TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 31/03/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
(Cod. Fiscale: ) e (Cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giannalisa Vidimari ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Rieti alla via dei Lauri n. 10, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) la minore sarà sottoposta al regime di affido congiunto tra entrambi i genitori Persona_1 con collocazione presso l'abitazione materna;
2) il padre avrà il diritto di visita alla minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 17 alle ore 19 da esercitarsi presso l'abitazione materna. I giorni inizialmente stabiliti potranno essere variati, previo accordo e compatibilmente con le eSIenze lavorative del genitore e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore. Inoltre il padre potrà avere con sé un fine-settimana ogni 15 Per_1 giorni dal venerdì ore 17 sino alle ore 19 della domenica riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
3) la minore trascorrerà le vacanze di Natale con l'uno o l'altro genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla Epifania. Analogamente per le festività di Pasqua trascorrerà o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il tutto con una turnazione che inizierà dalla madre;
1 4) la minore trascorrerà, durante il periodo estivo, un periodo continuativo di 15 giorni con il padre
e 15 giorni con la madre;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della minore, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con assegno o bonifico bancario o altro mezzo equipollente di pagamento. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale;
6) il SI. si obbliga altresì alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, Parte_2
incluse quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ricreative etc. e, se sostenute dalla SI.ra , a rimborsarle entro 15 giorni dalla richiesta in tal senso Parte_1
inoltrata;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.3.2025 e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni concordate e recepite con precedente decreto n. 282/2022 del 07/02/2022 RG n.
1592/2021 che aveva approvato la regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia ata il 10/11/2017 e sui diritti a quest' ultima afferenti. Persona_1
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che il ha concluso positivamente il proprio Parte_2 percorso di recupero per l'eliminazione di dipendenze e ad oggi lavora stabilmente, convive con i propri genitori ed è ben inserito nel contesto sociale e che la minore ha stabilito con il padre Per_1
un rapporto saldo ed amorevole.
Con note scritte depositate per l'udienza del 27 marzo 2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Data comunicazione al Collegio ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
L'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità riconosciuto l'impegno del padre a superare le pregresse criticità al fine di instaurare una relazione genitoriale serena e costruttiva con la figlia.
2 Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla bambina condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. 473bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., a modifica del decreto n. 282/2022 del 07/02/2022:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore nel procedimento ex artt. 473bis.51 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 429/2025 promossa da:
(Cod. Fiscale: ) e (Cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Fiscale: ), entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Giannalisa Vidimari ed C.F._2
elettivamente domiciliati presso il suo Studio sito in Rieti alla via dei Lauri n. 10, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale
Conclusioni congiunte:
1) la minore sarà sottoposta al regime di affido congiunto tra entrambi i genitori Persona_1 con collocazione presso l'abitazione materna;
2) il padre avrà il diritto di visita alla minore due pomeriggi alla settimana dalle ore 17 alle ore 19 da esercitarsi presso l'abitazione materna. I giorni inizialmente stabiliti potranno essere variati, previo accordo e compatibilmente con le eSIenze lavorative del genitore e con gli impegni di studio, sportivi e sociali del minore. Inoltre il padre potrà avere con sé un fine-settimana ogni 15 Per_1 giorni dal venerdì ore 17 sino alle ore 19 della domenica riaccompagnandola presso l'abitazione materna;
3) la minore trascorrerà le vacanze di Natale con l'uno o l'altro genitore dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre alla Epifania. Analogamente per le festività di Pasqua trascorrerà o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Il tutto con una turnazione che inizierà dalla madre;
1 4) la minore trascorrerà, durante il periodo estivo, un periodo continuativo di 15 giorni con il padre
e 15 giorni con la madre;
5) il SI. corrisponderà alla SI.ra , a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento della minore, la somma di € 300,00 (Euro trecento/00) mensili entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con assegno o bonifico bancario o altro mezzo equipollente di pagamento. Tale importo sarà soggetto a rivalutazione
ISTAT annuale;
6) il SI. si obbliga altresì alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, Parte_2
incluse quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, ricreative etc. e, se sostenute dalla SI.ra , a rimborsarle entro 15 giorni dalla richiesta in tal senso Parte_1
inoltrata;
7) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 14.3.2025 e hanno chiesto la modifica Parte_1 Parte_2
delle condizioni concordate e recepite con precedente decreto n. 282/2022 del 07/02/2022 RG n.
1592/2021 che aveva approvato la regolamentazione, dopo l'intervenuta cessazione del loro rapporto di convivenza di fatto, inerente all'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia ata il 10/11/2017 e sui diritti a quest' ultima afferenti. Persona_1
I ricorrenti, in particolare, hanno dedotto che il ha concluso positivamente il proprio Parte_2 percorso di recupero per l'eliminazione di dipendenze e ad oggi lavora stabilmente, convive con i propri genitori ed è ben inserito nel contesto sociale e che la minore ha stabilito con il padre Per_1
un rapporto saldo ed amorevole.
Con note scritte depositate per l'udienza del 27 marzo 2025 le parti si sono riportate al contenuto del ricorso chiedendone l'accoglimento.
Data comunicazione al Collegio ex art. 70 e 71 c.p.c.
***
L'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad una effettiva bigenitorialità riconosciuto l'impegno del padre a superare le pregresse criticità al fine di instaurare una relazione genitoriale serena e costruttiva con la figlia.
2 Anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla bambina condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Il ricorso può, dunque, trovare integrale accoglimento.
Difettando contrapposte domande delle parti sin dalla instaurazione del presente procedimento, non deve farsi luogo alla pronuncia sulle spese di lite.
P. Q. M.
decidendo sul ricorso congiunto proposto da e ex artt. 473bis.51 Parte_1 Parte_2
c.p.c., a modifica del decreto n. 282/2022 del 07/02/2022:
- recepisce le condizioni indicate dalle parti riportate in epigrafe da intendersi qui integralmente trascritte;
- nulla sulle spese.
Cosi deciso in Rieti, il 28.3.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3