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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 08/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di IE
Causa R.G. 128 /2023 Oggi 8 aprile 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, compare l'Avv. Comporti, per la parte ricorrente.
L'avv. Comporti precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Comporti si rimette a giustizia si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Inoltre, produce sentenza in analoga materia emessa da altro giudice del Tribunale di IE nella causa R.G.
131/23. Alle ore 9,06 nessuno è presente per la parte resistente seppur costituita. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,30 alle ore 10,59 per causa R.G. 2166/24, di nuovo sospesa dalle ore 12,02 alle ore per 12,37 per cause R.G. 185/25 e 26/22 ancora sospesa dalle ore 12,57 alle ore 13,40 per causa R.G. 1725/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 18,14 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,15
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 128 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
promossa da:
, con sede in Montalcino (SI), in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI VALUE WINE rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Montanini n. 152 IE , per procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE OPPONENTE contro
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal Procuratore dello
Stato Dott.ssa Stefania Caporali ed elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura di Stato in via degli Arazzieri 4 IR , come da delega di legge
RESISTENTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il provvedimento prot. uscita n. 91962 emesso in CP_1 data 20.12.2022 ritualmente notificato , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore ha convenuto in giudizio , in persona CP_1
2 del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” …. perché il Tribunale di IE, contrariis reiectis, previa sospensione della sua efficacia, voglia annullare siccome illegittimo e viziato in ogni sua parte per i sopra indicati motivi
l'impugnato provvedimento in data 20.12.2022 a firma del Dirigente CP_1 Parte_2 recante comminatoria della sanzione pecuniaria di € 41.759,20, nonché i presupposti atti indicati in epigrafe. Con ogni effetto di legge e con vittoria di spese e competenze di lite..”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'On.le Tribunale adito: - rigettare l'avversa domanda cautelare perché carente dei relativi presupposti;
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
- in ogni caso, nel merito, respingere le avverse pretese perché inammissibili e infondate;
- con vittoria delle spese di lite..”.
All'udienza del 27 marzo 2023 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e viste le eccezioni sollevate dalla resistente e ritenuta la causa pronta e matura per la decisione su base documentale, ha rinviato per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. assegnando termine per note, concesse anche ai fin della discussione
Sono seguiti, poi, rinvii per motivi dell'Ufficio come da decreti in atti
All'udienza del 13 gennaio 2014 del 8 aprile 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
, in persona del legale rappresentante e Parte_3 quale società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI
Value Wine beneficiaria del contributo per la realizzazione del progetto di promozione di cui al contratto AGEA Toscana 11-2020/2021, con ricorso ha proposto opposizione al provvedimento sanzionatorio prot. uscita n. 91962 emesso in data 20.12.2022 da . In particolare, con detto provvedimento ha CP_1 CP_1
3 sanzionato la ricorrente “…in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del Reg.
UE n. 2021/374 e dall'art. 6 del D.M. n. 360369 del 6 agosto 2021, si comunica che codesta Organizzazione, per la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto sopra citato, è tenuta al versamento, a titolo di sanzione, dell'importo di €€
41.759,20….”.
Nell'introdurre il giudizio la ricorrente, premesso che fra le parti era intercorso il Contratto Toscana11 2020/2021 volto alla promozione dei vini toscani sui mercati dei paesi terzi come da progetto presentato e risultato vincente all'esito della gara indetta. In particolare ha precisato la ricorrente che nell'ambito della nuova Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) la normativa comunitaria ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione di aiuti e sostegni per la realizzazione dei progetti volti alla promozione del vino sui mercati di paese terzi. In linea con detta normativa la Regione Toscana, con delibera di giunta n. 1336 del
26.10.2020, ha adottato le determinazioni per l'attivazione della misura in oggetto per la campagna 2020/2021, definendo così le regole procedurali per la presentazione dei progetti, per la selezione e il finanziamento regionale degli stessi;
quindi, con decreto dirigenziale regionale n. 17666 del 30.10.2020 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti della campagna 2020/2021.
All'esito di detta pubblicazione la agendo Parte_1
in qualità di mandataria capogruppo della costituenda ATI VALUE WINE, che raggruppa 21 aziende vitivinicole sparse nel territorio della Toscana, ha presentato in data 30.11.2020 un progetto di promozione che riguardava 3 Paesi target (USA,
Cina, Giappone) oltre all'area geografica del sud est asiatico (Singapore, Thailandia,
Malesia, Taiwan, Filippine), per un importo complessivo di € 1.241.158,00 chiedendo il contributo europeo pari al 55% del costo.
In data 15.3.2021 con decreto dirigenziale n. 4423 è stata approvata la graduatoria definitiva, dalla quale risulta l'ammissione del progetto, su invito di del 26.3.2021, in data 31.3.2021 è stato sottoscritto e trasmesso il contratto CP_1
Toscana 11 2020/2021 (doc. 11) e anche il contratto di costituzione dell' Pt_4
[...] VALUE WINE ed in data 21.5.2021 è stato erogato l'anticipo di € 460.502,46 pari al
67,46% di quanto ammesso e garantito da fideiussione pari al 120% dell'importo erogato.
Le azioni indicate nel progetto finanziato sono state avviate il 1 aprile 2021, con termine finale di realizzazione originariamente previsto il 31.12.2021, poi prorogato, per effetto del D.M. n. 249034 del 28.5.2021, al 28.2.2022, data in cui effettivamente si sono concluse le attività previste dal progetto di promozione ed in data 29.4.2022 è stata inviata tramite il portale SIAN la relazione di rendicontazione finale con i giustificativi di spesa.
La ricorrente ha poi evidenziato che solo nella fase finale di realizzazione del progetto finanziato, quando cioè ormai tutte le azione programmate da tempo erano in corso di finalizzazione senza possibilità di cambiamenti sostanziali, sono state approvate modifiche del quadro regolatorio che disciplina i controlli contabili per effetto delle quali è stata per la prima volta introdotta una sanzione pari al 100% dell'importo relativo alle azioni non realizzate
Muovendosi in questo nuovo e diverso assetto normativo, quindi, CP_2
in sede di controllo contabile del contratto espressamente
[...] Parte_5
finalizzato alla verifica delle spese sostenute e rendicontate dall'organizzazione per la realizzazione del programma di attività approvato, pur non avendo riscontrato irregolarità alcuna in particolare con riferimento alle azioni e anzi avendo dato atto del raggiungimento dell'obiettivo generale fissato, ha accertato che le spese sostenute ammontavano al 91,31% dell'importo totale contrattualizzato indicando l'importo di € 75.925,82 come non realizzato in relazione alle azioni programmate
(punto n.
5.6 a pag. 8/17 del verbale) senza peraltro individuare in modo specifico e, quindi, contestare azioni non realizzate.
A fronte di ciò ha erogato il saldo di € 97.959,68 corrispondenti alla CP_1
ridetta percentuale del 91,31% delle spese sostenute, desumendo, poi, come emerge dal verbale del 5.10.2022 CSU/140/2022 “la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto”, comminando alla ricorrente la sanzione di € 41.759,20.
5 Nell'impugnare detti provvedimenti l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 3
L. 241/1990 e dell'art. 18, comma 2, delle legge n. 689/1981 per difetto assoluto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero per omessa e contraddittoria motivazione. Ha, poi dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. n. 360369 del 6.8.2021 nonchè illogicità manifesta per violazione anche del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e del principio tempus regit actionem, insistendo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR in quanto l'atto impugnato, lungi dall'essere un'ordinanza di ingiunzione, consiste in un vero e proprio atto amministrativo e come tale sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha, poi, evidenziato come l'atto impugnato consiste in una mera richiesta stragiudiziale di pagamento della somma per l'importo di € 41.759,20 per la mancata realizzazione di alcune azioni previste nel programma di attività predisposto dalla società ed è priva di ogni efficacia esecutiva, contrariamente Parte_1 all'ordinanza di ingiunzione la cui funzione è quella di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo, insistendo per l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo. Ha,, inoltre, contestato il difetto di motivazione evidenziando come nel verbale RCA/140/2022 effettuato da si legge espressamente “….Nella tabella di cui all'allegato 2, l'importo CP_2 totale delle spese di progetto non realizzate deriva dalla differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D. Nell'allegato 3 … viene specificato l'ammontare della sanzione da applicare, derivante dall'applicazione - sull'importo complessivo delle azioni non realizzate - della percentuale di finanziamento concesso…”, con ciò solo dovendosi escludere il vizio di motivazione. Infine, ha contestato la sussistenza della violazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 360369 del 6.08.2021 e del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rilevando come le verifiche in merito
6 all'attuazione dei programmi finanziati nell'ambito della misura OCM “Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi” potevano certamente essere eseguite attraverso un controllo contabile ed evidenziando che la nota prot. n. 84844 del 24 novembre
2022, con la quale ha trasmesso, sub allegati 2 e 3, uno stralcio del rapporto di CP_1
controllo RCA/140/2022 relativo al rapporto di verifica n. CSU/140/2022, viene espressamente evidenziato “…spese di progetto non realizzate” - derivanti “dalla differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D…”, insistendo per la reiezione dell'eccezione.
In ultimo, ma non ultimo, in ordine al regime intertemporale applicabile ha evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto da nel proprio ricorso, Parte_1
la sanzione in esame non è sopravvenuta nell'agosto del 2021 - atteso che la stessa è stata introdotta con il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/374, entrato in vigore il 3 marzo 2021, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea. Detto regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro fino dal momento della sua entrata in vigore, poiché le azioni previste nel programma di attività presentato dalla società hanno preso avvio il 1° aprile 2021, l'eccezione de qua risulta priva di fondamento.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla natura del giudizio ed il difetto di giurisdizione
Lamenta parte resistente che il presente giudizio, introdotto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, sarebbe inammissibile avanti all'intestato giudice in primis per difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, trattandosi di un mero atto della Pubblica Amministrazione, e secondariamente, ma non di minor importanza, poiché l'atto impugnato non ha natura di ordinanza di ingiunzione, ma costituirebbe una “…mera richiesta stragiudiziale di pagamento della somma per l'importo di € 41.759,20 per la mancata realizzazione di alcune azioni previste nel programma di attività predisposto dalla società .” (v. comparsa di costituzione e risposta). Parte_6
7 Orbene, nel provvedimento sanzionatorio qui direttamente impugnato si legge espressamente “….Qualora codesta Organizzazione non dovesse ottemperare al pagamento della suddetta somma, entro il termine suindicato, questa CP_1 procederà, senza ulteriore avviso, all'escussione della polizza fideiussoria n.
00589/34/48264746 del 08.04.2021 rilasciata da HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI, presentata a garanzia dell'anticipo percepito.
Alla HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, la presente nota deve intendersi, contestualmente, nel caso in cui il beneficiario non dovesse ottemperare agli impegni contrattuali assunti, come atto di costituzione in mora e di apertura di sinistro relativamente alla sopra citata polizza….”. A questo punto va evidenziato come nel caso sub iudice la “sanzione” de qua sia stata applicata sulla base di una normativa comunitaria, ma sostenendo l'intervenuta violazione degli accordi contrattuali intercorsi, agendo, in questo caso, iure privatorum contestando l'inadempimento contrattuale ed azionando, di fatto, la polizza fideiussoria e chiedendo l'apertura del sinistro.
Del resto, che la base sia il contratto è circostanza non controversa tra le parti, ne consegue che agendo post contractum, sulla base dello stesso e iure privatorum, lamentando un inadempimento contrattuale, la competenza sulla interpretazione del contratto e la sussistenza o meno dei presupposti per l'irrogata sanzione compete al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Peraltro, il giudizio de quo è stato introdotto dopo la riforma Cartabia e con ricorso che contiene in sé tutti gli elementi del ricorso ex art. 281decies c.p.c, forma semplificata con cui ben poteva essere introdotto il presente giudizio che non necessita di istruttoria trattandosi di questioni di mero diritto, ed ha raggiunto lo scopo consentendo alla resistente ogni e più ampia difesa, con ciò solo dovendosi rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione ed inammissibilità.
Ad abundantiam e per completezza di motivazione va anche rilevato come, in generale, l'ordinanza-ingiunzione rappresenti pur sempre una species del genus
8 sanzione pecuniaria, sostanziandosi in una particolare forma di reazione dell'ordinamento giuridico alla violazione di un precetto, e quindi in un atto della
P.A. con cui si contesta l'accertata inosservanza di una o più disposizioni normative di carattere pubblicistico, con l'irrogazione della prevista sanzione pecuniaria. E, nel caso di specie, tale definizione sembra possa ben attagliarsi al provvedimento de quo emesso da potendo in esso ravvisarsi gli elementi caratteristici di un vero e CP_1
proprio atto sanzionatorio, in quanto recante comminatoria di pagamento di un importo in esito all'esercizio di una potestà di verifica e controllo attribuita all'Ente amministrativo a ciò deputato.
E, nel caso di specie, tale definizione sembra possa ben attagliarsi al provvedimento de quo emesso da potendo in esso ravvisarsi gli elementi caratteristici di un vero e proprio atto sanzionatorio, in quanto recante comminatoria di pagamento di un importo in esito all'esercizio di una potestà di verifica e controllo attribuita all'Ente amministrativo a ciò deputato. Il fatto, dunque, che il provvedimento in oggetto non rivesta la forma tipica dell'ordinanzaingiunzione non toglie che lo stesso abbia sostanzialmente natura afflittivo-sanzionatoria, prevedendosi, come suddetto, nel corpo dell'atto, il versamento, “a titolo di sanzione”, di un importo (nella specie, euro 41.759,20), e prospettandosi, in caso di mancata ottemperanza entro il previsto termine, la escussione di una polizza fideiussoria rilasciata da Istituto AN (nella specie ), presentata a garanzia di somma anticipatamente percepita.
Anche accedendo a questa prospettazione, pertanto, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione che di inammissibilità risultano infondate.
Sul difetto di motivazione e l'interpretazione contrattuale
Fermo quanto sopra va precisato che l'atto impugnato è stato emesso presupponendo un parziale inadempimento contrattuale e comunque la violazione di quanto ivi previsto, assumendo che alcune azioni, non meglio specificate o documentate, non siano state realizzate nonostante il raggiungimento dell'obbiettivo di cui al progetto.
9 A questo punto, sempre in via preliminare, va evidenziato che dal verbale
CSU/140/2022 da cui origina la sanzione qui impugnata emerge che gli accertatori hanno riscontrato il totale di €. 4.639,55 come spese non rimborsabili di cui €.
151,80 “….riconducibili al ricalcolo della loro spettanza in base al taglio delle spese effettuate…” (v. doc. richiamato pag. 18) ed il resto per importi non ammissibili “….per superamento importo rendicontabile…” (v. doc. citato sempre pag. 18).
La mera lettura di detta documentazione lascia emergere quindi che €.
4.487,75, effettivamente spesi e documentati dalle fatture prodotte, NON
SARANNO RIMBORSATI perché si tratta di somme che esuberano rispetto all'importo rendicontabile e quindi soggetto a ripetizione;
mentre i residui €. 151,80 sono frutto di un ricalcolo delle spettanze a fronte dell'espunzione delle somme eccedenti non rendicontabili: appare lapalissiano, quindi, che si tratta di somme che
NON sono state riconosciute e NON vengono liquidate, con la conseguenza che il solo soggetto che va a rimetterci appare essere l'odierna ricorrente e non certo la resistente.
Già tale argomentazione appare dirimente: io posso sanzionare, sulla base di accordi contrattuali o di norme in essere se ho subito un danno NON un vantaggio.
Ma la questione si fa ancora più kafkiana se si analizza attentamente la documentazione allegata al verbale CSU/140/2022 per quanto segue.
Le tabelle allegate contengono le varie azioni che erano previste dal progetto e se si vanno ad verificare nello specifico emerge che sono state effettuate spese inferiori a quelle preventivate nel progetto per pubbliche relazioni, pubblicità marketing e nonostante ciò l'obbiettivo è stato pienamente raggiunto: in altre parole ad una minore spesa è corrisposta una maggiore resa ed il pieno raggiungimento dell'obbiettivo, ne consegue che anche in questo caso la ricorrente NON ha cagionato alcun danno alla resistente.
10 A questo punto va rilevato come sia ragionando in termini di sanzione che in termini di parziale inadempimento per poter avanzare pretese occorre che la parte interessata abbia subito un danno, che nel caso de quo NON sussiste.
Già tale circostanza sarebbe sufficiente ad annullare la pretesa della resistente.
Peraltro, l'atto appare viziato e carente di motivazione, dovendosi evidenziare che l'onere probatorio, ove si intenda ritenere l'atto impugnato una vera e propria ordinanza di ingiunzione, come sopra specificato, grava sulla resistente che deve dar conto degli elementi che l'hanno portata ad irrogare la sanzione impugnata.
Nel caso che ci occupa, però, il provvedimento sanzionatorio in questione presenta i profili di criticità rappresentati dalla difesa della società ricorrente sotto lo specifico punto di difetto di motivazione e contraddittorietà del provvedimento medesimo, per quanto di seguito indicato.
Va, infatti, osservato come la sanzione pecuniaria de qua sia stata irrogata, come testualmente indicato nel provvedimento, “…per la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto..”, ma, all'esame della documentazione versata in atti, non risulta esservi stata una precisa e circostanziata contestazione, da parte del preposto Ente, delle azioni del progetto di promozione finanziato asseritamente non realizzate.
In altri termini, la suddetta contestazione di mancata realizzazione di talune azioni, contenuta nel provvedimento, e posta espressamente e specificamente a fondamento, quale ragione giustificatrice, dell'applicazione della sanzione pecuniaria, non pare aver trovato riscontro alcuno nella documentazione allegata dalla resistente, potendo pertanto considerarsi come non provata dalla resistente medesima. Non risulta, cioè, essere stato esplicitato e soprattutto dimostrato quanto affermato sotto il suddetto specifico punto di difetto/carenza di alcune azioni del programma, come sarebbe stato invece onere dell'autorità amministrativa fare, in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c., dovendo, infatti, in
11 generale, la P.A. provare gli elementi costitutivi dell'illecito (ex multis, Cass. nn.
1921/2019, 24691/2018).
Ciò che invece sembra emergere dall'esame degli atti è che il controllo effettuato da nei confronti della società ricorrente, quale capogruppo CP_2
mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI VALUE WINE, relativamente al contratto 2020/2021, sia stato esclusivamente incentrato sull'aspetto contabile, ovvero “sulla rendicontazione presentata da codesta Organizzazione”, come testualmente precisato in epigrafe dello stesso provvedimento AGEA del
20.12.2022.
E tale circostanza sembra potersi desumere, anzitutto, dal “processo verbale di controllo contabile di saldo in sede n. CSU/140/2022” (doc. 19 allegato al ricorso), nel quale viene espressamente indicato che
“
..
Il riferimento alla natura squisitamente contabile del controllo risulta presente anche nella nota prot. 84844 del 24.11.2022 (allegato 9 alla comparsa di costituzione), la quale, oltre a dare atto della liquidazione del contributo spettante a titolo di saldo per la campagna in questione, contiene riferimento al “..controllo effettuato sulla rendicontazione finale delle spese presentata dall'ATI in questione..”.
Ed ancora, nella stessa nota si legge espressamente “…Per quanto riguarda, invece, il controllo effettuato sulla rendicontazione finale delle spese presentata dall'Associazione in questione, si trasmette stralcio del rapporto di controllo
RCA/140/2022 effettuato da (allegati n. 2 e n. 3) nonché copia della CP_2
relazione presentata dal beneficiario medesimo in relazione alla mancata/parziale realizzazione di alcune attività progettuali (allegato. n. 4). Nella tabella di cui all'allegato 2, l'importo totale delle spese di progetto non realizzate deriva dalla
12 differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D….”
Con ciò proprio a puntualizzazione che l'oggetto dell'accertamento era circoscritto ai profili prettamente contabili del programma in questione. Di talché, può ritenersi come il controllo in oggetto si sia concentrato soltanto sulle spese, e non su asserite azioni non realizzate, come sostenuto dalla difesa ricorrente. Peraltro, merita osservare come lo stesso organo di controllo abbia dato atto, nel citato processo verbale CSU/140/2022, al punto 2.6, pag. 2/16, del conseguimento dell'obiettivo generale del progetto, così come riconosciuto anche nel rapporto
RCA/140/2022 relativo al suddetto p.v. di verifica CSU/139/2022 (allegato 3 sub all.
9 alla comparsa), laddove si evidenzia, appunto, fra l'altro, che “..l'obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, come da apposita relazione sui risultati ottenuti..”.
In definitiva, per quanto sopra esposto, va rilevato come l'autorità resistente abbia basato la comminatoria della sanzione su un presupposto (azioni non realizzate) ipotizzato a seguito di un controllo effettuato, però, soltanto sulle spese, dunque di natura contabile e, di conseguenza, finalizzato ad altri, diversi obiettivi.
Può, quindi, ravvisarsi nell'atto sanzionatorio de quo, ad avviso del giudicante, un vulnus sotto il suddetto profilo del difetto di motivazione/contraddittorietà rispetto all'oggetto dell'accertamento. E ciò in apparente contrasto con il generale principio di chiarezza, completezza e trasparenza al quale deve improntarsi l'azione amministrativa, principio finalizzato proprio a consentire al destinatario dell'atto di poter agevolmente e compiutamente conoscere le effettive ragioni sottese alla sanzione irrogatagli, ovvero gli atti presupposti e prodromici all'emissione della sanzione medesima.
Per completezza di motivazione va evidenziato che nel contratto intercorso all'art. 4 è espressamente previsto “…..Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a
13 partire dalla data del pagamento….”, ne consegue che apparentemente, quindi, basandosi su tale determinazione contrattuale il provvedimento impugnato sembrerebbe fondato;
purtroppo, però, anche in questo caso la motivazione risulta carente poiché avrebbe dovuto indicare specificamente in primis il contributo versato come anticipo e dimostrare che la somma richiesta corrispondesse alla esatta somma versata in più comprensiva di interessi come contrattualmente concordati, ma nulla di tutto questo emerge dalla motivazione.
Anzi nella relazione finale a firma si legge espressamente Persona_1
“….Il progetto di cui trattasi è stato realizzato per una percentuale pari al 91,73% in particolare le diverse ……Come evidenziato nella tabella le variazioni delle azioni A, B, C, E sono tutte inferiori al 20% previste dal DM 3893 art. 15 comma 1 lett a).
Per quanto riguarda l'azione D invece non è stata rendicontata perché, data
l'alta soddisfazione dell'ATI nella realizzazione del progetto, non è stato considerato necessario ricorrere ad un ente terzo per la valutazione dei risultati raggiunti mentre l'ATI, al suo interno, ha verificato il raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto presentato e realizzato.”
Tali evidenze sono sovrapponibili a quelle riscontrate dall' con ciò CP_2
risultando non provato che quanto richiesto con la nota qui impugnata corrisponda a quanto previsto dall'art. 4 del contratto intercorso, conseguentemente anche in questo caso manca il presupposto per la richiesta avanzata ed il ricorso appare fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, cui va attribuito dirimente rilievo e, dunque, valenza assorbente dell'esame di ogni altra argomentazione difensiva, pertanto, va pronunciato l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività
14 processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di memorie istruttorie a fronte del rito azionato, quindi, in complessivi €.
6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni ulteriore questione e domanda assorbita o disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento AGEA prot. uscita n. 91962 emesso in data 20.12.2022 e la sanzione ivi comminata, come sopra motivato;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 8 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
15
Causa R.G. 128 /2023 Oggi 8 aprile 2025 alle ore 9,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli, compare l'Avv. Comporti, per la parte ricorrente.
L'avv. Comporti precisa le conclusioni e discute la causa riportandosi ai propri atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via preliminare o pregiudiziale, nonché istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche in via preliminare o pregiudiziale, nonchè istruttoria insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse l'Avv. Comporti si rimette a giustizia si rimette a giustizia, chiedendo di essere esonerato dal presenziare alla lettura del dispositivo. Inoltre, produce sentenza in analoga materia emessa da altro giudice del Tribunale di IE nella causa R.G.
131/23. Alle ore 9,06 nessuno è presente per la parte resistente seppur costituita. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 10,30 alle ore 10,59 per causa R.G. 2166/24, di nuovo sospesa dalle ore 12,02 alle ore per 12,37 per cause R.G. 185/25 e 26/22 ancora sospesa dalle ore 12,57 alle ore 13,40 per causa R.G. 1725/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito.
Alle ore 18,14 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,15
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
1
Tribunale Ordinario di IE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di IE , in composizione monocratica, in persona del giudice o.p. dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n° 128 /2023 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 relative a sa
promossa da:
, con sede in Montalcino (SI), in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore e nella sua qualità di società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI VALUE WINE rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Domenico Comporti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in via Montanini n. 152 IE , per procura allegata al ricorso in opposizione
RICORRENTE OPPONENTE contro
, con sede in Roma, in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dal Procuratore dello
Stato Dott.ssa Stefania Caporali ed elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura di Stato in via degli Arazzieri 4 IR , come da delega di legge
RESISTENTE OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso il provvedimento prot. uscita n. 91962 emesso in CP_1 data 20.12.2022 ritualmente notificato , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore ha convenuto in giudizio , in persona CP_1
2 del legale rappresentante pro tempore per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” …. perché il Tribunale di IE, contrariis reiectis, previa sospensione della sua efficacia, voglia annullare siccome illegittimo e viziato in ogni sua parte per i sopra indicati motivi
l'impugnato provvedimento in data 20.12.2022 a firma del Dirigente CP_1 Parte_2 recante comminatoria della sanzione pecuniaria di € 41.759,20, nonché i presupposti atti indicati in epigrafe. Con ogni effetto di legge e con vittoria di spese e competenze di lite..”.
Si è costituita in giudizio , in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:” Voglia l'On.le Tribunale adito: - rigettare l'avversa domanda cautelare perché carente dei relativi presupposti;
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo;
- in ogni caso, nel merito, respingere le avverse pretese perché inammissibili e infondate;
- con vittoria delle spese di lite..”.
All'udienza del 27 marzo 2023 il giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e viste le eccezioni sollevate dalla resistente e ritenuta la causa pronta e matura per la decisione su base documentale, ha rinviato per discussione e decisione ex art. 281sexies c.p.c. assegnando termine per note, concesse anche ai fin della discussione
Sono seguiti, poi, rinvii per motivi dell'Ufficio come da decreti in atti
All'udienza del 13 gennaio 2014 del 8 aprile 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
, in persona del legale rappresentante e Parte_3 quale società mandataria capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI
Value Wine beneficiaria del contributo per la realizzazione del progetto di promozione di cui al contratto AGEA Toscana 11-2020/2021, con ricorso ha proposto opposizione al provvedimento sanzionatorio prot. uscita n. 91962 emesso in data 20.12.2022 da . In particolare, con detto provvedimento ha CP_1 CP_1
3 sanzionato la ricorrente “…in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 del Reg.
UE n. 2021/374 e dall'art. 6 del D.M. n. 360369 del 6 agosto 2021, si comunica che codesta Organizzazione, per la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto sopra citato, è tenuta al versamento, a titolo di sanzione, dell'importo di €€
41.759,20….”.
Nell'introdurre il giudizio la ricorrente, premesso che fra le parti era intercorso il Contratto Toscana11 2020/2021 volto alla promozione dei vini toscani sui mercati dei paesi terzi come da progetto presentato e risultato vincente all'esito della gara indetta. In particolare ha precisato la ricorrente che nell'ambito della nuova Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) la normativa comunitaria ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione di aiuti e sostegni per la realizzazione dei progetti volti alla promozione del vino sui mercati di paese terzi. In linea con detta normativa la Regione Toscana, con delibera di giunta n. 1336 del
26.10.2020, ha adottato le determinazioni per l'attivazione della misura in oggetto per la campagna 2020/2021, definendo così le regole procedurali per la presentazione dei progetti, per la selezione e il finanziamento regionale degli stessi;
quindi, con decreto dirigenziale regionale n. 17666 del 30.10.2020 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti della campagna 2020/2021.
All'esito di detta pubblicazione la agendo Parte_1
in qualità di mandataria capogruppo della costituenda ATI VALUE WINE, che raggruppa 21 aziende vitivinicole sparse nel territorio della Toscana, ha presentato in data 30.11.2020 un progetto di promozione che riguardava 3 Paesi target (USA,
Cina, Giappone) oltre all'area geografica del sud est asiatico (Singapore, Thailandia,
Malesia, Taiwan, Filippine), per un importo complessivo di € 1.241.158,00 chiedendo il contributo europeo pari al 55% del costo.
In data 15.3.2021 con decreto dirigenziale n. 4423 è stata approvata la graduatoria definitiva, dalla quale risulta l'ammissione del progetto, su invito di del 26.3.2021, in data 31.3.2021 è stato sottoscritto e trasmesso il contratto CP_1
Toscana 11 2020/2021 (doc. 11) e anche il contratto di costituzione dell' Pt_4
[...] VALUE WINE ed in data 21.5.2021 è stato erogato l'anticipo di € 460.502,46 pari al
67,46% di quanto ammesso e garantito da fideiussione pari al 120% dell'importo erogato.
Le azioni indicate nel progetto finanziato sono state avviate il 1 aprile 2021, con termine finale di realizzazione originariamente previsto il 31.12.2021, poi prorogato, per effetto del D.M. n. 249034 del 28.5.2021, al 28.2.2022, data in cui effettivamente si sono concluse le attività previste dal progetto di promozione ed in data 29.4.2022 è stata inviata tramite il portale SIAN la relazione di rendicontazione finale con i giustificativi di spesa.
La ricorrente ha poi evidenziato che solo nella fase finale di realizzazione del progetto finanziato, quando cioè ormai tutte le azione programmate da tempo erano in corso di finalizzazione senza possibilità di cambiamenti sostanziali, sono state approvate modifiche del quadro regolatorio che disciplina i controlli contabili per effetto delle quali è stata per la prima volta introdotta una sanzione pari al 100% dell'importo relativo alle azioni non realizzate
Muovendosi in questo nuovo e diverso assetto normativo, quindi, CP_2
in sede di controllo contabile del contratto espressamente
[...] Parte_5
finalizzato alla verifica delle spese sostenute e rendicontate dall'organizzazione per la realizzazione del programma di attività approvato, pur non avendo riscontrato irregolarità alcuna in particolare con riferimento alle azioni e anzi avendo dato atto del raggiungimento dell'obiettivo generale fissato, ha accertato che le spese sostenute ammontavano al 91,31% dell'importo totale contrattualizzato indicando l'importo di € 75.925,82 come non realizzato in relazione alle azioni programmate
(punto n.
5.6 a pag. 8/17 del verbale) senza peraltro individuare in modo specifico e, quindi, contestare azioni non realizzate.
A fronte di ciò ha erogato il saldo di € 97.959,68 corrispondenti alla CP_1
ridetta percentuale del 91,31% delle spese sostenute, desumendo, poi, come emerge dal verbale del 5.10.2022 CSU/140/2022 “la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto”, comminando alla ricorrente la sanzione di € 41.759,20.
5 Nell'impugnare detti provvedimenti l'opponente ha eccepito la violazione dell'art. 3
L. 241/1990 e dell'art. 18, comma 2, delle legge n. 689/1981 per difetto assoluto di motivazione del provvedimento sanzionatorio, ovvero per omessa e contraddittoria motivazione. Ha, poi dedotto la violazione dell'art. 6, comma 2, del d.m. n. 360369 del 6.8.2021 nonchè illogicità manifesta per violazione anche del principio di ragionevolezza e di proporzionalità della sanzione. Infine, ha dedotto la violazione dell'art. 1 della legge n. 689/1981 e del principio tempus regit actionem, insistendo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati.
Si è costituita , in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del TAR in quanto l'atto impugnato, lungi dall'essere un'ordinanza di ingiunzione, consiste in un vero e proprio atto amministrativo e come tale sottratto alla giurisdizione del giudice ordinario. Ha, poi, evidenziato come l'atto impugnato consiste in una mera richiesta stragiudiziale di pagamento della somma per l'importo di € 41.759,20 per la mancata realizzazione di alcune azioni previste nel programma di attività predisposto dalla società ed è priva di ogni efficacia esecutiva, contrariamente Parte_1 all'ordinanza di ingiunzione la cui funzione è quella di consentire la riscossione coattiva del credito mediante la formazione di un titolo esecutivo, insistendo per l'inammissibilità del ricorso anche sotto questo profilo. Ha,, inoltre, contestato il difetto di motivazione evidenziando come nel verbale RCA/140/2022 effettuato da si legge espressamente “….Nella tabella di cui all'allegato 2, l'importo CP_2 totale delle spese di progetto non realizzate deriva dalla differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D. Nell'allegato 3 … viene specificato l'ammontare della sanzione da applicare, derivante dall'applicazione - sull'importo complessivo delle azioni non realizzate - della percentuale di finanziamento concesso…”, con ciò solo dovendosi escludere il vizio di motivazione. Infine, ha contestato la sussistenza della violazione dell'art. 6, comma 2, del D.M. n. 360369 del 6.08.2021 e del principio di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione rilevando come le verifiche in merito
6 all'attuazione dei programmi finanziati nell'ambito della misura OCM “Promozione del vino sui mercati dei paesi terzi” potevano certamente essere eseguite attraverso un controllo contabile ed evidenziando che la nota prot. n. 84844 del 24 novembre
2022, con la quale ha trasmesso, sub allegati 2 e 3, uno stralcio del rapporto di CP_1
controllo RCA/140/2022 relativo al rapporto di verifica n. CSU/140/2022, viene espressamente evidenziato “…spese di progetto non realizzate” - derivanti “dalla differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D…”, insistendo per la reiezione dell'eccezione.
In ultimo, ma non ultimo, in ordine al regime intertemporale applicabile ha evidenziato che, a differenza di quanto sostenuto da nel proprio ricorso, Parte_1
la sanzione in esame non è sopravvenuta nell'agosto del 2021 - atteso che la stessa è stata introdotta con il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/374, entrato in vigore il 3 marzo 2021, ossia il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea. Detto regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro fino dal momento della sua entrata in vigore, poiché le azioni previste nel programma di attività presentato dalla società hanno preso avvio il 1° aprile 2021, l'eccezione de qua risulta priva di fondamento.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla natura del giudizio ed il difetto di giurisdizione
Lamenta parte resistente che il presente giudizio, introdotto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. art. 6 D. Lgs. n. 150/2011, sarebbe inammissibile avanti all'intestato giudice in primis per difetto di giurisdizione in favore del Giudice
Amministrativo, trattandosi di un mero atto della Pubblica Amministrazione, e secondariamente, ma non di minor importanza, poiché l'atto impugnato non ha natura di ordinanza di ingiunzione, ma costituirebbe una “…mera richiesta stragiudiziale di pagamento della somma per l'importo di € 41.759,20 per la mancata realizzazione di alcune azioni previste nel programma di attività predisposto dalla società .” (v. comparsa di costituzione e risposta). Parte_6
7 Orbene, nel provvedimento sanzionatorio qui direttamente impugnato si legge espressamente “….Qualora codesta Organizzazione non dovesse ottemperare al pagamento della suddetta somma, entro il termine suindicato, questa CP_1 procederà, senza ulteriore avviso, all'escussione della polizza fideiussoria n.
00589/34/48264746 del 08.04.2021 rilasciata da HELVETIA COMPAGNIA
SVIZZERA D'ASSICURAZIONI, presentata a garanzia dell'anticipo percepito.
Alla HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia, la presente nota deve intendersi, contestualmente, nel caso in cui il beneficiario non dovesse ottemperare agli impegni contrattuali assunti, come atto di costituzione in mora e di apertura di sinistro relativamente alla sopra citata polizza….”. A questo punto va evidenziato come nel caso sub iudice la “sanzione” de qua sia stata applicata sulla base di una normativa comunitaria, ma sostenendo l'intervenuta violazione degli accordi contrattuali intercorsi, agendo, in questo caso, iure privatorum contestando l'inadempimento contrattuale ed azionando, di fatto, la polizza fideiussoria e chiedendo l'apertura del sinistro.
Del resto, che la base sia il contratto è circostanza non controversa tra le parti, ne consegue che agendo post contractum, sulla base dello stesso e iure privatorum, lamentando un inadempimento contrattuale, la competenza sulla interpretazione del contratto e la sussistenza o meno dei presupposti per l'irrogata sanzione compete al giudice ordinario e non a quello amministrativo.
Peraltro, il giudizio de quo è stato introdotto dopo la riforma Cartabia e con ricorso che contiene in sé tutti gli elementi del ricorso ex art. 281decies c.p.c, forma semplificata con cui ben poteva essere introdotto il presente giudizio che non necessita di istruttoria trattandosi di questioni di mero diritto, ed ha raggiunto lo scopo consentendo alla resistente ogni e più ampia difesa, con ciò solo dovendosi rigettare le eccezioni di difetto di giurisdizione ed inammissibilità.
Ad abundantiam e per completezza di motivazione va anche rilevato come, in generale, l'ordinanza-ingiunzione rappresenti pur sempre una species del genus
8 sanzione pecuniaria, sostanziandosi in una particolare forma di reazione dell'ordinamento giuridico alla violazione di un precetto, e quindi in un atto della
P.A. con cui si contesta l'accertata inosservanza di una o più disposizioni normative di carattere pubblicistico, con l'irrogazione della prevista sanzione pecuniaria. E, nel caso di specie, tale definizione sembra possa ben attagliarsi al provvedimento de quo emesso da potendo in esso ravvisarsi gli elementi caratteristici di un vero e CP_1
proprio atto sanzionatorio, in quanto recante comminatoria di pagamento di un importo in esito all'esercizio di una potestà di verifica e controllo attribuita all'Ente amministrativo a ciò deputato.
E, nel caso di specie, tale definizione sembra possa ben attagliarsi al provvedimento de quo emesso da potendo in esso ravvisarsi gli elementi caratteristici di un vero e proprio atto sanzionatorio, in quanto recante comminatoria di pagamento di un importo in esito all'esercizio di una potestà di verifica e controllo attribuita all'Ente amministrativo a ciò deputato. Il fatto, dunque, che il provvedimento in oggetto non rivesta la forma tipica dell'ordinanzaingiunzione non toglie che lo stesso abbia sostanzialmente natura afflittivo-sanzionatoria, prevedendosi, come suddetto, nel corpo dell'atto, il versamento, “a titolo di sanzione”, di un importo (nella specie, euro 41.759,20), e prospettandosi, in caso di mancata ottemperanza entro il previsto termine, la escussione di una polizza fideiussoria rilasciata da Istituto AN (nella specie ), presentata a garanzia di somma anticipatamente percepita.
Anche accedendo a questa prospettazione, pertanto, sia l'eccezione di difetto di giurisdizione che di inammissibilità risultano infondate.
Sul difetto di motivazione e l'interpretazione contrattuale
Fermo quanto sopra va precisato che l'atto impugnato è stato emesso presupponendo un parziale inadempimento contrattuale e comunque la violazione di quanto ivi previsto, assumendo che alcune azioni, non meglio specificate o documentate, non siano state realizzate nonostante il raggiungimento dell'obbiettivo di cui al progetto.
9 A questo punto, sempre in via preliminare, va evidenziato che dal verbale
CSU/140/2022 da cui origina la sanzione qui impugnata emerge che gli accertatori hanno riscontrato il totale di €. 4.639,55 come spese non rimborsabili di cui €.
151,80 “….riconducibili al ricalcolo della loro spettanza in base al taglio delle spese effettuate…” (v. doc. richiamato pag. 18) ed il resto per importi non ammissibili “….per superamento importo rendicontabile…” (v. doc. citato sempre pag. 18).
La mera lettura di detta documentazione lascia emergere quindi che €.
4.487,75, effettivamente spesi e documentati dalle fatture prodotte, NON
SARANNO RIMBORSATI perché si tratta di somme che esuberano rispetto all'importo rendicontabile e quindi soggetto a ripetizione;
mentre i residui €. 151,80 sono frutto di un ricalcolo delle spettanze a fronte dell'espunzione delle somme eccedenti non rendicontabili: appare lapalissiano, quindi, che si tratta di somme che
NON sono state riconosciute e NON vengono liquidate, con la conseguenza che il solo soggetto che va a rimetterci appare essere l'odierna ricorrente e non certo la resistente.
Già tale argomentazione appare dirimente: io posso sanzionare, sulla base di accordi contrattuali o di norme in essere se ho subito un danno NON un vantaggio.
Ma la questione si fa ancora più kafkiana se si analizza attentamente la documentazione allegata al verbale CSU/140/2022 per quanto segue.
Le tabelle allegate contengono le varie azioni che erano previste dal progetto e se si vanno ad verificare nello specifico emerge che sono state effettuate spese inferiori a quelle preventivate nel progetto per pubbliche relazioni, pubblicità marketing e nonostante ciò l'obbiettivo è stato pienamente raggiunto: in altre parole ad una minore spesa è corrisposta una maggiore resa ed il pieno raggiungimento dell'obbiettivo, ne consegue che anche in questo caso la ricorrente NON ha cagionato alcun danno alla resistente.
10 A questo punto va rilevato come sia ragionando in termini di sanzione che in termini di parziale inadempimento per poter avanzare pretese occorre che la parte interessata abbia subito un danno, che nel caso de quo NON sussiste.
Già tale circostanza sarebbe sufficiente ad annullare la pretesa della resistente.
Peraltro, l'atto appare viziato e carente di motivazione, dovendosi evidenziare che l'onere probatorio, ove si intenda ritenere l'atto impugnato una vera e propria ordinanza di ingiunzione, come sopra specificato, grava sulla resistente che deve dar conto degli elementi che l'hanno portata ad irrogare la sanzione impugnata.
Nel caso che ci occupa, però, il provvedimento sanzionatorio in questione presenta i profili di criticità rappresentati dalla difesa della società ricorrente sotto lo specifico punto di difetto di motivazione e contraddittorietà del provvedimento medesimo, per quanto di seguito indicato.
Va, infatti, osservato come la sanzione pecuniaria de qua sia stata irrogata, come testualmente indicato nel provvedimento, “…per la mancata realizzazione di alcune azioni del contratto..”, ma, all'esame della documentazione versata in atti, non risulta esservi stata una precisa e circostanziata contestazione, da parte del preposto Ente, delle azioni del progetto di promozione finanziato asseritamente non realizzate.
In altri termini, la suddetta contestazione di mancata realizzazione di talune azioni, contenuta nel provvedimento, e posta espressamente e specificamente a fondamento, quale ragione giustificatrice, dell'applicazione della sanzione pecuniaria, non pare aver trovato riscontro alcuno nella documentazione allegata dalla resistente, potendo pertanto considerarsi come non provata dalla resistente medesima. Non risulta, cioè, essere stato esplicitato e soprattutto dimostrato quanto affermato sotto il suddetto specifico punto di difetto/carenza di alcune azioni del programma, come sarebbe stato invece onere dell'autorità amministrativa fare, in ossequio al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c., dovendo, infatti, in
11 generale, la P.A. provare gli elementi costitutivi dell'illecito (ex multis, Cass. nn.
1921/2019, 24691/2018).
Ciò che invece sembra emergere dall'esame degli atti è che il controllo effettuato da nei confronti della società ricorrente, quale capogruppo CP_2
mandataria dell'Associazione Temporanea di Imprese ATI VALUE WINE, relativamente al contratto 2020/2021, sia stato esclusivamente incentrato sull'aspetto contabile, ovvero “sulla rendicontazione presentata da codesta Organizzazione”, come testualmente precisato in epigrafe dello stesso provvedimento AGEA del
20.12.2022.
E tale circostanza sembra potersi desumere, anzitutto, dal “processo verbale di controllo contabile di saldo in sede n. CSU/140/2022” (doc. 19 allegato al ricorso), nel quale viene espressamente indicato che
“
..
Il riferimento alla natura squisitamente contabile del controllo risulta presente anche nella nota prot. 84844 del 24.11.2022 (allegato 9 alla comparsa di costituzione), la quale, oltre a dare atto della liquidazione del contributo spettante a titolo di saldo per la campagna in questione, contiene riferimento al “..controllo effettuato sulla rendicontazione finale delle spese presentata dall'ATI in questione..”.
Ed ancora, nella stessa nota si legge espressamente “…Per quanto riguarda, invece, il controllo effettuato sulla rendicontazione finale delle spese presentata dall'Associazione in questione, si trasmette stralcio del rapporto di controllo
RCA/140/2022 effettuato da (allegati n. 2 e n. 3) nonché copia della CP_2
relazione presentata dal beneficiario medesimo in relazione alla mancata/parziale realizzazione di alcune attività progettuali (allegato. n. 4). Nella tabella di cui all'allegato 2, l'importo totale delle spese di progetto non realizzate deriva dalla
12 differenza tra l'importo del progetto approvato e quello rendicontato relativamente alle voci di spesa delle azioni A B C e D….”
Con ciò proprio a puntualizzazione che l'oggetto dell'accertamento era circoscritto ai profili prettamente contabili del programma in questione. Di talché, può ritenersi come il controllo in oggetto si sia concentrato soltanto sulle spese, e non su asserite azioni non realizzate, come sostenuto dalla difesa ricorrente. Peraltro, merita osservare come lo stesso organo di controllo abbia dato atto, nel citato processo verbale CSU/140/2022, al punto 2.6, pag. 2/16, del conseguimento dell'obiettivo generale del progetto, così come riconosciuto anche nel rapporto
RCA/140/2022 relativo al suddetto p.v. di verifica CSU/139/2022 (allegato 3 sub all.
9 alla comparsa), laddove si evidenzia, appunto, fra l'altro, che “..l'obiettivo generale fissato è stato comunque raggiunto, come da apposita relazione sui risultati ottenuti..”.
In definitiva, per quanto sopra esposto, va rilevato come l'autorità resistente abbia basato la comminatoria della sanzione su un presupposto (azioni non realizzate) ipotizzato a seguito di un controllo effettuato, però, soltanto sulle spese, dunque di natura contabile e, di conseguenza, finalizzato ad altri, diversi obiettivi.
Può, quindi, ravvisarsi nell'atto sanzionatorio de quo, ad avviso del giudicante, un vulnus sotto il suddetto profilo del difetto di motivazione/contraddittorietà rispetto all'oggetto dell'accertamento. E ciò in apparente contrasto con il generale principio di chiarezza, completezza e trasparenza al quale deve improntarsi l'azione amministrativa, principio finalizzato proprio a consentire al destinatario dell'atto di poter agevolmente e compiutamente conoscere le effettive ragioni sottese alla sanzione irrogatagli, ovvero gli atti presupposti e prodromici all'emissione della sanzione medesima.
Per completezza di motivazione va evidenziato che nel contratto intercorso all'art. 4 è espressamente previsto “…..Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all'anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a
13 partire dalla data del pagamento….”, ne consegue che apparentemente, quindi, basandosi su tale determinazione contrattuale il provvedimento impugnato sembrerebbe fondato;
purtroppo, però, anche in questo caso la motivazione risulta carente poiché avrebbe dovuto indicare specificamente in primis il contributo versato come anticipo e dimostrare che la somma richiesta corrispondesse alla esatta somma versata in più comprensiva di interessi come contrattualmente concordati, ma nulla di tutto questo emerge dalla motivazione.
Anzi nella relazione finale a firma si legge espressamente Persona_1
“….Il progetto di cui trattasi è stato realizzato per una percentuale pari al 91,73% in particolare le diverse ……Come evidenziato nella tabella le variazioni delle azioni A, B, C, E sono tutte inferiori al 20% previste dal DM 3893 art. 15 comma 1 lett a).
Per quanto riguarda l'azione D invece non è stata rendicontata perché, data
l'alta soddisfazione dell'ATI nella realizzazione del progetto, non è stato considerato necessario ricorrere ad un ente terzo per la valutazione dei risultati raggiunti mentre l'ATI, al suo interno, ha verificato il raggiungimento dell'obiettivo generale del progetto presentato e realizzato.”
Tali evidenze sono sovrapponibili a quelle riscontrate dall' con ciò CP_2
risultando non provato che quanto richiesto con la nota qui impugnata corrisponda a quanto previsto dall'art. 4 del contratto intercorso, conseguentemente anche in questo caso manca il presupposto per la richiesta avanzata ed il ricorso appare fondato.
Alla luce di quanto sopra esposto, cui va attribuito dirimente rilievo e, dunque, valenza assorbente dell'esame di ogni altra argomentazione difensiva, pertanto, va pronunciato l'annullamento dell'impugnato provvedimento.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività
14 processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e nemmeno il deposito di memorie istruttorie a fronte del rito azionato, quindi, in complessivi €.
6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni ulteriore questione e domanda assorbita o disattesa:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento AGEA prot. uscita n. 91962 emesso in data 20.12.2022 e la sanzione ivi comminata, come sopra motivato;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 6.328,00 di cui €. 5.810,00 per onorari ex D.M. 147/22 ed il resto per spese documentate in atti, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
IE lì 8 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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