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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5004 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, trattenuta in decisione nell'udienza del 04.11.2024 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avvocato D. M. Sambataro
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato A. Fortuna
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del Sindaco p.t. CP_2 rappresentata e difesa dall'avvocato R. Di Meo
APPELLATA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI. Come da verbale all'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.11.2024.
Rilevato in fatto ed in diritto che:
parte appellante, con il primo motivo di gravame, censura la sentenza appellata laddove il giudicante ha dichiarato inammissibile la domanda per divieto di frazionamento del credito avendo l' opponente depositato, dopo aver ricevuto la notifica dell' intimazione di pagamento, oltre l'atto in esame, anche altra opposizione parziale avverso la stessa intimazione e relativa ad altre due cartelle ad essa anche esse sottese;
denuncia, in particolare, violazione di legge per erronea e falsa applicazione del principio di “divieto di frazionamento del credito”, come disposto da Cassazione a Sezioni Unite n. 4090 del 2017;
sostiene al riguardo che nel caso in esame egli non è creditore, ma presunto debitore, che correttamente,
con l'azione esperita ai sensi dell'art. 615 c.p.c. comma I, in riferimento a sei cartelle esattoriali, ha richiesto al giudice di applicare il disposto di cui all' art. 28 della L. 689/81 per decorso del termine di prescrizione;
il motivo è infondato in quanto quel che rileva non è la qualifica di creditore o debitore di chi agisce in giudizio, bensì il frazionamento della stessa domanda in più autonomi giudizi;
in particolare, nel caso di specie l'odierno appellante ha impugnato il medesimo atto, ovvero na intimazione di pagamento, seppure con riferimento a diverse cartelle di pagamento – con plurimi giudizi dinnanzi al Giudice di Pace di in riferimento alle stesse parti e per atti aventi ad oggetto violazione CP_2
del codice della strada;
tale scelta processuale integra chiaramente una parcellizzazione della domanda e, pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile l'opposizione avversa.
alla luce di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato;
le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012;
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di CP_2
n. 14165 del 2022, così provvede:
a)- rigetta l'appello;
b)- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
dell' , che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e Controparte_1
CPA come per legge;
c)- condanna, altresì, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in Parte_1
favore di che liquida in € 852,00 per compensi, oltre spese generali;
CP_2
d)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 16/01/2025
Il Giudice
Sergio Pannunzio