2000, convertito con modificazioni in L.
24/2001, in base ai quali, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 II co. cod.
civ., l'usurarietà va valutata esclusivamente al momento della pattuizione, in tal modo escludendo la rilevanza penale dell'usura sopravvenuta e così
dell'art. 1815 co. II cod. civ. se interpretato in tal modo per contrasto con l'art. 47 Cost.
2. Col secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto “valida la comunicazione inserita nell'estratto conto del
30.06.2000 contenente la clausola disciplinante l'anatocismo, nonché la
pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale”; evidenzia come la giurisprudenza maggioritaria richieda, per la efficacia di tale clausola, un accordo scritto tra le parti e non una mera comunicazione, trattandosi di clausola peggiorativa per la parte debole del contratto.
3. Preliminarmente, il Collegio rileva che l'atto di appello concerne esclusivamente le statuizioni inerenti l'usura e l'anatocismo nel periodo compreso tra il 30 giugno 2000 e il 31 dicembre 2013. Pertanto, sulle restanti statuizioni del Tribunale si è formato il giudicato (interno), non essendo state oggetto di specifico gravame.
3.1. Sempre in via preliminare, si sottolinea che, con raccomandata del 7
agosto 2018 (sub all. A – I° memoria attorea ex art. 183 co. VI c.p.c.),
[...]
ha comunicato il recesso dal rapporto di conto corrente n. 7241. CP_3
Dunque, diversamente da quanto dedotto dalla banca negli scritti difensivi anche in questo grado, tale rapporto è stato estinto in data anteriore all'introduzione del giudizio di primo grado (atto di citazione notificato il 23
ottobre 2018).
4. Il primo motivo è infondato.
4.1. Sul punto, il Tribunale ha ritenuto che: <
indirizzo di Corte d'Appello di Milano, sent. n. 1001 del 2017, “La mera allegazione di una situazione di difficoltà economica o finanziaria del cliente della banca di per sé considerata, non vale infatti a dimostrare lo stato soggettivo di approfittamento, così come lo stesso non può essere desunto sic
et simpliciter dalla misura elevata del tasso di interesse pattuito, considerato come risponda alle più elementari regole di mercato che i tassi di interesse applicati dagli intermediari finanziari oscillino in rapporto inversamente proporzionale rispetto alla solidità economica del cliente essendo collegati al rischio imprenditoriale corso dal mutuante di non riuscire a ottenere la restituzione di quanto erogato”, nel caso di specie, nulla è allegato e provato circa il parametro per ravvisare la censurata sproporzione e costituito dalle condizioni di mercato offerte da altri istituti di credito ad un cliente in condizioni similari a quelle della parte attrice>>.
4.2. Tale statuizione è senz'altro condivisibile.
In particolare, l'accertamento dell'usura soggettiva presuppone due requisiti:
lo squilibrio tra la prestazione erogata e il corrispettivo pagato dal debitore
(la cd. sproporzione) e la condizione di difficoltà economica di quest'ultimo.
Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che non Controparte_1
abbia adempiuto l'onere di allegazione e di prova in ordine al requisito della sproporzione tra le prestazioni come sopra connotata.
In effetti, non può valere a tal fine la semplice circostanza, dedotta dall'appellante, che il tasso di interesse in concreto praticato da CP_3
fosse superiore al T.E.G.M.: infatti, il tasso legittimamente applicato
[...]
varia a seconda del rischio imprenditoriale di recupero del credito (maggiore
è il rischio per il recupero, maggiore è il tasso), che a sua volta è legato alle condizioni economiche del debitore;
inoltre, il T.E.G.M. riflette la rilevazione del tasso medio e non può considerarsi eccessiva e squilibrata l'applicazione di un tasso di interesse ad esso superiore se lo scostamento non è di rilevante entità. Peraltro, ricade su chi richiede l'accertamento dell'usura soggettiva l'onere dell'indicazione del parametro cui raccordare la concreta sproporzione prospettata;
onere che, nel caso di specie, non risulta adempiuto dall'appellante.
4.3. Non avendone provato i presupposti, non è applicabile al caso in esame l'art. 9 della L. 192/1998, la cui applicazione a fattispecie diverse dalla fornitura non è peraltro pacifica.
Ad ogni modo, chi invoca l'applicazione dell'art. 9 della l. n. 192 del 1998, è
tenuto a dimostrare sia la situazione di "dipendenza economica" (consistente nell'eccessivo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti, essendo il contraente che lo subisce privo di reali alternative economiche sul mercato)
sia l'"abuso" dell'impresa dominate (consistente in una condotta arbitraria contraria a buona fede, ovvero l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell'impresa dominante, mirando la condotta soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui) (Cfr. Cass.
1184/2020; Cass. 27435/2024).
Nel caso in esame, anche a voler ritenere applicabile la norma citata alla fattispecie in oggetto, l'appellante non ha provato la condotta abusiva della banca, ossia la imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
né può valere a tal fine l'assunto inerente all'arbitrarietà del recesso dal rapporto di conto corrente, tema, peraltro, introdotto per la prima volta in atto d'appello.
4.4. È parimenti infondata la doglianza inerente al verificarsi dell'usura oggettiva in conseguenza degli atti di esercizio dello ius variandi atteso che,
come accertato dal Tribunale: <
dall'applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia>>; statuizione quest'ultima che non è stata oggetto di censura ed è corretta e condivisibile.
In effetti, nella perizia di parte, a pagina 30, il consulente prospetta la formula indicata nelle istruzioni della Banca d'Italia; tuttavia, a pagina 37, utilizza una formula differente e finalizzata non al calcolo del T.E.G., ma a quello del
T.A.E.G. (tasso annuale effettivo globale), che è un indicatore del costo totale del credito al consumo.
È evidente che la prospettazione dell'usura oggettiva in relazione a calcoli elaborati sulla base di tasso diverso dal tasso effettivo globale medio indicato nei decreti ministeriali è infondata e deve, dunque, essere confermata sul punto la statuizione del Tribunale.
4.5. Ciò comporta l'assorbimento di ogni argomentazione inerente alla cosiddetta usura sopravvenuta, ivi compresa quella relativa alla questione incidentale di legittimità costituzionale in quanto se non può essere prospettata usura difetta il requisito della rilevanza in quanto non si può
ritenere che “il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione” (art. 23 secondo comma legge 87/1953).
5. Il secondo motivo è fondato.
5.1. Sull'interpretazione dell'art. 7, co. II, della Delibera C.I.C.R. del 9
febbraio 2000, era sorto recentemente un contrasto all'interno della Prima
Sezione Civile della Cassazione (cfr. Cass. Ord. 5054 e 5064 del 2024 e Ord.
interlocutoria n.13167 del 14 maggio 2024), che è stato risolto dalla Suprema
Corte, con la pronuncia n. 28215 del 4.11.2024, nella quale si afferma che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato precedente orientamento espresso dalla sentenza n. 9140 del 2020 (e dalle successive ordinanze conformi) che ha <
all'adeguamento contrattuale mediante la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultima e,
dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica,
quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità
della relativa previsione negoziale>>.
5.2. Ciò posto, la banca ha allegato di avere provveduto ad adeguare la capitalizzazione degli interessi effettuando, esclusivamente, la pubblicazione delle nuove condizioni (capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi e passivi) nella Gazzetta Ufficiale ed inviando alla correntista la comunicazione delle modifiche nell'estratto conto del 30 giugno 2000.
Tuttavia, alla luce del principio sopra esposto, tali adempimenti non sono sufficienti, per il periodo successivo al 2000, ad assicurare la legittimità degli addebiti a titolo di capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo un'apposita convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuova disciplina.
5.3. Deve, dunque, affermarsi la nullità per violazione dell'art. 1283 cod. civ.
della clausola disciplinante la capitalizzazione degli interessi a debito per il periodo dal 30 giugno 2000 al 31 dicembre 2013 e sul punto la sentenza impugnata va riformata.
6. Occorre, poi, dare atto che l'appellata ha riproposto in appello l'eccezione di intervenuta prescrizione della pretesa restitutoria avente ad oggetto le somme ad essa corrisposte anteriormente al 10 ottobre 2006, indicando come
dies a quo, da cui calcolare il decorso del periodo decennale prescritto, il momento in cui la controparte ha avviato il procedimento di mediazione,
ossia il 10 ottobre 2016.
6. Nel caso in esame, dall'esame dei contratti e delle comunicazioni prodotti dalle parti, si evince l'esistenza di un affidamento, occorre perciò fare applicazione del criterio di cui alla sentenza Cass. SS.UU. n. 24418/2010, in forza del quale il dies a quo deve essere riferito alla data dei singoli versamenti, o accrediti laddove gli stessi abbiano assunto in tutto o in parte funzione solutoria, e non meramente ripristinatoria della provvista per l'apertura di credito in conto corrente, tali dovendosi intendere quelli effettuati su conto a debito in assenza di fido o su conto affidato per importo superiore a quello autorizzato.
La Suprema Corte ha ritenuto che: <
corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio>> (Cass. n. 9141/2020).
Inoltre < indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca a titolo di anatocismo e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il "dies a quo" della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo>> (Cfr.
Cass. civ., n. 7721/2023).
Si sottolinea altresì che <
essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare,
l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo "rettificato", si potrà
procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies
a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all'art. 2033 cod. civ.
decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà
il limite del fido dopo aver rettificato il saldo>> (Cass. 7721/2023 cit.).
Inoltre, l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.
7. Si ravvisa, pertanto, la necessità di svolgere un accertamento tecnico contabile sia sulla ricostruzione del saldo del conto corrente alla data del 30
settembre 2016 (dato temporale impiegato dal Tribunale e non oggetto di censura) a seguito della epurazione dell'anatocismo anche con riferimento al periodo giugno 2000-31 dicembre 2013, sia al fine di quantificare le eventuali rimesse prescritte e non suscettibili di restituzione, con valutazione da effettuarsi sulla base dei dati risultanti dal conto della banca già depurati dagli effetti conseguenti all'addebito delle competenze illegittime (Cass.
7721/2023 e 9141/2020).
A ciò si provvede con separata ordinanza.
8. L'esame della domanda di ripetizione dell'indebito e dell'eccezione di prescrizione sollevata da va quindi rinviato alla Controparte_2
sentenza definitiva, così come la definizione delle spese.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, non definitivamente pronunciando:
1) rigetta il primo motivo d'appello proposto da Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 938/2020 pubblicata in data 15 luglio 2020;
2) accoglie per quanto di ragione il secondo motivo d'appello e, per l'effetto,
dichiara la nullità della clausola che prevede capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi per la intera durata del rapporto;
3) dispone procedersi in relazione al motivo accolto ed alla eccezione di prescrizione ad attività istruttoria come da separata ordinanza;
3) spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli