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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 01/04/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 77/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Scicli (RG) in Via Vitaliano Brancati n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Riccotti, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Scicli in Via Vitaliano Brancati n. 42;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in Scicli, in data 17.04.2019, con il resistente dall'unione con il quale sono nati i figli (n. 25.11.2014) e (n. 26.08.2017), entrambi minori, Per_1 Per_2
rispettivamente, di anni 10 e 7, attualmente conviventi con la madre;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, a partire dall'anno 2019, tale da avere indotto, più volte il resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale, e così definitivamente nel settembre del 2023, trasferendosi presso la dimora della di lui madre;
che la ricorrente ha ancora esposto di svolgere attività lavorativa presso una cooperativa agricola con la salario mensile di circa euro 900,00 mensili, e di essere rimasta a vivere, unitamente ai figli minori ed
CP_ altro figlio nato da una precedente relazione, nella casa coniugale, assegnata dallo di Ragusa, al padre del resistente, , deceduto in data 22.02.2023 ed ancora formalmente assegnata a Persona_3 quest'ultimo, e di non essere nella condizione economica di provvedere al recupero di altro alloggio, stante, peraltro, la mancata contribuzione da parte del resistente, padre dei minori, agli oneri di mantenimento dei figli minori, interamente assistiti e mantenuti dalla madre;
ha chiesto, pertanto, affidarsi in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, nella casa familiare concessa dallo di Ragusa a , da assegnarsi alla CP_2 Persona_3
medesima, nonché di regolamentare il diritto di visita dei minori con il padre, in due pomeriggi la settimana dalla fine dell'orario scolastico alle ore 20.30, ed a settimane alterne nei week-end dalle ore
10.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica, e di porre a carico del resistente di contribuire al mantenimento indiretto dei minori, versando la somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio oltre il
50% delle spese straordinarie;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il CP_1
neppure comparso, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al
[...]
Presidente delegato, di giorno 11.04.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, disponendosi, altresì, l'affido condiviso dei due figli minori e a entrambi i genitori, ma Per_1 Per_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata assegnata Parte_1
la casa familiare sita in Scicli nella via Vitaliano Brancati n 42, con tutte le suppellettili che la arredano;
regolamentati i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
pagina 2 di 6 mantenimento dei due figli minori con il versamento di complessivi € 250,00 al netto dell'assegno unico, riconosciuto e da percepirsi per intero dalla ricorrente;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio a mani proprie;
che acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, all'udienza di discussione ex art
473-bis.28 cpc del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ed il comportamento tenuto dallo stesso, progressivamente allontanatosi dall'intero nucleo familiare, avendo, da ultimo, interrotto anche i contatti telefonici con la moglie ed i figli, nonchè dichiarato alla ricorrente di essere partito nel novembre del 2024, per cercare un nuovo lavoro, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata molti anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che, rilevato quanto dedotto dalla ricorrente, circa la grave violazione degli obblighi di mantenimento posti in essere dal resistente riguardo ai due figli minori di anni 9 e 7, tali da indurre la a Pt_1
notificare atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi (seppur in atti dedotto ma non documentato) - obblighi dai quali risulterebbe, che il si sia, volontariamente sottratto, CP_1
nonostante la percezione di redditi da lavoro, dapprima e sino al mese di agosto 2024, alle dipendenze della cooperativa agricola San Giuseppe, e successivamente come barista, con contratto a tempo indeterminato, dal settembre 2024, e poco dopo cessato, alla data dell'11.10.2024, successivamente all'intervenuta notifica dell'atto di pignoramento del 03.10.2024, secondo la ricostruzione avanzata dalla sola parte costituita in giudizio;
ed ancora rilevato come la madre abbia anche, ulteriormente, eccepito l'intervenuto allontanamento morale del padre dai figli, non solo non assistiti materialmente, ma neppure supportati nell'accudimento e crescita, né frequentati in presenza, né mediante contatti telefonici, appare opportuno, modificando quanto provvisoriamente disposto in seno al verbale del pagina 3 di 6 11.04.2024, disporre nell'interesse dei minori stessi, l'affidamento esclusivo di e , alla Per_1 Per_2
madre , emergendo l'inidoneità all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale da Parte_1
parte del CP_1 che, invero, o che, tra le ipotesi considerate dalla Corte di Legittimità, rientra quella in cui uno “ … risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita' educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...'
(come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalita' dell'affidamento esclusivo dovra' risultare sorretta da una motivazione non piu' solo in positivo sulla idoneita' del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita' educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta' genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...'.” ( Cass. Civ sent n. 26587/2009); che in quest'ordine si è condivisibilmente ritenuto che “ integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” ( così Cass. 26587/2009 ); che, invece, può trovare integralmente conferma il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, a cui va conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Scicli nella via Vitaliano Brancati
n 42, concessa dallo di Ragusa al padre del resistente , oramai deceduto, ma CP_2 Persona_3
formalmente ancora assegnata al medesimo;
che, relativamente ai tempi di frequentazione dei figli minori con il padre, in presenza dei nuovi elementi dedotti in giudizio, circa l'acuirsi dei comportamenti di disinteresse e di lontananza affettiva da parte del padre in riguardo ai minori e che - a dire della madre - si rifiuterebbe anche di intrattenere contatti telefonici con i bambini seppure sollecitato, e rilevato che il padre sembrerebbe, allo stato, partito (non è però dato conoscere la meta) alla ricerca di un nuovo lavoro, appare allo stato (si tratta di provvedimenti resi, come noto, rebus sic stantibus, suscettibili di modifica in presenza di circostanze che giustifichino una modifica degli stessi) prudenzialmente opportuno subordinarli al consenso della madre, considerato il lungo periodo di lontananza e di assenza anche nei contatt del padre (che, si badi, ha ricevuto a mani proprie il ricorso);
pagina 4 di 6 che, relativamente ai profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno al verbale di comparizione dei coniugi del 11.04.2024, e preso atto della capacità economica e reddituale del resistente, che ha sempre svolto attività lavorativa, con redditi di circa euro 1.200,00 mensili, seppure cambiando tipologia di lavoro, e posto altresì che tutti gli oneri di cura ed assistenza vengono sopportati dalla madre può disporsi che il resistente debba concorrere al mantenimento del figli minori e , nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuno), con decorrenza Per_1 Per_2
dalla data odierna, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico erogato in favore dei medesimi da percepirsi in via esclusiva dalla madre Parte_1
In relazione alla natura della controversia, e la contumacia del resistente le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 17.04.2019, in Scicli, con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Scicli, al n. 9, parte 1, serie /, anno 2019;
Affida, in via esclusiva alla madre i figli minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_4
) di anni 9 e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_2
) di anni 6, con collocamento presso la stessa nella casa familiare sita in Scicli C.F._4
via Brancati n. 42;
Assegna la casa coniugale sita in Scicli, via Brancati n. 42, con i mobili che la arredano, alla madre collocataria dei figli minori;
Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra entro giorno cinque di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di complessiva di euro 300,00,
(euro 150,00 per ciascuno), con decorrenza dalla data odierna, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito interamente dalla ricorrente Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 27.03.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO __________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA Sezione Civile
__________
composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 77/2024 R.G. Sep., avente ad oggetto separazione personale promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_1 C.F._1 in Scicli (RG) in Via Vitaliano Brancati n. 42, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Vittoria Riccotti, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO nato a [...] il [...] (C.F. ), residente in Controparte_1 C.F._2
Scicli in Via Vitaliano Brancati n. 42;
RESISTENTE – contumace -
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art 473-bis 28 c.p.c del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, sulle conclusioni precisate come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Ritenuto in fatto e in diritto: che ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da Parte_1
Controparte_1
che ha esposto di aver contratto matrimonio in Scicli, in data 17.04.2019, con il resistente dall'unione con il quale sono nati i figli (n. 25.11.2014) e (n. 26.08.2017), entrambi minori, Per_1 Per_2
rispettivamente, di anni 10 e 7, attualmente conviventi con la madre;
che ha assunto come, a causa di divergenze ed incompatibilità di carattere, si è evidenziata tra i coniugi una crescente disaffezione, a partire dall'anno 2019, tale da avere indotto, più volte il resistente ad allontanarsi dalla casa coniugale, e così definitivamente nel settembre del 2023, trasferendosi presso la dimora della di lui madre;
che la ricorrente ha ancora esposto di svolgere attività lavorativa presso una cooperativa agricola con la salario mensile di circa euro 900,00 mensili, e di essere rimasta a vivere, unitamente ai figli minori ed
CP_ altro figlio nato da una precedente relazione, nella casa coniugale, assegnata dallo di Ragusa, al padre del resistente, , deceduto in data 22.02.2023 ed ancora formalmente assegnata a Persona_3 quest'ultimo, e di non essere nella condizione economica di provvedere al recupero di altro alloggio, stante, peraltro, la mancata contribuzione da parte del resistente, padre dei minori, agli oneri di mantenimento dei figli minori, interamente assistiti e mantenuti dalla madre;
ha chiesto, pertanto, affidarsi in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé, nella casa familiare concessa dallo di Ragusa a , da assegnarsi alla CP_2 Persona_3
medesima, nonché di regolamentare il diritto di visita dei minori con il padre, in due pomeriggi la settimana dalla fine dell'orario scolastico alle ore 20.30, ed a settimane alterne nei week-end dalle ore
10.30 del sabato alle ore 20.30 della domenica, e di porre a carico del resistente di contribuire al mantenimento indiretto dei minori, versando la somma mensile di euro 250,00 per ciascun figlio oltre il
50% delle spese straordinarie;
che stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, non essendo il CP_1
neppure comparso, all'udienza di comparizione dei coniugi, ex art. 473-bis.21, dinnanzi al
[...]
Presidente delegato, di giorno 11.04.2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente, disponendosi, altresì, l'affido condiviso dei due figli minori e a entrambi i genitori, ma Per_1 Per_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale, relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione e collocamento prevalente presso la madre alla quale è stata assegnata Parte_1
la casa familiare sita in Scicli nella via Vitaliano Brancati n 42, con tutte le suppellettili che la arredano;
regolamentati i tempi di permanenza dei minori con il padre in conformità al piano genitoriale allegato al ricorso, e posto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1
pagina 2 di 6 mantenimento dei due figli minori con il versamento di complessivi € 250,00 al netto dell'assegno unico, riconosciuto e da percepirsi per intero dalla ricorrente;
che il resistente non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace, sebbene regolarmente citato in giudizio a mani proprie;
che acquisiti i documenti offerti in comunicazione dalla ricorrente, all'udienza di discussione ex art
473-bis.28 cpc del 04.12.2024, tenutasi in forma cartolare, la causa è stata posta in decisione con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti;
che il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi la separazione dei coniugi;
che, preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi in Controparte_1
giudizio benché regolarmente citato;
che nel merito la domanda di separazione è fondata;
che, invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione stante l'assenza del resistente, ed il comportamento tenuto dallo stesso, progressivamente allontanatosi dall'intero nucleo familiare, avendo, da ultimo, interrotto anche i contatti telefonici con la moglie ed i figli, nonchè dichiarato alla ricorrente di essere partito nel novembre del 2024, per cercare un nuovo lavoro, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, di fatto già cessata molti anni prima dell'incardinarsi del presente giudizio;
che, rilevato quanto dedotto dalla ricorrente, circa la grave violazione degli obblighi di mantenimento posti in essere dal resistente riguardo ai due figli minori di anni 9 e 7, tali da indurre la a Pt_1
notificare atto di precetto e atto di pignoramento presso terzi (seppur in atti dedotto ma non documentato) - obblighi dai quali risulterebbe, che il si sia, volontariamente sottratto, CP_1
nonostante la percezione di redditi da lavoro, dapprima e sino al mese di agosto 2024, alle dipendenze della cooperativa agricola San Giuseppe, e successivamente come barista, con contratto a tempo indeterminato, dal settembre 2024, e poco dopo cessato, alla data dell'11.10.2024, successivamente all'intervenuta notifica dell'atto di pignoramento del 03.10.2024, secondo la ricostruzione avanzata dalla sola parte costituita in giudizio;
ed ancora rilevato come la madre abbia anche, ulteriormente, eccepito l'intervenuto allontanamento morale del padre dai figli, non solo non assistiti materialmente, ma neppure supportati nell'accudimento e crescita, né frequentati in presenza, né mediante contatti telefonici, appare opportuno, modificando quanto provvisoriamente disposto in seno al verbale del pagina 3 di 6 11.04.2024, disporre nell'interesse dei minori stessi, l'affidamento esclusivo di e , alla Per_1 Per_2
madre , emergendo l'inidoneità all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale da Parte_1
parte del CP_1 che, invero, o che, tra le ipotesi considerate dalla Corte di Legittimità, rientra quella in cui uno “ … risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneita' educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore...'
(come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalita' dell'affidamento esclusivo dovra' risultare sorretta da una motivazione non piu' solo in positivo sulla idoneita' del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneita' educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potesta' genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...'.” ( Cass. Civ sent n. 26587/2009); che in quest'ordine si è condivisibilmente ritenuto che “ integrano comportamenti altamente sintomatici della inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” ( così Cass. 26587/2009 ); che, invece, può trovare integralmente conferma il provvedimento di collocamento dei minori presso la madre, a cui va conseguentemente assegnata la casa familiare sita in Scicli nella via Vitaliano Brancati
n 42, concessa dallo di Ragusa al padre del resistente , oramai deceduto, ma CP_2 Persona_3
formalmente ancora assegnata al medesimo;
che, relativamente ai tempi di frequentazione dei figli minori con il padre, in presenza dei nuovi elementi dedotti in giudizio, circa l'acuirsi dei comportamenti di disinteresse e di lontananza affettiva da parte del padre in riguardo ai minori e che - a dire della madre - si rifiuterebbe anche di intrattenere contatti telefonici con i bambini seppure sollecitato, e rilevato che il padre sembrerebbe, allo stato, partito (non è però dato conoscere la meta) alla ricerca di un nuovo lavoro, appare allo stato (si tratta di provvedimenti resi, come noto, rebus sic stantibus, suscettibili di modifica in presenza di circostanze che giustifichino una modifica degli stessi) prudenzialmente opportuno subordinarli al consenso della madre, considerato il lungo periodo di lontananza e di assenza anche nei contatt del padre (che, si badi, ha ricevuto a mani proprie il ricorso);
pagina 4 di 6 che, relativamente ai profili patrimoniali, in linea con quanto già previsto in seno al verbale di comparizione dei coniugi del 11.04.2024, e preso atto della capacità economica e reddituale del resistente, che ha sempre svolto attività lavorativa, con redditi di circa euro 1.200,00 mensili, seppure cambiando tipologia di lavoro, e posto altresì che tutti gli oneri di cura ed assistenza vengono sopportati dalla madre può disporsi che il resistente debba concorrere al mantenimento del figli minori e , nella misura complessiva di euro 300,00 (euro 150,00 per ciascuno), con decorrenza Per_1 Per_2
dalla data odierna, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente, oltre il 50% delle spese straordinarie, al netto dell'assegno unico erogato in favore dei medesimi da percepirsi in via esclusiva dalla madre Parte_1
In relazione alla natura della controversia, e la contumacia del resistente le spese processuali vanno compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così statuisce: dichiara la contumacia di che, benché ritualmente citato non si è costituito in Controparte_1
giudizio;
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1
matrimonio in data 17.04.2019, in Scicli, con atto trascritto nei registri dello stato civile del comune di
Scicli, al n. 9, parte 1, serie /, anno 2019;
Affida, in via esclusiva alla madre i figli minori nato a [...] il [...] (C.F. Persona_4
) di anni 9 e nato a [...] il [...] (C.F. C.F._3 Parte_2
) di anni 6, con collocamento presso la stessa nella casa familiare sita in Scicli C.F._4
via Brancati n. 42;
Assegna la casa coniugale sita in Scicli, via Brancati n. 42, con i mobili che la arredano, alla madre collocataria dei figli minori;
Parte_1
Regolamenta i tempi di frequentazione dei figli minori con il padre per come in parte motiva;
Pone a carico di l'obbligo di versare alla sig.ra entro giorno cinque di Controparte_1 Parte_1
ogni mese, a titolo di mantenimento dei figli minori, la somma mensile di complessiva di euro 300,00,
(euro 150,00 per ciascuno), con decorrenza dalla data odierna, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie in favore dei figli medesimi, al netto dell'assegno unico familiare che va riconosciuto e percepito interamente dalla ricorrente Parte_1
Spese compensate.
Così deciso in Ragusa il 27.03.2025
pagina 5 di 6 Il Presidente Est.
dott. Massimo Pulvirenti
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