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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 10/06/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 27 dell'anno 2019 vertente
TRA
, C.F. , e rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1
dall'Avv. Giuseppe Azzaretto ed elettivamente domiciliata in Misilmeri, via San
Giusto n. 8, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
CONTRO
, PART. IVA , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in CP_1
Contrada Pietrapollastra - Pisciotto
CONVENUTO CONTUMACE
Pag. 1 OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice conclude come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra ha Parte_1
convenuto in giudizio la di , in persona del Controparte_1 CP_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in , al fine di sentir CP_1
accogliere le seguenti domande:
“-ritenere e dichiarare la , quale proprietaria Controparte_1
della struttura ospedaliera, in persona del suo legale rappresentante pro -tempore,
responsabile ex art. 2051 c.c. per il sinistro occorso all'interno dei propri locali alla
sig.ra ; Parte_1
-in subordine ritenere e dichiarare la , quale Controparte_1
proprietaria della struttura ospedaliera, in persona del suo legale rappresentante pro -
tempore, responsabile ex art. 2043 e/o 2049 c.c. per il sinistro occorso all'interno dei
propri locali alla sig.ra ; Parte_1
-conseguentemente condannare la , quale Controparte_1
proprietaria della struttura ospedaliera in cui è occorso il sinistro, in persona del suo
legale rappresentante pro -tempore, al pagamento in favore della sig.ra Parte_1
della complessiva somma di € 34.023,47 (a titolo di danno non patrimoniale,
Pag. 2 patrimoniale, spese mediche e di CTP, postali, ecc.) ovvero nella diversa somma
maggiore e/o minore ritenuta conforme a giustizia anche a seguito della espletanda CTU
medico legale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del sinistro e/o
di messa in mora e fino all'effettivo soddisfo.”
A fondamento della spiegata domanda esponeva che in data 24 marzo 2016,
alle ore 19,30-19,45 circa, allorché si accingeva ad uscire dal reparto al 2° piano dell'Ospedale Giglio di , dove si era recata per la rimozione dei punti CP_1
relativi ad un intervento al tunnel carpale della mano destra, scivolava a terra a causa di uno strato di polveri sottili presenti sul pavimento, provenienti da una stanza prospiciente al corridoio stesso, interessata da lavori di ristrutturazione in alcun modo segnalati.
Indi, soccorsa dal personale della stessa struttura sanitaria, veniva trasportata all'U.O. Pronto soccorso dello stesso nosocomio ove le veniva riscontrato un trauma in regione temporale destra, trauma contusivo spalla destra, trauma anca destra, mano e polso destro e tallone destro, accusando dolore nelle parti sopra indicate.
Successivamente, effettuate ulteriori indagini ecografiche, le veniva riscontrata
"verosimile lesione cuffia rotatori spalla destra" e poi la lesione a tutto spessore del tendine del sovraspinoso.
Pag. 3 Parte attrice costituiva in mora l' , richiedendo il risarcimento dei danni CP_1
subiti che si riservava di quantificare e, in difetto di riscontro, lo invitava a concludere una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e segg. D.L.
132/2014 convertito in L. 162/2014, anch'essa rimasta priva di riscontro.
Nelle more si sottoponeva a perizia medico legale all'esito della quale il Dott.
, le riconosceva un periodo di ITT-Inabilità Temporanea Persona_1
Totale di gg. 30, un periodo di ITP-Inabilità Temporanea Parziale di gg. 30 al
50% e di gg. 15 al 25%, con una invalidità residua permanente pari al 10%.
Imputando la responsabilità dell'accaduto ex art. 2051 cod. civ. all' CP_1
convenuto ne chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti.
Nella contumacia della la causa veniva Controparte_1
istruita a mezzo escussione testi e CTU medico legale, quindi, posta in decisione all'udienza del 28.09.2023 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che è pacifico che la contumacia dell' CP_1
convenuto, dichiarata all'udienza del 16.04.2019, non esoneri l'attore dal provare i fatti posti a fondamento della spiegata domanda di risarcimento danni in ossequio al dettato di cui all'art. 2697 cod. civ. secondo cui “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Pag. 4 Parimenti pacifico è che la portata della menzionata disposizione non valga a rendere non contestati i fatti allegati dalla parte costituita nelle fattispecie di contumacia del convenuto, atteso che, la scelta processuale della mancata costituzione in giudizio, non equivale alla non contestazione dei fatti dedotti dalla parte avversaria, non risultando in alcun modo alterata la ripartizione degli oneri probatori ma permanendo, in capo all'attore, l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è
costituita, in quanto la contumacia può esprimere tutt'al più un silenzio non soggetto a valutazione e che non vale a sopperire alle eventuali carenze probatorie della controparte, restando inalterata la ripartizione dei rispettivi oneri, secondo le ordinarie regole processuali.
Correlativamente, resta inalterato il potere dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della avanzata domanda,
costituendo la contumacia un elemento apprezzabile al pari di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale delle parti in giudizio, sempre fermo il generale principio ex art. 2697 cod. civ.-.
Secondo la Suprema Corte, (Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del
12.3.2015, n. 4962) “alla qualificazione siccome “pacifico” (incontroverso, non
contestato) di un fatto allegato da una parte– di un fatto cioè la cui certezza è condivisa,
Pag. 5 in modo implicito o esplicito, da tutte le parti del processo – non può pervenirsi in un
giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del
rapporto processuale, in quanto la contumacia non introduce deroghe al principio
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per se sola,
alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti, potendo
invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento
del giudice”.
Svolte le superiori premesse, nella fattispecie sottoposta al vaglio di questo
Tribunale, parte attrice ha chiesto in via principale dichiararsi la responsabilità
dell' convenuto ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. e in via subordinata ai CP_1
sensi degli artt. 2043 cod. civ. e/o 2049 cod. civ.-.
Non occorre precisare la diversità dell'ambito applicativo delle diverse disposizioni normative richiamate, che implicano sotto il profilo dell'onere probatorio, sul piano eziologico e probatorio, accertamenti differenti e coinvolgono distinti temi di indagine dovendosi accertare, nella fattispecie ex art. 2043 cod. civ. se sia stato attuato un comportamento commissivo od omissivo, dal quale è derivato un pregiudizio a terzi, e dovendosi prescindere,
invece, nel caso di responsabilità per danni da cosa in custodia, dal profilo del comportamento del custode, che è elemento estraneo alla struttura della fattispecie normativa di cui all'art. 2051 cod. civ. (nella quale il fondamento della
Pag. 6 responsabilità è costituito dal rischio, che grava sul custode, per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano dal caso fortuito).
In ordine alla domanda principale spiegata da parte attrice, può ritenersi ormai consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la fattispecie prevista dall'art. 2051 cod. civ. configuri una responsabilità oggettiva: da ciò discende, di regola, che “il danneggiato abbia l'onere di provare soltanto la sussistenza del nesso
eziologico tra la cosa ed il danno, mentre, il danneggiante per esentarsi da
responsabilità, non dovrà dimostrare la totale assenza di colpa, bensì dovrà provare la
concreta esistenza di un caso fortuito, che può consistere, oltre che in un evento
naturale, anche nel fatto del terzo o nella condotta (autonoma, eccezionale, imprevedibile
ed inevitabile, nonché avente efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento –
danno) dello stesso danneggiato” (cfr. Cass. civ., sez. III, 02/12/2022, n. 35558; Cass.
civ., sez. III, 18 maggio 2015, n. 10129; Cass. civ., sez. VI, 7 gennaio 2016, n. 56).
In questo modo non sarà necessaria da parte del danneggiato la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge e regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode, che rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ. a meno che questa non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di arrecare danno, a sostenere l'allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso (cfr. Cass. Civ. Sez. III
02/12/2022 n. 35558/2022).
Pag. 7 Le Sezioni Unite della Cassazione, con una recente pronuncia, hanno ribadito che: “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto,
essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del
nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere
della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del
danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di
vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della
diligenza o meno del custode” (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/06/2022, n.20943).
E' stato ormai precisato che è qualificabile custode colui il quale ha la disponibilità giuridica e di fatto della cosa, ossia ha un potere effettivo di controllo sulla stessa, che non coincide con la c.d. custodia tecnico-giuridica, ma va valutata, in concreto, caso per caso, in modo da individuare chi effettivamente detiene il potere di governo e di controllo sulla cosa.
Nel caso in esame è stato correttamente individuato il soggetto custode, la convenuto, cui risulta attribuibile l'effettivo potere Controparte_1
di controllo sugli ambienti/reparti della struttura e sulle cose ivi presenti, come,
appunto, eventuali materiali derivanti dall'attività di ristrutturazione svoltasi all'interno.
Deve, altresì, precisarci che, con riferimento alla pericolosità della cosa dalla quale è scaturito il lamentato danno, superata la tesi secondo cui l'art. 2051 cod.
Pag. 8 civ. dovesse applicarsi alle ipotesi in cui la cosa inerte avesse giocato solamente un ruolo passivo nella causazione dell'evento, è prevalsa quella secondo cui
“non è necessario che la cosa sia di per sé pericolosa, ma ciò che rileva è che essa abbia
avuto un ruolo attivo nella produzione dell'evento lesivo, e non che sia stata una mera
occasione atta a produrre l'evento” (cfr. Cass. civ., sez. III, 20 maggio 2009, n.
11695).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa,
scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano (in particolare quello del danneggiato) si unisca «al modo di essere della
cosa, essendo essa di per sé statica e inerte» per la prova del nesso causale si deve dimostrare che lo stato dei luoghi presenti un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché che il danneggiato abbia tenuto un comportamento di cautela,
correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza
(Cassazione civile sez. VI, 11/05/2017, n.11526; Cassazione civile sez. VI,
19/02/2015, n. 3297; Cassazione civile sez. VI, 06/07/2015, n.13930).
Dalle risultanze istruttorie emerge che parte attrice ha assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla prova della sussistenza del nesso causale tra la res e l'evento dannoso, dovendo escludere, anche in considerazione della mancata costituzione del convenuto custode e, quindi, di eccezioni in merito, la
Pag. 9 configurabilità di un eventuale concorso di colpa ex art. 1227 commi 1 e 2 cod.
civ.
Infatti, tutti i testi escussi hanno riportato il fatto storico come narrato dalla signora e concordato nell'affermare la presenza, sul pavimento Pt_1
dell' , di polveri sottili, verosimilmente prodotte dai lavori di CP_1
ristrutturazione che interessavano una stanza attigua al luogo della caduta.
Ha trovato, altresì, conferma che nel punto interessato dalle predette polveri ove era caduta l'attrice non era presente alcuna segnalazione volta ad indicare uno stato – anche potenziale – di pericolo.
Accertata la riconducibilità ed imputabilità della caduta occorsa all'attrice alla presenza, non segnalata, di polveri, avendo queste costituito origine e causa dell'accaduto, parte attrice risulta aver anche assolto l'onere della prova in ordine al danno subito come accertato dal CTU Dr. , con le Persona_2
precisazioni che seguono.
Eseguito l'esame della perizianda e della documentazione sanitaria, il nominato professionista ha riconosciuto che “il trauma contusivo alla spalla destra, anca
destra, mano e polso destro e piede destro” riportato a seguito della caduta del
24.03.2016” di cui alla documentazione esibita “è compatibile e in nesso causale con
impatto violento a terra, in quanto sono presenti tutti gli elementi di giudizio per la
sussistenza del nesso causale, rappresentati dal breve tempo trascorso, la sede del
Pag. 10 trauma, la continuità fenomenica e l'idoneità fisica dell'impatto a terra a produrre il
trauma contusivo”.
Questo Giudice, tuttavia, in ordine alla quantificazione del danno risarcibile,
ritiene di doversi discostare dalle conclusioni cui è pervenuto il CTU nell'aver riconosciuto il danno biologico nella misura dell'1%, poi confermato a seguito delle osservazioni del consulente di parte, reiterate in seno alla comparsa conclusionale.
Il CTU ha infatti ritenuto che la caduta occorsa alla signora ha Pt_1
comportato un peggioramento temporaneo della sintomatologia dolorosa e della articolarità della spalla cui la stessa risultava, secondo le considerazioni medico legali, già affetta.
Parte attrice ha contestato le risultanze peritali rilevando che il CTU non aveva correttamente valutato la documentazione esaminata, in particolare per aver omesso di riportare integralmente la dicitura del referto dell'Unità di Ortopedia
del 14.02.2017 che aveva espressamente indicato “dal marzo 2016” la diagnosticata “lesione sopraspinoso spalla dx post traumatica (dal marzo 2016)”.
A fronte delle sollevate osservazioni, il CTU ha ritenuto di dover confermare le conclusioni rese, riconducendo la preesistenza della lesione ad una data anteriore rispetto all'evento del 24.03.2016, all'uopo richiamando il referto di una ecografia del 31.05.2016 e quindi concludendo che “…non si hanno elementi
Pag. 11 per poter affermare che in seguito alla caduta si sia verificata la lesione del sovraspinato;
pertanto non si ritiene che esista un rapporto causale e la lesione è conseguenza del
processo degenerativo preesistente all'evento. Dalla caduta a terra si ritiene plausibile
un peggioramento della sintomatologia algica della spalla con un aggravamento
peggiorativo dei movimenti articolari in una spalla già in preda a fenomeni degenerativi
per cui si ritiene di attribuire solamente una percentuale di invalidità dell'1%”.
Il riscontro del CTU non risulta convincente né esaustivo delle osservazioni avanzate, avendo il consulente posto a base del proprio convincimento un referto comunque successivo all'evento del 24.03.2016 senza indicare alcuna documentazione anteriore alla caduta dalla quale risultasse la pretesa preesistenza della lesione che, pertanto, può ritenersi in rapporto causale con la caduta dell'attrice.
Ciò posto, in considerazione della notevole differenza delle percentuali di danno biologico cui sono pervenute le consulenze in atti (1% e 10%), appare equo e ragionevole ritenere, per le motivazioni innanzi esposte, che il danno alla spalla sia stato conseguenza del sinistro del 24.03.2016, con attribuzione di una percentuale di invalidità del 5% ed un periodo di ITT-Inabilità Temporanea
Totale di gg. 30, un periodo di ITP-Inabilità Temporanea Parziale di gg. 30 al
50% e di gg. 15 al 25%.
Pag. 12 Dovranno essere aggiunte le spese documentate da parte attrice per €. 1.388,52,
comprensive dell'acconto liquidato al CTU posto provvisoriamente a carico della signora . Pt_1
Sviluppando tali dati con conteggio effettuato in base alle Tabelle del Tribunale
di Milano attualmente in vigore e dai valori attuali con personalizzazione del danno al 25% si avrà:
Danno Biologico 5% € 5.921,00
ITT al 100% di gg. 30 € 3.450,00
ITP al 50% di gg. 30 € 1.725,00
ITP al 25% di gg. 15 € 431,25
Spese mediche documentate € 1.388,52
TOTALE COMPLESSIVO € 12.915,77
Il tutto oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Consegue che, in accoglimento della domanda formulata dall'attrice, la ex art. 2051 cod.civ. deve essere Controparte_1
condannato al risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito,
nella misura di € 12.915,77, oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Pag. 13 Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA
come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Azzaretto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico del convenuto soccombente come liquidate con ordinanza resa all'udienza del 14.01.2022,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
- dichiara la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. della Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore per il
[...]
sinistro occorso alla signora in data 24.03.2016; Parte_1
- dichiara che la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore è tenuta al risarcimento del danno in favore della signora per la complessiva somma di €. 12.915,77, oltre interessi Parte_1
dalla data del sinistro sino al soddisfo;
- per l'effetto condanna la , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della signora della complessiva somma di €. 12.915,77, oltre interessi dalla Parte_1
data del sinistro sino al soddisfo;
Pag. 14 - condanna la , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della signora Parte_1
delle spese di lite liquidiate in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali,
[...]
IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe
Azzaretto.
Pone definitivamente a carico della , in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore le spese di CTU liquidate con ordinanza resa all'udienza del 14.01.2022.
Così deciso in Termini Imerese in data 10 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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