Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2024, n. 19734
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Sentenza 17 luglio 2024

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In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il creditore procedente che ha proposto giudizio divisionale endoesecutivo riveste la qualità di parte necessaria del processo di divisione, sicché, nell'ipotesi di versamento di un conguaglio, sia pure ai fini della successiva distribuzione delle somme ricavate tra i creditori, è assoggettato, in via solidale, all'imposta ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/07/2024, n. 19734
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19734
    Data del deposito : 17 luglio 2024

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