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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/08/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2812/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27.9.2023
DA
(società in accomandita) con sede in Parte_1
AC (Repubblica d'Austria) Hausergasse 27/11, in persona della legale rappresentante Pt_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
[...]
dagli avv. Paolo Toffoli e Paolo Dal Zilio, domiciliatari;
attrice
CONTRO
(C.F. ), con sede a Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, per procura CP_2
unita mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Vito Di
Trapani del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuta in punto: contratto di agenzia.
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: nel merito: piaccia al Tribunale: 1) accertare e dichiarare in via costitutiva l'esistenza da gennaio 2008 a ottobre 2021 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) di un unico rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c. 2) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle provvigioni e dei compensi maturati in corso di rapporto per i titoli e per i periodi indicati al punto B) di citazione somma comunque non inferiore ad €
23.452,24 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 3) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto C) di citazione della somma di €
2.169 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 4) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto D) di citazione della somma di €
13.948 ovvero della somma di € 12.106,51 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 5)
condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto
E) di citazione della somma di € 10.978 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 6)
condannare la società convenuta al pagamento delle somme che verranno accertate dovute per i titoli di cui ai punti B), C), D), E) di citazione ricalcolate sulla base delle provvigioni e dei compensi accertati a seguito dell'esecuzione degli ordini di esibizione e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio 7)
condannare la società convenuta al pagamento sugli importi di cui sopra degli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalla maturazione del credito al deposito del presente ricorso nonché
degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo 8) respingersi tutte le domande le istanze e le eccezioni proposte dalla convenuta in quanto inammissibili e/o infondate 9)
Spese di causa rifuse. In via istruttoria, conclude come da memorie del 31.1.2024 e dell'8.2.2024.
2 Per la convenuta: nel merito:
1. Respingersi le domande svolte dalla società attrice nei confronti della convenuta.
2. Spese, compensi ed accessori di legge rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
società di persone di diritto austriaco avente ad oggetto l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale di prodotti alimentari, ha evocato in giudizio esponendo, Controparte_3
in linea di fatto, che: a) il sig. aveva conferito nella società attrice, in data 4.11.2011, la Controparte_4
sua attività di agente, ne era stato socio accomandatario sino al gennaio 2020, per poi divenirne accomandante;
b) dal 2008 il sig. aveva svolto attività di agente per la società Controparte_4
convenuta, per la promozione della vendita di caffè nel territorio austriaco e, dopo il conferimento dell'agenzia alla società attrice, il rapporto di agenzia era proseguito con la società; c) il 5.10.2016 le parti avevano sottoscritto un contratto con il quale era stato conferito alla società attrice l'incarico di agente generale, con diritto alla provvigione indiretta sulle vendite dei subagenti;
d) con lettera del
30.7.2021, aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia e la sua estinzione Controparte_1
in data 31.10.2021. L'attrice, lamentata la mancata consegna degli estratti conto e sollecitata l'esibizione del libro giornale, del registro IVA, delle fatture e dei documenti di trasporto, ha rivendicato, in forza del rapporto di agenzia di cui ha sostenuto il carattere unitario e la decorrenza dal
2008, i seguenti crediti, dei quali ha chiesto la convenuta fosse condannata al pagamento: -€ 4.175,68
per provvigioni fatturate e non corrisposte (fatture nn. 8, 9, 10/2019 e fattura n. 1/2020); -€ 8.400,00
per compenso fisso mensile per il periodo febbraio 2020-ottobre 2021; -importo da determinarsi per provvigioni dirette e indirette relative alle vendite della convenuta nella zona di sua competenza nel periodo 1.1.2019-31.10.2021; -€ 2.169,00 o maggiore importo che risultasse dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
-€ 12.106,51 o diverso importo risultante dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto;
-€ 10.978,00 o diverso importo risultante dovuto, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza.
3 2. Si è tempestivamente costituita sostenendo che: e) il Controparte_3
rapporto con l'attrice, cui si riferivano le pretese, era stato instaurato in data 5.10.2016, con contratto autonomo e distinto rispetto ai precedenti, come risultava dalla sua clausola 13.2, nella quale si dava atto della risoluzione di ogni precedente accordo e della rinuncia a qualsiasi indennità; in ogni caso,
quanto maturato in forza di precedenti rapporti risolti con pattuizione reciprocamente liberatoria doveva ritenersi prescritto;
f) gli estratti conto erano sempre stati consegnati alla società attrice, che li aveva costantemente avuti a disposizione, a mezzo del tablet in dotazione;
g) la somma mensile di €
400,00 era stata erogata a fronte del patto di non concorrenza, come testualmente previsto dal contratto e la diversa causale indicata, rimborso costi del veicolo, era priva di causa, in quanto tutti i costi del mezzo utilizzato dall'agente erano a carico della mandante, che prendeva a noleggio il veicolo;
quanto versato a fronte del patto di non concorrenza costituiva un indebito, in quanto l'attrice aveva violato il citato patto, svolgendo nella stessa zona la sua attività per Torrefazione Goriziana s.r.l.; h) la società
attrice non aveva adempiuto alle istruzioni della convenuta, effettuando nuove forniture a clienti già
inadempienti e non aveva curato il ritiro delle attrezzature concesse in comodato, con conseguenti crediti risarcitori da compensare con le pretese attoree eventualmente ritenute fondate;
i) alla società
attrice non competeva l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., in quanto la clientela si era diradata, fino ad azzerarsi;
né potevano essere pretese le prestazioni dovute dall' a titolo di FIRR, Pt_3
trattandosi di società straniera non stabilmente insediata in Italia ed operante prevalentemente in
Austria; non spettava alcuna indennità suppletiva di clientela, in quanto la clientela procurata dall'agente era migrata altrove e non era più servita dalla mandante. La convenuta ha concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree.
3. Le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di un'indagine tecnica;
dopo lo scambio delle note conclusive autorizzate, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
4 4. Le domande attoree sono in parte fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
5. L'attrice si è limitata a produrre le fatture emesse a carico della società convenuta dal dicembre 2011, nonché quelle precedenti emesse, a partire dal gennaio 2008 da ha poi Controparte_4
allegato, senza documentarlo, che il sig. avrebbe conferito l'azienda dell'impresa Controparte_4
individuale da lui gestita nella , società di diritto austriaco, della quale è stata Parte_1
prodotta, soltanto dalla convenuta, una visura camerale in lingua tedesca, priva di traduzione;
in essa non trova riscontro la circostanza dianzi riportata, a prescindere dalla questione, di rilievo pregiudiziale, mai affrontata dall'attrice, in ordine all'applicabilità all'asserito conferimento d'azienda e ai suoi effetti della legge italiana. Tra le società odierne parti in causa, in data 5.10.2016, è stato stipulato in forma scritta un contratto di agenzia generale per l'Austria, relativo in realtà non solo al citato Stato, ma anche alla zona del “Tarvisiano fino al Comune di Pontebba e sulla quale il
mandatario OPERA come AGENTE e NON come AGENTE GENERALE”, contratto nel quale si prevede la soggezione alla legge e alla giurisdizione italiana. In tale contratto, all'art. 13 c. 2, si è dato atto che qualsiasi accordo o intesa precedentemente conclusi dovessero intendersi automaticamente risolta con decorrenza 5.10.2016, senza che le parti potessero reclamare alcuna indennità per mancato preavviso o a qualsiasi altro titolo. Non può ritenersi provata per iscritto, come imposto dall'art. 1742
c.c., la preesistenza di altro rapporto di agenzia;
se è vero che la prova del contratto di agenzia può
essere fornita a mezzo di scritture diverse dal documento contrattuale “è altrettanto vero che la
scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo
sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per
via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad
essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo” (Cass., sez. I civ., ord. 24.10.2023,
n. 29422). In ogni caso, deve ulteriormente considerarsi la previsione abdicativa al diritto a qualsiasi indennità, di cui all'art. 13.2 dianzi citato, tenendo conto che, ove l'agente svolga in forma societaria,
anche di persone, la propria attività di collaborazione, non è ravvisabile un rapporto di lavoro
5 coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, c. I, n. 3 c.p.c. e non può trovare applicazione l'art. 2113 c.c.. Ne consegue che non possono ritenersi fondate le pretese attoree alle indennità richieste in relazione a periodi antecedenti al 5.10.2016.
6. La società convenuta è receduta dal contratto di agenzia del 5.10.2016 con lettera di data
30.7.2021, affermando di voler assicurare il preavviso contrattuale di tre mesi dal 2.8.2025 e preannunciando l'estinzione del rapporto al 31.10.2021.
7. L'attrice afferma il mancato pagamento delle provvigioni, dirette e indirette, dovute in relazione al periodo 1.1.2019-31.10.2021 e del “fisso mensile di € 400,00” di cui alle fatture emesse dall'attrice tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2020, non pagate e per i mesi da febbraio 2020 sino all'ottobre 2021.
8. La convenuta ha in primo luogo contestato la spettanza di un compenso fisso mensile di
€ 400,00.
Le fatture emesse dalla società agente dall'inizio del rapporto sino al gennaio 2020 addebitano alla convenuta un importo mensile di € 400,00 a titolo di “Fahrzeugkosten Rückstattung” (rimborso spese veicolo). Nella nota della società convenuta del 30.10.2019 (doc. 21 società attrice) si legge: “Dall'1°
gennaio 2020 l'incidenza dei costi e spese (provvigioni, noleggio furgone, fisso di 400€) da sostenere
per la Sua Agenzia Generale, non dovrà superare il 25% di ricavi di periodo;
dal 1° luglio 2020 il
22% e dal 1° gennaio 2021 il 20%”. I testimoni e hanno confermato che i Tes_1 Parte_4
veicoli utilizzati dalla società attrice nel corso del rapporto di agenzia furono tutti presi a noleggio dalla convenuta, che si fece carico dei canoni di noleggio, che coprivano tutti i costi;
la convenuta ha altresì
prodotto i contratti di noleggio a lungo termine dei mezzi in uso all'attrice dal mese di luglio 2020. La
teste , non più dipendente della società convenuta, ha riferito di non conoscere la lingua tedesca Tes_2
e di predisporre le fatture utilizzando un modello salvato nel computer, redatto in tedesco, lingua che lei non conosceva, al pari della legale rappresentante, modello che il teste ha riferito essere stato predisposto dal sig. Risulta dunque provata la fittizietà della causale costantemente indicata CP_4
nelle fatture, del resto sostenuta dalla stessa attrice, che attribuisce al riconoscimento del citato importo
6 natura di compenso fisso. La società convenuta ha invece riferito l'erogazione alle previsioni di cui all'art.
7.1 del contratto di agenzia, nel quale si legge: “La MA riconoscerà all'AGENTE
GENERALE una somma mensile, ora per allora, di € 400,00 che si intende in acconto dell'indennità
prevista dal patto di non concorrenza spettante all'AGENTE GENERALE nei casi previsti dall'art. 14
dell'Accordo Economico Collettivo del 10 dicembre 2014 Disciplina dei Rapporti di Agenzia e
Rappresentanza Commerciale del Comparto Artigiano”. Appare peraltro significativo che la convenuta abbia fatto ricorso ad una scrittura integrativa del contratto, datata 6.10.2016, per attribuire alla società
agente, oltre alla somma mensile di € 400,00 di cui si discute, un ulteriore importo mensile di € 500,00
dall'1.1.2016 al 31.10.2017, risultante infatti dalle fatture del periodo. Nella nota del 2.12.2021, con la quale la società attrice ha intimato il pagamento delle provvigioni e delle spettanze terminative,
nessuna richiesta è stata svolta in relazione all'indennità per il patto di non concorrenza. Le modalità di liquidazione e di pagamento dell'indennità conseguente al patto di non concorrenza di cui all'art. 1751
bis c.c. sono derogabili dalle parti e tale indennità può quindi anche essere corrisposta, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi nel corso di rapporto (così Cass., sez. lav.,
ord. 29.8.2024, n. 23331). In considerazione dei concorrenti elementi di prova dianzi riassunti, può
ritenersi provato che l'importo mensile di € 400,00 sia stato corrisposto in conformità alla previsione di cui all'art.
7.1 del contratto di agenzia, a titolo di acconto, di natura provvigionale (si veda, infatti, il tenore dell'art. 7.2, riprodotto al seguente punto 9.), sull'indennità dovuta a fronte del patto di non concorrenza di durata biennale.
9. L'art. 7 del contratto di agenzia del 5.10.2016 prevede che “La MA riconoscerà
mensilmente una provvigione sugli affari con i clienti del territorio andati a buon fine, così definita:
sui clienti diretti, provvigione del 10% all'AGENTE GENERALE (tre per cento); -sui clienti
dell'Agente di zona: -provvigione del 3% all'AGENTE GENERALE (tre per cento); -provvigione del
7% all'Agente di zona (sette per cento); -sulle vendite ai distributori, provvigione del 5% all'AGENTE
GENERALE (cinque per cento). Quanto alla base di calcolo lo stesso art. 7, al punto 2, prevede che “Le
provvigioni, comprensive del compenso per gli eventuali incassi autorizzati e per l'obbligo di non
7 concorrenza dopo la cessazione del contratto, verranno calcolate sulle vendite andate a buon fine, al
netto di sconti e imposte ed esclusa ogni altra somma eventualmente esposta o compresa in fattura per
spese di trasporto, imballaggio, assicurazione…Le provvigioni si considereranno maturate solo ad
avvenuto incasso integrale delle fatture emesse dalla MA…Il mancato incasso anche parziale
per insolvibilità dei Clienti, fallimento o dissesto, ecc….farà considerare l'affare giunto a buon fine
solo per l'importo effettivamente incassato”. A seguito della L. 15.2.1999, n. 65, di attuazione della direttiva comunitaria in materia di agenzia, l'art. 1748 c.c. distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione, correlato alla conclusione del contratto e il momento di esigibilità del credito alla provvigione, che, di regola e salva diversa pattuizione, deve essere identificato nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, disposizione, quest'ultima che può essere derogata dalle parti, stabilendo che il diritto alla provvigione sia esigibile, al più tardi, “dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito
o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo
carico". Nel caso di specie, quest'ultimo momento è stato dalle parti pattiziamente convenuto nell'incasso delle fatture da parte dei clienti.
Sulla scorta degli accertamenti e dei calcoli svolti dal consulente tecnico d'ufficio in base alla documentazione acquisita nella causa, anche a mezzo dell'ordine di esibizione e delle richieste dello stesso ausiliario nel corso delle operazioni, i crediti provvigionali oggetto delle domande attoree esigibili da parte della società agente, in quanto riferiti a corrispettivi incassati dalla clientela, debbono essere quantificati, come da prospetti di calcolo dell'ausiliario allegati 7, 8, 9 alla relazione, in complessivi € 13.270,67, al netto di quanto già percepito dall'agente nel periodo di riferimento (credito provvigionale complessivo € 18.317,80-5.047,13); si precisa che, il calcolo, riferito a quella che l'ausiliario ha definito ipotesi base, differisce dalla tabella sintetica formata dal consulente d'ufficio in ossequio al tenore del quesito formulato, in quanto quest'ultimo conteneva un errore sulla decorrenza delle provvigioni indirette, indotto dalla confusa formulazione delle richieste attoree, di cui alle pagg.
11-13 della citazione). Merita accoglimento la richiesta di riconoscimento dell'ulteriore importo di €
8 10.000,00 non versato dalla convenuta per le mensilità comprese tra l'ottobre 2019 e l'ottobre 2021, a fronte della già riprodotta pattuizione del compenso mensile di € 400,00 a titolo di indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, dovuto in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 7 c. 1,
la cui natura provvigionale è stata espressamente riconosciuta dalle parti nel contratto, all'art. 7 c. 2; ne consegue che del citato importo deve tenersi conto ai fini della quantificazione delle spettanze terminative e che, conseguentemente, appare corretta l'ipotesi di calcolo formulata dal consulente tecnico d'ufficio come 5 bis, a seguito delle osservazioni del consulente attoreo, che nei punti che seguono viene recepita.
10. L'attrice sostiene di aver fruito di un termine di preavviso di tre mesi, inferiore a quello di sei mesi a suo avviso dovuto, con conseguente suo credito all'indennità sostitutiva per tre mesi.
Ai sensi dell'art. 9 dell'AEC, cui rinvia il contratto di agenzia, nel caso, quale quello di specie,
di agente plurimandatario il cui rapporto di agenzia aveva, alla data della comunicazione del recesso, la durata di anni quattro, mesi dieci e giorni due, la durata del preavviso avrebbe dovuto essere di cinque mesi, anziché di tre;
in relazione all'ipotesi di calcolo sub 5 bis assunta, di cui all'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, il credito residuo a tale titolo deve essere determinato in € 1.859,81.
11. Quanto alla rivendicazione delle spettanze terminative, si osserva che il contratto di agenzia richiama espressamente, agli artt. 7 e 9, l'AEC del 10.12.2014 Disciplina dei Rapporti di
Agenzia e Rappresentanza Commerciale del Comparto Artigiano e che tra le parti non è in contestazione l'applicazione di tale fonte al rapporto di agenzia di cui si discute. Sulla scorta della relazione del consulente tecnico d'ufficio, deve in primo luogo escludersi la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della cosiddetta indennità meritocratica previsti dalla norma collettiva
(sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi). Spetta all'attrice l'indennità suppletiva di clientela, calcolata dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle provvigioni maturate, in applicazione dell'art. 10 dell'AEC, in € 1.967,21. La convenuta afferma che non può essere riconosciuta all'attrice l'indennità di risoluzione del rapporto (cosiddetto FIRR), per difetto della
9 presupposta iscrizione dell'agente all' . Se l'attrice non ha contestato il difetto della citata Pt_3
iscrizione, si ritiene tuttavia condivisibile l'argomentazione secondo cui l'indennità di risoluzione rappresenta un credito dell'agente il cui accantonamento presso l' costituisce una forma di Pt_3
garanzia dell'effettiva percezione, che non modifica il titolo del credito. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore importo di € 1.780,66, calcolato dall'ausiliario a titolo di indennità di risoluzione su tutte le provvigioni maturate.
12. L'istruttoria sul punto condotta non ha dimostrato alcuna violazione, da parte dell'agente, del patto di non concorrenza post contrattuale di durata biennale. Il teste Testimone_3
socio e dipendente della convenuta e figlio della legale rappresentante, si è limitato a riferire che tale sig. gli disse di aver visto presso alcuni clienti di Persona_1 Controparte_3
delle confezioni di caffè con il marchio Goriziana Caffè e che il predetto sig. “ci ha lasciato Per_1
intendere che il sig. operasse per Torrefazione Goriziana s.r.l.”; appare evidente la completa CP_4
vaghezza e inconsistenza di tale dichiarazione de relato. Nel contratto di agenzia è stata pattuita, con disposizione più favorevole all'agente, la corresponsione di un importo mensile di € 400,00, cui è stata riconosciuta dalle parti natura provvigionale;
come sopra indicato;
deve pertanto ritenersi sussistente il credito vantato a tale titolo di € 10.000,00, per i mesi da ottobre 2019 a gennaio 2020 (di cui alle fatture emesse dall'attrice, non pagate) e per i successivi mesi dal febbraio 2020 all'ottobre 2021, come già
anticipato al punto 9.
13. La società mandante ha opposto in compensazione all'agente taluni asseriti controcrediti.
13.1 Il primo avrebbe ad oggetto l'importo già corrisposto a titolo di indennità per il patto di non concorrenza;
in considerazione del tenore delle pattuizioni di cui ai punti 7.1 e 7.2 del contratto di agenzia e dell'assenza di prova di qualsiasi violazione del patto, la pretesa restitutoria è infondata.
13.2 La convenuta pretende poi di addebitare all'agente gli insoluti relativi ad alcuni clienti,
indicati nel doc. 23 allegato alla comparsa di risposta, per un importo complessivo di € 27.968,61.
Anche tale richiesta non merita accoglimento.
10 A fronte del divieto, previsto dall'art. 1746 c. 3 c.c., di porre a carico dell'agente una responsabilità,
anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo -con l'eccezione, subordinata a precise condizioni,
pacificamente non ricorrenti nel caso di specie, della concessione di apposita garanzia da parte dell'agente per singoli affari- la mandante convenuta afferma il suo diritto alla tutela risarcitoria per l'inadempimento, da parte dell'agente, di specifiche e reiterate indicazioni operative asseritamente impartite, aventi ad oggetto il divieto di consegnare la merce a soggetti imprenditorialmente e finanziariamente inaffidabili, atteso che l'agente operava secondo la modalità della tentata vendita,
visitando i clienti con il proprio furgone nel quale veniva caricata la merce, che poteva così essere direttamente consegnata ai clienti.
Premesso che dal doc. 10 della convenuta si evince che in data 18.7.2020 venne indirizzata all'agente la nota nella quale si imponeva di non fornire merce a credito prima di aver riscosso gli arretrati, si osserva, in primo luogo, che dal prospetto doc. 23 allegato alla comparsa di risposta si evince che la parte preponderante degli insoluti -indicati al 4.12.2023, ma senza alcuna precisazione delle fatture di riferimento- per un importo di € 21.821,38, si riferisce a cinque clienti, RU LF RI, UN
AD, RA AD, RE GA e LL SO. Il teste ha confermato Tes_4
che: -il primo dei clienti appena citati era un grossista, rimasto cliente della società attrice sino alla data della deposizione (23.9.2024), grossista che, dal 2018 o 2019, divenne cliente direzionale, fornito direttamente dalla mandante;
l'estratto conto del cliente RI, di cui al doc. 28 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. della convenuta, evidenzia che gli insoluti si riferiscono al 2021, periodo nel quale il cliente era servito direttamente dalla mandante;
-i clienti UN AD, RA AD,
RE GA e LL SO ricevevano il caffè in confezioni personalizzate con il loro logotipo, che preparava in base agli ordini ricevuti;
l'agente consegnava ai predetti Controparte_1
clienti la quantità ordinata di prodotti, che era stata imbustata dalla società mandante;
quest'ultima,
conseguentemente, era pienamente a conoscenza del destinatario della fornitura e del quantitativo fornito e ben avrebbe potuto rifiutare di dare corso agli ordini effettuati dai clienti inadempienti.
Ancora, il raffronto tra i documenti 23 e 28 della convenuta evidenzia, in relazione ai clienti diversi da
11 quelli dianzi citati, che gli insoluti si riferiscono per la più parte ad una unica fornitura effettuata e si riferiscono pressoché tutti a fatture emesse dalla società convenuta tra il 2011 e il 2015, estranee al rapporto contrattuale di agenzia instaurato con il contratto del 5.10.2016.
13.3 Parimenti infondata è la pretesa della convenuta di opporre in compensazione l'asserito controcredito di € 17.020,00, importo che corrisponderebbe al valore -unilateralmente determinato dalla mandante- delle attrezzature “affidate a per la concessione in comodato e Parte_1
che la stessa, benché sollecitata, non ha provveduto a ritirare”.
Il contratto di agenzia prevedeva a carico della società attrice unicamente l'obbligo di controllare che i clienti cui fossero stati consegnati in comodato d'uso la macchina del caffè e altri accessori trattassero esclusivamente i prodotti della mandante e provvedessero alla manutenzione e riparazione dei beni concessi in comodato. Il teste , precisato che i contratti di comodato intercorrevano tra Tes_4
che ne predisponeva il contenuto, e i clienti comodatari, ha riferito che il socio Controparte_1
accomandatario dell'attrice non svolse attività di installazione e manutenzione delle macchine del caffè
concesse in comodato, della quale si era invece occupato lui stesso, in forza della previsione contenuta nel suo contratto di agenzia, disponendo delle competenze tecniche necessarie;
in caso di sua indisponibilità, provvedevano i dipendenti della società mandante.
Deve pertanto escludersi un inadempimento addebitabile all'attrice, risultando comunque in ogni caso decisiva l'assenza di prova in ordine al mancato recupero di quanto concesso in comodato e all'effettivo valore dei beni non restituiti.
14. Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata a pagare all'agente l'importo complessivo di € 28.878,35, oltre gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2022,
calcolati dal 2.12.2021 (doc. 23) sino al saldo.
15. Stante l'esito del giudizio, deve essere posto a carico della convenuta il compenso,
comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 3.4.2025.
12 16. Stante la soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese documentate di difesa tecnica e quelle processuali, queste ultime liquidate, in assenza di nota,
come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto alla somma riconosciuta in favore della società attrice, assunti nella misura media, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_3
dell'attrice della somma di € 28.878,35, da aumentare per gli Parte_1
interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2022, calcolati dal 2.12.2021 sino al saldo;
B) pone definitivamente a carico della convenuta il Controparte_3
compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 3.4.2025;
C) condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_3 [...]
le spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 2.550,59 Parte_1
per spese non imponibili, € 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%,
al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 23 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
13
TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Annalisa Barzazi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile sub R.G. n. 2812/2023, promossa con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale in data 27.9.2023
DA
(società in accomandita) con sede in Parte_1
AC (Repubblica d'Austria) Hausergasse 27/11, in persona della legale rappresentante Pt_2
rappresentata e difesa, per procura unita mediante strumenti informatici all'atto di citazione,
[...]
dagli avv. Paolo Toffoli e Paolo Dal Zilio, domiciliatari;
attrice
CONTRO
(C.F. ), con sede a Milano, in Controparte_1 P.IVA_1
persona della legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, per procura CP_2
unita mediante strumenti informatici alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Vito Di
Trapani del Foro di Udine, domiciliatario;
convenuta in punto: contratto di agenzia.
1 CONCLUSIONI
Per l'attrice: nel merito: piaccia al Tribunale: 1) accertare e dichiarare in via costitutiva l'esistenza da gennaio 2008 a ottobre 2021 (ovvero per il diverso periodo ritenuto di giustizia) di un unico rapporto di agenzia ai sensi degli artt. 1742 e ss. c.c. 2) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice delle provvigioni e dei compensi maturati in corso di rapporto per i titoli e per i periodi indicati al punto B) di citazione somma comunque non inferiore ad €
23.452,24 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 3) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto C) di citazione della somma di €
2.169 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 4) condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto D) di citazione della somma di €
13.948 ovvero della somma di € 12.106,51 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 5)
condannare la società convenuta al pagamento in favore della società attrice per i titoli di cui al punto
E) di citazione della somma di € 10.978 ovvero della diversa anche maggiore somma che apparirà di giustizia a seguito degli accertamenti istruttori richiesti e della consulenza tecnica d'ufficio 6)
condannare la società convenuta al pagamento delle somme che verranno accertate dovute per i titoli di cui ai punti B), C), D), E) di citazione ricalcolate sulla base delle provvigioni e dei compensi accertati a seguito dell'esecuzione degli ordini di esibizione e dell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio 7)
condannare la società convenuta al pagamento sugli importi di cui sopra degli interessi moratori ex art. 5 del D.Lgs 9.10.2002 n. 231 dalla maturazione del credito al deposito del presente ricorso nonché
degli interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. dalla data del deposito del ricorso al saldo 8) respingersi tutte le domande le istanze e le eccezioni proposte dalla convenuta in quanto inammissibili e/o infondate 9)
Spese di causa rifuse. In via istruttoria, conclude come da memorie del 31.1.2024 e dell'8.2.2024.
2 Per la convenuta: nel merito:
1. Respingersi le domande svolte dalla società attrice nei confronti della convenuta.
2. Spese, compensi ed accessori di legge rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
società di persone di diritto austriaco avente ad oggetto l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale di prodotti alimentari, ha evocato in giudizio esponendo, Controparte_3
in linea di fatto, che: a) il sig. aveva conferito nella società attrice, in data 4.11.2011, la Controparte_4
sua attività di agente, ne era stato socio accomandatario sino al gennaio 2020, per poi divenirne accomandante;
b) dal 2008 il sig. aveva svolto attività di agente per la società Controparte_4
convenuta, per la promozione della vendita di caffè nel territorio austriaco e, dopo il conferimento dell'agenzia alla società attrice, il rapporto di agenzia era proseguito con la società; c) il 5.10.2016 le parti avevano sottoscritto un contratto con il quale era stato conferito alla società attrice l'incarico di agente generale, con diritto alla provvigione indiretta sulle vendite dei subagenti;
d) con lettera del
30.7.2021, aveva comunicato il recesso dal contratto di agenzia e la sua estinzione Controparte_1
in data 31.10.2021. L'attrice, lamentata la mancata consegna degli estratti conto e sollecitata l'esibizione del libro giornale, del registro IVA, delle fatture e dei documenti di trasporto, ha rivendicato, in forza del rapporto di agenzia di cui ha sostenuto il carattere unitario e la decorrenza dal
2008, i seguenti crediti, dei quali ha chiesto la convenuta fosse condannata al pagamento: -€ 4.175,68
per provvigioni fatturate e non corrisposte (fatture nn. 8, 9, 10/2019 e fattura n. 1/2020); -€ 8.400,00
per compenso fisso mensile per il periodo febbraio 2020-ottobre 2021; -importo da determinarsi per provvigioni dirette e indirette relative alle vendite della convenuta nella zona di sua competenza nel periodo 1.1.2019-31.10.2021; -€ 2.169,00 o maggiore importo che risultasse dovuto a titolo di indennità sostitutiva del preavviso;
-€ 12.106,51 o diverso importo risultante dovuto a titolo di indennità di cessazione del rapporto;
-€ 10.978,00 o diverso importo risultante dovuto, a titolo di corrispettivo per il patto di non concorrenza.
3 2. Si è tempestivamente costituita sostenendo che: e) il Controparte_3
rapporto con l'attrice, cui si riferivano le pretese, era stato instaurato in data 5.10.2016, con contratto autonomo e distinto rispetto ai precedenti, come risultava dalla sua clausola 13.2, nella quale si dava atto della risoluzione di ogni precedente accordo e della rinuncia a qualsiasi indennità; in ogni caso,
quanto maturato in forza di precedenti rapporti risolti con pattuizione reciprocamente liberatoria doveva ritenersi prescritto;
f) gli estratti conto erano sempre stati consegnati alla società attrice, che li aveva costantemente avuti a disposizione, a mezzo del tablet in dotazione;
g) la somma mensile di €
400,00 era stata erogata a fronte del patto di non concorrenza, come testualmente previsto dal contratto e la diversa causale indicata, rimborso costi del veicolo, era priva di causa, in quanto tutti i costi del mezzo utilizzato dall'agente erano a carico della mandante, che prendeva a noleggio il veicolo;
quanto versato a fronte del patto di non concorrenza costituiva un indebito, in quanto l'attrice aveva violato il citato patto, svolgendo nella stessa zona la sua attività per Torrefazione Goriziana s.r.l.; h) la società
attrice non aveva adempiuto alle istruzioni della convenuta, effettuando nuove forniture a clienti già
inadempienti e non aveva curato il ritiro delle attrezzature concesse in comodato, con conseguenti crediti risarcitori da compensare con le pretese attoree eventualmente ritenute fondate;
i) alla società
attrice non competeva l'indennità di cui all'art. 1751 c.c., in quanto la clientela si era diradata, fino ad azzerarsi;
né potevano essere pretese le prestazioni dovute dall' a titolo di FIRR, Pt_3
trattandosi di società straniera non stabilmente insediata in Italia ed operante prevalentemente in
Austria; non spettava alcuna indennità suppletiva di clientela, in quanto la clientela procurata dall'agente era migrata altrove e non era più servita dalla mandante. La convenuta ha concluso per l'integrale rigetto delle domande attoree.
3. Le parti hanno depositato le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.; la causa è stata istruita mediante assunzione di prove testimoniali ed espletamento di un'indagine tecnica;
dopo lo scambio delle note conclusive autorizzate, le parti hanno rassegnato le conclusioni riportate nell'epigrafe e la causa è stata trattenuta in decisione.
4 4. Le domande attoree sono in parte fondate e meritano accoglimento, nei limiti più oltre precisati.
5. L'attrice si è limitata a produrre le fatture emesse a carico della società convenuta dal dicembre 2011, nonché quelle precedenti emesse, a partire dal gennaio 2008 da ha poi Controparte_4
allegato, senza documentarlo, che il sig. avrebbe conferito l'azienda dell'impresa Controparte_4
individuale da lui gestita nella , società di diritto austriaco, della quale è stata Parte_1
prodotta, soltanto dalla convenuta, una visura camerale in lingua tedesca, priva di traduzione;
in essa non trova riscontro la circostanza dianzi riportata, a prescindere dalla questione, di rilievo pregiudiziale, mai affrontata dall'attrice, in ordine all'applicabilità all'asserito conferimento d'azienda e ai suoi effetti della legge italiana. Tra le società odierne parti in causa, in data 5.10.2016, è stato stipulato in forma scritta un contratto di agenzia generale per l'Austria, relativo in realtà non solo al citato Stato, ma anche alla zona del “Tarvisiano fino al Comune di Pontebba e sulla quale il
mandatario OPERA come AGENTE e NON come AGENTE GENERALE”, contratto nel quale si prevede la soggezione alla legge e alla giurisdizione italiana. In tale contratto, all'art. 13 c. 2, si è dato atto che qualsiasi accordo o intesa precedentemente conclusi dovessero intendersi automaticamente risolta con decorrenza 5.10.2016, senza che le parti potessero reclamare alcuna indennità per mancato preavviso o a qualsiasi altro titolo. Non può ritenersi provata per iscritto, come imposto dall'art. 1742
c.c., la preesistenza di altro rapporto di agenzia;
se è vero che la prova del contratto di agenzia può
essere fornita a mezzo di scritture diverse dal documento contrattuale “è altrettanto vero che la
scrittura deve avere ad oggetto direttamente le intese contrattuali ed il loro contenuto, non essendo
sufficiente che documenti invece semplicemente circostanze fattuali dalle quali possa poi risalirsi, per
via di inferenza logica, alla stipulazione del contratto, giacché, se così fosse, il contratto verrebbe ad
essere provato non dallo scritto, ma dal ragionamento presuntivo” (Cass., sez. I civ., ord. 24.10.2023,
n. 29422). In ogni caso, deve ulteriormente considerarsi la previsione abdicativa al diritto a qualsiasi indennità, di cui all'art. 13.2 dianzi citato, tenendo conto che, ove l'agente svolga in forma societaria,
anche di persone, la propria attività di collaborazione, non è ravvisabile un rapporto di lavoro
5 coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, c. I, n. 3 c.p.c. e non può trovare applicazione l'art. 2113 c.c.. Ne consegue che non possono ritenersi fondate le pretese attoree alle indennità richieste in relazione a periodi antecedenti al 5.10.2016.
6. La società convenuta è receduta dal contratto di agenzia del 5.10.2016 con lettera di data
30.7.2021, affermando di voler assicurare il preavviso contrattuale di tre mesi dal 2.8.2025 e preannunciando l'estinzione del rapporto al 31.10.2021.
7. L'attrice afferma il mancato pagamento delle provvigioni, dirette e indirette, dovute in relazione al periodo 1.1.2019-31.10.2021 e del “fisso mensile di € 400,00” di cui alle fatture emesse dall'attrice tra l'ottobre 2019 e il gennaio 2020, non pagate e per i mesi da febbraio 2020 sino all'ottobre 2021.
8. La convenuta ha in primo luogo contestato la spettanza di un compenso fisso mensile di
€ 400,00.
Le fatture emesse dalla società agente dall'inizio del rapporto sino al gennaio 2020 addebitano alla convenuta un importo mensile di € 400,00 a titolo di “Fahrzeugkosten Rückstattung” (rimborso spese veicolo). Nella nota della società convenuta del 30.10.2019 (doc. 21 società attrice) si legge: “Dall'1°
gennaio 2020 l'incidenza dei costi e spese (provvigioni, noleggio furgone, fisso di 400€) da sostenere
per la Sua Agenzia Generale, non dovrà superare il 25% di ricavi di periodo;
dal 1° luglio 2020 il
22% e dal 1° gennaio 2021 il 20%”. I testimoni e hanno confermato che i Tes_1 Parte_4
veicoli utilizzati dalla società attrice nel corso del rapporto di agenzia furono tutti presi a noleggio dalla convenuta, che si fece carico dei canoni di noleggio, che coprivano tutti i costi;
la convenuta ha altresì
prodotto i contratti di noleggio a lungo termine dei mezzi in uso all'attrice dal mese di luglio 2020. La
teste , non più dipendente della società convenuta, ha riferito di non conoscere la lingua tedesca Tes_2
e di predisporre le fatture utilizzando un modello salvato nel computer, redatto in tedesco, lingua che lei non conosceva, al pari della legale rappresentante, modello che il teste ha riferito essere stato predisposto dal sig. Risulta dunque provata la fittizietà della causale costantemente indicata CP_4
nelle fatture, del resto sostenuta dalla stessa attrice, che attribuisce al riconoscimento del citato importo
6 natura di compenso fisso. La società convenuta ha invece riferito l'erogazione alle previsioni di cui all'art.
7.1 del contratto di agenzia, nel quale si legge: “La MA riconoscerà all'AGENTE
GENERALE una somma mensile, ora per allora, di € 400,00 che si intende in acconto dell'indennità
prevista dal patto di non concorrenza spettante all'AGENTE GENERALE nei casi previsti dall'art. 14
dell'Accordo Economico Collettivo del 10 dicembre 2014 Disciplina dei Rapporti di Agenzia e
Rappresentanza Commerciale del Comparto Artigiano”. Appare peraltro significativo che la convenuta abbia fatto ricorso ad una scrittura integrativa del contratto, datata 6.10.2016, per attribuire alla società
agente, oltre alla somma mensile di € 400,00 di cui si discute, un ulteriore importo mensile di € 500,00
dall'1.1.2016 al 31.10.2017, risultante infatti dalle fatture del periodo. Nella nota del 2.12.2021, con la quale la società attrice ha intimato il pagamento delle provvigioni e delle spettanze terminative,
nessuna richiesta è stata svolta in relazione all'indennità per il patto di non concorrenza. Le modalità di liquidazione e di pagamento dell'indennità conseguente al patto di non concorrenza di cui all'art. 1751
bis c.c. sono derogabili dalle parti e tale indennità può quindi anche essere corrisposta, come nel caso di specie, con compensi di natura provvigionale e con anticipi nel corso di rapporto (così Cass., sez. lav.,
ord. 29.8.2024, n. 23331). In considerazione dei concorrenti elementi di prova dianzi riassunti, può
ritenersi provato che l'importo mensile di € 400,00 sia stato corrisposto in conformità alla previsione di cui all'art.
7.1 del contratto di agenzia, a titolo di acconto, di natura provvigionale (si veda, infatti, il tenore dell'art. 7.2, riprodotto al seguente punto 9.), sull'indennità dovuta a fronte del patto di non concorrenza di durata biennale.
9. L'art. 7 del contratto di agenzia del 5.10.2016 prevede che “La MA riconoscerà
mensilmente una provvigione sugli affari con i clienti del territorio andati a buon fine, così definita:
sui clienti diretti, provvigione del 10% all'AGENTE GENERALE (tre per cento); -sui clienti
dell'Agente di zona: -provvigione del 3% all'AGENTE GENERALE (tre per cento); -provvigione del
7% all'Agente di zona (sette per cento); -sulle vendite ai distributori, provvigione del 5% all'AGENTE
GENERALE (cinque per cento). Quanto alla base di calcolo lo stesso art. 7, al punto 2, prevede che “Le
provvigioni, comprensive del compenso per gli eventuali incassi autorizzati e per l'obbligo di non
7 concorrenza dopo la cessazione del contratto, verranno calcolate sulle vendite andate a buon fine, al
netto di sconti e imposte ed esclusa ogni altra somma eventualmente esposta o compresa in fattura per
spese di trasporto, imballaggio, assicurazione…Le provvigioni si considereranno maturate solo ad
avvenuto incasso integrale delle fatture emesse dalla MA…Il mancato incasso anche parziale
per insolvibilità dei Clienti, fallimento o dissesto, ecc….farà considerare l'affare giunto a buon fine
solo per l'importo effettivamente incassato”. A seguito della L. 15.2.1999, n. 65, di attuazione della direttiva comunitaria in materia di agenzia, l'art. 1748 c.c. distingue tra il momento di acquisizione del diritto alla provvigione, correlato alla conclusione del contratto e il momento di esigibilità del credito alla provvigione, che, di regola e salva diversa pattuizione, deve essere identificato nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo, disposizione, quest'ultima che può essere derogata dalle parti, stabilendo che il diritto alla provvigione sia esigibile, al più tardi, “dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito
o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo
carico". Nel caso di specie, quest'ultimo momento è stato dalle parti pattiziamente convenuto nell'incasso delle fatture da parte dei clienti.
Sulla scorta degli accertamenti e dei calcoli svolti dal consulente tecnico d'ufficio in base alla documentazione acquisita nella causa, anche a mezzo dell'ordine di esibizione e delle richieste dello stesso ausiliario nel corso delle operazioni, i crediti provvigionali oggetto delle domande attoree esigibili da parte della società agente, in quanto riferiti a corrispettivi incassati dalla clientela, debbono essere quantificati, come da prospetti di calcolo dell'ausiliario allegati 7, 8, 9 alla relazione, in complessivi € 13.270,67, al netto di quanto già percepito dall'agente nel periodo di riferimento (credito provvigionale complessivo € 18.317,80-5.047,13); si precisa che, il calcolo, riferito a quella che l'ausiliario ha definito ipotesi base, differisce dalla tabella sintetica formata dal consulente d'ufficio in ossequio al tenore del quesito formulato, in quanto quest'ultimo conteneva un errore sulla decorrenza delle provvigioni indirette, indotto dalla confusa formulazione delle richieste attoree, di cui alle pagg.
11-13 della citazione). Merita accoglimento la richiesta di riconoscimento dell'ulteriore importo di €
8 10.000,00 non versato dalla convenuta per le mensilità comprese tra l'ottobre 2019 e l'ottobre 2021, a fronte della già riprodotta pattuizione del compenso mensile di € 400,00 a titolo di indennità per il patto di non concorrenza post contrattuale, dovuto in forza della previsione contrattuale di cui all'art. 7 c. 1,
la cui natura provvigionale è stata espressamente riconosciuta dalle parti nel contratto, all'art. 7 c. 2; ne consegue che del citato importo deve tenersi conto ai fini della quantificazione delle spettanze terminative e che, conseguentemente, appare corretta l'ipotesi di calcolo formulata dal consulente tecnico d'ufficio come 5 bis, a seguito delle osservazioni del consulente attoreo, che nei punti che seguono viene recepita.
10. L'attrice sostiene di aver fruito di un termine di preavviso di tre mesi, inferiore a quello di sei mesi a suo avviso dovuto, con conseguente suo credito all'indennità sostitutiva per tre mesi.
Ai sensi dell'art. 9 dell'AEC, cui rinvia il contratto di agenzia, nel caso, quale quello di specie,
di agente plurimandatario il cui rapporto di agenzia aveva, alla data della comunicazione del recesso, la durata di anni quattro, mesi dieci e giorni due, la durata del preavviso avrebbe dovuto essere di cinque mesi, anziché di tre;
in relazione all'ipotesi di calcolo sub 5 bis assunta, di cui all'elaborato del consulente tecnico d'ufficio, il credito residuo a tale titolo deve essere determinato in € 1.859,81.
11. Quanto alla rivendicazione delle spettanze terminative, si osserva che il contratto di agenzia richiama espressamente, agli artt. 7 e 9, l'AEC del 10.12.2014 Disciplina dei Rapporti di
Agenzia e Rappresentanza Commerciale del Comparto Artigiano e che tra le parti non è in contestazione l'applicazione di tale fonte al rapporto di agenzia di cui si discute. Sulla scorta della relazione del consulente tecnico d'ufficio, deve in primo luogo escludersi la sussistenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento della cosiddetta indennità meritocratica previsti dalla norma collettiva
(sensibile incremento della clientela e/o del giro d'affari, in modo da procurare al preponente, anche dopo la cessazione del contratto, sostanziali vantaggi). Spetta all'attrice l'indennità suppletiva di clientela, calcolata dal consulente tecnico d'ufficio, sulla base delle provvigioni maturate, in applicazione dell'art. 10 dell'AEC, in € 1.967,21. La convenuta afferma che non può essere riconosciuta all'attrice l'indennità di risoluzione del rapporto (cosiddetto FIRR), per difetto della
9 presupposta iscrizione dell'agente all' . Se l'attrice non ha contestato il difetto della citata Pt_3
iscrizione, si ritiene tuttavia condivisibile l'argomentazione secondo cui l'indennità di risoluzione rappresenta un credito dell'agente il cui accantonamento presso l' costituisce una forma di Pt_3
garanzia dell'effettiva percezione, che non modifica il titolo del credito. Spetta pertanto all'attrice l'ulteriore importo di € 1.780,66, calcolato dall'ausiliario a titolo di indennità di risoluzione su tutte le provvigioni maturate.
12. L'istruttoria sul punto condotta non ha dimostrato alcuna violazione, da parte dell'agente, del patto di non concorrenza post contrattuale di durata biennale. Il teste Testimone_3
socio e dipendente della convenuta e figlio della legale rappresentante, si è limitato a riferire che tale sig. gli disse di aver visto presso alcuni clienti di Persona_1 Controparte_3
delle confezioni di caffè con il marchio Goriziana Caffè e che il predetto sig. “ci ha lasciato Per_1
intendere che il sig. operasse per Torrefazione Goriziana s.r.l.”; appare evidente la completa CP_4
vaghezza e inconsistenza di tale dichiarazione de relato. Nel contratto di agenzia è stata pattuita, con disposizione più favorevole all'agente, la corresponsione di un importo mensile di € 400,00, cui è stata riconosciuta dalle parti natura provvigionale;
come sopra indicato;
deve pertanto ritenersi sussistente il credito vantato a tale titolo di € 10.000,00, per i mesi da ottobre 2019 a gennaio 2020 (di cui alle fatture emesse dall'attrice, non pagate) e per i successivi mesi dal febbraio 2020 all'ottobre 2021, come già
anticipato al punto 9.
13. La società mandante ha opposto in compensazione all'agente taluni asseriti controcrediti.
13.1 Il primo avrebbe ad oggetto l'importo già corrisposto a titolo di indennità per il patto di non concorrenza;
in considerazione del tenore delle pattuizioni di cui ai punti 7.1 e 7.2 del contratto di agenzia e dell'assenza di prova di qualsiasi violazione del patto, la pretesa restitutoria è infondata.
13.2 La convenuta pretende poi di addebitare all'agente gli insoluti relativi ad alcuni clienti,
indicati nel doc. 23 allegato alla comparsa di risposta, per un importo complessivo di € 27.968,61.
Anche tale richiesta non merita accoglimento.
10 A fronte del divieto, previsto dall'art. 1746 c. 3 c.c., di porre a carico dell'agente una responsabilità,
anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo -con l'eccezione, subordinata a precise condizioni,
pacificamente non ricorrenti nel caso di specie, della concessione di apposita garanzia da parte dell'agente per singoli affari- la mandante convenuta afferma il suo diritto alla tutela risarcitoria per l'inadempimento, da parte dell'agente, di specifiche e reiterate indicazioni operative asseritamente impartite, aventi ad oggetto il divieto di consegnare la merce a soggetti imprenditorialmente e finanziariamente inaffidabili, atteso che l'agente operava secondo la modalità della tentata vendita,
visitando i clienti con il proprio furgone nel quale veniva caricata la merce, che poteva così essere direttamente consegnata ai clienti.
Premesso che dal doc. 10 della convenuta si evince che in data 18.7.2020 venne indirizzata all'agente la nota nella quale si imponeva di non fornire merce a credito prima di aver riscosso gli arretrati, si osserva, in primo luogo, che dal prospetto doc. 23 allegato alla comparsa di risposta si evince che la parte preponderante degli insoluti -indicati al 4.12.2023, ma senza alcuna precisazione delle fatture di riferimento- per un importo di € 21.821,38, si riferisce a cinque clienti, RU LF RI, UN
AD, RA AD, RE GA e LL SO. Il teste ha confermato Tes_4
che: -il primo dei clienti appena citati era un grossista, rimasto cliente della società attrice sino alla data della deposizione (23.9.2024), grossista che, dal 2018 o 2019, divenne cliente direzionale, fornito direttamente dalla mandante;
l'estratto conto del cliente RI, di cui al doc. 28 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. della convenuta, evidenzia che gli insoluti si riferiscono al 2021, periodo nel quale il cliente era servito direttamente dalla mandante;
-i clienti UN AD, RA AD,
RE GA e LL SO ricevevano il caffè in confezioni personalizzate con il loro logotipo, che preparava in base agli ordini ricevuti;
l'agente consegnava ai predetti Controparte_1
clienti la quantità ordinata di prodotti, che era stata imbustata dalla società mandante;
quest'ultima,
conseguentemente, era pienamente a conoscenza del destinatario della fornitura e del quantitativo fornito e ben avrebbe potuto rifiutare di dare corso agli ordini effettuati dai clienti inadempienti.
Ancora, il raffronto tra i documenti 23 e 28 della convenuta evidenzia, in relazione ai clienti diversi da
11 quelli dianzi citati, che gli insoluti si riferiscono per la più parte ad una unica fornitura effettuata e si riferiscono pressoché tutti a fatture emesse dalla società convenuta tra il 2011 e il 2015, estranee al rapporto contrattuale di agenzia instaurato con il contratto del 5.10.2016.
13.3 Parimenti infondata è la pretesa della convenuta di opporre in compensazione l'asserito controcredito di € 17.020,00, importo che corrisponderebbe al valore -unilateralmente determinato dalla mandante- delle attrezzature “affidate a per la concessione in comodato e Parte_1
che la stessa, benché sollecitata, non ha provveduto a ritirare”.
Il contratto di agenzia prevedeva a carico della società attrice unicamente l'obbligo di controllare che i clienti cui fossero stati consegnati in comodato d'uso la macchina del caffè e altri accessori trattassero esclusivamente i prodotti della mandante e provvedessero alla manutenzione e riparazione dei beni concessi in comodato. Il teste , precisato che i contratti di comodato intercorrevano tra Tes_4
che ne predisponeva il contenuto, e i clienti comodatari, ha riferito che il socio Controparte_1
accomandatario dell'attrice non svolse attività di installazione e manutenzione delle macchine del caffè
concesse in comodato, della quale si era invece occupato lui stesso, in forza della previsione contenuta nel suo contratto di agenzia, disponendo delle competenze tecniche necessarie;
in caso di sua indisponibilità, provvedevano i dipendenti della società mandante.
Deve pertanto escludersi un inadempimento addebitabile all'attrice, risultando comunque in ogni caso decisiva l'assenza di prova in ordine al mancato recupero di quanto concesso in comodato e all'effettivo valore dei beni non restituiti.
14. Conclusivamente, la convenuta deve essere condannata a pagare all'agente l'importo complessivo di € 28.878,35, oltre gli interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2022,
calcolati dal 2.12.2021 (doc. 23) sino al saldo.
15. Stante l'esito del giudizio, deve essere posto a carico della convenuta il compenso,
comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con decreto di questo giudice del 3.4.2025.
12 16. Stante la soccombenza, la convenuta deve essere condannata a rifondere all'attrice le spese documentate di difesa tecnica e quelle processuali, queste ultime liquidate, in assenza di nota,
come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55/2014, pertinenti rispetto alla somma riconosciuta in favore della società attrice, assunti nella misura media, per le quattro fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, seconda sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nella causa suindicata:
A) condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_3
dell'attrice della somma di € 28.878,35, da aumentare per gli Parte_1
interessi moratori, al tasso di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 231/2022, calcolati dal 2.12.2021 sino al saldo;
B) pone definitivamente a carico della convenuta il Controparte_3
compenso, comprensivo di accessori, liquidato in favore del consulente tecnico d'ufficio con il decreto del giudice istruttore del 3.4.2025;
C) condanna la convenuta a rifondere all'attrice Controparte_3 [...]
le spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 2.550,59 Parte_1
per spese non imponibili, € 7.616,00 per compenso, oltre al rimborso forfetario spese generali del 15%,
al c.p.a. e all'i.v.a., se dovuta in quanto costo effettivo.
Udine, 23 agosto 2025.
Il giudice dott.ssa Annalisa Barzazi
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