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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 13/11/2024, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Tempio Pausania, composto dai magistrati:
dott. Alessandro Di Giacomo Presidente
dott. Claudio Cozzella Giudice
dott.ssa Micol Menconi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio iscritto al n. 594/2024 R.G. a seguito del ricorso depositato da (c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Leori, nei confronti di (c.f. , rappresentato e difeso Controparte_1 CodiceFiscale_2 dall'avv. nell'ambito del quale le parti hanno poi chiesto consensualmente Controparte_2
l'emissione del provvedimento richiesto in relazione al matrimonio contratto in Olbia il 18.5.2019, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2019 al n. 32, parte 1, dal quale RS è nata, nel 2017, la figlia alle seguenti
CONDIZIONI
I coniugi sono autorizzati a vivere separati;
RS la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, fermo restando che risiederà stabilmente presso la madre in Olbia, via Aspromonte 5; il padre potrà vedere ed avere la figlia con sé, anche per il pernottamento, ogni lunedì, quando la preleverà alle ore 15.15 dall'abitazione della madre, con facoltà di accompagnarla a scuola il martedì successivo;
potrà vederla ogni mercoledì, prelevandola e riaccompagnandola dall'abitazione della madre rispettivamente alle ore 15.15 ed alle 21. Il padre potrà altresì vedere ed avere la figlia con sé
a fine settimana alterni, dal venerdì alle ore 15.15 al lunedì, quando l'accompagnerà a scuola. Il padre potrà avere inoltre la figlia con sé per 15 giorni consecutivi nel periodo estivo e per sette giorni
1 consecutivi durante le festività natalizie comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o quello di
Capodanno, nonché per tre giorni comprendenti, sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello del Lunedì dell' Angelo. La figlia trascorrerà il periodo dal 21.12.2024 al 28.12.2024, alle ore 9, con la madre, e trascorrerà il periodo dalle ore 9 del 28.12.2024 al 5.1.2025, ore 21, con il padre.
Il sig. si impegna a versare, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di €. 200,00 a CP_1 titolo di mantenimento per la figlia. Il padre dovrà inoltre contribuire, nella misura del 50%, al sostenimento delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per la figlia, secondo il protocollo CNF.
Le parti danno atto che l'assegno universale è percepito, dal mese di agosto, al 50% tra le stesse. Le parti si danno il reciproco assenso ai fini del rilascio dei documenti validi per l'espatrio, per sé e per la figlia.
IL TRIBUNALE
verificata l' esistenza dei presupposti richiesti dalla legge;
valutata la rispondenza delle condizioni stabilite all'interesse dei figli;
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Olbia il 18.5.2019 tra e Parte_1
, trascritto nel registro dello stato civile del predetto Comune dell'anno 2019 al n. Controparte_1
32, parte 1; dispone quanto all'affidamento della prole ed ai rapporti economici tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto dalle parti in udienza, come integrato dalla successiva comunicazione a firma congiunta depositata il 7.11.2024; ordina all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Olbia di effettuare le prescritte annotazioni della presente sentenza.
Così deciso in Tempio Pausania, nella camera di consiglio del 13.11.2024
Il Presidente rel.
Alessandro Di Giacomo
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