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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/11/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2123/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2123/22 promossa da:
con l'Avv. Filippo Lupo Parte_1 APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 società , in proprio ed in Controparte_2 Controparte_3 qualità di legale rappresentante pro tempore della società , Controparte_4 con l'Avv. Marco Colapietro e domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca Corsano APPELLATE - APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, GOP dott.ssa Maria Teresa Corbucci, all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 3.6.25:
Appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'impugnazione interposta dalla riformare la Parte_1 sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, GOP dott.ssa Maria Teresa Corbucci, all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022 e, per l'effetto, in accoglimento delle domande spiegate in primo grado dalla Curatela Fallimentare della società così decidere: Parte_1 a) - dato atto che la società in qualità di accollante dei debiti facenti capo alle Parte_1 società verso la società CA Controparte_5 Controparte_4 Geosystems s.p.a. per gli importi – rispettivamente – di € 19.517,20 e di € 18.306,12, ha subìto un
pagina 1 di 7 depauperamento di importo complessivo di € 37.823,32 e che, per converso, le società
[...] e hanno fruito di un arricchimento pari – Controparte_2 Controparte_4 rispettivamente – a € 19.517,20 e a € 18.306,12; b) - dato atto della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., nei termini dedotti in atti;
c) - per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la società in Controparte_2 persona del suo socio accomandatario, signor nonché il signor Controparte_2 CP_2
– iure proprio – a corrispondere alla Curatela fallimentare attrice la somma di € 19.517,20,
[...] maggiorata di interessi e rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
d) - per l'effetto, condannare, in solito tra loro, la società , in persona Controparte_4 del suo socio accomandatario, signor , nonché il signor – iure Controparte_4 Controparte_4 proprio – a corrispondere alla Curatela fallimentare attrice la somma di € 18.306,12, maggiorata di interessi e rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti al saldo. e) - in ogni caso, in via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste che precedono, si insiste per la rimessione della presente causa in istruttoria, con ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, co. VI , n. 2 c.p.c., e precisamente: (…) Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e/o rigettare in quanto infondato in fatto e diritto l'appello incidentale interposto dagli Appellati. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATE, APPELLANTI INCIDENTALI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna - Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Curatela fallimentare della società - Rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto - In accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando che la ha adempiuto gratuitamente ai Parte_1 sensi dell'art. 1180 c.c. in qualità di terzo e per l'effetto, - Accertare e dichiarare che la Curatela del non è creditrice di alcuna somma dai signori e Parte_2 Controparte_2 [...]
, in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della CP_4 CP_2 [...]
e della;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il CP_2 CP_4 Controparte_4 presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Rimini , in proprio ed in qualità di legale Controparte_1 rappresentante pro tempore della società nonché Controparte_2
, anch'esso in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 società premettendo in punto di fatto: Controparte_4
1- con sentenza n. 30/2019 del 22.05.2019 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento della società
corrente in Riccione in via Fogazzaro n. 2, P. IVA La società fallita Parte_1 P.IVA_1 svolgeva attività di “Agente di commercio di macchinari ed impianti” (capitale sociale pari a nominali
€ 10.000,00 suddiviso, in ragione del 50% ciascuno, tra i soci e Controparte_4 [...]
). CP_1
2- a seguito della dichiarazione di fallimento, il Curatore accedeva ai documenti della società fallita e tra questi rinveniva un contratto datato 31.05.2016, concluso tra:
1- società LEICA GEOSYSTEMS Contr s.p.a.; 2- società di;
3- società di;
4- società Top CP_2 Controparte_2 Controparte_4 Survey s.r.l.
3- In tale contratto le parti dichiaravano che: pagina 2 di 7 - avevano operato come agenti per Controparte_5 CP_4 Controparte_4 LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. a fronte di due contratti di agenzia stipulati rispettivamente in data 21.02.2013 e 21.02.2013;
- e titolari delle società e avevano Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_4 manifestato la volontà di creare una nuova società Parte_1
- era intenzione di LEICA GEOSYSTEMS s.p.a., con l'accordo di e di offrire a CP_2 CP_4 un nuovo contratto di agenzia e risolvere allo stesso tempo i contratti in essere di Parte_1 agenzia aperti con le precedenti società, considerando sufficiente un preavviso di cessazione dei suddetti rapporti a partire dalla sottoscrizione della detta scrittura e liquidando interamente ogni indennità dovuta alla data del 31.05.2016 per la cessazione del rapporto (FIRR, FISC);
- contemporaneamente, LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. andava creditrice dei Signori
[...]
e per l'importo rispettivamente di Euro 19.517,20 e di Euro 18.306,12 a CP_2 Controparte_4 titolo di anticipi provvisionali non compensati con le provvigioni maturate;
tanto premesso, manifestava interesse a definire il rapporto alle seguenti Controparte_6 condizioni:
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e le società e risolvevano consensualmente i CP_2 CP_4 contratti di agenzia stipulati in data 21.02.2013 e 21.02.2013 a far data dal 31.05.2016;
- e dichiaravano di riconoscere ed accettare come gradito e sufficiente il preavviso CP_2 CP_4 per la cessazione dei suddetti rapporti di cui al punto, dalla data odierna al 31.05.2013;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. riconosceva come sussistente un debito verso e per CP_2 CP_4 l'indennità di fine rapporto alla data del 31.05.2016 per tutti i rapporti di agenzia avuti a titolo di FISC e FIRR pari a: Euro 8.108,94 e Euro 6.716,75 da pagarsi entro Luglio 2016; CP_2 CP_4 esclusa ogni altra indennità;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e si impegnavano a stipulare e rendere operativo Parte_1 un nuovo contratto di agenzia con decorrenza 01.06.2016;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e dichiaravano e riconoscevano che i rapporti di Parte_1 agenzia di cui alle premesse e il nuovo Contratto di Agenzia stipulato tra CA e Parte_1 sarebbero stati del tutto svincolati e non impugnabili in ordine a pendenze economiche di arretrati relativi ai contratti agenzia precedenti, in quanto da ritenersi del tutto corrisposte in ragione del presente accordo, di natura tombale anche per ogni indennità di legge;
- in ordine ai debiti verso LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. di e Parte_1 Controparte_2
, per l'importo rispettivamente di Euro 19.517,20 e di Euro 18.306,12, dichiarava di Controparte_4 accollarsi i suddetti debiti e si impegnava al pagamento in favore di LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. mediante un piano di rientro da terminarsi entro il 31.05.2017, con 12 rate mensili consecutive, la prima alla sottoscrizione dell'accordo stesso, di importo pari a Euro 1.626,43 e Euro 1.525,51, ovvero un totale di Euro 3.151,94 a mezzo bonifico bancario;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. era autorizzata a detrarre dai pagamenti relativi ad eventuali fatture emesse dalla l'importo mensile a compensazione, oltre al maggior importo Parte_1 eventualmente ritardato da alle precedenti scadenze. Parte_1 Dunque, a fronte di quanto emergente dal contratto, il Curatore fallimentare invitava
[...]
(società ) e (società CP_2 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4
alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme -rispettivamente- di € CP_4 19.517,20 e di € 18.306,12. A fronte nella mancata restituzione delle somme, il curatore agiva giudizialmente. In punto di diritto, la curatela deduceva -a fronte della certezza che la società avesse pagato Parte_1 alla società CA Geosystems s.p.a. somme che non costituivano debiti propri- che il contratto con il quale la società si era accollata i debiti facenti capo, rispettivamente, ai suoi soci Parte_1 (per il tramite delle rispettive società: e Controparte_2 CP_4 CP_4
pagina 3 di 7 ) “imponeva la ineludibile necessità per la fallita di rientrare nella disponibilità delle somme CP_4 pagate in luogo dei debitori effettivi delle stesse”. In assenza di obblighi in capo alla società , derivanti ex lege, di pagare debiti dei propri soci Parte_1 ( e ), ma essendovi unicamente un rapporto contrattuale inter Controparte_2 Controparte_4 partes a tenore del quale la odierna attrice si è accollata – con effetto non liberatorio – i debiti delle due società in accomandita facenti capo ai precitati soci, avrebbe titolo per domandare ai due Parte_1 soggetti accollati quanto pagato in loro favore. L'accollo da parte della società sarebbe “sussumibile nell'alveo di una donazione indiretta, Parte_1 atteso che essa -con il contratto sopra descritto del 31.05.2016 e con il successivo adempimento/pagamento dei debiti facenti capo alle società riferibili ai signori e Controparte_2 ha di fatto arricchito i predetti soggetti e, contemporaneamente, ha depauperato sé Controparte_4 stessa”. Ciò sarebbe avvenuto in assenza di una causa tipica rinvenibile nei rapporti endosocietari (all'interno della ) ed in quelli infra-societari (tra la stessa e le due s.a.s. Parte_1 Parte_1 riferibili ai suoi soci), atteso che l'unico “collegamento” era costituito dalla identità soggettiva delle persone fisiche dei signori e (accomandatari delle società debitrici Controparte_4 Controparte_2 originarie, nonché soci/amministratori della . Parte_1 Dunque, in assenza di altra azione utile tipizzata e specifica a tutela del diritto spettante alla Curatela fallimentare (ai sensi dell'art. 2042 c.c.), l'attrice agiva con la tutela residuale e sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.). Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2020 i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rimini, ritenendo il rapporto sussumibile nella fattispecie dell'accollo liberatorio esterno, e ritenuta inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, con la sentenza in questa sede impugnata rigettava la domanda con condanna della curatela al pagamento delle spese di lite.
SECONDO GRADO Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 24 dicembre 2022 la Parte_3 in persona della Curatrice, dott.ssa citava la società
[...] Parte_4 [...]
, in persona del suo socio accomandatario, , nonché Controparte_2 Controparte_2
e la società nonché avanti la Corte Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4 di Appello di Bologna. L'appellante formulava i seguenti motivi di impugnazione: Primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha disatteso la domanda svolta da parte attrice per carenza degli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa. Secondo motivo: erroneità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare il tenore letterale e sostanziale delle difese svolte da parte dei convenuti in primo grado. Secondo i convenuti l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa discenderebbe dall'applicazione dell'art. 1180 c.c. alla fattispecie, ma il Tribunale di Rimini avrebbe completamente omesso di valutare la loro allegazione. Ove ciò fosse stato fatto, la sentenza sarebbe stata di accoglimento della domanda posto che
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore … pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Civ., sez. III, 10.02.2016, n. 2675; Cass. Civ., SS.UU. 29.04.2009, n. 9946). Terzo motivo: omessa valutazione dei rapporti infrasocietari e personali tra i soggetti convenuti ai fini dell'applicazione dell'art. 2041 c.c.:
pagina 4 di 7 la curatela attrice ha allegato la correlazione tra i soggetti a vario titolo convenuti in giudizio. Tale elemento fattuale non sarebbe di poco momento: infatti, la società in bonis era Parte_1 composta e amministrata da due soci ( e ) che erano al contempo soci CP_2 CP_4 Contr accomandatari delle rispettive s.a.s.: la e la n tale duplice veste, ed in palese conflitto di CP_2 interessi, essi hanno accollato i debiti delle proprie s.a.s. in capo alla la quale, in tal modo, Parte_1 è stata depauperata di quanto la stessa vantava a titolo di credito. , dunque, non avrebbe Parte_1 avuto altro rimedio se non l'azione di cui all'invocato art. 2041 c.c. Quarto motivo: erronea statuizione sulle spese di lite: Oltre all'erroneità della decisione, in ogni caso, il comportamento processuale dei convenuti (che prima hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, dopo che la stessa era stata disposta da parte del Tribunale ed avviata dalla curatela attrice, hanno omesso di parteciparvi) avrebbe giustificato un diverso riparto delle spese di lite.
Si costituivano nel giudizio di appello i convenuti-appellati i quali, sussumendo la fattispecie allo schema dell'art. 1180 c.c. a titolo gratuito -poiché il terzo non ne trae alcun vantaggio patrimoniale- e dunque escludendo l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., chiedevano il rigetto dell'impugnazione. Svolgevano anche appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado con accertamento “che la ha adempiuto gratuitamente ai sensi dell'art. 1180 c.c. in qualità di Parte_1 terzo e per l'effetto” e che “la Curatela del Fallimento non è creditrice di alcuna somma Parte_1 dai signori e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro Controparte_2 Controparte_4 tempore della e della ”. Controparte_2 Controparte_4
All'udienza del 3.6.25 (tenutasi in modalità cartolare) la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato. Il primo e il terzo motivo di impugnazione meritano trattazione unitaria. La domanda della curatela appellante muove dall'assunto che l'accollo da parte della società
[...]
sia “da considerarsi una donazione indiretta e/o comunque un atto atipico di liberalità, privo di Pt_1 qualsivoglia carattere di onerosità, atteso che essa -con il contratto del 31.05.2016 sottoscritto da e e con il successivo adempimento/pagamento dei Controparte_7 Parte_1 debiti facenti capo alle società riferibili ai signori e ha di fatto Controparte_2 Controparte_4 arricchito i predetti soggetti e, contemporaneamente, ha depauperato sé stessa”. Dunque, da un lato si afferma che il pagamento sia avvenuto “in assenza di una causa tipica rinvenibile nei rapporti endosocietari (all'interno della ed in quelli infrasocietari (tra la stessa Parte_1 [...] e le due s.a.s. riferibili ai suoi soci)”, con l'unico “collegamento” costituito dall'identità Pt_1 soggettiva di e (accomandatari delle società debitrici originarie, Controparte_4 Controparte_2 nonché soci/amministratori della , ma, dall'altro, che l'operazione sia stata una Parte_1 donazione indiretta o comunque un atto di liberalità. In realtà, l'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, il fatto che l'incremento patrimoniale di un soggetto sia correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro, nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima. “Pertanto, se l'incremento patrimoniale è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, esso non si può considerare un ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. ord., 2 settembre 2024, n. 23471). Dunque, ritiene questa Corte -condividendo la ricostruzione del Giudice di primo grado- che l'accordo in oggetto sia sussumibile nella fattispecie dell'accollo liberatorio esterno, in quanto nella scrittura del pagina 5 di 7 31.5.2016 hanno partecipato tutti e tre i soggetti del rapporto ovvero accollante ( ) accollati Parte_1 (convenuti) e CA (accollatario originario creditore) ed all'assunzione dell'obbligo da parte di
[...]
verso CA si è affiancata la risoluzione del precedente contratto fra CA ed i convenuti con Pt_1 effetto liberatorio per questi ultimi. A ben vedere, è proprio la valutazione dei rapporti infrasocietari e personali tra i soggetti convenuti che porta a ritenere la fondatezza di quanto rappresentato dalla stessa parte attrice-appellante, ovvero che l'accordo avesse causa di liberalità (il che, come sopra visto, esclude di per sè la configurabilità dell'azione residuale di arricchimento senza causa). Parimenti, deve essere rigettato il secondo motivo d'appello (strettamente connesso con l'appello incidentale, che sarà trattato in seguito). La fattispecie, infatti, non può essere sussunta nell'ambito dell'art. 1180 c.c., perché non si ravvisa alcun diretto adempimento da parte del terzo con conseguente estinzione per adempimento dell'obbligazione, bensì -al contrario- vi è stata l'assunzione da parte di dell'obbligazione Parte_1 di pagamento del debito altrui nei confronti di Leyca, da eseguirsi con pagamento rateale previa compensazione di quanto dovuto ai soci per somme di tfr. Risulta infondato anche il quanto motivo di impugnazione, posto che il comportamento tenuto dai convenuti (che prima hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, dopo che la stessa era stata disposta da parte del Tribunale ed avviata dalla curatela attrice, hanno omesso di parteciparvi) rientra nell'ambito delle legittime scelte processuali che non giustifica un diverso riparto delle spese di lite. Si ricorda, infatti, che l'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha codificato alcune ipotesi in cui il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, tra queste, rientrano anche le «domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro». Merita rigetto anche l'appello incidentale. Gli appellati-convenuti hanno svolto, come visto, appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado con accertamento “che la ha adempiuto gratuitamente ai sensi Parte_1 dell'art. 1180 c.c. in qualità di terzo e per l'effetto” e che “la Curatela del non è Parte_2 creditrice di alcuna somma dai signori e , in proprio e in qualità Controparte_2 Controparte_4 di legali rappresentanti pro tempore della e della Controparte_2 Controparte_4
”.
[...] La domanda per i motivi sopra visti, deve essere rigettata. La domanda di accertamento che la Curatela del non sia creditrice di alcuna Parte_2 somma nei confronti di e risulta strettamente connessa a quella Controparte_2 Controparte_4 volta all'accertamento che la abbia adempiuto gratuitamente ai sensi dell'art. 1180 c.c. in Parte_1 qualità di terzo, ricostruzione, questa, per i motivi sopra visti, non condivisa dal Collegio. Dunque, tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, devono essere rigettati. In applicazione del principio di reciproca soccombenza, le spese di lite devono compensarsi integralmente tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante che degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in proprio ed in qualità di legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore della società Controparte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società CP_3 CP_4
pagina 6 di 7 avverso la sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini Controparte_4 all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Luisa Poppi Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 2123/22 promossa da:
con l'Avv. Filippo Lupo Parte_1 APPELLANTE - APPELLATA INCIDENTALE
contro
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_1 società , in proprio ed in Controparte_2 Controparte_3 qualità di legale rappresentante pro tempore della società , Controparte_4 con l'Avv. Marco Colapietro e domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca Corsano APPELLATE - APPELLANTI INCIDENTALI
Oggetto: appello avverso la sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, GOP dott.ssa Maria Teresa Corbucci, all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022
CONCLUSIONI rese all'udienza cartolare del 3.6.25:
Appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento dell'impugnazione interposta dalla riformare la Parte_1 sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini, GOP dott.ssa Maria Teresa Corbucci, all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022 e, per l'effetto, in accoglimento delle domande spiegate in primo grado dalla Curatela Fallimentare della società così decidere: Parte_1 a) - dato atto che la società in qualità di accollante dei debiti facenti capo alle Parte_1 società verso la società CA Controparte_5 Controparte_4 Geosystems s.p.a. per gli importi – rispettivamente – di € 19.517,20 e di € 18.306,12, ha subìto un
pagina 1 di 7 depauperamento di importo complessivo di € 37.823,32 e che, per converso, le società
[...] e hanno fruito di un arricchimento pari – Controparte_2 Controparte_4 rispettivamente – a € 19.517,20 e a € 18.306,12; b) - dato atto della sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., nei termini dedotti in atti;
c) - per l'effetto, condannare, in solido tra loro, la società in Controparte_2 persona del suo socio accomandatario, signor nonché il signor Controparte_2 CP_2
– iure proprio – a corrispondere alla Curatela fallimentare attrice la somma di € 19.517,20,
[...] maggiorata di interessi e rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
d) - per l'effetto, condannare, in solito tra loro, la società , in persona Controparte_4 del suo socio accomandatario, signor , nonché il signor – iure Controparte_4 Controparte_4 proprio – a corrispondere alla Curatela fallimentare attrice la somma di € 18.306,12, maggiorata di interessi e rivalutazione dalle date dei singoli pagamenti al saldo. e) - in ogni caso, in via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle richieste che precedono, si insiste per la rimessione della presente causa in istruttoria, con ammissione delle istanze istruttorie articolate nella memoria ex art. 183, co. VI , n. 2 c.p.c., e precisamente: (…) Voglia, inoltre, l'Ecc.ma Corte d'Appello adita dichiarare inammissibile e/o rigettare in quanto infondato in fatto e diritto l'appello incidentale interposto dagli Appellati. Vinte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio”.
APPELLATE, APPELLANTI INCIDENTALI
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna - Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dalla Curatela fallimentare della società - Rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto - In accoglimento dell'appello incidentale: riformare la sentenza di primo grado accertando e dichiarando che la ha adempiuto gratuitamente ai Parte_1 sensi dell'art. 1180 c.c. in qualità di terzo e per l'effetto, - Accertare e dichiarare che la Curatela del non è creditrice di alcuna somma dai signori e Parte_2 Controparte_2 [...]
, in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro tempore della CP_4 CP_2 [...]
e della;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari per il CP_2 CP_4 Controparte_4 presente giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PRIMO GRADO Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_3 giudizio avanti al Tribunale di Rimini , in proprio ed in qualità di legale Controparte_1 rappresentante pro tempore della società nonché Controparte_2
, anch'esso in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3 società premettendo in punto di fatto: Controparte_4
1- con sentenza n. 30/2019 del 22.05.2019 il Tribunale di Rimini dichiarava il fallimento della società
corrente in Riccione in via Fogazzaro n. 2, P. IVA La società fallita Parte_1 P.IVA_1 svolgeva attività di “Agente di commercio di macchinari ed impianti” (capitale sociale pari a nominali
€ 10.000,00 suddiviso, in ragione del 50% ciascuno, tra i soci e Controparte_4 [...]
). CP_1
2- a seguito della dichiarazione di fallimento, il Curatore accedeva ai documenti della società fallita e tra questi rinveniva un contratto datato 31.05.2016, concluso tra:
1- società LEICA GEOSYSTEMS Contr s.p.a.; 2- società di;
3- società di;
4- società Top CP_2 Controparte_2 Controparte_4 Survey s.r.l.
3- In tale contratto le parti dichiaravano che: pagina 2 di 7 - avevano operato come agenti per Controparte_5 CP_4 Controparte_4 LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. a fronte di due contratti di agenzia stipulati rispettivamente in data 21.02.2013 e 21.02.2013;
- e titolari delle società e avevano Controparte_2 Controparte_4 CP_2 CP_4 manifestato la volontà di creare una nuova società Parte_1
- era intenzione di LEICA GEOSYSTEMS s.p.a., con l'accordo di e di offrire a CP_2 CP_4 un nuovo contratto di agenzia e risolvere allo stesso tempo i contratti in essere di Parte_1 agenzia aperti con le precedenti società, considerando sufficiente un preavviso di cessazione dei suddetti rapporti a partire dalla sottoscrizione della detta scrittura e liquidando interamente ogni indennità dovuta alla data del 31.05.2016 per la cessazione del rapporto (FIRR, FISC);
- contemporaneamente, LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. andava creditrice dei Signori
[...]
e per l'importo rispettivamente di Euro 19.517,20 e di Euro 18.306,12 a CP_2 Controparte_4 titolo di anticipi provvisionali non compensati con le provvigioni maturate;
tanto premesso, manifestava interesse a definire il rapporto alle seguenti Controparte_6 condizioni:
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e le società e risolvevano consensualmente i CP_2 CP_4 contratti di agenzia stipulati in data 21.02.2013 e 21.02.2013 a far data dal 31.05.2016;
- e dichiaravano di riconoscere ed accettare come gradito e sufficiente il preavviso CP_2 CP_4 per la cessazione dei suddetti rapporti di cui al punto, dalla data odierna al 31.05.2013;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. riconosceva come sussistente un debito verso e per CP_2 CP_4 l'indennità di fine rapporto alla data del 31.05.2016 per tutti i rapporti di agenzia avuti a titolo di FISC e FIRR pari a: Euro 8.108,94 e Euro 6.716,75 da pagarsi entro Luglio 2016; CP_2 CP_4 esclusa ogni altra indennità;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e si impegnavano a stipulare e rendere operativo Parte_1 un nuovo contratto di agenzia con decorrenza 01.06.2016;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. e dichiaravano e riconoscevano che i rapporti di Parte_1 agenzia di cui alle premesse e il nuovo Contratto di Agenzia stipulato tra CA e Parte_1 sarebbero stati del tutto svincolati e non impugnabili in ordine a pendenze economiche di arretrati relativi ai contratti agenzia precedenti, in quanto da ritenersi del tutto corrisposte in ragione del presente accordo, di natura tombale anche per ogni indennità di legge;
- in ordine ai debiti verso LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. di e Parte_1 Controparte_2
, per l'importo rispettivamente di Euro 19.517,20 e di Euro 18.306,12, dichiarava di Controparte_4 accollarsi i suddetti debiti e si impegnava al pagamento in favore di LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. mediante un piano di rientro da terminarsi entro il 31.05.2017, con 12 rate mensili consecutive, la prima alla sottoscrizione dell'accordo stesso, di importo pari a Euro 1.626,43 e Euro 1.525,51, ovvero un totale di Euro 3.151,94 a mezzo bonifico bancario;
- LEICA GEOSYSTEMS s.p.a. era autorizzata a detrarre dai pagamenti relativi ad eventuali fatture emesse dalla l'importo mensile a compensazione, oltre al maggior importo Parte_1 eventualmente ritardato da alle precedenti scadenze. Parte_1 Dunque, a fronte di quanto emergente dal contratto, il Curatore fallimentare invitava
[...]
(società ) e (società CP_2 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4
alla restituzione in favore della curatela fallimentare delle somme -rispettivamente- di € CP_4 19.517,20 e di € 18.306,12. A fronte nella mancata restituzione delle somme, il curatore agiva giudizialmente. In punto di diritto, la curatela deduceva -a fronte della certezza che la società avesse pagato Parte_1 alla società CA Geosystems s.p.a. somme che non costituivano debiti propri- che il contratto con il quale la società si era accollata i debiti facenti capo, rispettivamente, ai suoi soci Parte_1 (per il tramite delle rispettive società: e Controparte_2 CP_4 CP_4
pagina 3 di 7 ) “imponeva la ineludibile necessità per la fallita di rientrare nella disponibilità delle somme CP_4 pagate in luogo dei debitori effettivi delle stesse”. In assenza di obblighi in capo alla società , derivanti ex lege, di pagare debiti dei propri soci Parte_1 ( e ), ma essendovi unicamente un rapporto contrattuale inter Controparte_2 Controparte_4 partes a tenore del quale la odierna attrice si è accollata – con effetto non liberatorio – i debiti delle due società in accomandita facenti capo ai precitati soci, avrebbe titolo per domandare ai due Parte_1 soggetti accollati quanto pagato in loro favore. L'accollo da parte della società sarebbe “sussumibile nell'alveo di una donazione indiretta, Parte_1 atteso che essa -con il contratto sopra descritto del 31.05.2016 e con il successivo adempimento/pagamento dei debiti facenti capo alle società riferibili ai signori e Controparte_2 ha di fatto arricchito i predetti soggetti e, contemporaneamente, ha depauperato sé Controparte_4 stessa”. Ciò sarebbe avvenuto in assenza di una causa tipica rinvenibile nei rapporti endosocietari (all'interno della ) ed in quelli infra-societari (tra la stessa e le due s.a.s. Parte_1 Parte_1 riferibili ai suoi soci), atteso che l'unico “collegamento” era costituito dalla identità soggettiva delle persone fisiche dei signori e (accomandatari delle società debitrici Controparte_4 Controparte_2 originarie, nonché soci/amministratori della . Parte_1 Dunque, in assenza di altra azione utile tipizzata e specifica a tutela del diritto spettante alla Curatela fallimentare (ai sensi dell'art. 2042 c.c.), l'attrice agiva con la tutela residuale e sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa (ex art. 2041 c.c.). Con comparsa di costituzione e risposta del 19.12.2020 i convenuti chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale di Rimini, ritenendo il rapporto sussumibile nella fattispecie dell'accollo liberatorio esterno, e ritenuta inammissibile la domanda di arricchimento senza causa, con la sentenza in questa sede impugnata rigettava la domanda con condanna della curatela al pagamento delle spese di lite.
SECONDO GRADO Con atto di citazione in appello notificato via pec in data 24 dicembre 2022 la Parte_3 in persona della Curatrice, dott.ssa citava la società
[...] Parte_4 [...]
, in persona del suo socio accomandatario, , nonché Controparte_2 Controparte_2
e la società nonché avanti la Corte Controparte_2 Controparte_4 Controparte_4 di Appello di Bologna. L'appellante formulava i seguenti motivi di impugnazione: Primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale di Rimini ha disatteso la domanda svolta da parte attrice per carenza degli elementi costitutivi dell'azione di arricchimento senza causa. Secondo motivo: erroneità della sentenza per la violazione dell'art. 112 c.p.c.: il Giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare il tenore letterale e sostanziale delle difese svolte da parte dei convenuti in primo grado. Secondo i convenuti l'infondatezza della domanda di arricchimento senza causa discenderebbe dall'applicazione dell'art. 1180 c.c. alla fattispecie, ma il Tribunale di Rimini avrebbe completamente omesso di valutare la loro allegazione. Ove ciò fosse stato fatto, la sentenza sarebbe stata di accoglimento della domanda posto che
“L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore … pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore” (Cass. Civ., sez. III, 10.02.2016, n. 2675; Cass. Civ., SS.UU. 29.04.2009, n. 9946). Terzo motivo: omessa valutazione dei rapporti infrasocietari e personali tra i soggetti convenuti ai fini dell'applicazione dell'art. 2041 c.c.:
pagina 4 di 7 la curatela attrice ha allegato la correlazione tra i soggetti a vario titolo convenuti in giudizio. Tale elemento fattuale non sarebbe di poco momento: infatti, la società in bonis era Parte_1 composta e amministrata da due soci ( e ) che erano al contempo soci CP_2 CP_4 Contr accomandatari delle rispettive s.a.s.: la e la n tale duplice veste, ed in palese conflitto di CP_2 interessi, essi hanno accollato i debiti delle proprie s.a.s. in capo alla la quale, in tal modo, Parte_1 è stata depauperata di quanto la stessa vantava a titolo di credito. , dunque, non avrebbe Parte_1 avuto altro rimedio se non l'azione di cui all'invocato art. 2041 c.c. Quarto motivo: erronea statuizione sulle spese di lite: Oltre all'erroneità della decisione, in ogni caso, il comportamento processuale dei convenuti (che prima hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, dopo che la stessa era stata disposta da parte del Tribunale ed avviata dalla curatela attrice, hanno omesso di parteciparvi) avrebbe giustificato un diverso riparto delle spese di lite.
Si costituivano nel giudizio di appello i convenuti-appellati i quali, sussumendo la fattispecie allo schema dell'art. 1180 c.c. a titolo gratuito -poiché il terzo non ne trae alcun vantaggio patrimoniale- e dunque escludendo l'applicabilità dell'art. 2041 c.c., chiedevano il rigetto dell'impugnazione. Svolgevano anche appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado con accertamento “che la ha adempiuto gratuitamente ai sensi dell'art. 1180 c.c. in qualità di Parte_1 terzo e per l'effetto” e che “la Curatela del Fallimento non è creditrice di alcuna somma Parte_1 dai signori e , in proprio e in qualità di legali rappresentanti pro Controparte_2 Controparte_4 tempore della e della ”. Controparte_2 Controparte_4
All'udienza del 3.6.25 (tenutasi in modalità cartolare) la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello debba essere rigettato. Il primo e il terzo motivo di impugnazione meritano trattazione unitaria. La domanda della curatela appellante muove dall'assunto che l'accollo da parte della società
[...]
sia “da considerarsi una donazione indiretta e/o comunque un atto atipico di liberalità, privo di Pt_1 qualsivoglia carattere di onerosità, atteso che essa -con il contratto del 31.05.2016 sottoscritto da e e con il successivo adempimento/pagamento dei Controparte_7 Parte_1 debiti facenti capo alle società riferibili ai signori e ha di fatto Controparte_2 Controparte_4 arricchito i predetti soggetti e, contemporaneamente, ha depauperato sé stessa”. Dunque, da un lato si afferma che il pagamento sia avvenuto “in assenza di una causa tipica rinvenibile nei rapporti endosocietari (all'interno della ed in quelli infrasocietari (tra la stessa Parte_1 [...] e le due s.a.s. riferibili ai suoi soci)”, con l'unico “collegamento” costituito dall'identità Pt_1 soggettiva di e (accomandatari delle società debitrici originarie, Controparte_4 Controparte_2 nonché soci/amministratori della , ma, dall'altro, che l'operazione sia stata una Parte_1 donazione indiretta o comunque un atto di liberalità. In realtà, l'art. 2041 c.c. pone come elementi costitutivi, a fondamento dell'azione di ingiustificato arricchimento, il fatto che l'incremento patrimoniale di un soggetto sia correlato, attraverso un nesso di causalità, al depauperamento di un altro, nonché il fatto che il detto arricchimento sia privo di una causa legittima. “Pertanto, se l'incremento patrimoniale è conseguenza di un contratto, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale, esso non si può considerare un ingiustificato arricchimento” (cfr. Cass. ord., 2 settembre 2024, n. 23471). Dunque, ritiene questa Corte -condividendo la ricostruzione del Giudice di primo grado- che l'accordo in oggetto sia sussumibile nella fattispecie dell'accollo liberatorio esterno, in quanto nella scrittura del pagina 5 di 7 31.5.2016 hanno partecipato tutti e tre i soggetti del rapporto ovvero accollante ( ) accollati Parte_1 (convenuti) e CA (accollatario originario creditore) ed all'assunzione dell'obbligo da parte di
[...]
verso CA si è affiancata la risoluzione del precedente contratto fra CA ed i convenuti con Pt_1 effetto liberatorio per questi ultimi. A ben vedere, è proprio la valutazione dei rapporti infrasocietari e personali tra i soggetti convenuti che porta a ritenere la fondatezza di quanto rappresentato dalla stessa parte attrice-appellante, ovvero che l'accordo avesse causa di liberalità (il che, come sopra visto, esclude di per sè la configurabilità dell'azione residuale di arricchimento senza causa). Parimenti, deve essere rigettato il secondo motivo d'appello (strettamente connesso con l'appello incidentale, che sarà trattato in seguito). La fattispecie, infatti, non può essere sussunta nell'ambito dell'art. 1180 c.c., perché non si ravvisa alcun diretto adempimento da parte del terzo con conseguente estinzione per adempimento dell'obbligazione, bensì -al contrario- vi è stata l'assunzione da parte di dell'obbligazione Parte_1 di pagamento del debito altrui nei confronti di Leyca, da eseguirsi con pagamento rateale previa compensazione di quanto dovuto ai soci per somme di tfr. Risulta infondato anche il quanto motivo di impugnazione, posto che il comportamento tenuto dai convenuti (che prima hanno eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita e poi, dopo che la stessa era stata disposta da parte del Tribunale ed avviata dalla curatela attrice, hanno omesso di parteciparvi) rientra nell'ambito delle legittime scelte processuali che non giustifica un diverso riparto delle spese di lite. Si ricorda, infatti, che l'art. 3 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito in L. 10 novembre 2014, n. 162 ha codificato alcune ipotesi in cui il previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita assurge a condizione di procedibilità della domanda giudiziale e, tra queste, rientrano anche le «domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro». Merita rigetto anche l'appello incidentale. Gli appellati-convenuti hanno svolto, come visto, appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza di primo grado con accertamento “che la ha adempiuto gratuitamente ai sensi Parte_1 dell'art. 1180 c.c. in qualità di terzo e per l'effetto” e che “la Curatela del non è Parte_2 creditrice di alcuna somma dai signori e , in proprio e in qualità Controparte_2 Controparte_4 di legali rappresentanti pro tempore della e della Controparte_2 Controparte_4
”.
[...] La domanda per i motivi sopra visti, deve essere rigettata. La domanda di accertamento che la Curatela del non sia creditrice di alcuna Parte_2 somma nei confronti di e risulta strettamente connessa a quella Controparte_2 Controparte_4 volta all'accertamento che la abbia adempiuto gratuitamente ai sensi dell'art. 1180 c.c. in Parte_1 qualità di terzo, ricostruzione, questa, per i motivi sopra visti, non condivisa dal Collegio. Dunque, tanto l'appello principale, quanto l'appello incidentale, devono essere rigettati. In applicazione del principio di reciproca soccombenza, le spese di lite devono compensarsi integralmente tra le parti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte dell'appellante che degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di , in proprio ed in qualità di legale
[...] Controparte_1 rappresentante pro tempore della società Controparte_2 [...]
, in proprio ed in qualità di legale rappresentante pro tempore della società CP_3 CP_4
pagina 6 di 7 avverso la sentenza di primo grado 1129/2022 emessa dal Tribunale di Rimini Controparte_4 all'esito del procedimento n. 2792/2020 R.G., resa in data 22.11.2022, pubblicata in data 22.11.2022, notificata in data 24.11.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4.11.25
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Luisa Poppi dott. Giuseppe De Rosa
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