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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/05/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
MA Rosaria Rizzo Presidente
MA Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1180/2021 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione il 26.02.2025, a seguito di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Roma, Via di AN MA Maggiore 112, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Di Lauro, con l'avvocato Paolo Sorci (c.f. C.F._2
), che lo rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE
[...]
PRINCIPALE-
E
(c.f. TE C.F._3 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Roberta
Blando (c.f. , che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._4
APPELLANTE INCIDENTALE -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro CP_2 P.IVA_1
tempore n.q. di mandataria di (c.f. ) Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Gabriele
Nuzzaci (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti - C.F._5
APPELLATA -
E
(c.f. ) -APPELLATO NON CP_3 C.F._6
- CP_4
r.g. n. 1 E
(c.f. ) in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante pro tempore - APPELLATA NON COSTITUITA -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_6 P.IVA_4
tempore, n.q. di mandataria di (c.f. - Controparte_7 P.IVA_5
APPELLATA NON COSTITUITA -
E
(c.f. ) - APPELLATA NON CP_8 C.F._7
COSTITUITA -
E
(c.f. ) - APPELLATO NON CP_9 C.F._8
COSTITUITO -
Oggetto: appello principale di e appello incidentale di Parte_1 TE
, entrambi anche nei confronti di ,
[...] CP_3 TE0
, n.q. di mandataria di
[...] Parte_2 Controparte_6
, , avverso l'ordinanza, resa tra le parti, Controparte_7 CP_8 CP_9
dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 21.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 34650/2019, promosso da nei Parte_2
confronti di , , , CP_3 Parte_1 TE CP_8 [...]
, CP_9 TE0 TE1
-
[...]
IN FATTO E IN DIRITTO
rappresentata, in giudizio, dalla società procuratrice Parte_2 CP_12
premesso di essere cessionaria di in forza del contratto del 14.07.2017,
[...] CP_13
conviene in giudizio, dinanzi al primo Giudice, , CP_3 TE
, , ,
[...] Parte_1 TE0 Controparte_7 [...]
e , per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_8 CP_9
“A. accerti e dichiari che: dell'immobile censito al NCEU del detto Comune al foglio
1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat. C/l, cl. 5, RC € 2.507,09, è proprietario
[...]
; dell'immobile censito al NCEU del detto Comune al foglio 1034, particella CP_3
1316, sub. 506, zc 6, cat. C/3, cl. 10, RC € 403,46, sono proprietari al 50% ciascuno
r.g. n. 2 e;
dell'immobile censito al NCEU del detto Comune al CP_3 Parte_1 foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd, sono proprietari al
50% ciascuno e;
dell'immobile censito al NCEU del CP_3 Parte_1 detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1.045,83,
è proprietaria;
B. ove non siano proposte domande di TE
assegnazione mediante pagamento del conguaglio, ovvero ove non sia possibile procedere alla divisione in natura, disponga la divisione mediante vendita del negozio in Roma, via Collesano n. 15 sito al piano terra di mq 164, censito al NCEU del detto
Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 2, zc 6, cat C/l, cl. 5, RC € 2.507,09; del laboratorio in Roma, Via Collesano 15, sito al piano seminterrato int. C di mq 93, censito al NCEU del detto Comune al foglio 1034, particella 1316; sub. 506, zc 6, cat.
C/3, cl. 10, RC € 403,46; del laboratorio in Roma, Via Collesano 15, sito al piano terra di mq 68 censito al NCEU del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 507, zc 6, cat. C/3, cl. 2, RC € nd;
del laboratorio in Roma, Via Collesano 15, sito al piano terra di mq 68, censito al NCEU del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub.
502, zc 6, cat. C/3, cl. 1, RC € 252,86; dell'abitazione in Roma via Collesano 15 sita al piano 2 interno 3 di vani 7,5 censito al NCEU del detto Comune al foglio 1034, particella 1316, sub. 6, zc 6, cat. A/2, cl. 5, RC € 1. 045,83, per quindi assegnare il ricavato corrispondente alla quota di proprietà pignorata alla soddisfazione dei creditori della procedura esecutiva immobiliare 1652/2015 RGE, con ogni provvedimento conseguente anche in ordine alle spese e compensi di questo processo".
A fondamento della domanda proposta, allega: Parte_2
- Di essere creditrice di , , CP_3 Parte_3 TE
, per i decreto ingiuntivo n. 8331/2012 con il quale è stato ingiunto loro, in
[...]
solido, il pagamento di euro 268.045,15 oltre interessi e spese e, in quanto tale, di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare n.r.g.e. 1652/2015, pendente avanti il Tribunale di Roma.
- Di aver introdotto il presente giudizio di divisione endoesecutivo, come disposto dal Giudice dell'esecuzione, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
16.04.2019.
Con comparsa del 23.07.2019 si costituisce , comproprietario non debitore;
Parte_1 contesta la domanda attorea e rassegna le seguenti conclusioni: “
1) Accertare e dichiarare che il locale ad uso laboratorio artigianale, sito in Roma, alla
Via Collesano 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in NCEU del Comune di Roma
r.g. n. 3 al Foglio 1034, particella 1316, subalterno 507, zc 6, cat. C3 al piano 1ss, int. C, confinante con proprietà (sub. 506) e vano scala, è di proprietà piena, CP_3
libera ed esclusiva del IG. per essergli pervenuto con atto di donazione a Parte_1
rogito del Notaio del 21 dicembre 1981 rep. 17359, registrato a Persona_1
Civitavecchia il 06 gennaio 1982 al n. 27/122 e trascritto a Roma 1 il 15gennaio 1982 ai nn. 3162/2462, e successivo atto di divisione a rogito del Notaio di Parte_4
Palestrina, del giorno 08 giugno 1994, rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Roma 1 (ora , ufficio TE0
di pubblicità immobiliare di Roma 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno
1994; Rigettare per l'effetto la domanda di divisione relativamente al predetto immobile con ordine al competente conservatore dei registri di pubblicità immobiliare di cancellazione delle formalità di trascrizione sia del pignoramento che della domanda di divisione endoesecutiva, entrambe a spese della parte attrice.
2) Accertare e dichiarare che il locale contraddistinto ad uso laboratorio artigianale sito in Roma, alla Via Collesano 15, di 93 metri quadrati, e meglio censito in NCEU del
Comune di Roma al Foglio 1034, particella 1316, subalterno 506, zc 6, cat. C3 al piano
1ss, int. A di proprietà del IG. è gravato da servitù di passaggio CP_3
pedonale e carrabile con ogni mezzo verso i distacchi e verso la pubblica via (Via
Collesano) a favore del fondo dominante di proprietà esclusiva del IG. : Parte_1
locale ad uso laboratorio artigianale, sito in Roma, alla Via Collesano 15, di 76 metri quadrati, e meglio censito in NCEU del Comune di Roma al Foglio 1034, particella
1316, subalterno 507, zc 6, cat. C3 al piano 1ss, int. C;
con conseguente annotamento della servitù prediale sull'ordinanza di vendita del fondo servente di proprietà del IG.
CP_3
3) Sulla domanda di divisione relativa all'appartamento di Via Collesano n. 15 in
Roma, piano secondo, interno 3, censito in NCEU del Comune di Roma, al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. A2, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del IG. nato a [...] il [...], Persona_2
e deceduto in Cortino (TE) il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati
e dichiarare unico erede del IG. TE CP_3 Per_2
il figlio nato a [...] il [...]; Con ogni conseguenza di
[...] Parte_1
legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e
r.g. n. 4 distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del IG.
Parte_1
4) In via subordinata, alla superiore domanda di cui al punto 3 delle presenti conclusioni, nel caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del IG. da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al Persona_2
IG. dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di Parte_1
divisione in relazione all'appartamento di Via Collesano n. 15 in Roma, piano secondo, interno 3, censito in NCEU del Comune di Roma, al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. A2, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del
IG. 5) Accertare e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione che Persona_2
la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di Via Collesano e la proprietà , ed avente accesso carrabile TE4
tramite cancello scorrevole da Via Collesano snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del IG. . Parte_1
, a sostegno delle rassegnate conclusioni, allega: Parte_1
- Con riferimento ai beni indicati ai nn. 1, 2 e 3, la domanda è viziata da un erroneo esame delle risultanze ipocatastali;
tali immobili non sono più in comunione tra i fratelli, e , dall' 08.06.1994, data in CP_3 Parte_1
cui gli immobili in oggetto sono stati attribuiti in proprietà esclusiva a seguito di divisione;
l'errore di individuazione degli effettivi proprietari esclusivi dei due locali, adibiti a laboratori artigianali e censiti ai subalterni 506 e 507, deriva dalla “provvisoria identificazione” catastale contenuta nell'atto di divisione, poiché a tale data non erano ancora consolidati gli effetti del frazionamento del subalterno 7, da cui traggono origine i subalterni 506 (AB) e 507 ( IO), rispettivamente indicati, in via provvisoria, 11 e 10.
- Di essere proprietario esclusivo del locale in Via Collesano 15, Foglio 1034, particella 1316, subalterno 507 per il quale chiede il rigetto della domanda di divisione rispetto a tale immobile, con ordine al conservatore competente di cancellare le formalità del pignoramento e della domanda di divisione endoesecutiva.
- Il subalterno 506, di proprietà esclusiva di , è gravato da servitù di CP_3
passaggio pedonale e carrabile in favore di proprietà esclusiva del deducente;
la r.g. n. 5 servitù è costituita per effetto del frazionamento dell'originario subalterno 7, dell'atto di divisione del 1994 e comunque per usucapione, per effetto del protratto esercizio ultraventennale da parte del proprietario del fondo dominante.
, dunque conclude per l'accertamento di tale servitù di passaggio. Parte_1
- L'immobile in Via Collesano n. 15, censito al Foglio 1034, particella 1316, sub.
6, non rientra tra i beni in comunione con i debitori in quanto, donato con atto del 08.06.1994 dai fratelli e ai genitori e CP_3 Parte_1 Persona_2
che lo hanno acquistato in comunione tra loro, al TE
decesso del padre ( 13.08.1998) rientra nella eredità paterna, unitamente ad altri bene, da lui acquistata in via esclusiva, non avendo accettato, i coeredi ( il fratello e la comune madre, l'eredità CP_3 TE
entro il termine prescrizionale di dieci anni;
di occupare, dalla morte del padre, la corte comune interclusa tra l'edificio di Via Collesano n. 15 e il vicino
; ai fini dell'accettazione dell'eredità, non rileva l'uso TE4 dell'immobile, già casa coniugale, da parte di TE
trattandosi di possesso a titolo di prelegato ex lege che spetta al coniuge superstite anche in caso di rinuncia all'eredità.
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce e rassegna le seguenti CP_9 conclusioni: “(…): -Accertare e dichiarare che i beni consistenti in Appartamento al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, SUB.
6 e Laboratorio al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella 1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. -Accertare e Parte_1 dichiarare che i beni consistenti in Negozio mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: €
2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, Laboratorio mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e Laboratorio mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. - Disporre, se del caso, la divisione dei beni CP_3
previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, ovvero, in ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza, ed all'esito attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza;
- In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della vendita venga assegnato
r.g. n. 6 all'Avv. e agli altri creditori della procedura esecutiva, ognuno in CP_9
ragione del proprio credito -Emettere ogni altro provvedimento utile e necessario per
l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite”
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce e rassegna le seguenti CP_8 conclusioni: “Accertare e dichiarare che i beni consistenti in Appartamento al piano secondo, interno 3, vani 7,5, cat. A/2, censito al foglio 1034, mappale 1316, SUB. 6 e
Laboratorio al piano seminterrato interno C di mq 76 censito al foglio 1034, particella
1316, SUB 507 sono di proprietà esclusiva del sig. -Accertare e Parte_1 dichiarare che i beni consistenti in Negozio mq 164 cat. C/1 posto al p. terra con R.D: €
2.507,09 e censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 2, Laboratorio mq 93 cat. C/3 posto al seminterrato con R.D: 403,46 censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 506 e Laboratorio mq 68 cat. C/3 posto al seminterrato censito al foglio 1034 part. 1316 SUB 502 sono di proprietà esclusiva del sig. - disporre, se del caso, la divisione dei CP_3
beni previa individuazione delle singole quote di proprietà e formazione di idoneo progetto ex art. 789 c.p.c. che attribuisca le corrispondenti porzioni di immobile in ragione delle quote di spettanza, salvo conguaglio, ovvero, per l'ipotesi di indivisibilità, determinare la quota pecuniaria di spettanza dei condividendi, disponendo la vendita dei cespiti nella loro interezza e, all'esito, attribuendo a ciascuna parte la quota di spettanza;
- In assenza di richieste di assegnazione mediante pagamento del conguaglio e in caso di indivisibilità dei beni, disporre la vendita dei beni e disporre che il ricavato della CP_ vendita venga assegnato alla sig.ra e agli altri creditori della procedura esecutiva ognuno in ragione del proprio credito. -Emettere ogni altro provvedimento utile e necessario per l'attuazione dello scioglimento della comunione. Con ogni provvedimento conseguente in ordine ai compensi e alle spese di lite”.
Con comparsa del 11.09.2019, si costituisce e rassegna le seguenti CP_6 conclusioni: “a) in accoglimento della domanda attorea, disporre e pronunciare lo scioglimento della comunione tra i IGg. , , CP_3 Parte_3
sui beni immobili oggetto della procedura esecutiva TE
immobiliare N.R.G.E. 1652/2015. Il tutto mediante la divisione dei cespiti, se del caso previa determinazione della loro consistenza attuale, in parti corrispondenti alle riferite quote spettanti a ciascuno di essi ed assegnandole ai medesimi, il tutto secondo un comodo progetto divisionale predisposto ai sensi degli artt. 789 e ss. c.p.c.; b) in via
r.g. n. 7 subordinata, ordinare la vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. anche a mezzo di un professionista all'uopo delegato, disponendo e provvedendo alla ripartizione della somma ricavata in proporzione della rispettiva quota;
c) ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al sig. Dirigente della competente Agenzia del Territorio – servizio di pubblicità immobiliare, con esonero da ogni responsabilità”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183 VI° comma c.p.c., la controversia è definita, dalla ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. impugnata, come di seguito:
<< Disposto il mutamento del rito ex art 702 bis c.p.c.; Dispone l'estromissione della parte in quanto la sua costituzione non risulta accettata in via TE
telematica; Pronunciando sulle quote ereditarie facenti capo alle parti con riferimento al bene censito nel foglio 1034 part.1316 sub 6; Osservato che deve TE
considerarsi erede del marito deceduto in quanto in tema di successione Persona_2
legittima, nella quota intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all' eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta
l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell' eredità (Cass 11018/2008); Considerato che, non essendo in contestazione il possesso da parte di , la quota riferibile alla stessa (4/6) è superiore TE
rispetto a quella oggetto di pignoramento(½) con la conseguenza che la divisione è improcedibile in quanto non si può creare con l'esecuzione forzata una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà del debitore;
Dichiara l'improcedibilità della divisione per essere stata pignorata una quota di proprietà del debitore inferiore a quella effettiva.
Considerato che
il bene residuo
f.1034 f.1316/502 è stato valutato 4320,00 euro sicché non è conveniente procedere alla vendita atteso che le spese sono superiori al prezzo che si stima di ricavare;
Dichiara la chiusura anticipata della divisione ex art 164 bis disp att c.p.c.>>.
Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<< (…): Sulla domanda di divisione relativa all'appartamento di Via Collesano n. 15 in
Roma, piano secondo, interno 3, censito in NCEU del Comune di Roma, al foglio 1034,
r.g. n. 8 particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. A2, cl. 5, R.C. € 1.045,83, dichiarare aperta la successione del IG. nato a [...] il [...], Persona_2
e deceduto in Cortino (TE) il 13 agosto 1998; accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione estintiva del diritto di accettare l'eredità in favore degli altri chiamati
e dichiarare unico erede del IG. TE CP_3 Per_2
il figlio nato a [...] il [...]; Con ogni conseguenza di
[...] Parte_1
legge circa la formazione delle quote di comproprietà sul bene oggetto di divisione e distribuzione della quota di ½ (un mezzo) del ricavato dalla vendita in favore del IG.
In via subordinata, alla superiore domanda delle presenti conclusioni, nel Parte_1
caso in cui fosse accertato il concorrente acquisto della qualità di erede del IG. da parte di almeno un altro chiamato all'eredità, oltre al IG. Persona_2 Pt_1
dichiarare l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di divisione in
[...]
relazione all'appartamento di Via Collesano n. 15 in Roma, piano secondo, interno 3, censito in NCEU del Comune di Roma, al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat.
A2, cl. 5, R.C. € 1.045,83, in quanto difetta la preliminare trascrizione dell'accettazione dell'eredità in favore dei soggetti partecipanti alla comunione, ovvero perché trattasi di singolo bene compreso in altri della stessa specie caduti in comunione ereditaria formatasi a seguito del decesso del IG. e precisamente: immobile in Persona_2
AR (RM), località Valle Martella, Via Giovanni Strauss n. 14, in NCEU di detto
Comune al Fl. 2, Plla 929 subalterni 501 e 502 (già Catasto Terreni, Partita 23092 fl.
2, p.lla 614, are 10,10); immobile in Cortino (TE), Frazione Macchiatornella, in NCEU di detto Comune al Foglio 29, particella 81, subalterni 6 e 9 e foglio 29, particella 731, cat. A/3. Accertare e dichiarare in ogni caso di avversa contestazione (che non possa ritenersi assorbita dall'accoglimento della domanda principale), che la porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposto tra il viale pedonale di accesso con ingresso al civico 15 di Via
Collesano e la proprietà , ed avente accesso carrabile tramite cancello TE4
scorrevole da Via Collesano snc, come descritto in premessa e nelle allegate foto, è di proprietà esclusiva del IG. In ogni caso di accoglimento delle domande Parte_1
del IG. con il favore delle spese di lite del doppio grado di giudizio, Parte_1
anche in considerazione dell'accoglimento in primo grado delle eccezioni di improcedibilità della domanda di divisione sui beni di cui ai numeri 1, 2 e 3 in quanto già oggetto di divisione con l'atto a rogito del Notaio di Palestrina nel 08 Pt_4
giugno 1994 rep. n. 61175, racc. n. 16413 e trascritto presso la conservatoria dei
r.g. n. 9 registri immobiliari di Roma 1 (ora ufficio di pubblicità TE0
immobiliare di Roma 1) al n. 23759 di formalità con nota del 27 giugno 1994.
In Via istruttoria, si insiste per l'istanza di ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado:
Nell'interesse del IG. si chiede ammettersi, quanto alla domanda di Parte_1
accertamento di erede universale del IG. e quanto all'acquisto della Persona_2
proprietà in ogni caso del cortile ad uso esclusivo del medesimo: oltre ai documenti depositati in comparsa di risposta e con le memorie di cui all'art. 183 II termine c.p.c. in primo grado, prova per interrogatorio formale dei IGg.ri e CP_3
su tutte le seguenti circostanze rimesse nei capitoli di prova TE
da 1 a 6, nonché della IG.ra , e per quest'ultima con l'esclusione del solo CP_8
capitolo 1 (quindi, quest'ultima sui capitoli da 2 a 6):
1) vero che dopo la morte del IG. il solo figlio tra gli altri Persona_2 Parte_1
chiamati all'eredità del IG. , ha amministrato e posseduto i beni caduti in Per_2
successione dal padre
Persona_2
2) Vero che il IG. dalla data di morte del padre, ed Parte_1 Persona_2
ancora oggi ha il possesso esclusivo della porzione di cortile recintata da muri di altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, ed interposta tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di Via Collesano in Roma ed il terreno di proprietà , ed avente (il cortile) accesso carrabile TE4
tramite cancello scorrevole da Via Collesano snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16.
3) Vero che il IG. dopo la morte del padre ha eretto i muri di Parte_1 Per_2
altezza da mt. 0,80 a mt. 1,20 circa con sovrastante ringhiera, che recintano il cortile interposto tra il viale pedonale di accesso all'appartamento di sua proprietà con ingresso al civico 15 di Via Collesano in
Roma ed il terreno di proprietà , ed avente (il cortile) accesso TE4
carrabile tramite cancello scorrevole da Via Collesano snc, come rappresentato nelle foto allegate all'atto di citazione ai numeri 13, 14, 15 e 16.
r.g. n. 10 4) Vero che solo il IG. tra tutti i condomini di Via Collesano n. 15 in Parte_1
Roma, dal 13 agosto 1998, data della morte del padre , ed ancora oggi, Per_2
possiede le chiavi del cancello carrabile (che si vede alla foto n. 13 degli allegati all'atto di citazione) e che consente l'accesso al cortile confinante con la proprietà ; TE4
5) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre , ed ancora oggi, il Per_2
piccolo giardino con alberi e piante che insiste sul cortile interposto tra il fabbricato con accesso pedonale da Via Collesano 15 e la proprietà , viene curato esclusivamente dal TE4
sig. Parte_1
6) Vero che dal 13 agosto 1998, data della morte del padre , ed ancora oggi, il Per_2
IG. ha il possesso esclusivo del piccolo appartamento sito in Cortino Parte_1
(TE), località Macchia Tornella.
Si chiede altresì ammettersi prova per testi sui capitoli numero 2, 3, 4, 5 e, 6 tra quelli sopra formulati per l'interrogatorio formale, i sigg.ri: , residente in [...], Tes_1
Via Collesano n. 15, residente in [...], Testimone_2 Tes_3
, residente in [...] OC Priora (RM), il IG. ,
[...] Tes_4
residente in [...] OC Priora (RM) ed (proprietario TE4
del terreno confinante con il cortile di cui ai capitoli di prova testimoniale), residente in
Roma.
Si allegano sempre in via istruttoria al presente atto i documenti già allegati in primo grado con la comparsa di risposta e le note ex art. 183 II termine c.p.c.>>.
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce e rassegna le TE
seguenti conclusioni:
<< (…): - annullare l'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n. 258/2021 (…) perché pronunciata in violazione del principio del contraddittorio per aver estromesso dal giudizio la sig.ra e per l'effetto ai sensi dell'art. 354 c.p.c. TE
rimettere la causa al primo giudice.
- accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702 ter VI co. c.p.c. n.
258/2021 per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto o, comunque, per i motivi di particolare gravità sopra dedotti e per l'effetto rimettere la causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c.;
r.g. n. 11 - In via gradatamente subordinata, in riforma dell'impugnata ordinanza ex art. 702 ter
VI co. c.p.c. n. 258/2021 accertare e dichiarare il diritto di abitazione in capo alla sig.ra sull'immobile sito in Via Collesano n.15 int.3, foglio TE
1034, particella 1316, sub. 6;
- per l'effetto dare atto dell'indicazione del medesimo diritto di abitazione nell'avviso della eventuale vendita posta a scioglimento della comunione;
-con vittoria di spese e compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario>>.
Con comparsa del 15.06.2021, si costituisce e rassegna: CP_2
<< (…) dichiarare il gravame inammissibile ex artt. 348 bis e 348 ter cpc;
comunque rigettarlo perché infondato in fatto ed in diritto, confermando dunque la decisione impugnata. Con condanna dell'appellante al pagamento delle spese e compensi di difesa anche di questo grado>>.
Questi i motivi di appello principale proposti da . Parte_1
1) Rubricato: “Nullità del procedimento e della sentenza, violazione degli artt. 189
e 101 c.p.c.” Il allega vizio di nullità della sentenza. A tal fine, allega che Pt_1 la decisione si fonda anche su questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti;
che erroneamente la sentenza accerta che il giudizio di divisione è strettamente dipendente da quello esecutivo e recepisce la ricostruzione delle quote ereditarie operata nella relazione notarile depositata, senza tener conto del fatto che, dalla relazione in atti, emerge la mancata la trascrizione dell'accettazione dell'eredità, con conseguente mancato acquisto della quota ereditaria da parte degli altri condividenti;
di non aver potuto presentare le osservazioni ed eccezioni al fine di una corretta indicazione delle quote da dividere tra le parti in causa;
l'erroneità dell'accertamento in punto di avvenuta accettazione , da parte di dell'eredità di , CP_1 Persona_2
laddove egli è unico erede di , per effetto della decadenza Persona_2 dall'accettazione degli altri eredi;
che il mancato espletamento delle prove articolate ha determinato la mancata prova del possesso esercitato in via esclusiva sui beni ereditari (o quantomeno in concorso con la madre). Allega, altresì, la irritualità del mutamento del rito da ordinario a sommario, d'ufficio e dopo l'udienza tenutasi ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
2) Rubricato: “Falsa applicazione di legge, violazione degli art. 485 e 540 II co.
c.c.” censura la decisione nella parte in cui accerta la successione di Parte_1
a , in applicazione di un orientamento TE Persona_2
r.g. n. 12 giurisprudenziale ormai superato in punto di diritto di abitazione in favore del coniuge e accettazione tacita dell'eredità.
3) Rubricato: “Totale pretermissione delle domande e delle istanze istruttorie del convenuto comproprietario non debitore”. Il lamenta la mancata Pt_1
ammissione alla prova orale, che avrebbe dimostrato il suo acquisto, per usucapione, dell'intero asse ereditario paterno. Aggiunge che le circostanze poste a sostegno della domanda di usucapione non sono oggetto di contestazione da parte dei coeredi.
Questi, i motivi di appello incidentale proposti da TE
1) Rubricato: “Nullità del provvedimento per errata estromissione di una parte.
Grave violazione del principio del contraddittorio”. L'appellante incidentale allega vizio di nullità della ordinanza impugnata nella parte in cui la estromette dal giudizio;
lamenta violazione del litisconsorzio necessario;
richiama il D.lg.
n. 179/2012 relativo al doppio regime degli atti e conclude per la rimessione degli atti, ai sensi dell'art. 354 c.p.c., al primo giudice.
2) Rubricato: “Nullità del provvedimento per mancanza degli elementi essenziali.
Carenza del dispositivo”. L'appellante incidentale allega vizio di nullità della ordinanza decisoria impugnata, per mancanza di dispositivo e per mancata specificazione in ordine alla idoneità del punto di decisione a passare in giudicato.
3) Rubricato: “Erronea interpretazione e applicazione delle norme di legge disciplinanti la materia successoria”. L'appellante incidentale censura la decisione nella parte in cui accerta la sua qualità di erede del coniuge premorto, in applicazione di una giurisprudenza ormai superata;
allega la mancata considerazione del difetto di trascrizione di un atto di accettazione dell'eredità e che il possesso dei beni ereditari non rileva ai fini dell'accettazione dell'eredità, difettando il requisito dell'animus (la consapevolezza che il possesso del bene si riferisca ad un bene oggetto del patrimonio ereditario); non avendo accettato l'eredità e non avendo compiuto atti dispositivi sui beni caduti in successione, laddove la permanenza nella casa coniugale trova la sua causa giustificativa nel mero esercizio del diritto di abitazione e di uso derivante dall'acquisto di un prelegato. Sostiene che il primo Giudice avrebbe dovuto, accertati il diritto di abitazione in favore della dichiarare la opponibilità dello stesso alla CP_1
procedura esecutiva e divisoria.
r.g. n. 13 L'appello principale e l'appello incidentale non hanno pregio.
Le censure dell'appellante principale e dell'appellante incidentale vengono esaminate nell'ordine logico di trattazione.
“Estromissione” dal giudizio di e violazione del Parte_5
contraddittorio.
Dalla lettura complessiva degli atti, emerge che in favore Parte_5 della quale è stata disposta anche la notifica, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., delle comparse contenenti domande riconvenzionali, non si è costituita nel corso del primo grado di giudizio, in tal senso, lo storico del fascicolo di primo grado, seppure il 27.11.2020 ha presentato istanza di visibilità del fascicolo.
Deve darsi atto del fatto che alla udienza di precisazione delle conclusioni, il
21.01.2021, ( cfr. relativo verbale), tale “dott. si è dato presente, per la Per_3
riportandosi ad una comparsa di risposta “della quale deposita copia di CP_1 cortesia”, ma la non produce documentazione che provi la avvenuta CP_1
costituzione nelle diverse forme consentite dalla disciplina transitoria, in quanto il deposito della “copia di cortesia” della comparsa di costituzione e risposta, non integra rituale costituzione in giudizio, con conseguente irrilevanza delle allegazioni difensive in ordine al doppio regime della forma di costituzione in giudizio.
In diverse parole: la violazione del contraddittorio, allegata solo con riguardo a tale pronuncia di “estromissione non si ravvisa e non vi è questione sulla mancata notifica dell'atto introduttivo del giudizio, riconducendo, la parte, la violazione del contraddittorio, esclusivamente alla pronuncia di “estromissione” dal giudizio, che presuppone una rituale costituzione della parte che non risulta dagli atti del processo e neppure dalle difese della in favore della quale, per contro, sono stati adottati CP_1 provvedimenti ai sensi dell'art. 292 c.p.c. in materia di notifica degli atti alla parte contumace.
Sul mutamento del rito
La censura di non ha pregio. Parte_1
La società creditrice introduce il giudizio nelle forme del rito ordinario;
in esito alla udienza di trattazione, viene disposta, ai sensi dell'art. 292 c.p.c., la notifica delle comparse contenenti domande riconvenzionali in favore delle parti non costituite,
e ; all'esito della instaurazione del TE CP_3 contraddittorio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.; con ordinanza decisoria adottata all'esito della udienza del 03.10.2019, la controversia è
r.g. n. 14 parzialmente definita , con pronuncia di improcedibilità della divisione giudiziale rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 2 ( di proprietà esclusiva di
); rispetto all'immobile censito in catasto al foglio 1316 sub 6 (di CP_3 proprietà esclusiva di ) e rispetto all'immobile censito in catasto al foglio CP_3
1316 sub 7 (di proprietà esclusiva di ), pronuncia emessa nelle stesse forme Parte_1
( ordinanza a verbale) di quella oggetto della odierna impugnazione ed esente da censure in questa sede;
all'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.01.2021, viene emessa la ordinanza a verbale oggi impugnata, che richiama espressamente la disciplina degli articoli 702 bis c.p.c. e seguenti.
L'appellante lamenta genericamente la irritualità delle forme di definizione del giudizio adottate dal primo giudice, ma il mutamento del rito deve ritenersi implicitamente avvenuto già in occasione della ordinanza decisoria parziale emessa il 03.10.2019 e non impugnata, con la conseguenza che il rilievo deve ritenersi precluso rispetto alla ordinanza oggi impugnata, che definisce, nelle stesse forme dell'ordinanza decisoria, le questioni residuate alla emissione della precedente ordinanza decisoria parziale.
Tale considerazione è assorbente.
Giova tuttavia l'ulteriore rilievo: il mutamento del rito rientra nella discrezionalità del giudice e l'appellante non allega in che modo il proprio diritto di difesa sarebbe stato compresso per effetto di tale mutamento.
Mancata instaurazione del contraddittorio su questione sollevata d'ufficio.
La censura di , riferita all'accertamento in punto di mancata contestazione, Parte_1 da parte di delle circostanze relative all'uso di quella che è Parte_5 stata la casa coniugale e all'accertamento delle quote ereditarie, non ha pregio.
La valutazione delle difese svolte dalle parti o anche la rilevanza probatoria della contumacia (della non è questione nuova, ma può essere oggetto di censure in CP_1 grado di appello;
del pari, l'accertamento delle quote ereditarie è oggetto principale delle difese di;
dunque, non concretizza nuova questione da sottoporre al Parte_1
contraddittorio delle parti.
Richieste istruttorie di . Parte_1
L'interrogatorio formale di e è inammissibile in CP_3 TE
ragione della natura degli interessi concreti oggetto del presente giudizio, avendo in astratto l' effetto di incidere negativamente non nella sfera giuridica del coerede
“dichiarante”, ma nella sfera giuridica dei suoi creditori che patirebbero, per effetto r.g. n. 15 delle dichiarazioni rese, in sede di interrogatorio formale, dal debitore esecutato, la perdita della garanzia offerta dal patrimonio del debitore stesso.
I capitoli di prova testimoniale articolati sono inammissibili in quanto il solo possesso esclusivo di beni in comunione ereditaria che intendono provare non è idoneo a concretizzare i presupposti dell'invocata usucapione, da parte del coerede, di beni parte dell'asse ereditario: il coerede che, dopo la morte del "de cuius", sia rimasto nel possesso del bene ereditario può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso;
a tal fine, però, egli, che già possiede "animo proprio" ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere
"uti dominus" e non più "uti condominus", risultando, a tal fine, insufficiente l'allegata astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e la edificazione di un muro.
Sulla natura del procedimento
Nel giudizio di divisione endoesecutiva, la divisione del bene è strutturalmente funzionale all'espropriazione forzata della quota.
Non rileva, in senso contrario, il fatto che il giudizio divisionale endoesecutivo sia comunque un giudizio di cognizione, distinto soggettivamente ed oggettivamente dal procedimento di espropriazione: esso, nondimeno, è inserito nell'ambito del processo di espropriazione, del quale costituisce una parentesi, finendo per costituirne un'articolazione procedimentale.
L'originario testo dell'art. 600 cod. proc. civ. prevedeva che - qualora non fosse possibile la separazione della quota in natura spettante al debitore - il giudice poteva ordinare indifferentemente la vendita della quota indivisa o la divisione del bene, scegliendo tra tali due opzioni secondo criteri di opportunità e convenienza (cfr. Cass.,
Sez. 3, n. 10334 del 17/05/2005), il nuovo testo dell'art. 600 configura invece il giudizio divisorio come lo sviluppo normale di ogni procedura di espropriazione di beni indivisi.
La nuova norma attribuisce preferenza alla separazione in natura della quota spettante al debitore;
tuttavia, tale preferenza è soltanto teorica, subordinata com'è alla possibilità materiale di tale separazione e alla richiesta del creditore pignorante o dei comproprietari.
La divisione è, dunque, la via ordinaria, indicata dalla legge, per attuare l'espropriazione dei beni indivisi;
considerato, peraltro, che la possibilità di procedere alla vendita della r.g. n. 16 quota indivisa (per sua natura scarsamente appetibile sul mercato) è normativamente relegata ad un ruolo "residuale" e di assoluta eccezione, essendo condizionata al verificarsi di una situazione di fatto di difficile realizzazione pratica (ossia al caso in cui la vendita della quota appaia, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, in grado di assicurare un prezzo almeno pari al valore della quota stessa, determinato ai sensi dell'art. 568 cod. proc. civ.) (cfr. Cass., Sez. 3, n. 20817 del 20/08/2018; Cass., Sez. 3, n.
6072 del 18/04/2012).
In sostanza, sulla base del vigente testo dell'art. 600 cod. proc. civ., deve ritenersi che la liquidazione della quota di comproprietà indivisa su di un bene avviene, di norma, proprio tramite lo scioglimento della comunione su quel bene.
Di ciò si trae conferma dal nuovo testo dell'art. 181 disp. att. cod. proc. civ. (introdotto dall'art. 2, comma 3 ter, lett. f, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), che assegna al giudice dell'esecuzione - previa sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 601 cod. proc. civ. - la competenza funzionale alla trattazione del giudizio di divisione, da svolgersi secondo l'ordinaria disciplina di cui agli artt. 784 e segg. cod. proc. civ. Il legame di dipendenza strumentale del giudizio divisorio rispetto al procedimento espropriativo è poi confermato dalla speciale legittimazione ad agire per lo scioglimento della comunione che è riconosciuta al creditore procedente (ma anche all'interventore munito di titolo esecutivo); legittimazione che trova il proprio fondamento nel credito per la soddisfazione del quale l'azione esecutiva è esercitata, di tal che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e lo stesso interesse ad agire (cfr. Cass., Sez. 3, n. 6072 del 18/04/2012)”.
In definitiva deve concludersi che il giudizio di divisione endoesecutivo non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di "strumentalità necessaria" rispetto ad esso
(Cass 19734 2024; S.U. nella pronunzia n. 25021/2019).
Ciò detto.
Oggetto dell'odierno decidere.
Per effetto dell'oggetto della ordinanza impugnata ( non quella parziale, ma quella che definisce il giudizio, esaminando la domanda con riguardo ai due beni non oggetto della ordinanza parziale); delle domande proposte nel corso del giudizio di primo grado e delle censure complessivamente proposte nel presente giudizio, si controverte r.g. n. 17 dell'appartamento di Via Collesano 15 in Roma, piano secondo, interno 3, censito in
NCEU del Comune di Roma, al foglio 1034, particella 1316 sub. 6, zc 6, cat. A2 (casa familiare di e , della cui eredità è processo), che TE Persona_2
la sentenza accerta essere, per 4/6, della (debitrice esecutata), con CP_1
improcedibilità della domanda di divisione, non potendosi determinare, per effetto della esecuzione forzata e tenuto conto che il bene è pignorato solo per la metà, dunque per una quota inferiore a quella della accertata proprietà effettiva ( 3/6, per effetto della originaria comunione tra coniugi e 1/6, per effetto della successione al coniuge premorto), una comproprietà all'interno della quota maggiore di proprietà della debitrice.
Quanto alle censure che riguardano la valutazione della domanda di usucapione proposta da : non hanno pregio, poiché, ripetesi, la stessa allegazione in Parte_1
punto di modalità di esercizio del possesso esclusivo utile ad usucapire del coerede è generica e inidonea a giustificarne l'accoglimento.
Quanto all'accertamento della qualità di erede di TE
Il primo giudice accerta la qualità di erede della motivando con la circostanza, CP_1
ritenuta pacifica in primo grado, e da ritenersi pacifica anche in ragione delle allegazioni difensive della in questa sede, che ella abita la casa familiare nel suo CP_1
complesso, ( la parte di sua proprietà esclusiva e la parte di proprietà esclusiva del marito deceduto, caduta in successione); tale circostanza configura possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità concretizzando una significativa relazione materiale con l'asse ereditario, anche se circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, sufficienti ai sensi dell'art. 485 c.c.; la omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, concretizza accettazione ex lege dell'eredità.
La pronuncia di Cassazione richiamata dall'appellante principale non appare pertinente in quanto attiene alla diversa questione del meccanismo di calcolo delle quote ereditarie.
In tema di successione legittima, spettano al coniuge superstite, in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 cod. civ., i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, di cui all'art. 540, secondo comma, cod. civ.
I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, riservati al coniuge ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., si sommano alla quota spettante a questo in proprietà.
r.g. n. 18 Non è in contestazione tra le parti, anche all'esito delle difese svolte dalla nel CP_1 presente grado di giudizio, che ella abbia continuato ad abitare, per intero, l'immobile.
Che il diritto di abitazione ed uso, ai sensi dell'art. 540, secondo comma, cod. civ., è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato
"ex lege", sicché la concreta attribuzione di tale diritto non è subordinata alla domanda del coniuge, cui il diritto medesimo deve essere riconosciuto - nell'ambito della controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria - senza necessità di espressa richiesta, attiene alla diversa e irrilevante questione della fonte del diritto della e non osta alla applicabilità della disciplina sulla necessità della CP_1 redazione dell'inventario.
La avrebbe dovuto, in ogni caso, redigere l'inventario e la mancata redazione CP_1 dell'inventario, nonché la decisione in punto di conseguenze della mancata redazione dell'inventario non sono oggetto di specifica contestazione in questa sede.
Quanto all'accertamento delle quote di proprietà del bene, le contestazioni riguardano esclusivamente la mancata sottoposizione della questione al contraddittorio delle parti e, per quanto sopra, non hanno pregio, mentre non vi sono censure idonee ad inficiare il calcolo delle quote di successione rispetto a tale bene.
A ciò consegue il rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale.
Spese di lite.
Nella divisione endoesecutiva, occasionata dall'avvio di procedura esecutiva per il soddisfacimento di un credito rimasto inadempiuto, le spese di lite, che di norma sono poste a carico della massa e sopportate "pro quota" da ciascun condividente, sono regolate dal principio della soccombenza, atteso che il creditore procedente non è un condividente e ha diritto al rimborso delle spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva, nell'interesse comune del ceto creditorio, ivi comprese quelle processuali, stante il rapporto di strumentalità che lega il giudizio di divisione incidentale all'esecuzione.
Nel concreto, le spese del grado sostenute dai creditori costituiti, per il principio della soccombenza, sono a carico solidale dell'appellante principale, Parte_1 dell'appellante incidentale, e del debitore non costituito, TE [...]
( in pari misura tra loro nei soli rapporti interni) e sono liquidate, ai sensi del CP_3
d.m. 55/2014 e ss mm, come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia , ai valori medi, esclusa la fase istruttoria, che non c'è stata.
Ulteriore contributo.
r.g. n. 19 Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31 gennaio 2013, occorre dare atto del fatto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR
n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello principale di e Parte_1 sull'appello incidentale di entrambi anche nei confronti di TE
, , CP_3 TE0 Parte_2 [...]
di mandataria di , CP_15 Controparte_7 CP_8 CP_9 avverso l'ordinanza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Roma, pubblicata in data 21.01.2021, a definizione del giudizio recante n° R.G. 34650/2019, promosso da nei confronti di , , Parte_2 CP_3 Parte_1 [...]
, , ogni diversa CP_1 CP_8 CP_9 TE0
conclusione disattesa, così decide:
- Rigetta l'appello principale e rigetta l'appello incidentale.
- Condanna , e , in solido tra Parte_1 TE CP_3
loro nei confronti della controparte e nei rapporti interni per 1/3 ciascuno, a rifondere, a rappresentata nel presente giudizio da Parte_2
le spese di lite che liquida, in euro 6.946,00 per compensi oltre a CP_2
rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del
DPR n.115/2002 come introdotto dall'art. 1, comma 17, L.n.228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 14.05.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
MA Speranza Ferrara MA Rosaria Rizzo
r.g. n. 20