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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3865/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 C.F._1 ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE BERARDIS ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSSAGO Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 33 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GUSSAGO ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che il comune Parte_1 di ha operato un'illegittima ed arbitraria cancellazione dell'anagrafe della popolazione CP_1 temporanea di , madre dell'attrice per cui ella ha, durante il proprio rapporto di Persona_1 lavoro, beneficiato del collocamento in congedo straordinario retribuito per la necessità appunto di assistere la madre in stato di disabilità grave;
condannare quindi il comune per Persona_1
l'illecito compiuto al risarcimento del danno quantificato in euro 10.781,93 o quanto di giustizia. A sostegno della propria pretesa espone che: è dipendente dell'Università degli studi di Ha CP_1 beneficiato del collocamento in congedo straordinario retribuito per assistere la madre Persona_1
, con lei dimorante e in situazione di disabilità grave. Per conseguire il beneficio del
[...] congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'articolo 42 decreto legislativo 151/2001 è necessario certificare il rapporto di convivenza madre figlia. Per questo ha formalizzato in
Persona_1 data 11 maggio 2012 richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del comune di presso l'abitazione della figlia. Il comune con nota del 27 giugno 2012 CP_1 comunicò di aver iscritto come temporaneamente residente in [...]
Persona_1 presso l'abitazione della figlia. in data 14 Maggio 2015 però il comune comunicò con nota di aver cancellato dallo schedario delle dimore temporanee a far data del 20 marzo 2014;
Persona_1 ciò provocò la decurtazione ad opera dell di 87 giorni fruiti come congedo retribuito, Parte_2 non più spettanti a far data del 20 marzo 2014. Fu comunicata la reiscrizione nello schedario delle dimore temporanee di a far data dal 10 febbraio 2015.Era accaduto che il 10
Persona_1 ottobre 2015 il comune aveva operato una cancellazione di ufficio perché non
Persona_1 aveva dato seguito alla comunicazione del comune del 20 novembre 2012 protocollo numero 56434 con la quale il comune aveva invitato a richiedere l'iscrizione all'anagrafe.
Persona_1
L'attrice nega di aver ricevuto mai una tale comunicazione e quindi ritiene che il comune abbia perpetrato un illecito nei suoi confronti, cagionandole un danno ingiusto consistito nella indebita decurtazione stipendiale come sopra descritta.L'ente ha pure disatteso l'istanza di reiscrizione in continuità che le avrebbe impedito di patire il citato danno economico ingiusto. L'invito per la convenzione di negoziazione assistita non aveva sortito effetto alcuno. Il comune a fronte di una mancata risposta avrebbe dovuto verificare attentamente la situazione complessiva, il che non è accaduto. Il comune nel costituirsi invoca l'inammissibilità della pretesa di cui chiede il rigetto.
L'azione amministrativa dedotta in contestazione risulta assolutamente improntata ai parametri normativi che la governano, in quanto si tratta di iscrizione relativa a dimoranti di fatto, effettuata a domanda dell'interessato o di ufficio, e lo schedario, che concerne dati transitori e temporanei, è sottoposto per legge a revisione periodica almeno annuale, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune perché se ne sono allontanate, sono decedute, o vi hanno stabilito la dimora abituale. Di ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario va data comunicazione all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, per la migliore e controllata gestione delle certificazioni anagrafiche che a quest'ultimo competono in via esclusiva. qualora la permanenza nel Comune superi l'anno, il cittadino non può più essere considerato temporaneo;
ciò comporta che l'iscrizione allo schedario è valida un anno e che, decorso tale termine, l'ufficiale di anagrafe provvede alla cancellazione di ufficio dallo schedario. È possibile presentare una nuova domanda di iscrizione già nell'anno successivo alla cancellazione, ad pagina 2 di 5 eccezione del caso in cui la dimora abbia assunto il carattere di abitualità; in tal caso è necessario procedere all'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. alla cancellazione potrà seguire, su richiesta, ed in difetto dei presupposti per l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, una nuova iscrizione allo schedario temporaneo. quando il Comune rileva la cessata dimora provvede subito alla cancellazione.La nota fu inviata per posta come da prassi, e non risulta essere stata restituita al mittente.L'omessa presentazione dell'interessata o di un suo delegato agli sportelli dell'anagrafe per dichiarare di stabilire la dimora abituale nel comune ovvero di mantenere quella temporanea ha comportato che alla cancellazione non ha fatto seguito nel breve termine l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o una nuova iscrizione allo schedario della popolazione con dimora temporanea. La dichiarazione dell'interessata non può valere motivo di iscrizione ora per allora o in continuità dal momento che l'accertamento di una dimora di fatto che si afferma protrattasi per più anni e come tale costituisce presupposto per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e non allo schedario della popolazione temporanea non è esperibile con verifiche a posteriori dell'ufficio anagrafe, che si avvale all'uopo della polizia municipale, né può essere sostituito dall'acquisizione di apposite dichiarazioni ex post, rese in epoca successiva. Per il periodo di cancellazione l'attrice ha dichiarato al servizio igiene ambientale del comune di CP_1 di avere solo un componente in casa, per il pagamento della tassa rifiuti. L'università aveva chiesto il 31 marzo 2015 la conferma, ai fini del collocamento in congedo, della dichiarazione prodotta dalla dipendente , con la quale autocertificava la dimora della madre di Parte_1 Per_1
MA in mentre la IG aveva già presentato in data 10 febbraio CP_1 Persona_1
2015 all'ufficiale di anagrafe del Comune di nuova istanza di iscrizione allo schedario della CP_1 popolazione temporanea;
è evidente pertanto che parte attrice avesse avuto piena consapevolezza della cancellazione dallo schedario dell'iscrizione della propria madre ben prima che il proprio datore di lavoro apprendesse dall'ufficiale di anagrafe il 14 aprile 2015 che in Persona_1 realtà non avendo presentato rinnovo di domanda di iscrizione temporanea, in data 20 marzo 2014 era stata cancellata. Peraltro, poiché alla comunicazione indirizzata ad e Persona_1 concernente la revisione periodica dello schedario non erano seguite altre, non di meno è evidente che si fatta comunicazione fu regolarmente ricevuta dall'interessata, che tuttavia non diede seguito all'invito a presentarsi presso l'ufficio anagrafe, lasciando così spazio unicamente all'azione di revisione periodica di ufficio e al consequenziale provvedimento di cancellazione della scheda.
L'attrice doveva aver avuto necessariamente notizia anche dalla ASL della cancellazione della dimora temporanea. Non risulta che abbia tentato l'attrice, come pure avrebbe potuto,di dimostrare al proprio datore di lavoro la presenza in della madre anche in difformità delle risultanze CP_1 anagrafiche. Nessun atto ingiusto fu compiuto e quindi nessun danno può essere richiesto. Condotta istruttoria con prove per testi , fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.L'iscrizione nello
Schedario della Popolazione Temporanea (art. 32 D.P.R. 223/1989) può essere richiesta dai cittadini italiani, comunitari o dagli stranieri, compresi gli eventuali componenti del rispettivo nucleo familiare, che dimorano nel comune da non meno di quattro mesi e che non sono nelle condizioni di chiedervi la residenza. Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo, limitato nel tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia, ecc…). L'iscrizione, concessa dopo i necessari accertamenti, non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche e decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
pagina 3 di 5 Allo scadere dell'anno di iscrizione il cittadino sarà automaticamente cancellata dallo schedario della Popolazione Temporanea.
Se la presenza nel territorio perdura oltre i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e, se continua a dimorare nel comune, egli deve chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe nella Popolazione Residente, o chiedere la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea se cessa la dimora nel comune. Se l'interessato non provvede personalmente, l'ufficiale d'anagrafe, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d'ufficio o in caso contrario lo cancellerà.
Come è noto, In coerenza con l'orientamento espresso con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010)
, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Quindi, essendo stato l'atto del comune coerente con la normativa, non si vede come possa definirsi ingiusto;
tanto più che l' attrice avrebbe ben potuto ovviare con dichiarazione sostitutiva. L'iscrizione è temporanea per definizione, sfocia nella residenza O nella automatica cancellazione, prevista per legge per cui alcuna comunicazione è dovuta. Che poi questo non abbia corrisposto all'effettiva verità non è nemmeno stato pienamente provato. È infatti vero che in tal senso ha deposto la badante della IG;
è altrettanto vero che l'iscrizione della IG negli Per_1 Persona_1 elenchi di ai fini della domiciliazione sanitaria pe a non CP_1
è stata rinnovata nel 2014. Nella memoria di replica parte attrice espunge tutti i rilievi difensivi del per palese infondatezza tranne appunto la mancata Controparte_1 domiciliazione temporanea e quindi mancata iscrizione negli elenchi ASL di questo rilievo appare dirimente;
si aggiunga che ben avrebbe potuto l'attrice dare CP_1 prova contraria all'Università, anche con autocertificazione, come ben enucleato della citata circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 FEBBRAIO 2010. Ne consegue pertanto che dall'attività del comune comunque non contraria alla legge nessun danno immediato e diretto può considerarsi cagionato all'attrice, che ben avrebbe potuto fornire prova equipollente all'Università ma non ha nemmeno tentato di farlo;
il che fa propendere per la probabilità del cambio di dimora fino alla nuova iscrizione, altrimenti non si spiegherebbe la mancata iscrizione alla ASL per il 2014. Ne consegue pertanto che la domanda va respinta. Il ritardo con cui il ha adempiuto al proprio dovere di CP_1 aggiornare le liste dei dimoranti temporanei unito alla incertezza sul se e come abbia dato notizia alle interessate del provvedimento che le riguardava impone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta le domande proposte da contro il . Spese di lite Parte_1 Controparte_1 compensate.
pagina 4 di 5 Teramo 25 febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3865/2016 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE BERARDIS Parte_1 C.F._1 ROBERTA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CIRCONVALLAZIONE RAGUSA, 33 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE BERARDIS ROBERTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSSAGO Controparte_1 P.IVA_1 ALESSANDRA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CARDUCCI 33 64100 TERAMOpresso il difensore avv. GUSSAGO ALESSANDRA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che il comune Parte_1 di ha operato un'illegittima ed arbitraria cancellazione dell'anagrafe della popolazione CP_1 temporanea di , madre dell'attrice per cui ella ha, durante il proprio rapporto di Persona_1 lavoro, beneficiato del collocamento in congedo straordinario retribuito per la necessità appunto di assistere la madre in stato di disabilità grave;
condannare quindi il comune per Persona_1
l'illecito compiuto al risarcimento del danno quantificato in euro 10.781,93 o quanto di giustizia. A sostegno della propria pretesa espone che: è dipendente dell'Università degli studi di Ha CP_1 beneficiato del collocamento in congedo straordinario retribuito per assistere la madre Persona_1
, con lei dimorante e in situazione di disabilità grave. Per conseguire il beneficio del
[...] congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'articolo 42 decreto legislativo 151/2001 è necessario certificare il rapporto di convivenza madre figlia. Per questo ha formalizzato in
Persona_1 data 11 maggio 2012 richiesta di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea del comune di presso l'abitazione della figlia. Il comune con nota del 27 giugno 2012 CP_1 comunicò di aver iscritto come temporaneamente residente in [...]
Persona_1 presso l'abitazione della figlia. in data 14 Maggio 2015 però il comune comunicò con nota di aver cancellato dallo schedario delle dimore temporanee a far data del 20 marzo 2014;
Persona_1 ciò provocò la decurtazione ad opera dell di 87 giorni fruiti come congedo retribuito, Parte_2 non più spettanti a far data del 20 marzo 2014. Fu comunicata la reiscrizione nello schedario delle dimore temporanee di a far data dal 10 febbraio 2015.Era accaduto che il 10
Persona_1 ottobre 2015 il comune aveva operato una cancellazione di ufficio perché non
Persona_1 aveva dato seguito alla comunicazione del comune del 20 novembre 2012 protocollo numero 56434 con la quale il comune aveva invitato a richiedere l'iscrizione all'anagrafe.
Persona_1
L'attrice nega di aver ricevuto mai una tale comunicazione e quindi ritiene che il comune abbia perpetrato un illecito nei suoi confronti, cagionandole un danno ingiusto consistito nella indebita decurtazione stipendiale come sopra descritta.L'ente ha pure disatteso l'istanza di reiscrizione in continuità che le avrebbe impedito di patire il citato danno economico ingiusto. L'invito per la convenzione di negoziazione assistita non aveva sortito effetto alcuno. Il comune a fronte di una mancata risposta avrebbe dovuto verificare attentamente la situazione complessiva, il che non è accaduto. Il comune nel costituirsi invoca l'inammissibilità della pretesa di cui chiede il rigetto.
L'azione amministrativa dedotta in contestazione risulta assolutamente improntata ai parametri normativi che la governano, in quanto si tratta di iscrizione relativa a dimoranti di fatto, effettuata a domanda dell'interessato o di ufficio, e lo schedario, che concerne dati transitori e temporanei, è sottoposto per legge a revisione periodica almeno annuale, allo scopo di eliminare le schede relative a persone non più dimoranti temporaneamente nel comune perché se ne sono allontanate, sono decedute, o vi hanno stabilito la dimora abituale. Di ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario va data comunicazione all'ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, per la migliore e controllata gestione delle certificazioni anagrafiche che a quest'ultimo competono in via esclusiva. qualora la permanenza nel Comune superi l'anno, il cittadino non può più essere considerato temporaneo;
ciò comporta che l'iscrizione allo schedario è valida un anno e che, decorso tale termine, l'ufficiale di anagrafe provvede alla cancellazione di ufficio dallo schedario. È possibile presentare una nuova domanda di iscrizione già nell'anno successivo alla cancellazione, ad pagina 2 di 5 eccezione del caso in cui la dimora abbia assunto il carattere di abitualità; in tal caso è necessario procedere all'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente. alla cancellazione potrà seguire, su richiesta, ed in difetto dei presupposti per l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, una nuova iscrizione allo schedario temporaneo. quando il Comune rileva la cessata dimora provvede subito alla cancellazione.La nota fu inviata per posta come da prassi, e non risulta essere stata restituita al mittente.L'omessa presentazione dell'interessata o di un suo delegato agli sportelli dell'anagrafe per dichiarare di stabilire la dimora abituale nel comune ovvero di mantenere quella temporanea ha comportato che alla cancellazione non ha fatto seguito nel breve termine l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o una nuova iscrizione allo schedario della popolazione con dimora temporanea. La dichiarazione dell'interessata non può valere motivo di iscrizione ora per allora o in continuità dal momento che l'accertamento di una dimora di fatto che si afferma protrattasi per più anni e come tale costituisce presupposto per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente e non allo schedario della popolazione temporanea non è esperibile con verifiche a posteriori dell'ufficio anagrafe, che si avvale all'uopo della polizia municipale, né può essere sostituito dall'acquisizione di apposite dichiarazioni ex post, rese in epoca successiva. Per il periodo di cancellazione l'attrice ha dichiarato al servizio igiene ambientale del comune di CP_1 di avere solo un componente in casa, per il pagamento della tassa rifiuti. L'università aveva chiesto il 31 marzo 2015 la conferma, ai fini del collocamento in congedo, della dichiarazione prodotta dalla dipendente , con la quale autocertificava la dimora della madre di Parte_1 Per_1
MA in mentre la IG aveva già presentato in data 10 febbraio CP_1 Persona_1
2015 all'ufficiale di anagrafe del Comune di nuova istanza di iscrizione allo schedario della CP_1 popolazione temporanea;
è evidente pertanto che parte attrice avesse avuto piena consapevolezza della cancellazione dallo schedario dell'iscrizione della propria madre ben prima che il proprio datore di lavoro apprendesse dall'ufficiale di anagrafe il 14 aprile 2015 che in Persona_1 realtà non avendo presentato rinnovo di domanda di iscrizione temporanea, in data 20 marzo 2014 era stata cancellata. Peraltro, poiché alla comunicazione indirizzata ad e Persona_1 concernente la revisione periodica dello schedario non erano seguite altre, non di meno è evidente che si fatta comunicazione fu regolarmente ricevuta dall'interessata, che tuttavia non diede seguito all'invito a presentarsi presso l'ufficio anagrafe, lasciando così spazio unicamente all'azione di revisione periodica di ufficio e al consequenziale provvedimento di cancellazione della scheda.
L'attrice doveva aver avuto necessariamente notizia anche dalla ASL della cancellazione della dimora temporanea. Non risulta che abbia tentato l'attrice, come pure avrebbe potuto,di dimostrare al proprio datore di lavoro la presenza in della madre anche in difformità delle risultanze CP_1 anagrafiche. Nessun atto ingiusto fu compiuto e quindi nessun danno può essere richiesto. Condotta istruttoria con prove per testi , fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali, la causa veniva spedita a sentenza e trattenuta in decisione.L'iscrizione nello
Schedario della Popolazione Temporanea (art. 32 D.P.R. 223/1989) può essere richiesta dai cittadini italiani, comunitari o dagli stranieri, compresi gli eventuali componenti del rispettivo nucleo familiare, che dimorano nel comune da non meno di quattro mesi e che non sono nelle condizioni di chiedervi la residenza. Per dimora si intende la permanenza in un luogo per un certo periodo, limitato nel tempo (ad esempio per motivi di studio, lavoro, salute, famiglia, ecc…). L'iscrizione, concessa dopo i necessari accertamenti, non prevede il rilascio di certificazioni anagrafiche e decorre dalla data di presentazione dell'istanza.
pagina 3 di 5 Allo scadere dell'anno di iscrizione il cittadino sarà automaticamente cancellata dallo schedario della Popolazione Temporanea.
Se la presenza nel territorio perdura oltre i 12 mesi, il cittadino non può più essere considerato temporaneo e, se continua a dimorare nel comune, egli deve chiedere l'iscrizione nell'Anagrafe nella Popolazione Residente, o chiedere la cancellazione dallo schedario della popolazione temporanea se cessa la dimora nel comune. Se l'interessato non provvede personalmente, l'ufficiale d'anagrafe, verificato il sussistere della dimora abituale, lo iscriverà d'ufficio o in caso contrario lo cancellerà.
Come è noto, In coerenza con l'orientamento espresso con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010 in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr. messaggio n. 6512/2010)
, ai fini dell'accertamento del requisito della convivenza, si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000. Quindi, essendo stato l'atto del comune coerente con la normativa, non si vede come possa definirsi ingiusto;
tanto più che l' attrice avrebbe ben potuto ovviare con dichiarazione sostitutiva. L'iscrizione è temporanea per definizione, sfocia nella residenza O nella automatica cancellazione, prevista per legge per cui alcuna comunicazione è dovuta. Che poi questo non abbia corrisposto all'effettiva verità non è nemmeno stato pienamente provato. È infatti vero che in tal senso ha deposto la badante della IG;
è altrettanto vero che l'iscrizione della IG negli Per_1 Persona_1 elenchi di ai fini della domiciliazione sanitaria pe a non CP_1
è stata rinnovata nel 2014. Nella memoria di replica parte attrice espunge tutti i rilievi difensivi del per palese infondatezza tranne appunto la mancata Controparte_1 domiciliazione temporanea e quindi mancata iscrizione negli elenchi ASL di questo rilievo appare dirimente;
si aggiunga che ben avrebbe potuto l'attrice dare CP_1 prova contraria all'Università, anche con autocertificazione, come ben enucleato della citata circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 18 FEBBRAIO 2010. Ne consegue pertanto che dall'attività del comune comunque non contraria alla legge nessun danno immediato e diretto può considerarsi cagionato all'attrice, che ben avrebbe potuto fornire prova equipollente all'Università ma non ha nemmeno tentato di farlo;
il che fa propendere per la probabilità del cambio di dimora fino alla nuova iscrizione, altrimenti non si spiegherebbe la mancata iscrizione alla ASL per il 2014. Ne consegue pertanto che la domanda va respinta. Il ritardo con cui il ha adempiuto al proprio dovere di CP_1 aggiornare le liste dei dimoranti temporanei unito alla incertezza sul se e come abbia dato notizia alle interessate del provvedimento che le riguardava impone la compensazione delle spese di lite.
PQM
Rigetta le domande proposte da contro il . Spese di lite Parte_1 Controparte_1 compensate.
pagina 4 di 5 Teramo 25 febbraio 2025. Il giudice Pietro Merletti
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