Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 04/07/2025, n. 5796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5796 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05796/2025REG.PROV.COLL.
N. 06019/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6019 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Filippucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ciampino, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02245/2022, resa tra le parti, ordinanza di demolizione n. 206 del 2021 Comune di Ciampino
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, -OMISSIS- impugnava l’ordinanza dirigenziale n. 206, reg. gen. n. 214 del 18/11/2021, con cui il Comune di Ciampino, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, aveva ingiunto la demolizione delle opere edilizie appresso descritte, in quanto realizzate sine titulo , sul terreno contraddistinto in catasto al fg. n. 7, particella 724, sub 507.
In particolare le opere contestate erano le seguenti:
a) Tettoia in legno realizzata in difformità alla S.C.I.A. prot. n. 37786 dell’11/09/2018 composta da tavolato in legno anziché essere aperta, come indicato sull’elaborato grafico prot. 37786/2018.
Le dimensioni rilevate erano di circa mt. 4,52 x 2,85 x h max. 2,80, h min. 2,35, mentre in progetto era rappresentato un pergolato con ingombro pilastri di mt. 5,10 x 2,90 x h. 2,70;
b) Muro realizzato in difformità rispetto alla S.C.I.A. prot. n. 37786 dell’11/09/2018, essendo stato realizzato un muro divisorio tra i sub 507 e 508, di mt. 7,50 di lunghezza ed altezza compresa tra mt. 1,30 e mt. 1,40, anziché un muro di mt. 6,20 di lunghezza x mt. 1,00 di altezza, come indicato in progetto;
c) Manufatto in muratura ad uso abitativo realizzato in assenza di titoli abilitativi a ridosso della tettoia in legno sopra descritta, composto di un soggiorno con angolo cottura e un bagno per un totale di circa 28 mq, non rappresentato sull’elaborato grafico prot. n. 37789 dell’11/09/2018 allegato alla S.C.I.A. suddetta.
Con la sentenza impugnata il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso proposto avverso tale atto, lo rigettava. Condannava inoltre il ricorrente al pagamento nei confronti del Comune di Ciampino della somma di € 1.000,00 a titolo di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva il ricorso complessivamente infondato.
Si rilevava innanzitutto come l’eventuale sanabilità di un abuso edilizio non ostasse all’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Amministrazione comunale, essendo questa tenuta ad ordinarne in ogni caso la demolizione, onde assicurare il ripristino dell’ordine urbanistico-edilizio violato.
Nel caso in esame, le contestate difformità tra le opere edilizie realizzate e quelle “denunciate” con la S.C.I.A. prot. n. 37786 del 11.09.2018 non risultavano essere state affatto smentite, ben potendo tale circostanza dirsi sufficiente a legittimare l’impugnato provvedimento demolitorio, salva la facoltà del ricorrente di presentare un’istanza di sanatoria che, tuttavia, costituiva un posterius rispetto all’esercizio del potere ripristinatorio, avente natura dovuta e vincolata (cfr. in proposito, T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 16/07/2019, n. 1292; 11.06.2019, n. 971).
Si precisava inoltre come, in materia urbanistico-edilizia, il potere demolitorio, tenuto conto della relativa natura non già afflittiva bensì meramente ripristinatoria, dovesse essere correttamente indirizzato, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, non soltanto nei confronti del “responsabile dell’abuso” ma anche del “proprietario”, indipendentemente dall’aver quest’ultimo concorso o meno alla realizzazione dell'abuso medesimo (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).
Di qui la legittimità dell’ordine demolitorio rivolto nei confronti del ricorrente, quale proprietario ( iure hereditatis ) degli abusi in contestazione, ivi incluso il manufatto ad un piano f.t., ad uso abitativo, rispetto al quale non aveva comprovato la sussistenza di idoneo titolo abitativo.
L’originario ricorrente proponeva quindi ricorso in appello deducendo un solo motivo: erroneità della sentenza per intrinseca illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge ed eccesso di potere.
Il Comune appellato non si costituiva in giudizio.
All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa passava in decisione.
L’appello è infondato.
A fronte della pacifica consistenza degli abusi accertati, va ribadito che la valutazione di un intervento edilizio consistente in una pluralità di opere deve effettuarsi in modo globale e non in termini atomistici (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15/02/2021, n. 1350). Infatti, la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprendere l'effettiva portata dell'operazione.
In linea generale, al fine di valutare l'incidenza sull'assetto del territorio di un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi non consente di comprenderne in modo adeguato l'impatto effettivo complessivo, con la conseguenza che i molteplici interventi eseguiti non vanno considerati, dunque, in maniera “frazionata” (cfr. ad es. Consiglio di Stato , sez. VI , 08/09/2021 , n. 6235).
In definitiva, risulta corretta la qualificazione fatta propria dall’amministrazione e condivisa dal Giudice di prime cure; le opere abusive accertate hanno dato luogo ad un intervento di rilevante impatto, correttamente considerato in termini unitari: trattasi di una pluralità di interventi, compiutamente indicati, anche nelle misure, dall’ordinanza impugnata, realizzati in totale difformità della situazione preesistente.
Per il resto, le deduzioni si scontrano con i consolidati orientamenti per cui il provvedimento con cui viene ingiunta la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso neanche nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino; a maggior ragione quindi l'Amministrazione, in sede di irrogazione della sanzione demolitoria, non deve ritenersi onerata di valutare preventivamente la possibilità che l'abuso sia sanabile, anche perché la sanatoria richiede la domanda dell'interessato, la quale, se proposta, produce l'effetto di sospendere l'efficacia dell'ordine di demolizione fino a definizione della istanza di sanatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI , 27/04/2022, n. 3337).
Inoltre, la misura demolitoria può essere legittimamente irrogata nei confronti del proprietario del bene, anche se diverso dal responsabile dell'abuso e anche se estraneo alla commissione dell'abuso stesso e ciò in quanto l'abusività dell'opera è una connotazione di natura reale: segue l'immobile anche nei successivi trasferimenti del medesimo, con l'effetto che la demolizione è, di regola, atto dovuto e prescinde dall'attuale possesso del bene e dalla coincidenza del proprietario con il realizzatore dell’abuso medesimo (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 1 giugno 2023, n. 5433 e 7 febbraio 2023, n. 1327).
Nulla va disposto per le spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Ponte | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO