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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2495/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2495/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MANARA N. 5, MILANO presso lo studio dell'avv. CHIARA
ADELE CITTERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e per essa (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in VIA FONTEVIVO n. 21/N, LA SPEZIA P.IVA_2
presso lo studio degli avv.ti ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previ gli incombenti, declaratorie e provvedimenti che riterrà necessari od opportuni e rigettate le avverse deduzioni, richieste ed istanze, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere a norma degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 4757/2023 resa dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Francesco Ferrari, in data 6.06.2023, nel procedimento rubricato al n. 49606/2021 R.G., mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad avuto riguardo CP_1
alle ragioni di credito monitoriamente azionate.
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità, annullamento, inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n.
18524/2021 RG n. 35193/2021 per tutti i motivi in narrativa, e per l'effetto revocare il medesimo, mandando la signora , assolta dalla avversa domanda, attesa l'insussistenza di ragioni di Parte_1
credito di sorta nei confronti della medesima.
Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità del contratto prodotto in via monitoria sub doc. 3 (doc. 4 produzione opponente) attesa la falsità della sottoscrizione della odierna opponente, nonché per le ragioni tutte dedotte in atti, e da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate.
Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, la falsità dei documenti e relativa sottoscrizione prodotti da parte opposta sub 6 (doc. 13 produzione opponente), 7 (doc. 14 produzione opponente), 9 (doc. 15 produzione opponente) 8 (doc.ti 16, 17, 18, 19, 20 produzione opponente) per le ragioni tutte dedotte in atti e da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate.
pagina 2 di 11 Accertare e dichiarare che, in forza del contratto prodotto in via monitoria sub doc. 3, (doc. 4 produzione opponente), nonché in forza del contratto di prefinanziamento prodotto da parte opposta sub doc. 6 (doc. 13 produzione opponente) in uno con l'atto di quietanza quale doc. 9 di parte opposta
(doc. 15 produzione opponente) alcuna somma è stata mai erogata in favore della Signora Parte_1
e/o in ogni caso dalla medesima materialmente appresa.
Accertare e dichiarare la prescrizione di ogni ragione di credito monitoriamente azionata sia per sorte capitale che per interessi.
Per l'effetto
Mandare assolta la signora da qualsivoglia pretesa attesa l'insussistenza di ragioni di Parte_1
credito di sorta nei confronti della medesima.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare la sussistenza dei profili di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 codice di rito, in capo ad , e per l'effetto condannarela medesima al ristoro del danno in CP_1 favore della Signora da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante Parte_1
chiamato a delibar della presente controversia.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ed oneri di fatturazione come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione delle spese di CTU e di CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo del presente giudizio e nello specifico:
Ordinarsi a parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art 210 codice di rito la produzione in giudizio dei titoli di cui alle quietanze prodotte in sede di costituzione sub 6 e 9 e relative contabili.
Ordinarsi a parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 codice di rito la produzione in giudizio degli atti di cessione del credito di cui è procedimenti antecedenti rispetto a quella intervenuta tra e la medesima in data 20.12.2019. Controparte_3
Ordinarsi a parte opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 codice di rito, la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente della relativa dante causa , comprovante Controparte_4
l'addebito dell'assegno n. C 730513065706 per l'importo di €5.516,89 nonché del medesimo fronte retro, e dell'assegno n. 730394451901 per l'importo di €5.000,00 entrambi tratti su UNICREDIT
BANCA SPA, con copia del medesimo fronte retro.
pagina 3 di 11 Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto che si articolano in prosieguo da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che”.
1. La signora sino all'anno 2007 ha vissuto a Napoli, Piazza Margherita n. 6, con la propria Parte_1
famiglia di origine.
2. Sino all'anno 2007 la signora ebbe a godere del mantenimento dei propri genitori. Parte_1
3. Il padre della Signora risultava occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
determinato.
4. Il nucleo famigliare era composto da quattro componenti.
5. Con effetto dall'aprile 2007 la signora si è trasferita a Milano. Parte_1
6. La Signora venne assunta da Bingo Boys Srl in data con effetto dall'1.7.2006. Parte_1
7. La Signora nel mese di giugno 2005 fece un colloquio ai fini di assunzione presso Bingo Parte_1
Boys Srl.
8. In occasione del colloquio di cui al capitolo precedente la signora compilò una scheda Parte_1
anagrafica, con rilascio di copia del proprio documento di identità.
Indicando come testi i signori:
- domiciliato in Milano, Via Calvairate n. 6. Testimone_1
- domiciliata in Saronno, Via San Giuseppe n. 95. CP_5
- domiciliata in Chiaiano, P.zza Margherita n.6. Controparte_6
Con riserva di altri indicarne e di meglio specificarne nominativi ed indirizzi.
Ci si oppone sin da ora all'assunzione delle prove ex adverso dedotte e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si chiede darsi ingresso alla prova contraria.
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibiltà del gravame proposta dalla sig.ra per violazione Parte_1 dell'art. 342 c.p.c..;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4757/2023 del 06/06/2023 depositata in pari data.
In via istruttoria pagina 4 di 11 Si offrono in comunicazione il fascicolo di primo grado con relativi atti e documenti attestando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies e 16 undecies, D.L. 179/2012, e successive modifiche, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18524/2021 emesso nei suoi confronti
[...]
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
− che la pretesa monitoria, pari a euro 12.878,81, era riferita a somme non restituite oggetto di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, che sarebbe stato stipulato dall'opponente con la dante causa dell'opposta;
− che, viceversa, l'opponente non aveva mai stipulato alcun contratto di finanziamento, né tanto meno aveva ricevuto somma alcuna dalla finanziaria;
− che l'opponente, quindi, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto prodotto in sede monitoria;
− che, inoltre, l'opponente all'epoca di apparente perfezionamento del contratto non era neppure alle dipendenze della datrice di lavoro che avrebbe accettato la cessione del quinto dello stipendio;
− che, in ogni caso, il credito, anche se fosse stato ritenuto sussistente, era prescritto;
− che, infatti, a detta della ricorrente, le rate di restituzione delle somme erogate sarebbero state restituite sino al 2009, quando si sarebbe determinato l'inadempimento dell'opponente; che, pertanto, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era decorso il termine decennale di prescrizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, avanzando istanza di verificazione e producendo atto di quietanza sottoscritto dall'opponente in relazione alle somme finanziate.
Parte opponente estendeva, quindi, il disconoscimento anche alla sottoscrizione apposta in calce all'atto di quietanza prodotto dalla controparte.
Espletata c.t.u. grafologica diretta ad accertare la genuinità o meno delle sottoscrizioni disconosciute, con sentenza n. 4757/23 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
[...]
pagina 5 di 11 3.910,00, oltre c.p.a., di cui euro 510,00 per spese generali e posto definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.451,53, oltre i.v.a. e previdenza.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− il CTU ha concluso per la certa genuinità di tutte le sottoscrizioni in contestazione, con la sola eccezione di quella posta sul Prospetto di liquidazione, ossia sul foglio riassuntivo delle somme erogate e dei costi, con il piano di ammortamento relativo alle rate da pagare dal soggetto finanziato. Le conclusioni tecniche cui è giunto l'ausiliario dell'ufficio sono condivisibili in quanto il relativo elaborato risulta scevro da palesi errori e/o omissioni e fedele al quesito sottoposto;
− la certa genuinità delle sottoscrizioni poste dall'opponente sul contratto di finanziamento e sulla quietanza riguardo alla ricezione delle somme finanziate vale a superare la prima e più radicale difesa, ossia di non avere mai stipulato detto contratto e di non avere mai ricevuto le somme oggetto del finanziamento. Tali constatazioni assorbono le ulteriori considerazioni difensive articolate dall'opponente, in ordine a una supposta sua non necessità di accedere a finanziamento e alla insussistenza di un rapporto lavorativo con la società che, peraltro, risulta avere versato il quinto dello stipendio per i primi anni di ammortamento del finanziamento;
− l'assunto del ricorrente secondo cui il termine decennale di estinzione dell'obbligazione debitoria decorrerebbe dalla scadenza della prima rata non pagata e, quindi, dal maturare dell'inadempimento da parte del debitore non è condivisibile. Infatti, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, diretto a ricordare come l'obbligazione restitutoria rimanga unica anche là dove venga semplicemente frazionata nella sua fase esecutiva attraverso la previsione di pagamenti rateizzati, il termine prescrizionale decorre dalla data di risoluzione del contratto o, in difetto, dalla data di scadenza dell'ultimo pagamento programmato. Ne consegue che alla data di deposito del ricorso monitorio non fosse ancora decorso il termine prescrizionale decennale, escludendosi già per tale dato l'estinzione del credito, anche senza considerare la precedente missiva di messa in mora;
− inoltre, considerato come gli interessi inglobati nella rata costituiscano una componente del credito destinato a essere versato secondo il piano di ammortamento, compenetrandosi con il capitale, va escluso che rispetto ad essi possa operare il termine prescrizionale ridotto, trattandosi di componente di debito non suscettibile di pagamento separato rispetto al capitale, a pagina 6 di 11 differenza di quanto potrebbe avvenire, invece, per gli interessi moratori conseguenti a un pagamento tardivo;
− infine, risulta del tutto generica e, come tale, inammissibile la contestazione in ordine al carattere abusivo di clausole del contratto, neppure individuate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1° MOTIVO in relazione al capo 1, pagg. 6 e 7, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione;
violazione dell'art. 112 codice di rito e 118 disp. att. c.p.c.: errato esame CTU e omesso esame deduzioni istruttorie.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere accertata la “certa genuinità delle sottoscrizioni” in quanto CTU non ha concluso per la certa genuinità delle firme, bensì per una loro
“alta probabilità”, come da conclusioni che di seguito si riportano: «Alla luce di quanto sin qui dedotto
e considerato, si ritiene che le firme in verifica, Doc.X3 B n.1;-Doc.X3B n. 2; Doc.X.3B n. 3; Doc.X.3B
n.4; Doc. X 6 n.1; e Doc.X.6 n. 2; Doc.X.7; Doc. X8 A;
Doc. X8 B;
Doc.X9 siano autografe con alta probabilità di giudizio: dunque, riferibili alla mano ed al grafismo della Sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda la verificanda Doc.3 A, si ritiene la firma estranea al grafismo della Sig.ra
[...]
ed il proprio convincimento viene, qui, espresso con il più alto grado di giudizio, dunque la Pt_1 certezza, che il professionista può consegnare, come in questo caso, all'esito della propria indagine»
(Vd. relazione definitiva sub. doc. 2).
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale di Milano non ha minimamente considerato le osservazioni1 svolte dal Consulente Tecnico di Parte opponente, secondo il quale sono sicuramente false le firme 1 «l'impostazione calligrafica o tipo “8” della maiuscola “I” è semplice e largamente diffusa tra la popo-lazione dei soggetti scriventi. Le “m” ad arco e staccate sono quanto di più semplice e usuale si possa trovare, appartenente alla gestualità naturale e fisiologica di larga parte delle persone. […] Le “a” a ruota sono meno diffuse, ma si ritrovano anch'esse negli scritti osservati nel quotidiano di ciascuno di noi, e comunque sono di facile esecuzione quando non collegate con le lettere adiacenti. … Le lettere “c”, “o”, “l”, “t”, “e” della Sig.ra sono oltremodo semplici e Parte_1 in sostanza prive di connotazioni. […] E anche quando le lettere “co” si presentano collegate non si può certo dire Pa che la configurazione sia di difficile riproduzione. E lo stesso dicasi per la coppia “la”. […] La coppia “ risulta collegata, ma il percorso che la definisce è enormemente comune tra i soggetti scriventi, perché zionale all'articolazione del tracciato. […] Nella seconda parte del cognome, “ , troviamo maggiore collegamento e Pt_1 rapidità, ma anche semplificazione e un'elevata variabilità. […] Dove la variabilità è alta si perdono le costanti, e quindi le specificità individualizzanti. E con questo diventa difficile stabilire se even-tuali analogie siano effettive corrispondenze piuttosto che casualità (trattasi di elementi sostan-ziali nell'ambito del bilancio conclusivo)» (Vd. Osservazioni CTP allegate alla relazione definitiva sub. doc. 2). «la dominanza dello stacco inter-letterale e le forme semplici (elementi peculiari della Sig.ra sono le carat-teristiche grafiche che più facilitano il falso per Parte_1 imitazione. Lo stacco tra una lettera e l' te allo scrivente di procedere per gradi, e la forma semplice di poterla realizzare diminuendo, ed in taluni casi annullando, la penalizzazione del tracciato (vedi tremori, esita-zioni), con il risultato di una aumentata credibilità. Pertanto, ed in sintesi richiamando il protocollo europeo, ci troviamo a dover attribuire firme con un ridotto livello di iden-tificabilità, circostanza che incide in modo significativo sulla pagina 7 di 11 della Signora apposte sul piano di liquidazione, sulla scrittura privata di cessione del TFR e Parte_1 sull'atto di quietanza, mentre per le altre sottoscrizioni si può tutt'al più parlare di “mera possibilità” di sottoscrizione da parte dell'esponente.
Sostiene, altresì, l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto le seguenti circostanze asseritamente provate e documentate:
− ogni incarto recante la firma della signora non risulta in alcun modo attribuibile per Parte_1
certo alla medesima;
− alcuna somma è mai stata erogata in favore della Signora e/o in ogni caso dalla Parte_1 medesima materialmente appresa, tant'è che controparte non ha mai reso prova sul punto, nemmeno attraverso la produzione in giudizio dei titoli (assegni) di cui alle quietanze prodotte in sede di costituzione sub docc. 6 e 9 e relative contabili;
− la avviò un rapporto con NG OY SRL con effetto dall'1.7.2006 (vd. Doc. 22 Parte_1
fascicolo I grado), il che prova senza ogni dubbio la falsità sia delle deduzioni avversarie che della relativa documentazione. L'appellante non avrebbe, infatti, potuto “sottoscrivere certificazioni, un prefinanziamento con cessione del TFR oltre che del quinto dello stipendio nel
2005 con NG OY SRL” in quanto lavorava altrove in quel periodo;
− l'appellante “non mai ha ricevuto richieste di pagamento, messe in mora, prese di contatto di sorta da parte di chicchessia che reclamasse l'assolvimento delle ragioni di credito monitoriamente azionate da controparte e non ha dimostrato il contrario”; CP_1
− l'intero “impianto documentale inerente l'operazione creditizia risulta falso e prova ne è sia la truffa colossale imputabile a (asserita dante causa dell'odierna Controparte_7
appellata e dichiarata fallita nel 2010 dal Tribunale di Roma giusta sentenza n. 86) inerente ipotesi, per l'appunto, di ricorso abusivo al credito mediante cessioni del quinto dello stipendio
(vd. Doc. 10-12 fascicolo I grado), sia i legami di NG OY SRL con la camorra (vd. Doc.
30-33 fasci-colo I grado)”;
− a fronte di un inadempimento asseritamente protratto sin dal 2009 controparte si è attivata per il recupero del credito solo un decennio dopo ed in assenza di alcun atto interruttivo di sorta;
formulazione delle con-clusioni. […] Accertata la falsità delle verificande X3A, X7 e X9, torniamo alle altre firme per riprendere il discorso avviato. Come dicevo abbiamo un livello di identificabilità molto basso in considerazione del binomio che vede forme semplici facilmente riproducibili grazie ai ripetuti stacchi, e seconda parte della firma con elevata variabilità, e quindi incidenza della casualità. Tutto ciò porta a considerare le analogie presenti tra i termini a raf-fronto scarsamente solide ai fini attributivi, con la conseguenza che il giudizio con-clusivo scende alla mera possibilità di autografia» (Vd. Osservazioni CTP allegate alla relazione definitiva sub. doc. 2). pagina 8 di 11 − manca “la prova delle cessioni del credito di cui è procedimento antecedenti rispetto a quella intervenuta tra e controparte in data 20.12.2019”; Controparte_3
Il Tribunale di Milano ha, infine, disatteso le istanze istruttorie senza fornirne una adeguata giustificazione e/o motivazione.
2° MOTIVO in relazione al capo 2, pagg. 7 e 8, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione;
violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c: omessa e/o erronea valutazione dei presupposti fondanti l'eccezione di prescrizione
Sostiene l'appellante che in relazione alla sorte capitale deve applicarsi il termine di prescrizione decennale e che tale termine decorre dall' “avvio dell'inadempimento da parte del debitore”. Agli interessi deve invece ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, attesa la indiscutibile netta autonomia sussistente tra il debito per interessi e l'obbligazione principale.
3° MOTIVO in relazione al capo 3, pag. 8, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto “svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo” in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6.04.2023 hanno stabilito che il Giudice è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo in ordine alla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.
4° MOTIVO: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – omessa de-cisione sulla richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c. e sull'ecce-zione di carenza di legittimazione attiva
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha omesso di valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte sollevata in primo grado.
L'appellante chiede, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c
5° MOTIVO: disattenzione delle istanze istruttorie dedotte - carenza di motivazione
Sostiene, nuovamente, l'appellante che il giudice di prime cure disatteso le istanze istruttorie senza fornirne una adeguata giustificazione e/o motivazione.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc o CP_1
di rigettarlo in quanto infondato.
pagina 9 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo e il quarto motivo d'appello siano fondanti.
Parte appellante con i predetti motivi ha censurato, come si è detto, la sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte.
Tale eccezione è stata formulata da con la memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc. Parte_1
Giova al riguardo ricordare che, secondo il principio sancito dalla Suprema Corte (SU n. 2951 del
16/2/2016), "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." In proposito, sempre la Suprema Corte (ord. n. 12122 del 17/5/2018) ha affermato "che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto della "legitimatio ad causam " dei ricorrenti, senza che assuma valore la circostanza che la loro legittimazione attiva non sia stata contestata dalla controparte, poiché il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio" ( cfr altresì Cass. sentenza n. 2117 6 del
20/10/2015).
Pertanto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ben diversa dalla titolarità del diritto ad agire è, invece, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare tempestivamente.
Ebbene, nel caso di specie in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto e ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 18524/2021, nei confronti di per la somma di 12.878,81 Parte_1
euro (oltre interessi e spese), pretesa in forza di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato dalla con Eurofiditalia spa. Parte_1 ha dedotto che il credito azionato nei confronti della controparte “è stato oggetto di una Controparte_1
cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e ha pagina 10 di 11 prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato tra la stessa e Intesa San Paolo s.p.a. Controparte_1
e l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, risulta evidente che non ha specificamente allegato l'intero iter della Controparte_1
cessione, non avendo neppure dedotto il titolo in forza del quale la propria dante causa avrebbe acquistato il credito in cessione.
Ritiene, pertanto, la Corte che tali carenze in punto di allegazione, prima ancora che di prova, non consentono di ritenere sussistente in capo all'odierna appellata la titolarità attiva del credito vantato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di ctu vanno parimenti poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Ritiene, infine, la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 18524/2021 emesso dal
Tribunale di Milano e rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite relative ad Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
4. rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2495/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA MANARA N. 5, MILANO presso lo studio dell'avv. CHIARA
ADELE CITTERIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e per essa (C.F. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliata in VIA FONTEVIVO n. 21/N, LA SPEZIA P.IVA_2
presso lo studio degli avv.ti ANDREA ORNATI e RAFFAELE ZURLO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti,
pagina 1 di 11 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previ gli incombenti, declaratorie e provvedimenti che riterrà necessari od opportuni e rigettate le avverse deduzioni, richieste ed istanze, così giudicare:
IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE
Sospendere a norma degli artt. 283 e 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata per tutti i motivi meglio dedotti nel presente atto.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 4757/2023 resa dal Tribunale di Milano, in persona del Dott. Francesco Ferrari, in data 6.06.2023, nel procedimento rubricato al n. 49606/2021 R.G., mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
IN VIA PREGIUDIZIALE
Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad avuto riguardo CP_1
alle ragioni di credito monitoriamente azionate.
NEL MERITO
Accertare e dichiarare la nullità, annullamento, inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo n.
18524/2021 RG n. 35193/2021 per tutti i motivi in narrativa, e per l'effetto revocare il medesimo, mandando la signora , assolta dalla avversa domanda, attesa l'insussistenza di ragioni di Parte_1
credito di sorta nei confronti della medesima.
Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità del contratto prodotto in via monitoria sub doc. 3 (doc. 4 produzione opponente) attesa la falsità della sottoscrizione della odierna opponente, nonché per le ragioni tutte dedotte in atti, e da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate.
Accertare e dichiarare l'inesistenza, nullità, la falsità dei documenti e relativa sottoscrizione prodotti da parte opposta sub 6 (doc. 13 produzione opponente), 7 (doc. 14 produzione opponente), 9 (doc. 15 produzione opponente) 8 (doc.ti 16, 17, 18, 19, 20 produzione opponente) per le ragioni tutte dedotte in atti e da intendersi qui di seguito integralmente ritrascritte e riportate.
pagina 2 di 11 Accertare e dichiarare che, in forza del contratto prodotto in via monitoria sub doc. 3, (doc. 4 produzione opponente), nonché in forza del contratto di prefinanziamento prodotto da parte opposta sub doc. 6 (doc. 13 produzione opponente) in uno con l'atto di quietanza quale doc. 9 di parte opposta
(doc. 15 produzione opponente) alcuna somma è stata mai erogata in favore della Signora Parte_1
e/o in ogni caso dalla medesima materialmente appresa.
Accertare e dichiarare la prescrizione di ogni ragione di credito monitoriamente azionata sia per sorte capitale che per interessi.
Per l'effetto
Mandare assolta la signora da qualsivoglia pretesa attesa l'insussistenza di ragioni di Parte_1
credito di sorta nei confronti della medesima.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertare e dichiarare la sussistenza dei profili di responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 codice di rito, in capo ad , e per l'effetto condannarela medesima al ristoro del danno in CP_1 favore della Signora da liquidarsi in via equitativa da parte dell'Ill.mo Giudicante Parte_1
chiamato a delibar della presente controversia.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese forfettarie ed oneri di fatturazione come per legge, per entrambi i gradi di giudizio, nonché rifusione delle spese di CTU e di CTP.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto introduttivo del presente giudizio e nello specifico:
Ordinarsi a parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art 210 codice di rito la produzione in giudizio dei titoli di cui alle quietanze prodotte in sede di costituzione sub 6 e 9 e relative contabili.
Ordinarsi a parte opposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 codice di rito la produzione in giudizio degli atti di cessione del credito di cui è procedimenti antecedenti rispetto a quella intervenuta tra e la medesima in data 20.12.2019. Controparte_3
Ordinarsi a parte opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 210 codice di rito, la produzione in giudizio degli estratti di conto corrente della relativa dante causa , comprovante Controparte_4
l'addebito dell'assegno n. C 730513065706 per l'importo di €5.516,89 nonché del medesimo fronte retro, e dell'assegno n. 730394451901 per l'importo di €5.000,00 entrambi tratti su UNICREDIT
BANCA SPA, con copia del medesimo fronte retro.
pagina 3 di 11 Ammettersi prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze di fatto che si articolano in prosieguo da intendersi tutte precedute dalla locuzione “vero che”.
1. La signora sino all'anno 2007 ha vissuto a Napoli, Piazza Margherita n. 6, con la propria Parte_1
famiglia di origine.
2. Sino all'anno 2007 la signora ebbe a godere del mantenimento dei propri genitori. Parte_1
3. Il padre della Signora risultava occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_1
determinato.
4. Il nucleo famigliare era composto da quattro componenti.
5. Con effetto dall'aprile 2007 la signora si è trasferita a Milano. Parte_1
6. La Signora venne assunta da Bingo Boys Srl in data con effetto dall'1.7.2006. Parte_1
7. La Signora nel mese di giugno 2005 fece un colloquio ai fini di assunzione presso Bingo Parte_1
Boys Srl.
8. In occasione del colloquio di cui al capitolo precedente la signora compilò una scheda Parte_1
anagrafica, con rilascio di copia del proprio documento di identità.
Indicando come testi i signori:
- domiciliato in Milano, Via Calvairate n. 6. Testimone_1
- domiciliata in Saronno, Via San Giuseppe n. 95. CP_5
- domiciliata in Chiaiano, P.zza Margherita n.6. Controparte_6
Con riserva di altri indicarne e di meglio specificarne nominativi ed indirizzi.
Ci si oppone sin da ora all'assunzione delle prove ex adverso dedotte e, nella denegata ipotesi di loro accoglimento, si chiede darsi ingresso alla prova contraria.
Per : CP_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
In via preliminare, di rito
- dichiarare l'inammissibiltà del gravame proposta dalla sig.ra per violazione Parte_1 dell'art. 342 c.p.c..;
In via principale, nel merito, rigettare il gravame ex adverso proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di
Milano n. 4757/2023 del 06/06/2023 depositata in pari data.
In via istruttoria pagina 4 di 11 Si offrono in comunicazione il fascicolo di primo grado con relativi atti e documenti attestando, ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 decies e 16 undecies, D.L. 179/2012, e successive modifiche, la conformità alle rispettive copie informatiche estratte dal relativo fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 18524/2021 emesso nei suoi confronti
[...]
dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
− che la pretesa monitoria, pari a euro 12.878,81, era riferita a somme non restituite oggetto di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, che sarebbe stato stipulato dall'opponente con la dante causa dell'opposta;
− che, viceversa, l'opponente non aveva mai stipulato alcun contratto di finanziamento, né tanto meno aveva ricevuto somma alcuna dalla finanziaria;
− che l'opponente, quindi, disconosceva le sottoscrizioni apposte sul contratto prodotto in sede monitoria;
− che, inoltre, l'opponente all'epoca di apparente perfezionamento del contratto non era neppure alle dipendenze della datrice di lavoro che avrebbe accettato la cessione del quinto dello stipendio;
− che, in ogni caso, il credito, anche se fosse stato ritenuto sussistente, era prescritto;
− che, infatti, a detta della ricorrente, le rate di restituzione delle somme erogate sarebbero state restituite sino al 2009, quando si sarebbe determinato l'inadempimento dell'opponente; che, pertanto, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo era decorso il termine decennale di prescrizione.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e, in Controparte_1
particolare, avanzando istanza di verificazione e producendo atto di quietanza sottoscritto dall'opponente in relazione alle somme finanziate.
Parte opponente estendeva, quindi, il disconoscimento anche alla sottoscrizione apposta in calce all'atto di quietanza prodotto dalla controparte.
Espletata c.t.u. grafologica diretta ad accertare la genuinità o meno delle sottoscrizioni disconosciute, con sentenza n. 4757/23 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta da Parte_1
condannato quest'ultima alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
[...]
pagina 5 di 11 3.910,00, oltre c.p.a., di cui euro 510,00 per spese generali e posto definitivamente a carico dell'opponente le spese di c.t.u., liquidate in complessivi euro 2.451,53, oltre i.v.a. e previdenza.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− il CTU ha concluso per la certa genuinità di tutte le sottoscrizioni in contestazione, con la sola eccezione di quella posta sul Prospetto di liquidazione, ossia sul foglio riassuntivo delle somme erogate e dei costi, con il piano di ammortamento relativo alle rate da pagare dal soggetto finanziato. Le conclusioni tecniche cui è giunto l'ausiliario dell'ufficio sono condivisibili in quanto il relativo elaborato risulta scevro da palesi errori e/o omissioni e fedele al quesito sottoposto;
− la certa genuinità delle sottoscrizioni poste dall'opponente sul contratto di finanziamento e sulla quietanza riguardo alla ricezione delle somme finanziate vale a superare la prima e più radicale difesa, ossia di non avere mai stipulato detto contratto e di non avere mai ricevuto le somme oggetto del finanziamento. Tali constatazioni assorbono le ulteriori considerazioni difensive articolate dall'opponente, in ordine a una supposta sua non necessità di accedere a finanziamento e alla insussistenza di un rapporto lavorativo con la società che, peraltro, risulta avere versato il quinto dello stipendio per i primi anni di ammortamento del finanziamento;
− l'assunto del ricorrente secondo cui il termine decennale di estinzione dell'obbligazione debitoria decorrerebbe dalla scadenza della prima rata non pagata e, quindi, dal maturare dell'inadempimento da parte del debitore non è condivisibile. Infatti, sulla base dell'orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato, diretto a ricordare come l'obbligazione restitutoria rimanga unica anche là dove venga semplicemente frazionata nella sua fase esecutiva attraverso la previsione di pagamenti rateizzati, il termine prescrizionale decorre dalla data di risoluzione del contratto o, in difetto, dalla data di scadenza dell'ultimo pagamento programmato. Ne consegue che alla data di deposito del ricorso monitorio non fosse ancora decorso il termine prescrizionale decennale, escludendosi già per tale dato l'estinzione del credito, anche senza considerare la precedente missiva di messa in mora;
− inoltre, considerato come gli interessi inglobati nella rata costituiscano una componente del credito destinato a essere versato secondo il piano di ammortamento, compenetrandosi con il capitale, va escluso che rispetto ad essi possa operare il termine prescrizionale ridotto, trattandosi di componente di debito non suscettibile di pagamento separato rispetto al capitale, a pagina 6 di 11 differenza di quanto potrebbe avvenire, invece, per gli interessi moratori conseguenti a un pagamento tardivo;
− infine, risulta del tutto generica e, come tale, inammissibile la contestazione in ordine al carattere abusivo di clausole del contratto, neppure individuate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1° MOTIVO in relazione al capo 1, pagg. 6 e 7, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione;
violazione dell'art. 112 codice di rito e 118 disp. att. c.p.c.: errato esame CTU e omesso esame deduzioni istruttorie.
Sostiene l'appellante che il Tribunale ha errato nel ritenere accertata la “certa genuinità delle sottoscrizioni” in quanto CTU non ha concluso per la certa genuinità delle firme, bensì per una loro
“alta probabilità”, come da conclusioni che di seguito si riportano: «Alla luce di quanto sin qui dedotto
e considerato, si ritiene che le firme in verifica, Doc.X3 B n.1;-Doc.X3B n. 2; Doc.X.3B n. 3; Doc.X.3B
n.4; Doc. X 6 n.1; e Doc.X.6 n. 2; Doc.X.7; Doc. X8 A;
Doc. X8 B;
Doc.X9 siano autografe con alta probabilità di giudizio: dunque, riferibili alla mano ed al grafismo della Sig.ra Parte_1
Per quanto riguarda la verificanda Doc.3 A, si ritiene la firma estranea al grafismo della Sig.ra
[...]
ed il proprio convincimento viene, qui, espresso con il più alto grado di giudizio, dunque la Pt_1 certezza, che il professionista può consegnare, come in questo caso, all'esito della propria indagine»
(Vd. relazione definitiva sub. doc. 2).
Inoltre, secondo l'appellante, il Tribunale di Milano non ha minimamente considerato le osservazioni1 svolte dal Consulente Tecnico di Parte opponente, secondo il quale sono sicuramente false le firme 1 «l'impostazione calligrafica o tipo “8” della maiuscola “I” è semplice e largamente diffusa tra la popo-lazione dei soggetti scriventi. Le “m” ad arco e staccate sono quanto di più semplice e usuale si possa trovare, appartenente alla gestualità naturale e fisiologica di larga parte delle persone. […] Le “a” a ruota sono meno diffuse, ma si ritrovano anch'esse negli scritti osservati nel quotidiano di ciascuno di noi, e comunque sono di facile esecuzione quando non collegate con le lettere adiacenti. … Le lettere “c”, “o”, “l”, “t”, “e” della Sig.ra sono oltremodo semplici e Parte_1 in sostanza prive di connotazioni. […] E anche quando le lettere “co” si presentano collegate non si può certo dire Pa che la configurazione sia di difficile riproduzione. E lo stesso dicasi per la coppia “la”. […] La coppia “ risulta collegata, ma il percorso che la definisce è enormemente comune tra i soggetti scriventi, perché zionale all'articolazione del tracciato. […] Nella seconda parte del cognome, “ , troviamo maggiore collegamento e Pt_1 rapidità, ma anche semplificazione e un'elevata variabilità. […] Dove la variabilità è alta si perdono le costanti, e quindi le specificità individualizzanti. E con questo diventa difficile stabilire se even-tuali analogie siano effettive corrispondenze piuttosto che casualità (trattasi di elementi sostan-ziali nell'ambito del bilancio conclusivo)» (Vd. Osservazioni CTP allegate alla relazione definitiva sub. doc. 2). «la dominanza dello stacco inter-letterale e le forme semplici (elementi peculiari della Sig.ra sono le carat-teristiche grafiche che più facilitano il falso per Parte_1 imitazione. Lo stacco tra una lettera e l' te allo scrivente di procedere per gradi, e la forma semplice di poterla realizzare diminuendo, ed in taluni casi annullando, la penalizzazione del tracciato (vedi tremori, esita-zioni), con il risultato di una aumentata credibilità. Pertanto, ed in sintesi richiamando il protocollo europeo, ci troviamo a dover attribuire firme con un ridotto livello di iden-tificabilità, circostanza che incide in modo significativo sulla pagina 7 di 11 della Signora apposte sul piano di liquidazione, sulla scrittura privata di cessione del TFR e Parte_1 sull'atto di quietanza, mentre per le altre sottoscrizioni si può tutt'al più parlare di “mera possibilità” di sottoscrizione da parte dell'esponente.
Sostiene, altresì, l'appellante che il giudice di prime cure non ha tenuto in debito conto le seguenti circostanze asseritamente provate e documentate:
− ogni incarto recante la firma della signora non risulta in alcun modo attribuibile per Parte_1
certo alla medesima;
− alcuna somma è mai stata erogata in favore della Signora e/o in ogni caso dalla Parte_1 medesima materialmente appresa, tant'è che controparte non ha mai reso prova sul punto, nemmeno attraverso la produzione in giudizio dei titoli (assegni) di cui alle quietanze prodotte in sede di costituzione sub docc. 6 e 9 e relative contabili;
− la avviò un rapporto con NG OY SRL con effetto dall'1.7.2006 (vd. Doc. 22 Parte_1
fascicolo I grado), il che prova senza ogni dubbio la falsità sia delle deduzioni avversarie che della relativa documentazione. L'appellante non avrebbe, infatti, potuto “sottoscrivere certificazioni, un prefinanziamento con cessione del TFR oltre che del quinto dello stipendio nel
2005 con NG OY SRL” in quanto lavorava altrove in quel periodo;
− l'appellante “non mai ha ricevuto richieste di pagamento, messe in mora, prese di contatto di sorta da parte di chicchessia che reclamasse l'assolvimento delle ragioni di credito monitoriamente azionate da controparte e non ha dimostrato il contrario”; CP_1
− l'intero “impianto documentale inerente l'operazione creditizia risulta falso e prova ne è sia la truffa colossale imputabile a (asserita dante causa dell'odierna Controparte_7
appellata e dichiarata fallita nel 2010 dal Tribunale di Roma giusta sentenza n. 86) inerente ipotesi, per l'appunto, di ricorso abusivo al credito mediante cessioni del quinto dello stipendio
(vd. Doc. 10-12 fascicolo I grado), sia i legami di NG OY SRL con la camorra (vd. Doc.
30-33 fasci-colo I grado)”;
− a fronte di un inadempimento asseritamente protratto sin dal 2009 controparte si è attivata per il recupero del credito solo un decennio dopo ed in assenza di alcun atto interruttivo di sorta;
formulazione delle con-clusioni. […] Accertata la falsità delle verificande X3A, X7 e X9, torniamo alle altre firme per riprendere il discorso avviato. Come dicevo abbiamo un livello di identificabilità molto basso in considerazione del binomio che vede forme semplici facilmente riproducibili grazie ai ripetuti stacchi, e seconda parte della firma con elevata variabilità, e quindi incidenza della casualità. Tutto ciò porta a considerare le analogie presenti tra i termini a raf-fronto scarsamente solide ai fini attributivi, con la conseguenza che il giudizio con-clusivo scende alla mera possibilità di autografia» (Vd. Osservazioni CTP allegate alla relazione definitiva sub. doc. 2). pagina 8 di 11 − manca “la prova delle cessioni del credito di cui è procedimento antecedenti rispetto a quella intervenuta tra e controparte in data 20.12.2019”; Controparte_3
Il Tribunale di Milano ha, infine, disatteso le istanze istruttorie senza fornirne una adeguata giustificazione e/o motivazione.
2° MOTIVO in relazione al capo 2, pagg. 7 e 8, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione;
violazione dell'art. 118 disp. att. c.p.c: omessa e/o erronea valutazione dei presupposti fondanti l'eccezione di prescrizione
Sostiene l'appellante che in relazione alla sorte capitale deve applicarsi il termine di prescrizione decennale e che tale termine decorre dall' “avvio dell'inadempimento da parte del debitore”. Agli interessi deve invece ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, attesa la indiscutibile netta autonomia sussistente tra il debito per interessi e l'obbligazione principale.
3° MOTIVO in relazione al capo 3, pag. 8, della sentenza impugnata: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; erronea e/o carenza di motivazione
Secondo l'appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto “svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto posto alla base del decreto ingiuntivo” in quanto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479 del 6.04.2023 hanno stabilito che il Giudice è tenuto ad effettuare d'ufficio il controllo in ordine alla eventuale presenza di clausole abusive nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori.
4° MOTIVO: violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – omessa de-cisione sulla richiesta di condanna ai sensi e per gli effetti dell'art 96 c.p.c. e sull'ecce-zione di carenza di legittimazione attiva
Sostiene l'appellante che il giudice di prime cure ha omesso di valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte sollevata in primo grado.
L'appellante chiede, altresì, la condanna della controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c
5° MOTIVO: disattenzione delle istanze istruttorie dedotte - carenza di motivazione
Sostiene, nuovamente, l'appellante che il giudice di prime cure disatteso le istanze istruttorie senza fornirne una adeguata giustificazione e/o motivazione.
Si è costituita la quale ha chiesto di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 cpc o CP_1
di rigettarlo in quanto infondato.
pagina 9 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il primo e il quarto motivo d'appello siano fondanti.
Parte appellante con i predetti motivi ha censurato, come si è detto, la sentenza nella parte in cui ha omesso di valutare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della controparte.
Tale eccezione è stata formulata da con la memoria ex art. 183 co 6 n. 1 cpc. Parte_1
Giova al riguardo ricordare che, secondo il principio sancito dalla Suprema Corte (SU n. 2951 del
16/2/2016), "La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto." In proposito, sempre la Suprema Corte (ord. n. 12122 del 17/5/2018) ha affermato "che il giudice può rilevare d'ufficio il difetto della "legitimatio ad causam " dei ricorrenti, senza che assuma valore la circostanza che la loro legittimazione attiva non sia stata contestata dalla controparte, poiché il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti bisognosi di istruzione probatoria in un ambito dominato dalla disponibilità delle parti, al quale è estranea la "legitimatio ad causam", che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d'ufficio" ( cfr altresì Cass. sentenza n. 2117 6 del
20/10/2015).
Pertanto, la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Ben diversa dalla titolarità del diritto ad agire è, invece, la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, che attiene al merito della causa ed è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare tempestivamente.
Ebbene, nel caso di specie in qualità di cessionaria del credito, ha chiesto e ottenuto il Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 18524/2021, nei confronti di per la somma di 12.878,81 Parte_1
euro (oltre interessi e spese), pretesa in forza di un contratto di finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio, stipulato dalla con Eurofiditalia spa. Parte_1 ha dedotto che il credito azionato nei confronti della controparte “è stato oggetto di una Controparte_1
cessione di credito, e più precisamente di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge
n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario, i cui obblighi pubblicitari sono stati ritualmente assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” e ha pagina 10 di 11 prodotto il contratto di cessione di crediti stipulato tra la stessa e Intesa San Paolo s.p.a. Controparte_1
e l'estratto dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ciò posto, risulta evidente che non ha specificamente allegato l'intero iter della Controparte_1
cessione, non avendo neppure dedotto il titolo in forza del quale la propria dante causa avrebbe acquistato il credito in cessione.
Ritiene, pertanto, la Corte che tali carenze in punto di allegazione, prima ancora che di prova, non consentono di ritenere sussistente in capo all'odierna appellata la titolarità attiva del credito vantato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55, secondo i parametri medi di tariffa previsti per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 e € 26.000 e con esclusione, quanto al grado di appello, della fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo grado di giudizio.
Le spese di ctu vanno parimenti poste, in via definitiva, a carico di Controparte_1
Ritiene, infine, la Corte che non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96 cpc.
PQM
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 18524/2021 emesso dal
Tribunale di Milano e rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1
Parte_1
2. condanna a rifondere a le spese di lite relative ad Controparte_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio liquidate:
a) quanto al giudizio di primo grado, nell'importo di € 5.077,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
b) quanto al presente giudizio, nell'importo di € 3.966,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A.;
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
4. rigetta la domanda ex art. 96 cpc formulata dall'appellante.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 11 di 11