Sentenza 4 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 04/09/2003, n. 12879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12879 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL PU OLO'1 2 879 / 03 LA CORTE SUPREM Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 22593/99 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron. 26761 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Rep. 3374 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud.20/03/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: TEKOM SRL, in persona del suo legale rappresentante dott. Pio Taverna, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIOVANNI BETTOLO 4, presso lo studio dell'avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che la difende unitamente all'avvocato CARLO PORRATI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CO RI DA;
intimata - avversO la sentenza n. 1271/98 della Corte d'Appello di 2003 TORINO, sezione Icivile emessa il 6/11/98, depositata 719 il 10/12/98; RG.1176/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato BROCHIERO MAGRONE FABRIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto dei primi due motivi, accoglimento del III motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. RI RI TA, con atto di precetto, ha intimato alla srl KO il pagamento della somma di ol- tre 25 milioni, portata da due assegni bancari rila- sciati in suo favore dalla KO a titolo di pagamento anticipato del prezzo della vendita di un immobile di sua proprietà, quindi ha proceduto ad esecuzione forza- ta mobiliare in danno della debitrice.
2. La KO ha proposto opposizione all'esecuzione, deducendo che la TA non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata, perché non aveva rilasciato alla Società procura senza rendiconto a vendere l'immobile al miglior acquirente, come si era impegnata.
3. L'opposizione è stata rigettata dal tribunale di Alessandria, che condannato la KO a pagare anche le imposte e le tasse dovute dalla TA per la successio- ne del marito ed all'estinzione delle ipoteche iscritte 2 sull'immobile.
4. La decisione, impugnata dalla KO, è stata confermata dalla Corte di appello di Torino con senten- za del 10 dicembre 1998, la quale ha ritenuto raggiunta la prova che RI RI TA aveva rilasciato alla srl KO la procura in contestazione.
5. Per la cassazione della sentenza, la srl KO ha proposto ricorso. L'intimata RI RI TA non ha svolto atti- vità difensiva. Il P.M., richiesto di rendere le proprie conclusio- ni sulla controversia ai sensi dell'art. 375 cod. proc. civ., ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichia- rato inammissibile. Il difensore della KO ha depositato memoria, nella quale ha criticato le conclusioni del P.M. in or- dine alla causa di inammissibilità del ricorso, e la causa è stata chiamata per la pubblica udienza. Motivi della decisione 1. Le conclusioni del P.M. non possono essere con- divise, perché il ricorso è stato tempestivamente noti- ficato nel termine annuale dalla pronuncia della sen- tenza, non altrimenti notificata. Pertanto, è necessario esaminare i motivi del ri- corso. 3 2. Il ricorso non è fondato ed è rigettato in base alle considerazioni di seguito indicate.
3. La Corte di appello è giunta alla decisione cri- ticata, dichiarando, per quanto è rilevante in questo giudizio: a) che nella scrittura privata di vendita de- gli immobili, la KO aveva riconosciuto di avere ri- cevuto procura a venderli;
b) che il riconoscimento equivaleva a confessione stragiudiziale avente effica- cia di piena prova in danno della Società che l'aveva resa;
c) che non era influente la circostanza che la procura in questione non era stata sottoscritta dalla TA. Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che la ricostruzione dell'avvenuto rilascio della procura è in contrasto con la regola indicata dall'art. 1392 cod. civ., in base al quale la procura, nella fattispecie, doveva essere rilasciata per iscritto, avendo ad ogget- to la vendita di un immobile. La ricorrente aggiunge che dall'istruttoria compiuta era emerso anche che la TA non aveva mai rilasciato la procura in questione: censura di violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1392, 2725, 2730, 2733 e 2735 cod. civ. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, quand' anche si fosse potuto ritenere che la procura a vendere un immobile poteva essere contenuta in una con- 4 fessione stragiudiziale, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se la cosiddetta confessione fosse sorretta dall'animus confitenti: censura di violazione degli artt. 2730, 2733 e 2735 cod. civ. e difetto di motivazione sui punti decisivi della controversia, CO- stituiti dal valore da attribuirsi alla procura, e del- la confessione, a sua volta resta dalla TA, che la procura non era stata mai conferita. Il terzo motivo del ricorso è rivolto contro quella parte della decisione in cui la Corte di appello ha condannato la KO al pagamento delle imposte e tasse a carico della TA. In relazione a questo capo della sentenza, la ricorrente ne denuncia il vizio costituen- te nella contraddittorietà della decisione con la moti- vazione di essa, contenuta nella sentenza.
4. In questo giudizio la procura, con la quale Ma- ria RI TA aveva dato mandato alla KO di procedere alla vendita di suoi immobili, viene in evi- denza non già come atto di conferimento del potere rap- presentativo, ma solo come condizione legittimante la richiesta di pagamento dell'importo portato dagli asse- gni rilasciati in pagamento della vendita. La Corte di appello, cioè, ha considerato che la procura non era menzionata nella sua validità, ma solo nella sua esi- stenza. La KO, infatti, aveva proposto l'opposizione al- l'esecuzione fondata sui predetti assegni, facendo va- lere l'esistenza di un impedimento giuridico, costitui- to appunto dal rilascio della procura a vendere, al- l'esercizio dell'azione esecutiva. Messa in questi termini, i primi due motivi del ri- corso non hanno neppure ragione di essere esaminati, perché s'intrattengono sul problema, in sé scontato, della necessità che la procura deve avere la stessa forma dell'atto da compiere, e non tengono conto del fatto che nella fattispecie non era in discussione la validità della procura, ma il fatto materiale del suo rilascio. La Corte di appello, su quest'ultimo punto, corret- tamente ha dato valore alla prova di un fatto, raggiun- ta attraverso la confessione stragiudiziale, dalla qua- le, si ripete, è stato ricavato solo che la procura fosse stata rilasciata oppure no e non certo quello che vi fosse stato un valido conferimento di procura. In questa prospettiva non era neppure necessario compiere alcuna indagine sull'elemento soggettivo della confessione, perché la dichiarazione confessoria aveva per oggetto una circostanza sfavorevole alla KO e favorevole all'altra parte. Il che è corretto affermare, giacché l'elemento 6 soggettivo della confessione consiste nella volontà e consapevolezza di riconoscere la verità del fatto di- chiarato, obiettivamente sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte, e non è richiesta anche la consapevolezza dell'incidenza e delle conseguenze giu- ridiche che ne possono derivare.
5. Anche la censura contenuta nel terzo motivo del ricorso non è coerente con la sentenza impugnata. Premesso che il dispositivo della decisione deve essere letto unitamente alla sua motivazione, la Corte di appello non è incorsa nella contraddizione tra di- spositivo e motivazione, perché in questa è stato dato atto che l'estinzione delle ipoteche era avvenuta nel corso del giudizio e non in epoca anteriore alla propo- sizione della domanda. Di qui la necessità di rigettare l'appello della KO, che aveva eccepito di avere provveduto alla cancellazione delle ipoteche sin dal maggio del 1988. 6. Alcuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, nel quale l'intimata non ha svolto at- tività difensiva.
p. q. m.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- terza sezione civile della Corte di Cassazione, il la 7 20 febbraio 2003. Luigi Francesco Di Nanni, IL CANCELLIERE C1 CE ST с о Est. Il Presidente вибаи Шабы DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 4 SET. 2003 Oggi SL CANCELLUERE C1 ZO ST